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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 5079 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il giorno 11 aprile 1978, e (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Antonina Tamburello e Filippo Amato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via della
Libertà 203/B, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
contro
(C.F. ) nata a CP_1 C.F._3
Palermo il 04/07/1975, (C.F. Controparte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
), nata a [...] il [...] C.F._4 CP_3
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._5
tutte rappresentate e difese dall'avv. Daniela Marò, presso il cui studio in Palermo, Via Dante 55, sono elettivamente domiciliate,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati rappresentavano: i) di essere coeredi, unitamente alle convenute, dello zio , nato a [...] il 30 Persona_1
maggio 1941 e deceduto il 19 febbraio 2012; ii) che l'eredità del predetto de cuius si era devoluta ex lege in parti uguali in favore dei nipoti (ex fratre gli attori, ex fratre , Parte_3 Parte_4
le convenute) e aveva esclusivamente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione ubicato in Palermo, Viale della Regione
Siciliana Sud Est n. 2894, piano Terra, riportato in Catasto al foglio
83, particella 904 sub 9. Concludevano, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
Con comparsa depositata in data 2 settembre 2021 si costituivano e associandosi alla CP_1 CP_2 CP_3
domanda di scioglimento della comunione, chiedendo, in caso di indivisibilità, l'attribuzione in loro favore della piena proprietà
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dell'immobile - che era già occupato da - dietro la CP_1
corresponsione agli attori di un conguaglio in denaro.
Nel corso del giudizio gli attori proponevano, ai sensi degli artt. 704 e 669 bis c.p.c., azione di reintegrazione del possesso,
allegando di essere stati spogliati del possesso dell'immobile oggetto del giudizio mediante sostituzione della serratura della porta ad opera di e la relativa domanda veniva CP_1
dichiarata inammissibile.
La causa, pertanto, istruita mediante produzione documentale e a mezzo di ctu, perveniva all'udienza in epigrafe indicata per la decisione sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria relitta da (nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
19 febbraio 2012) e avente ad oggetto la piena proprietà
dell'appartamento per civile abitazione ubicato in Palermo, Viale
della Regione Siciliana Sud Est n. 2894, piano Terra, (riportato in
Catasto al foglio 83, particella 904 sub 9), va dichiarata improcedibile per le ragioni appresso indicate.
Gli accertamenti tecnici disposti in corso di causa (cfr.
relazione tecnica depositata in data 17.10.2023) - che il Tribunale
ritiene pienamente convincenti ed esaustivi, poiché esito di una scrupolosa attività scientifica della quale il perito ha illustrato
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali, sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati peraltro oggetto di osservazioni in parte qua - hanno reso noto alle parti che lo stato di fatto in cui versa l'immobile comune, non è conforme alle risultanze catastali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. 1 bis, della l. n.
52/1985 (come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n.
122 del 2010) applicabile ai sensi dell'art. 19 co. 16 dal 1° luglio 2010.
Al riguardo, è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985
prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti
reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie,
può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei
registri immobiliari".
Si ha riguardo a una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
modificazione dalla legge n. 96/2017), che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge.
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 nonchè Cass. n.18043/2020)
la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata, non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis
della citata disposizione volta ad assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [e sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 la quale rileva come “dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia
retroattiva dell'atto divisionale, non può argomentarsi la natura
meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno,
la sua natura di atto mortis causa. La divisione non ha causa ricognitiva di
effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e
distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare
di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un
procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
costitutivi, lo scioglimento di quella comunione”], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è
necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o
a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il ctu abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni
prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla
L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro
assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia
regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Sulla scorta di tale quadro normativo, deve dunque concludersi che l'immobile relito da , essendo privo Persona_1
del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva, è allo stato indivisibile.
************
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del procedimento di divisione (comprensive dei costi della C.T.U., liquidati con separato decreto) - determinate sulla base del valore del bene ereditario stimato dall'ausiliario (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) e liquidate con applicazione dei parametri minimi per ogni fase (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) in euro
545,00 per esborsi e in euro 7.052,00 per onorari oltre accessori,
come per legge - sono poste a carico della massa e dunque di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza (sul punto ex
multis, Cass. n 15926/2019, Cass., n.1185/2015: “essendo il giudizio di
divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico
di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti
effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale
il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da
eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio”).
