Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2586, emesso nell'adunanza del 7 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Somano, in provincia di Cuneo.
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2586, emesso nell'adunanza del 7 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Somano, in provincia di Cuneo.