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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2374/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA STREVA 14 PALERMO rappresentata Parte_1 dall'avv. CALANDRINO GERLANDO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA DEGLI SCIPIONI 268/A 00192 ROMA CP_1 ta dall'avv. GIORGI MAURO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5719/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.5.2024, not. il 16.7.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la gravata sentenza è stata respinta l'opposizione proposta dalla (che svolge Parte_1 attività di “Commercio di prodotti e servizi informatici”) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla dell'importo di € 45.291,41 (di cui euro 45.291,41, euro Controparte_2 25.864,80 per contributi Fondo di Previdenza, euro 15.452,52 per sanzioni ex art. 34 Reg., euro 2.974,29 per interessi di mora ex art. 37 Reg. ed euro 1.000,00 per sanzioni ex art. 40 Reg) a seguito della riqualificazione dei rapporti intrattenuti con Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in rapporti di agenzia.
[...] CP_3 Avverso detta propone appello la società formulando quattro motivi di gravame, più avanti esposti.
Si costituisce la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_2
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° La richiesta di cui al ricorso monitorio scaturisce dal verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell'11.9.2020, concernente il periodo 1.7.2015- 30.6.2020, che ha accertato la sussistenza di un'attività di collaborazione professionale di promozione alla vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente, svolto dai collaboratori , , Parte_2 Parte_3 [...] e . CP_3 Parte_4
Si accerta nel verbale che vi erano “ fatture emesse sistematicamente e spesso progressivamente con la dicitura “provvigioni mese XX dell'anno YYYY o Procacceria d'affari” (oltre i limiti fissati dall'art. 61 del D.L.vo 276/2003 in materia di lavoro occasionale) - come emerge anche dai CP_ modelli forniti dall'Agenzia entrate (elementi che indicano un rapporto ben consolidato in un arco temporale ben circoscritto non certamente di natura episodica, rapporto non circoscritto ad un singolo affare ma ad una pluralità di affari (volume d'affari) procurati che ha prodotto dei risultati economicamente positivi e significativi per entrambe le parti), il compenso provvigionale corrisposto sulle vendite andate a buon fine (ossia al concreto risultato conseguito che è l'obbligazione tipica dell'agente), la zona prestabilita lato sensu rappresentata dal gruppo di potenziali clienti, la prestazione autonoma volta dai percipienti suddetti a proprio rischio e con lealtà e buona fede, l'essere iscritto alla Camera di Commercio come agente (nel caso di e Pt_2
) o procacciatore (nel caso di e del medesimo settore;
Pt_4 Pt_3 CP_3 tutti elementi distintivi tra il procacciamento di affari e quello di agenzia commerciale. Pertanto la corretta qualificazione giuridica del rapporto svolto dai collaboratori menzionati in maniera stabile e continuativa, appurato il carattere della continuità (legato ad elementi fattuali precisi ed oggettivi) e della stabilità (legato ad un vincolo perdurante anche se non formalizzato tra le parti) nonché l'assenza della episodicità; è inequivocabilmente quella di agente plurimandatario per la presenza dei requisiti sufficienti e necessari previsti dall'art. 1742 del c.c. e ss. …”.
La società opponente rilevava come i predetti , e non avevano mai Pt_2 Pt_3 CP_3 Pt_4 svolto attività di promozione, ma solo di segnalazione alla di eventuali potenziali clienti;
Pt_1 che mancava il requisito della “doverosità dell'adempimento”; che il compenso provvigionale non era determinato in base alle vendite andate a buon fine, essendo le provvigioni, invece, calcolate di volta in volta esclusivamente in base al solo numero di segnalazioni;
che non vi era alcuna limitazione territoriale allo svolgimento dell'attività; che era irrilevante la circostanza della registrazione dei collaboratori presso la CCIAA come agenti ( e ) o procacciatori Pt_2 Pt_4 ( e , come si evince dalle visure camerali prodotte, atteso che, ai fini della Pt_3 CP_3 qualificazione del rapporto, occorre fare riferimento alle sue concrete modalità di svolgimento;
che all'attività prestata dai procacciatori non erano conseguiti risultati “significativi”, come dedotto dall'ispettore.
In subordine, contestava il ricorrere della ipotesi di evasione contributiva e, comunque, trovava tutt'al più applicazione l'art. 38 del regolamento Enasarco nella parte in cui stabilisce che “le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno”; che nemmeno era dovuta la sanzione di euro 1.000,00 (250,00 x 4), di cui all'art. 40 Reg. per non avere provveduto alla iscrizione presso degli asseriti rapporti di agenzia. CP_2 Il Tribunale, richiamati gli indici del rapporto di agenzia di cui all'art. 1742 c.c. secondo la copiosa giurisprudenza in materia, ha osservato:
quanto alla posizione di , che lo stesso risultava iscritto come agente di Parte_2 commercio presso la e presso la CCIAA di Palermo ed Enna con attività Controparte_2 esercitata nel settore dell'editoria elettronica ed informatica, nonché indicato nei mastrini/partitari annuali della società. Lo stesso aveva emesso in favore della nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 Parte_1 ed il II trimestre dell'anno 2018, n. 37 fatture per provvigioni (n. 6 fatture nell'anno 2015; n. 12 fatture nell'anno 2016; n. 13 fatture nell'anno 2017; n. 6 fatture nell'anno 2018, emesse per una molteplicità di affari e non ad un singolo affare (v. dicitura “Provvigioni di...”, con indicazione del mese ed anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine, con cadenza mensile e con numerazione consecutiva, a dimostrazione della durata e la continuità del rapporto di collaborazione. Aveva percepito per l'anno 2015 compensi per € 9.134,00, per l'anno 2016 compensi per € 11.659,97, per l'anno 2017 compensi per € 8.449,28; per l'anno 2018 compensi per € 3.630,27. In tutte le fatture era indicata la ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato.
Quanto alla posizione di , la stessa era iscritta come agente di commercio presso Parte_3 la e presso la CCIAA di Palermo ed Enna con attività esercitata di Controparte_2 procacciatore d'affari di prodotti e servizi banche dati;
il suo nominativo figurava nei mastrini/partitari annuali della società. Ha emesso, nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre dell'anno 2017, n. 21 fatture per “provvigioni” (n. 7 fatture nell'anno 2015; n. 7 fatture nell'anno 2016; n. 2 fatture nell'anno 2017), relative ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare (con dicitura
“Provvigioni” e indicazione del mese ed anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
con cadenza mensile, con numerazione consecutiva (le prime 5), che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione. Anche qui rileva l'elemento quantitativo delle provvigioni annue erogate, superiore a quello che l'art. 61 del Dlgs. n. 276/2003 riconduce al rapporto occasionale (per il periodo 1.7.2015-31.12.20215 compensi per € 14.459,09, per l'anno 2016 compensi per € 10.296,78), ed anche in questo caso è presente in tutte le fatture la ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato, tipica dell'agente di commercio.
Riguardo alla posizione di , questi era iscritto quale agente di commercio CP_3 presso e presso la CCIAA di Palermo ed Enna con attività esercitata di Controparte_2
“procacciatore d'affari nel settore informatico” e quindi nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la . Anche il suo nominativo era presente nei Pt_1 mastrini/partitari annuali. Ha emesso in favore della nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre Parte_1 dell'anno 2020, n. 63 fatture per provvigioni (n. 12 fatture nell'anno 2015; n. 12 fatture nell'anno 2016; n. 12 fatture nell'anno 2017; n. 12 fatture nell'anno 2018; n. 12 fatture nell'anno 2019; n. 3 fatture nell'anno 2020), tutte riferite ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare (dicitura
“procacceria d'affari”, corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
che si tratta di fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva, che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione. Occorre inoltre evidenziare la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quello che l'art. 61 del Dlgs. n. 276/2003 riconduce al rapporto occasionale. Infatti emerge documentalmente che il sig. ha percepito per il CP_3 periodo 1.7.2015-31.12.20215 compensi per € 13.240,16; per l'anno 2016 compensi per € 21.289,49; per l'anno 2017 compensi per € 21.426,00; per l'anno 2018 compensi per € 23.574,20; per l'anno 2019 compensi per € 18.186,49; per il I trimestre dell'anno 2020 compensi per € 6.405,33. Inoltre deve essere evidenziata la presenza nelle fatture relative agli anni dal 2015 al 2018 le fatture della ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato, tipica dell'agente di commercio .
Quanto, infine, alla posizione di , questi era iscritto presso la Parte_4
come agente di commercio ed il suo nominativo era presente nei Controparte_2 mastrini/partitari annuali della Società. Ha emesso, nel periodo tra il II trimestre dell'anno 2016 ed il VI trimestre dell'anno 2017, n. 8 fatture per provvigioni (n. 5 fatture nell'anno 2016; n. 3 fatture nell'anno 2017) per una molteplicità di affari e non un singolo affare;
infatti tutte le fatture recano la dicitura ““provvigioni” (con indicazione del mese e dell'anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
sono fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva, che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione.
Tutti questi elementi deponevano per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione, mentre l'apprezzabile consistenza dei compensi percepiti nel continuativo periodo di collaborazione considerato consente di ritenere che l'attività svolta dai signori , Parte_2 Parte_3 e non era affatto occasionale bensì rappresentava un costante CP_3 Parte_4 impegno in favore della opponente, elemento tipico del rapporto di agenzia.
Sul quantum, rilevata l'assenza di specifiche contestazioni si conteggi, ha osservato il Tribunale che in ogni caso ricorreva l'ipotesi dell'art. 34 Reg. (“Evasione contributiva”), con conseguente corretta applicazione della sanzione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso (e non superiore al 60% del contributo non corrisposto), sanzione ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla entro 60 CP_2 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto. Non trovava applicazione nel caso di specie l'art. 38 del Regolamento della che CP_2 prevede che “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla nei casi CP_2 disciplinati agli articoli 34, 35 e 36 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da: oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali…”, trattandosi solo di valutare se i rapporti oggetto di accertamento dovessero essere qualificati o meno quali rapporti di agenzia (senza alcuna incertezza connessa a sopravvenuti diversi orientamenti di giurisprudenza).
Con il primo motivo di gravame, articolato in vari sotto-motivi, l'appellante ascrive al primo giudice:
A) di avere omesso di considerare a) che l'attività espletata dai collaboratori non consisteva nella promozione di ordini ma solo nella segnalazione di clienti interessati alla sottoscrizione on line dell'abbonamento alla “banchedatibiz”; b) che i collaboratori non avevano mai posto in essere alcuna concreta attività finalizzata alla vendita dei prodotti;
c) non si erano mai interessati alla fase successiva alla segnalazione e, ove effettuata, alla vendita atteso che era la società ricorrente, ricevuta la segnalazione, a prendere contatti con i potenziali clienti e, ove eseguita la sottoscrizione dell'abbonamento, ad inoltrare ai clienti i codici di accesso alla banca dati;
d) non avevano mai avuto alcun obbligo di impegnarsi nella attività di ricerca della clientela;
e) né mai inoltrato alcuna relazione riepilogativa dell'attività espletata;
f) o svolto alcuna attività di rendicontazione;
g) assistenza in favore dei clienti (sia prima che successivamente alla eventuale vendita); h) attività di incasso;
i) partecipazione a riunioni con la preponente;
j) ricevuto dalla alcun obiettivo di raggiungere. Pt_1 Circostanze che non erano state contestate.
Solo in subordine, l'appellante sostiene che un'analitica disamina delle posizioni avrebbe dovuto escludere la natura agenziale quanto meno per i rapporti intrattenuti con i sigg. e Parte_4
riportando nel dettaglio il quadro riferibile ad entrambi: Parte_3
“ . Parte_4 Nel 2016 il sig. ha emesso n. 5 fatture (nn. 4,7,11,14 e 16) per complessivi euro 2.180,88 n. Pt_4 4 del 3.5.2016 euro 557,71 n. 7 del 6.6.2016 euro 557,70 n. 11 del 2.9.2016 euro 398,85 n. 14 del 3.11.2016 euro 287,77 n. 16 del 5.12.2016 euro 378,85 Nel 2017, invece, sono state emesse solo due fatture (nn. 8 e 18) per complessivi euro 729,68 n. 8 del 4.4.2017 euro 206,56 n. 18 del 7.11.2017 euro 523,12
Nel 2018, infine, soltanto una fattura (n. 1 del 4.1.2018), riferita, però, a una segnalazione effettuata nel mese di dicembre 2017, per euro 206,56.
. Parte_3 Anche nella eventualità in cui il primo giudice avesse ritenuto che nel 2015 la sig,ra abbia Pt_3 lavorato in via continuativa, egli, però avrebbe dovuto verificare se, nell'evolversi del rapporto, detta continuità fosse venuta meno nel corso del 2016 o quanto meno dal giugno 2016. Nel 2016 la sig.ra , infatti, ha emesso solo 7 fatture su oltre 14 dalla stessa emesse Pt_3 complessivamente nell'anno (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, e 14) per cui, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il quale ha fatto riferimento a una asserita emissione di fatture con cadenza mensile, non è dato rinvenire il requisito della numerazione progressiva, essendo riferite dette fatture solo ad alcuni mesi ed essendo le stesse intervallate da altre fatture. Nel 2017, invece, sono state emesse soltanto 2 fatture (n. 1 di euro 206,56 del 31.1.22017 e n. 2 di euro 467,76 del 31.3.2017) per complessivi euro 671,32. Nell'ultimo anno del rapporto, pertanto, sono state emesse fatture, in via del tutto discontinua, senza essere numerate progressivamente e con importi davvero esigui, che di seguito si riepilogano: n. 4 del 29.4.2016 euro 784,92 n. 5 del 31.5.2016 euro 908 n. 12 del 3.11.2016 euro 206,56 n. 14 del 30.11.2016 euro 206,56 n. 1 del 31.1.22017 euro 206,56 n. 2 del 31.3.2017 euro 467,76”.
B) di avere erroneamente affermato che le provvigioni ricevute dai procacciatori erano state determinate “sugli affari andati a buon fine e non stabiliti di volta in volta”, poiché la circostanza che il compenso provvigionale era invece legato al solo numero di segnalazioni, indipendentemente dal successivo e solo eventuale buon fine dell'affare, era circostanza anche questa incontestata, e comunque era stata oggetto di prova testimoniale non ammessa.
C) di avere erroneamente rinvenuto un indizio della natura agenziale, in specie della stabilità, nella
“entità rilevante dell'ammontare medio dei compensi”, circostanza non essenziale come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23377 del 2020.
D) di avere attribuito carattere decisivo alla frequenza della emissione delle fatture, ritenuta erroneamente con cadenza mensile, e agli importi delle stesse poiché superiori al limite previsto per il lavoro occasionale, ed infine alla “emissione prevalentemente continuativa di fatture mensili”.
E) di non avere considerato che l'applicazione dell'aliquota del 23 % sul 50 % dell'importo fatturato costituisce il regime fiscale, previsto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 600/1973 sia per gli agenti di commercio che per i procacciatori.
Con il secondo motivo di appello la censura l'erroneità della pronuncia in tema di Pt_1 onere della prova (falsa applicazione art. 2697 cod. civ.) poiché, a voler ammettere il ricorso a presunzioni, la , gravata del relativo onere, non aveva dimostrato la Controparte_2 sussistenza dei requisiti indispensabili per l'attribuzione ai rapporti in argomento della natura agenziale.
Le censure mosse con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondate.
E' preliminarmente utile procedere alla definizione del contratto di agenzia, rilevandone le differenze con l'attività di mero procacciamento di affari.
Come noto, il contratto di agenzia è il contratto con il quale una parte (l'agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti, in una zona determinata. L'agente è, più nello specifico, un ausialiario dell'imprenditore (preponente), che riveste, a sua volta, la qualità di imprenditore e gestisce in autonomia e indipendenza la propria attività in suo favore.
Tratti caratteristici del rapporto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività, in quanto l'agenzia è un contratto di durata: l'agente non è un collaboratore occasionale (a differenza del procacciatore di affari) ma porta avanti per un periodo di tempo, che può essere determinato o indeterminato, le contrattazioni per conto dell'altra parte, nell'ambito di una data sfera territoriale, con diritto a ricevere un compenso provvigionale per l'attività espletata in favore di quest'ultima, che viene solitamente determinato in ragione di una percentuale sul valore dell'affare, ma può consistere altresì in una somma fissa per ogni contratto concluso.
L'elemento proprio del rapporto di agenzia, e distintivo da quello di mero procacciamento d'affari, consiste nella circostanza che l'agente svolge una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore, dei cui contratti promuove la stipula (cfr., ex pluribus, Cass. n. 13184/07); collaborazione che, in tali termini, difetta nell'operato del procacciatore.
Diversamente, sono sussumibili sotto la categoria del procacciamento d'affari quelle fattispecie nelle quali un soggetto si obblighi verso un altro ad attivarsi per agevolare la conclusione di un affare senza vincolo di continuità e in assenza di qualunque rapporto stabile.
A tal riguardo, preme sottolineare che, per orientamento costante della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2298/2013; Cass. n. 13117/14), “la continuità dell'incarico è incompatibile con il rapporto di procacciamento d'affari, il quale deve essere caratterizzato da una collaborazione autonoma in via del tutto episodica”.
Ciò che caratterizza maggiormente la prestazione dell'agente rispetto a quella del procacciatore di affari è la stabilità (Cass. n. 13629/05), ossia il fatto che questi “…si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale”; invece “il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”.
La differenza tra “procacciamento” ed “agenzia” risiede, inoltre, al di là del carattere della stabilità (proprio di quest'ultima fattispecie contrattuale e non della prima, connotata invece da sporadicità e limitata durata nel tempo), nell'oggetto, che nel procacciamento di affari consiste nella mera segnalazione dei clienti e non già nell'attività promozionale propria, invece, dell'agenzia commerciale. Inoltre, il flusso economico intercorrente tra il preponente ed il collaboratore rappresenta un ulteriore elemento in grado di rivelare la concreta natura del rapporto di collaborazione instaurato tra i soggetti, in modo da ricondurlo all'una o all'altra fattispecie contrattuale, a seconda dell'occasionalità o stabilità dell'attività posta in essere dal collaboratore, che da esso sia desumibile.
A tal proposito, mancando nell'ordinamento italiano una vera e propria definizione di collaborazione discontinua/occasionale, un parametro utile può essere rinvenuto nella norma di cui all'art. 61, comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che definisce il lavoro occasionale come quella attività che fornisca al soggetto compensi inferiori ad € 5.000,00 nell'anno solare.
Per altro verso, il requisito della stabilità ben può essere desunto da una serie di indici sintomatici della reale natura del rapporto, a prescindere dalla qualificazione che ne hanno dato le parti (che, nel caso di specie, hanno qualificato i rapporti tra le stesse, per lo più, quali “collaboraizone occasionale”).
Infatti, in un'ottica di definizione del rapporto giuridico, deve prevalere, sul nomen iuris formalmente attribuito (magari per fini elusivi) dalle parti, il concreto atteggiarsi dello stesso, come ampiamente attestato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4533/2000; n.7931/2000).
Ricostruito il quadro normativo ed i principi che devono guidare nella soluzione della controversia, risulta agevole affermare come nella fattispecie in esame ricorrano i requisiti propri del contratto di agenzia.
E' palesemente sconfessato dalla documentazione in atti che i lavoratori in esame non abbiano svolto attività di promozione e ricerca del cliente con continuità e stabilità in favore della proponente.
In primo luogo, non risponde al vero che l'inesistenza di una attività promozionale sia rimasta incontestata, dal momento che la , nella memoria di costituzione di primo Controparte_2 grado, ha puntualmente replicato a tale deduzione richiamando e riportando principi contrari ricavabili dalla invocata giurisprudenza, anche di questa Corte, chiaramente contestando la deduzione avversaria.
Nel merito, depongono per la natura agenziale di tutti i rapporti ispezionati una serie di indici, quali:
a) la periodicità nella emissione delle fatture per “provvigioni” riferite alla mensilità, ossia a tutti, indistintamente, gli affari conclusi con riferimento a quel mese di quel determinato anno, e non al singolo affare, mancando in ogni fattura acquisita dagli ispettori il benché minimo indizio in tal senso, in difetto di contratti/ordini che consentano di riferire il compenso della singola fattura ad uno specifico affare, frutto di eventuale esclusiva segnalazione. Le fatture sono, nei casi di e , anche di rilevante entità, precisandosi Pt_2 CP_3 Pt_3 comunque che nel caso del , iscritto come agente, si registra egualmente la riconducibilità Pt_4 delle “provvigioni” indicate in fattura alla globalità degli affari conclusi, con una frequenza di 5 fatture nel 2016 e 2 nel 2017 (più una del 2018 ma per attività svolta nel 2017), pur in una più attenuata continuità di emissione, mentre - riguardo all'ultimo periodo ispezionato della - in Pt_5 ordine al quale parte appellante evidenzia un decremento nella emissione delle fatture nell'anno 2016, si osserva che nonostante la abbia registrato una diminuzione del numero delle fatture, Pt_3 la continuità nella loro emissione ha connotato tutto il periodo pregresso (che costituisce la gran parte del rapporto), e comunque le fatture risultano pur sempre emesse con continuità e sostanziale progressività anche nel corso del 2016, anno in cui venivano emesse n. 7 fatture con numerazione 1, 2, 3, 4, 5, 12, e 14.
Dunque, se l'episodicità della prestazione è il tratto distintivo del procacciamento di affari, è evidente allora che l'intensità, la regolarità, la contiguità delle prestazioni orientano verso il rapporto di agenzia;
peraltro, appare quanto mai improbabile definire occasionali prestazioni plurime/pluriennali e rispetto alle quali sono stati versati ingenti compensi.
b) la durata pluriennale del rapporto, che si estende ben oltre i limiti normativi previsti per il lavoro occasionale, precisando che non rileva, nella specie, l'abrogazione dell'art. 61, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che definiva il lavoro occasionale, richiamata dall'appellante nel motivo di gravame a sostegno dell'assunto per cui la norma non può più costituire utile parametro per distinguere le figure di procacciatore e agente, essendo rimasto invariato sia il limite temporale (di 30 giorni nell'arco dell'anno solare), sia il limite economico, riferito all'anno civile e ad un compreso massimo erogabile a ciascun lavoratore occasionale di 5.000 euro netti, secondo la disciplina dell'art. 54 bis del DL n. 50/2017, conv. in L. 96/2017, come modificato dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197, il che consente di continuare a collocare il procacciamento di affari nell'alveo del lavoro occasionale e di escludere, quindi, di poter definire occasionali i rapporti in esame, sia per il superamento del limite economico per e , sia, per tutti, del Pt_2 CP_3 Pt_3 limite dei 30 giorni, riscontrandosi per ognuno l'emissione di più di una fattura per anno solare.
c) l'assenza di elementi comprovanti l'intervento della società nel concludere la vendita e nel gestire le fasi successive ad essa, dopo la segnalazione del cliente da parte del collaboratore. Invero, l'appellante non ha mai diversamente descritto l'attività concretamente posta in essere dagli asseriti procacciatori, limitandosi a contestazioni generiche, in alcun modo idonee a smentire le risultanze dell'accertamento ispettivo.
Come confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, nei verbali ispettivi le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo di fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudice, fermo restando che i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti.
E, come chiarito dalla Suprema Corte, “il principio dell'onere della prova, positivizzato dall'art. 2697 c.c. (…) prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore, cosicché, per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio” (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 ottobre 2022).
A fronte della superiore ricostruzione, non assumo rilievo le ulteriori circostanze di cui al motivo di appello nel senso del rapporto di procacciamento (mancato invio di relazioni riepilogative, mancata attività di rendicontazione, ecc.).
Anche i motivi di gravame sul quantum sono infondati.
Sul punto, il Tribunale ha così affermato (pagg. 14 e 15 della sentenza): “Per ciò che concerne, infine, i conteggi ed il quantum richiesto nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell'11.09.2020 si osserva che nessuna specifica contestazione è stata sollevata al riguardo dalla parte ricorrente. In ogni caso i contributi e le sanzioni ingiunte risultano correttamente determinate ai sensi del Regolamento delle Attività Istituzionali della . Controparte_2 Il giudice riporta poi il testo dell'art.34 Reg. e conclude che “Nel caso di specie si verte in tema di evasione contributiva di cui all'art. 34 del Regolamento Enasarco, per la sussistenza della quale è del tutto irrilevante la differente qualificazione data al rapporto dalla società opponente”.
Ed infine:
“Non trova applicazione l'art. 38 del Regolamento della che prevede che “Fermo CP_2 restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla nei casi disciplinati agli CP_2 articoli 34, 35 e 36 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da: oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali...”. Nel caso di specie non si verte in tema di “incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali” in ordine alla qualificazione dei nominativi in questione come procacciatori di affari o di agenti di commercio, trattandosi piuttosto di valutare se i rapporti oggetto di accertamento debbano essere qualificati o meno quali rapporti di agenzia”.
Riguardo a tale motivazione la società appellante si limita ad affermare ciò che aveva già dedotto in primo grado circa l'ipotesi della evasione, che non ricorrerebbe “a seguito di una differente qualificazione del rapporto (inquadrato, appunto, nella categoria del procacciamento di affari)”, qualificazione peraltro esclusa anche all'esito del presente gravame, e a lamentare genericamente la sproporzione tra le sanzioni previste dall'art. 34 (euro 15.452,52) e l'importo della asserita omissione (euro 25.864,60), non considerando l'automaticità del sistema sanzionatorio, sul quale non vi è possibilità di interventi riduttivi da parte del giudice, a meno che le sanzioni applicate non travalichino i limiti normativamente imposti, circostanza non dedotta.
Quanto al rilievo, formulato solo in via di subordine, circa i presupposti di cui alla lettera a) del menzionato articolo 38, l'appellante torna ad affermare che l'omesso pagamento dei contributi sarebbe comunque dipeso da “oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali”, non confrontandosi però con la pronuncia del primo giudice, che aveva già ritenuto non ricorrere il presupposto dei differenti orientamenti circa l'applicazione dei criteri per inquadrare i rapporti de quibus nella cornice dell'agenzia o del procacciamento;
nemmeno in appello la società precisa quali siano i differenti orientamenti che avrebbero reso problematico siffatto inquadramento.
In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui esposto, correttamente l'opposizione della Pt_1
[... è stata ritenuta infondata dal Tribunale.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi (valore della causa, euro 45.291,41)
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste