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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/11/2024, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 8 novembre 2024 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Marco Borrani per la parte opponente e l'avv. Lorenzo Matera in sostituzione dell'avv. Roberto Pietro Sidoti per la parte opposta.
L'Avv. Borrani, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni. L'Avv. Matera, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni. Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
Roma Via B. B. Amidei n. 18, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] te domiciliata presso lo studio dell'av CP_2
a Milano Piazza Velasca n. 8, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 22.878,66 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
quale residuo del finanziamento n. 20135856540301 CP_2 domestic Banca spa, credito poi ceduto a . CP_3
Contestava, in particolare, la mancata sospension del finanziamento e l'erogazione, senza la dovuta valutazione del merito creditizio del cliente, di un ulteriore finanziamento.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, tto dell'opposizione Controparte_2 con la confer
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). A riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione dei distinti contratti di finanziamento, mentre è incontestato che parte opponente non abbia restituito alla banca quanto previsto per sorte ed interessi pattuiti.
5.Come già esposto con l'ordinanza del 2.05.2024, il credito ingiunto si fonda su due distinti finanziamenti: il contratto di prestito personale n. 20135856540301 del 20.08.2006 e il contratto di prestito personale n. 20135856540313 del 15.06.2010, per i quali la creditrice ha prodotto i relativi documenti sottoscritti.
6.Non è contestata la conclusione dei contratti di prestito, l'erogazione delle somme e l'ammontare del saldo debitorio residuo richiesto con il decreto ingiuntivo. Non è contestato nemmeno l'inadempimento del saldo debitorio per come ingiunto. La parte opposta ha richiamato fondatamente le disposizioni dell'accordo ostative alla sospensione del pagamento delle rate del finanziamento n. 20135856540313 del 15.06.2010. Infatti, alla luce dell'art. 3 accordo del 31.03.2015 la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente (luglio 2012) doveva avvenire entro due anni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione (settembre 2015); inoltre, alla luce dell'art. 1 lett. d) accordo del 31.03.2015, il finanziamento non doveva presentare un ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
7.La concessione abusiva del credito da parte dell'istituto mutuante non risulta provata e specificamente circostanziata con riferimento alle modalità, ai tempi e al distinto rapporto al quale si riferisce.
8.In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, considerando l'assenza della fase istruttoria.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] andataria, CP_1 Controparte_2 spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 8 novembre 2024 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Marco Borrani per la parte opponente e l'avv. Lorenzo Matera in sostituzione dell'avv. Roberto Pietro Sidoti per la parte opposta.
L'Avv. Borrani, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni. L'Avv. Matera, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni. Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
Roma Via B. B. Amidei n. 18, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] te domiciliata presso lo studio dell'av CP_2
a Milano Piazza Velasca n. 8, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 22.878,66 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
quale residuo del finanziamento n. 20135856540301 CP_2 domestic Banca spa, credito poi ceduto a . CP_3
Contestava, in particolare, la mancata sospension del finanziamento e l'erogazione, senza la dovuta valutazione del merito creditizio del cliente, di un ulteriore finanziamento.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, tto dell'opposizione Controparte_2 con la confer
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). A riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione dei distinti contratti di finanziamento, mentre è incontestato che parte opponente non abbia restituito alla banca quanto previsto per sorte ed interessi pattuiti.
5.Come già esposto con l'ordinanza del 2.05.2024, il credito ingiunto si fonda su due distinti finanziamenti: il contratto di prestito personale n. 20135856540301 del 20.08.2006 e il contratto di prestito personale n. 20135856540313 del 15.06.2010, per i quali la creditrice ha prodotto i relativi documenti sottoscritti.
6.Non è contestata la conclusione dei contratti di prestito, l'erogazione delle somme e l'ammontare del saldo debitorio residuo richiesto con il decreto ingiuntivo. Non è contestato nemmeno l'inadempimento del saldo debitorio per come ingiunto. La parte opposta ha richiamato fondatamente le disposizioni dell'accordo ostative alla sospensione del pagamento delle rate del finanziamento n. 20135856540313 del 15.06.2010. Infatti, alla luce dell'art. 3 accordo del 31.03.2015 la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente (luglio 2012) doveva avvenire entro due anni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione (settembre 2015); inoltre, alla luce dell'art. 1 lett. d) accordo del 31.03.2015, il finanziamento non doveva presentare un ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
7.La concessione abusiva del credito da parte dell'istituto mutuante non risulta provata e specificamente circostanziata con riferimento alle modalità, ai tempi e al distinto rapporto al quale si riferisce.
8.In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, considerando l'assenza della fase istruttoria.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 408/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] andataria, CP_1 Controparte_2 spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani