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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/07/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 28 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 CCI per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio proposta da Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con gli avv. Silvia Agazzi e Marcella Agazzi ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che con ricorso del 20.3.2025 ha chiesto aprirsi la Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Ricengo; CR); rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente;
in particolare, a fronte di una esposizione debitoria per € 341.634,41, il ricorrente può contare solo sulla entrata del proprio reddito da lavoro per € 1800,00 al mese, e deve mantenere moglie e due figlie;
1 rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;
rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Enrico
Giavaldi, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, il debitore offre la quota di propria proprietà di alcuni immobili siti in
Treviglio (meglio identificati a p. 5 della relazione del gestore della crisi); un credito dell'importo di € parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;
ritenuto che
vada disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare di quella disposta all'esito della procedura RGE Trib. Cremona 685/2021; per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCI abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe,
2 sostanzialmente” di un pagamento “preferenziale” e si “sottrarrebbe” alla concorsualità-; ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
NOMINA
Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
NOMINA liquidatore l'avv. Enrico Giavaldi;
concede allo stesso 5 gg dalla comunicazione della presente sentenza per l'accettazione dell'incarico;
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg -decorrenti dal ricevimento della notifica della presente sentenza, a cura del liquidatore- entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
DISPONE che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;
3 DISPONE la sospensione dell'assegnazione ex art. 553 cod. civ. all'esito della procedura RGE Trib. Cremona 685/2021;
DISPONE
l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;
DISPONE
La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;
DISPONE
a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore;
DISPONE
a cura del liquidatore la notifica della sentenza ai creditori, anche via pec;
Cremona, 3.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 CCI per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio proposta da Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con gli avv. Silvia Agazzi e Marcella Agazzi ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che con ricorso del 20.3.2025 ha chiesto aprirsi la Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Ricengo; CR); rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente;
in particolare, a fronte di una esposizione debitoria per € 341.634,41, il ricorrente può contare solo sulla entrata del proprio reddito da lavoro per € 1800,00 al mese, e deve mantenere moglie e due figlie;
1 rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;
rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Enrico
Giavaldi, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, il debitore offre la quota di propria proprietà di alcuni immobili siti in
Treviglio (meglio identificati a p. 5 della relazione del gestore della crisi); un credito dell'importo di € parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;
ritenuto che
vada disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare di quella disposta all'esito della procedura RGE Trib. Cremona 685/2021; per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCI abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe,
2 sostanzialmente” di un pagamento “preferenziale” e si “sottrarrebbe” alla concorsualità-; ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
NOMINA
Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
NOMINA liquidatore l'avv. Enrico Giavaldi;
concede allo stesso 5 gg dalla comunicazione della presente sentenza per l'accettazione dell'incarico;
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg -decorrenti dal ricevimento della notifica della presente sentenza, a cura del liquidatore- entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
DISPONE che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;
3 DISPONE la sospensione dell'assegnazione ex art. 553 cod. civ. all'esito della procedura RGE Trib. Cremona 685/2021;
DISPONE
l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;
DISPONE
La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;
DISPONE
a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore;
DISPONE
a cura del liquidatore la notifica della sentenza ai creditori, anche via pec;
Cremona, 3.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
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