In ragione dell'esito del giudizio possessorio avviato in corso di causa, le relative spese – determinate sulla base del valore del giudizio di merito (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) e liquidate con applicazione dei parametri minimi per ogni fase (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto), con esclusione della fase istruttoria, in euro 2.613,00 per onorari oltre accessori come per legge - sono poste a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
PONE le spese del giudizio di divisione, comprensive dei costi della C.T.U., liquidati con separato decreto, a carico di ciascuno dei condividenti in proporzione alla propria quota.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
CONDANNA e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a corrispondere in favore di CP_1 CP_2
e le spese del giudizio possessorio
[...] CP_3
avviato in corso di causa, che liquida in complessivi euro € 2.613,00
oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 5079 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il giorno 11 aprile 1978, e (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Antonina Tamburello e Filippo Amato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via della
Libertà 203/B, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
contro
(C.F. ) nata a CP_1 C.F._3
Palermo il 04/07/1975, (C.F. Controparte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
), nata a [...] il [...] C.F._4 CP_3
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._5
tutte rappresentate e difese dall'avv. Daniela Marò, presso il cui studio in Palermo, Via Dante 55, sono elettivamente domiciliate,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati rappresentavano: i) di essere coeredi, unitamente alle convenute, dello zio , nato a [...] il 30 Persona_1
maggio 1941 e deceduto il 19 febbraio 2012; ii) che l'eredità del predetto de cuius si era devoluta ex lege in parti uguali in favore dei nipoti (ex fratre gli attori, ex fratre , Parte_3 Parte_4
le convenute) e aveva esclusivamente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione ubicato in Palermo, Viale della Regione
Siciliana Sud Est n. 2894, piano Terra, riportato in Catasto al foglio
83, particella 904 sub 9. Concludevano, pertanto, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
Con comparsa depositata in data 2 settembre 2021 si costituivano e associandosi alla CP_1 CP_2 CP_3
domanda di scioglimento della comunione, chiedendo, in caso di indivisibilità, l'attribuzione in loro favore della piena proprietà
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dell'immobile - che era già occupato da - dietro la CP_1
corresponsione agli attori di un conguaglio in denaro.
Nel corso del giudizio gli attori proponevano, ai sensi degli artt. 704 e 669 bis c.p.c., azione di reintegrazione del possesso,
allegando di essere stati spogliati del possesso dell'immobile oggetto del giudizio mediante sostituzione della serratura della porta ad opera di e la relativa domanda veniva CP_1
dichiarata inammissibile.
La causa, pertanto, istruita mediante produzione documentale e a mezzo di ctu, perveniva all'udienza in epigrafe indicata per la decisione sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria relitta da (nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
19 febbraio 2012) e avente ad oggetto la piena proprietà
dell'appartamento per civile abitazione ubicato in Palermo, Viale
della Regione Siciliana Sud Est n. 2894, piano Terra, (riportato in
Catasto al foglio 83, particella 904 sub 9), va dichiarata improcedibile per le ragioni appresso indicate.
Gli accertamenti tecnici disposti in corso di causa (cfr.
relazione tecnica depositata in data 17.10.2023) - che il Tribunale
ritiene pienamente convincenti ed esaustivi, poiché esito di una scrupolosa attività scientifica della quale il perito ha illustrato
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
doviziosamente sia le premesse teoriche e fattuali, sia i singoli passaggi applicativi e che non sono stati peraltro oggetto di osservazioni in parte qua - hanno reso noto alle parti che lo stato di fatto in cui versa l'immobile comune, non è conforme alle risultanze catastali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. 1 bis, della l. n.
52/1985 (come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n.
122 del 2010) applicabile ai sensi dell'art. 19 co. 16 dal 1° luglio 2010.
Al riguardo, è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985
prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti
reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie,
può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei
registri immobiliari".
Si ha riguardo a una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
modificazione dalla legge n. 96/2017), che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge.
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 nonchè Cass. n.18043/2020)
la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata, non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis
della citata disposizione volta ad assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [e sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 la quale rileva come “dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia
retroattiva dell'atto divisionale, non può argomentarsi la natura
meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno,
la sua natura di atto mortis causa. La divisione non ha causa ricognitiva di
effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e
distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare
di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un
procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
costitutivi, lo scioglimento di quella comunione”], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è
necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o
a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il ctu abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni
prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla
L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro
assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia
regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Sulla scorta di tale quadro normativo, deve dunque concludersi che l'immobile relito da , essendo privo Persona_1
del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva, è allo stato indivisibile.
************
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del procedimento di divisione (comprensive dei costi della C.T.U., liquidati con separato decreto) - determinate sulla base del valore del bene ereditario stimato dall'ausiliario (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) e liquidate con applicazione dei parametri minimi per ogni fase (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) in euro
545,00 per esborsi e in euro 7.052,00 per onorari oltre accessori,
come per legge - sono poste a carico della massa e dunque di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza (sul punto ex
multis, Cass. n 15926/2019, Cass., n.1185/2015: “essendo il giudizio di
divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico
di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti
effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale
il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da
eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio”).
In ragione dell'esito del giudizio possessorio avviato in corso di causa, le relative spese – determinate sulla base del valore del giudizio di merito (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) e liquidate con applicazione dei parametri minimi per ogni fase (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto), con esclusione della fase istruttoria, in euro 2.613,00 per onorari oltre accessori come per legge - sono poste a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_1
PONE le spese del giudizio di divisione, comprensive dei costi della C.T.U., liquidati con separato decreto, a carico di ciascuno dei condividenti in proporzione alla propria quota.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
CONDANNA e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a corrispondere in favore di CP_1 CP_2
e le spese del giudizio possessorio
[...] CP_3
avviato in corso di causa, che liquida in complessivi euro € 2.613,00
oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile