Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 13469
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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Nei contratti con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla erogazione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre l'amministrazione debitrice "sub condicione" del compenso deve dimostrare che il proprio comportamento è stato conforme ai doveri nascenti dall'art. 1358 cod. civ..

Nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento, l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative - un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 cod. civ., si sia attivata per ottenere il finaziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 13469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13469
    Data del deposito : 3 giugno 2010

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