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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2962/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del
10.10.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Abogado Luca Ferrero Merlino, che agisce d'intesa ex d.lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Salvatore A. Napoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Augusto Riboty n. 3, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. Controparte_1
), (C.F. C.F._1 Controparte_2
, (C.F. C.F._2 Controparte_3
) e (C.F. C.F._3 CP_4
C.F._4 appellati contumaci
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 19619/2019
– impugnazione delibera assembleare. CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in qualità di condomini del Condominio
[...] CP_4 di Via Augusto Riboty n. 3 (di seguito, , si rivolgevano al Parte_1
Tribunale di Roma per ottenere la dichiarazione di annullamento della delibera assembleare adottata nella seduta del 15.2.2016 deducendo la violazione dell'art. 1136 co. 2, 4 e 6 c.c. e dell'art. 11 del regolamento di Condominio e, relativamente al punto 5) dell'ordine del giorno, anche la violazione dell'art. 1105 co. 3 c.c. Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Parte_1 tardiva costituzione degli attori e l'incompetenza del Tribunale adito. Concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e C.P.A.
All'udienza del 21.3.2019, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19619/2019, in accoglimento della domanda attorea, annullava la delibera assembleare impugnata e condannava il a rimborsare agli attori le spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 4.800,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, il Condominio di Via Augusto Riboty n. 3 contestava le conclusioni cui era addivenuto il
Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) erronea qualificazione degli onorari liquidati in violazione del
D.M. n. 55/2014. Il Giudice di primo grado, condannando il al pagamento di euro 7.005,78 (oneri inclusi) in favore Parte_1 degli odierni appellati, avrebbe liquidato un compenso professionale dieci volte superiore rispetto ai parametri ministeriali. Infatti, applicando i parametri dello scaglione di riferimento (fino a euro
1.100,00) indicati nel D.M. n. 55/2014, il Giudicante avrebbe dovuto liquidare un onorario pari a euro 630,00, oltre oneri di legge. Pur volendo ritenere che il Giudice di prime cure abbia discrezionalmente aumentato il suddetto importo, avrebbe omesso di motivarne le ragioni;
2.b) omessa pronuncia sulla domanda di condanna in merito alle spese della fase cautelare. Il Giudice di prime cure, avendo gli odierni appellati dapprima proposto domanda cautelare, per poi decidere di rinunciarvi, avrebbe dovuto condannarli al pagamento delle spese della fase cautelare.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: di quantificare le spese di lite nel giudizio di primo grado in conformità
2 al D.M. n. 55/2014 in euro 630,00, oltre oneri di leggi, o la somma minore ritenuta di giustizia dovuta in relazione alla fase cautelare proposta dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3. Gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2
e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4
4. All'udienza del 10.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo di appello, il Tribunale, nel liquidare la somma di euro 4800,00 per compensi, ha applicato i valori medio- minimi di cui ai parametri del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, per le cause di scaglione indeterminabile, di complessità bassa.
La regolamentazione delle spese risulta del tutto conforme a detto parametro osservando il Collegio che, in ogni caso, applicando in alternativa il parametro delle cause di valore determinato, lo scaglione di riferimento sarebbe il terzo e, quindi, l'importo finale non sarebbe quello ipotizzato in gravame, bensì una somma anche superiore a quella liquidata (euro 5.077,00). Ciò in quanto la delibera impugnata prevedeva, tra l'altro, al punto 3 dell'ordine del giorno (richiamato dalla stessa parte appellante negli atti processuali di primo grado), la
“richiesta di pagamento al della somma di euro 9.203,85 Parte_1 da parte dell'avv. ”, con conseguente applicazione del CP_5 parametro di valore tra euro 5200,00 ed euro 26.000,00. Risulta erronea, quindi, l'asserzione dell'appellante sulla inclusione della causa in esame in quelle rientranti nel primo scaglione di valore.
Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di appello (sulla mancata condanna del condomino per la rinuncia alla inibitoria), in quanto la liquidazione delle spese non può prescindere dalla integrale soccombenza del nel contenzioso in esame. Ciò posto, Parte_1 risulta del tutto irrilevante che la controparte abbia rinunciato alla richiesta sospensiva solo per la pendenza di ulteriore giudizio in ordine ai punti oggetto delle delibere (tanto che il Giudice disponeva, in udienza, non luogo a provvedere sulla richiesta).
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse rimangono a carico dell'appellante stante la sua soccombenza e la mancata costituzione dei condomini in grado di appello. L'appellante va condannato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dPR n. 115/2002 e successive modifiche, al pagamento dell'ulteriore importo ivi previsto a titolo di contributo unificato.
3
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto dal Condominio di Via Augusto Riboty n. 3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19619/2019 nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e .
[...] CP_4
Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte del appellante, Parte_1 dell'importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9.1.2025.
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
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