Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 21/03/2022, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00240/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
Salento Multiservizi Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Surbo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: New Multi Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Bando di Gara per l'Affidamento dei Servizi Cimiteriali per il Comune di Surbo - Determinazione n. 92 del 09.02.2022 - con cui è stata definitivamente aggiudicata la gara alla New Multiservice s.r.l., con esclusione della Salento Multiservizi Group s.r.l., seconda classificata con uno scarto di punti 2,47 dalla prima;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, ivi compreso il Bando di Gara, il Disciplinare ed i relativi allegati, con conseguente richiesta aggiudicazione in favore della Salento Multiservizi Group s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di New Multi Service s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e uditi per le parti i difensori avv. S. Colucci, per la parte ricorrente, e avv. A. R. Marasco, per la controinteressata.
Ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, che il ricorso non sia assistito da fumus boni iuris , per le ragioni che seguono:
- l’ampia discrezionalità che nel caso di specie è stata esercitata dalla P.A. sembra supportata dagli atti di gara, nei quali non è solo prevista la forbice di coefficienti da 0 a 1 ma anche un’analitica descrizione delle 5 voci tecniche da valutare (v. all. 14 ricorso);
- per i servizi accessori non sembrano richiesti specifici requisiti;
Ritenuto quindi di respingere la domanda cautelare;
Ritenuto di fissare, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo;
Ritenuto di rinviare al definitivo le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- respinge la domanda cautelare;
- fissa, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica del 10 maggio 2022;
- rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO