Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 150/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 150/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 421/2021 pubblicata il
4.11.2021 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n.
161/2016 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
IT geom. US, c.f. [...], rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Floriana Cicchino, con studio in Isernia, v. Senerchia n. 1
-APPELLANTE-
e
Comune di Roccamandolfi, c.f. 80000510943, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Massimo Romano
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13 giugno 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 334/2015 emesso dal Tribunale di Isernia, veniva intimato al
Comune di Roccamandolfi il pagamento in favore del ricorrente, geom. IT US, il pagamento della somma complessiva di € 91.499,00 oltre interessi e spese.
Le somme reclamate scaturivano da fatture relative all'esecuzione di un incarico professionale oggetto di Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14 maggio 2008 e successivo incarico del 19
maggio 2008, avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, indagini, relazione geologica e geotecnica, verifica di ammissibilità geologica, variante urbanistica al p.d.f. e progettazione esecutiva Primo Stralcio Funzionale “Ampliamento ed adeguamento del campo di calcio esistente”.
Avverso tale ingiunzione proponeva opposizione il Comune ingiunto, eccependo che l'incarico professionale era stato conferito con clausola impegnativa che subordinava il pagamento del compenso al professionista incaricato all'ottenimento del finanziamento regionale delle opere oggetto di prestazione professionale, finanziamento mai erogato.
Rigettate le prove orali di parte opponente, e acquisita produzione documentale, il Tribunale di
Isernia pronunciava la sentenza n. 421/2021, con la quale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto
Il primo giudice riteneva che il Comune non avesse mai ricevuto il finanziamento pubblico per circostanze non imputabili a negligenza dell'Ente, che si era attivato per ottenere il finanziamento in parola come da sollecito agli organi competenti. Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata il 2.05.2022, IT US ha proposto appello, per i motivi di seguito precisati, chiedendone la riforma, con accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado, e con il favore delle spese.
Con comparsa del 13.09.2022 si è costituito in giudizio l' appellato Comune di Roccamandolfi,
eccependo in rito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis c.p.c, e contestandolo anche nel merito chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in riferimento all'eccezione dell'appellato, circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità
dei motivi di cui alla predetta disposizione, modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012,
non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Ancora in premessa va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dal Comune è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
Nel merito, propriamente, dei motivi di appello, nel primo, parte appellante si duole del fatto che il
Tribunale abbia violato la regole di valutazione degli elementi probatori acquisiti e, in particolare quelle di cui all'onus probandi, ritenendo che “il Giudicante non ha affatto tenuto conto, né valutato la cospicua documentazione prodotta agli atti di causa da parte opposta e ha omesso ogni tipo di
valutazione delle risultanze istruttorie”.
Il motivo è privo di pregio.
La ricostruzione dei fatti operata da parte appellante è infondata poiché smentita dalle risultanze chiaramente emerse nel corso del giudizio di primo grado ove il Tribunale di Isernia – contrariamente a quanto parte appellant sostiene – nella attenta analisi delle documentazione depositata ha riconosciuto l'insussistenza della pretesa creditoria dello IT verso il Comune di
Roccamandolfi. L'Ente, infatti, come correttamente acclarato dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, ha fornito la prova documentale di essersi adoperato per la ricerca e la concessione dei fondi per il finanziamento del progetto. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che “Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica
amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della
condizione
pubblico è tenuto, in pendenza della condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art.
1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole
alla controparte: in mancanza, il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento
della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del
compenso in favore dei professionista” (ex multis, Cass, civ., sez. II, 28.12.2020, n. 29641).
Nel caso, la correttezza e buona fede del Comune risultano per tabulas: con la nota di
“SOLLECITO” del 5.03.2010 (doc. 2 – fasc. opponente), indirizzata a tutti gli organi regionali competenti, il Sindaco p.t. avanzava espressamente: “Richiesta Integrazione Fondi e/o Concessione
di ulteriore contributo per la realizzazione del Primo Stralcio Funzionale”, rinnovando l'istanza di un ulteriore finanziamento pari ad € 91.000,00 al fine di integrare i fondi necessari per la realizzazione dei lavori della citata opera. Tuttavia la Regione Molise non accoglieva tale richiesta, e con successiva nota del 29.11.2010 (doc. 3 – fasc. I grado), addirittura sospendeva finanche il contributo già deliberato di € 80.000.00 in attesa di una nuova programmazione. A comprova della inimputabilità soggettiva dell'inadempimento del Comune, inoltre, si considerino anche le ulteriori istanze rivolte alla Regione, così come documentate mediante allegazione con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
(cfr. docc. 11 e 12 fasc. I grado) e n. 2 (cfr. doc. B- fasc. I). Risulta, dunque, che l'Amministrazione
Comunale si è comunque adoperata attivamente per sollecitare la concessione dei contributi pubblici all'uopo necessari, auspicando il finanziamento anche da parte del CONI per il tramite dell'intervento dell'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo pari a € 835.163,54.
Né l'appellante ha offerto una qualsivoglia deduzione idonea a suffragare una condotta omissiva del
Comune, rilevante in senso ostativo alla percezione del contributo pubblico, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che “La parte che intende avvalersi della finzione di avveramento deve
dimostrare non solo il mancato avveramento, ma anche l'imputabilità dello stesso a titolo di dolo o
colpa all'altra parte avente un interesse contrario” (Cass. civ., sez. I, 03.06.2010, n. 13469; Cass.
civ., sez. I, 08.03.2010, n. 5492).
Dunque, corretta e coerente sotto il profilo logico - argomentativo è la motivazione che sorregge il dispositivo della sentenza oggi impugnata del Tribunale di Isernia, che, dopo rigorosa ed attenta valutazione del materiale probatorio, ha rigettato le pretese del geom. IT, accogliendo la domanda del Comune che, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, ha assolto l'onere probatorio gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre il convenuto opposto nulla ha dimostrato a sostegno delle proprie ragioni.
Il giudice di prime cure ha rilevato come il Comune di Roccamandolfi abbia invocato, legittimamente,
la forza ostativa dell'art. 9 della Convenzione di Affidamento che recita testualmente: “Il
professionista incaricato nel caso di mancato finanziamento dell'opera, per tutte le prestazioni
espletate e da espletare per conto del committente rinuncia sin d'ora, espressamente a qualsiasi
compenso e ad qualsiasi titolo e solleva il committente da ogni responsabilità ed impegno” e che,
proprio inforza di ciò, non avendo ricevuto il finanziamento, pur essendosi attivato presso i competenti organi, comportandosi secondo buona fede, non ha provveduto al saldo della prestazione richiesta dal professionista, in quanto non dovuta. L'appellante sostiene che quanto statuito dal Tribunale non sia condivisibile atteso che, come da consolidata giurisprudenza, in caso di contratto tra P.A. e professionisti aventi ad oggetto la pattuizione del compenso subordinata all'ottenimento del finanziamento, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sussiste anche in riferimento all'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.
Ma proprio in virtù di tali precetti, la pretesa dell'appellante risulta infondata, posto che i) la condizione non si è avverata (il Comune non ha percepito il finanziamento pubblico necessario alla realizzazione dell'opera), sebbene ii) risulti per tabulas che l' Amministrazione si sia attivata per reperirlo, mediante una corretta e leale interlocuzione con la Regione alla quale è imputabile la decisione di non finanziare l'opera.
Ciò posto, la condizione costituita dall'ottenimento del finanziamento dell'opera non si è avverata,
con conseguente insussistenza del diritto del professionista alla percezione del compenso,
espressamente e pattiziamente subordinato all'avveramento della prima.
Il Comune di Roccamandolfi non ha rinunciato all'intervento pubblico, né ha stornato i relativi finanziamenti pubblici;
al contrario, ha richiesto la concessione del contributo adoperandosi attivamente e fattivamente, comportandosi in maniera corretta e in buona fede.
Alla luce di quanto esposto, nessuna prova riscontra ed avvalora i profili di inadempimento ascritti al
Comune da parte dell'appellante, il quale tenta di sovvertire l'onere probatorio a lui spettante.
Invero, in tema di contratti con la pubblica amministrazione, il creditore che lamenti il mancato avveramento della condizione costituita dall'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, cui sia subordinato il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita, ha l'onere di provarne l'imputabilità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., al debitore, a titolo di dolo o colpa, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di buona fede di cui all'art. 1358 c.c. (Cass. n. 10844 del 2019).
Il mancato avveramento della condizione che determina le conseguenze previste da tale articolo, può
consistere non solo in un comportamento commissivo della parte che in caso di mancato avveramento della condizione sarebbe liberata dalla sua obbligazione, ma anche in un suo comportamento omissivo, se essa era tenuta ad un “facere” in relazione alla possibilità di avveramento della condizione, come – secondo quanto sopra esposto – può accadere in relazione all'elemento potestativo delle condizioni miste;
quindi, per ritenere applicabile o non applicabile l'art. 1359 c.c.,
a seguito del mancato avveramento della condizione suddetta, il giudice di merito deve accertare se,
in base ai doveri gravanti sull'amministrazione contraente in forza dell'art. 1358 c.c., essa si sia attivata per ottenere il finanziamento e le iniziative prese a tal fine corrispondessero ”ad uno standard
esigibile di buona fede”. Deve quindi accertare, ove non si sia attivata o abbia desistito dall'attivarsi,
se ciò possa considerarsi, in relazione alla situazione concretamente determinatasi, conforme agli obblighi nascenti dall'art. 1358 c.v., ovvero se ciò sia ingiustificabile alla stregua di tali obblighi.
In tema di interpretazione dell'art. 1358 c.c., l'obbligo di buona fede che, secondo Cass. civ., sez. III,
15.02.2007, n. 3462, costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Il giudice a quo, nel giudicare in relazione alle fattispecie quale quella in esame, ha proceduto ad una accurata analisi e della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola di cui all'art. 9 era contenuta, verificando, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, che il comportamento era conforme a buona fede e che le iniziative poste in essere dal Comune al fine di ottenere il finanziamento giustificavano la conformità di detto standard di diligenza;
non sono state riscontrate da parte del Tribunale né desistenza né mancata adozione di dette iniziative.
Quanto all'allegato parere del Coni n. 44/2010 si rileva, condividendo la disamina sul punto di parte appellata, che lo stesso è un mero “parere in linea tecnico - sportiva” sul progetto riguardante gli interventi relativi all'impiantistica sportiva del campo di calcio, cioè è un parere solo di tipo tecnico, che riguarda l'idoneità degli impianti ai fini prefissi e la loro conformità alla normativa tecnica vigente. Per cui, la circostanza che lo stesso sia favorevole non ha riferimento e/o attinenza alcuna al tipo di finanziamento dell'opera, tanto più è vero che all'interno dello stesso atto, il CONI ben sottolineava espressamente: “Detti pareri sono riferiti esclusivamente alla funzionalità sportiva degli
impianti e non attengono, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi all'opportunità o
convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi”.
Pertanto, la circostanza che il CONI abbia espresso parere favorevole non attiene alle ragioni del geom. IT, non avendo efficacia costitutiva del diritto dell'Ente a percepire il finanziamento che, com'è noto, non è stato erogato.
Per quel che concerne il nuovo e diverso progetto deliberato dal Comune di Roccamandolfi rispetto a quello originario ed oggetto del finanziamento, le censure mosse dall'appellante risultano inconsistenti.
Risusta, infatti, che il Comune, dopo cinque anni, ha ottenuto il finanziamento per la “Realizzazione
di un centro sportivo polifunzionale in Loc. Rio”, progetto del tutto differente da quello di causa sia nell'an che nel quantum e per il quale è stata sufficiente la somma di € 80.000,00 , inferiore di circa venti volte a quella prevista per l'intervento progettato dal geom. IT.
Ad ogni buon conto, la condotta dell'Ente comunale così come ispirata a coltivare il progetto originario compulsando la Regione ad erogare il contributo previsto trova conferma, come già dianzi illustrato , nella documentazione prodotta agli atti del giudizio.
Anche il secondo motivo di appello – omessa motivazione – è destituito di fondamento.
Secondo parte appellante da statuizione resa dal Tribunale sarebbe del tutto carente di motivazione in relazione ad alcuni punti della controversia, difettando quindi il criterio logico per pervenire all'enunciato valutativo sui fatti oggetto di causa.
Ciò posto, occorre premettere che il vizio motivazionale presuppone che il giudice di merito nell'esame della questione oggetto di doglianza, abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 20721/18; SS.UU. n. 8053/14).
Nel caso odierno, invece, il Tribunale ha motivato congruamente le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la pretesa creditoria vantata dal geom. Innitelli, statuendo che “… risulta
documentalmente provato che l'opera per la cui realizzazione fu conferito incarico all'odierno
opposto, IT US, non sia stata finanziata, quindi non essendosi verificata la condizione
de qua il professionista non può esigere la prestazione richiesta”.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, la motivazione esplicita le ragioni della decisione in modo lineare ed esaustivo.
Ne consegue che non può dirsi – come rilevato dall'appellante – che la sentenza non disveli alcuno dei presupposti fattuali e di diritto dai quali sia dipesa la valutazione conclusiva.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell' appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 150/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 2.05.2022 da IT
US nei confronti del Comune di Roccamandolfi, avverso la sentenza n. 421/2021 pubblicata il 4.11.2021 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 161/2016 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico