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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Avv.
Vito Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 2916/2023 R.G. promosso
DA
, ( ) rappresentato e difeso dall' Avv. Nunzia Parte_1 C.F._1
Semerano
OPPONENTE
CONTRO
, (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Mancusi
OPPOSTA
avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, trattato e deciso all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
Conclusioni precisate dalle parti:
Per l'attore :” accogliere le conclusioni di cui all'atto di opposizione con Parte_1
condanna di parte avversa alla refusione delle spese di lite”.
Per la convenuta Rigettare la svolta opposizione in quanto infondata. Con vittoria Controparte_1
di spese, diritti ed onorari oltre Iva Cpa rimborso spese generali e successive occorrende. In mero subordine, nella denegata ipotesi in cui le avversarie eccezioni dovessero ritenersi parzialmente
1 fondate, rideterminare la somma dovuta dal sig. alla con Parte_1 Controparte_1
conseguente inefficacia solo parziale del precetto per la somma eccedente e validità
dell'intimazione di pagamento per la somma effettivamente dovuta come determinata dal giudice”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 11.10.2023. ha promosso opposizione Controparte_1
all'esecuzione ex art 615 cpc avverso di precetto, notificatogli da unitamente alla Controparte_1
sentenza N. 446/2021 in data 11.09.2023, per il pagamento della somma di € 18.531,51, ,
Quali motivi di opposizione ha eccepito l' inesistenza del diritto ad agire in executivis, sia con riguardo alle somme correlate alla fase monitoria, sia con riguardo all'importo comprensivo delle spese di lite nel giudizio deciso con il titolo esecutivo della sentenza, in quanto non concessionaria all'epoca dell'ingiunzione e in quanto, seppure divenuta concessionaria nelle more del giudizio di opposizione, da quello estromessa.
Ha così concluso:” 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) Nel merito,
dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti Controparte_1
in premessa;
3) condannare il creditore ostante al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, ritualmente depositata in data 18.01.2024, si è costituita Controparte_1
eccependo l'infondatezza della stessa e concludendo per il suo rigetto. In mero subordine, nella denegata ipotesi in cui le avversarie eccezioni dovessero ritenersi parzialmente fondate,
rideterminare la somma dovuta dal sig. alla con conseguente Parte_1 Controparte_1
inefficacia solo parziale del precetto per la somma eccedente e validità dell'intimazione di pagamento per la somma effettivamente dovuta come determinata dal giudice”
Con provvedimenti, resi rispettivamente in data 30.01.2024 e 11.4.2024, il Giudice dell'opposizione ha dapprima sospeso medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto e di poi ha confermato la sospensione.
Non sono state formulate richieste istruttorie dalle parti.
2 Così ricostruita la vicenda la vicenda processuale, rileva il giudicante che l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Venendo al merito, occorre rilevare che, con il primo motivo, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione sostanziale e ad agire di Controparte_1
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione, ha enunciato il seguente principio di diritto, richiamando altri precedenti della stessa Corte:” In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente
quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” ( Cfr, Cass. Civ. Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405)
Dunque, si afferma che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione.
Ne consegue che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Va rilevato al riguardo che l'atto di cessione costituisce presupposto necessario che si inserisce nella causa petendi della domanda di pagamento e, in quanto tale, deve formare oggetto di allegazione e prova da parte di colui che intende far valere il suo diritto di credito, rientrando tra gli oneri di allegazione e prova del creditore.
3 Conseguentemente, alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, occorre procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, al fine di verificare se i documenti prodotti dalla convenuta opposta in tanto possano fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, in quanto contengano tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Venendo al caso di specie rileva il giudicante che tali presupposti non sono stati raggiunti.
Infatti, sebbene parte opposta abbia prodotto in giudizio il contratto di cessione del diritto di credito,
avvenuto in data 5.12.2018,i crediti ceduti riguardanti la posizione dell'opponente non possono essere determinati con ragionevole certezza attraverso la documentazione prodotta.
Nell'avviso N. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 11.12.2018 si evince che “La CP_1
ha comunicato che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.
[...]
N.130 in data 5.12.2018 ha concluso con , un contratto di cessione di Parte_2
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della L. 130 e dell'art. 58 del TUB.
Va rilevato al riguardo che, la classificazione della tipologia dei crediti ceduti riportata nell'avviso è
espressamente indicata come meramente orientativae non consente quindi di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell'insieme di crediti esposti nell'avviso.
Occorre dunque considerare che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione.
Attraverso la lettura di tale avviso non emergono quindi elementi utili per dimostrare la titolarità dei crediti posti in essere che risultano pertanto indeterminati e incerti rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti. Pertanto,non può «riconoscersi nell'avviso ex art. 58 TUB la prova certa dell'inclusione del credito nella cessione in parola.
4 Inoltre non vi è prova in atti che il credito vantato dall'attrice sia un credito classificato come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca D'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1
comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”.
Al punto N. 8 del predetto Avviso si indica che i debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG
depositata presso il Notaio Notaio in Milano il 5.12.2018. Persona_1
Purtuttavia, attraverso la lettura della lista di NDG depositata presso il Notaio Persona_1
Notaio in Milano il 5.12.2018. prodotta dalla convenuta opposta, non emerge alcun elemento di prova in ordine alla circostanza che il debito di sia incluso quale debitore Parte_1
ceduto nella lista predetta.
In ipotesi similari, la giurisprudenza di merito ha negato la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria avendo accertato che dall'elenco dei crediti ceduti (con indicazione del solo codice anagrafico identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario), non erano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto,
necessari per poter affermare, senza incertezze, che il credito azionato fosse ricompreso nella cessione. ( Cfr.Trib. Catanzaro 22 novembre 2020).
Pertanto, risultando nel caso di specie incompleta la prova della cessione, i crediti ceduti non possono essere determinati con ragionevole certezza attraverso la documentazione prodotta.
Conseguentemente l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia e nullità del precetto opposto.
Il motivo è assorbente e rende ultroneo l'esame delle ulteriori questioni, ivi comprese quelle di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00;
5
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Avv. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art 615 Parte_1
cpc avverso l'atto di precetto, notificatogli da in data 11.09.2023 ogni altra Controparte_1
domanda disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia e nullità del precetto notificato in data
11.09.2023;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1
in favore di delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in totale in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 22.01.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Avv. Vito Quarta
6