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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott.ssa Giovanna Cannata Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 1038/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in GENOVA Corso podestà 8/5, presso l'avv. Parte_1
AR RD che lo rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in GENOVA alla via XX settembre n. 33/8, CP_1 presso l'avv. Lorenza RUSSO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza del 31/10/2023 dell'Ill.mo Tribunale di Genova n° 2659/2023 resa nell'ambito del procedimento avente il n° R.G.: 9224/2021, previa conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n° 2230/2021 del 23/07/2021 (RG.: 6444/2021) respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'Appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, respingere il gravame proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di procedimento anche di mediazione, oltre IVA e CPA. Clausola concessa come per legge” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata del 29.03.2018 la sig.ra si impegnava a costituire in favore CP_1 del sig una rendita mensile di euro mille fino alla data di acquisto da parte Parte_1 della delle quote sociali da un socio terzo, ed a condizione che la CP_1 partecipazione societaria consentisse al un reddito mensile quantomeno di pari Pt_1 importo. Nella stessa scrittura difatti la signora si impegnava altresì a cedere al CP_1 prezzo simbolico di un euro al l 20 % delle quote della RBC srl a condizione che Pt_1 alla stessa restassero quote pari al 51%. Nella scrittura si prevedeva inoltre che le pattuizioni in essa contenute dovessero essere intese valide e vincolanti tra le parti “a prescindere” degli accordi già sottoscritti in sede di separazione.
Il 23.07.2021 il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da ingiungeva alla di corrispondere in virtù di detta scrittura Pt_1 CP_1
l'importo di euro 13.000,00 quali ratei della rendita maturati e non pagati nel periodo da luglio 2020 a luglio 2021.
Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità della CP_1 scrittura privata per mancanza di causa (mancando una prestazione corrispettiva rispetto all'impegno di versare la rendita mensile), ovvero l'invalidità della scrittura privata per essere sottoposta a doppia condizione indeterminata (la cessione di quote da parte del terzo socio che non era intenzionato a cederle;
la garanzia circa la capacità della partecipazione societaria del 20% ad assicurare una rendita mensile di almeno mille euro) .
Rilevata ex officio la natura di donazione della scrittura privata di cui è causa, all'esito del deposito delle memorie ex art 101 comma 2 cpc, il Giudicante, qualificata la scrittura come donazione diretta, ne dichiarava la nullità per mancanza di forma solenne.
2 A motivo della qualificazione, il Giudice rilevava come la scrittura prevedesse obblighi a carico della senza controprestazione;
che del negozio solenne della donazione CP_1 dovessero ravvisarsi sia l'elemento soggettivo (che come chiarito dalla Cassazione sussiste ogni volta che l'incremento economico in favore del beneficiario ed il corrispondente depauperamento in capo al disponente siano caratterizzati dalla consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di costrizione) sia quello oggettivo
(rappresentato dall'incremento patrimoniale in favore del beneficiario cui corrisponde il depauperamento del disponente). Trattandosi di donazione diretta (passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto all'altro), era richiesta a pena di nullità la forma solenne, che nel caso in ispecie mancava.
Né era possibile ravvisare una controprestazione nella previsione della possibilità (“è autorizzato”) per il di continuare a svolgere l'attività di tuttofare già svolta in favore Pt_1 della società, trattandosi con tutta evidenza di una scelta e non di un impegno contrattuale.
Alla nullità della scrittura – non suscettibile come tale di sanatoria – conseguiva la nullità del credito fatto valere in decreto ingiuntivo, che doveva essere revocato.
Il Giudice di prime cure precisava altresì che, ove il negozio sottoscritto non fosse stato nullo per difetto di forma solenne, avrebbe dovuto essere dichiarato comunque tale per difetto di causa, in quanto l'attribuzione liberale restava priva di causa giustificatrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si è Pt_1 costituita la signora resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la CP_1 sentenza di primo grado.
All'udienza del 28 marzo 2024 la causa è stata rinviata ex art 350 co 2 cpc all'udienza del 9 maggio 2024 nella quale, formulata la proposta conciliativa, questa Corte ha rinviato all'udienza del 20 febbraio 2025 per la rimessione al collegio con termini, data in cui la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per “Errata interpretazione giuridica e qualificazione della domanda proposta da parte attrice -
Violazione dell'art 112 cpc sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
3 Il Giudice di prime cure nel qualificare la scrittura donazione e nel dichiararne la nullità per difetto di forma era andato ultra petitum, in quanto controparte aveva prospettato solo una nullità per difetto di causa negoziale.
In ogni caso le pattuizioni contenute nella scrittura andavano lette ed interpretate in uno con gli accordi di separazione di cui rappresentavano una integrazione, sicchè non poteva parlarsi di difetto di causa negoziale. Peraltro la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è data dall'onere di provare il rapporto fondamentale, come previsto dall'art 1988 c.c., norma totalmente disattesa dal giudice di primo grado.
In realtà nella scrittura privata vi era la previsione di una controprestazione, quella per cui il sig avrebbe continuato a svolgere attività di tuttofare in favore della RBC srl, nonché Pt_1
l'obbligo da parte dell'attore di acquistare, sia pure al pezzo simbolico di un euro, la partecipazione societaria del 20%: trattandosi peraltro di una società fortemente indebitata,
l'acquisto della partecipazione da parte del assumeva la funzione di una vera e propria Pt_1 controprestazione onerosa nei confronti della CP_1
L'appello è infondato.
Va innanzitutto disattesa la ricostruzione di parte appellante secondo cui il Giudice, qualificando la scrittura privata del 2011 quale donazione e sollevando d'ufficio la questione della nullità della stessa in quanto priva di forma solenne, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Come ha ulteriormente chiarito di recente la Corte di Cassazione con ordinanza
7467/2020 difatti : “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio”
Anche la ricostruzione della clausola contrattuale contenente l'impegno alla corresponsione della rendita quale “promessa di pagamento” non servirebbe a conservare validità alla pattuizione, atteso che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente
4 rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ad onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fin a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere condizione ovvero un altro elemento sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass.
2091/2022; in senso conforme: Cass 20689/2016).
Nemmeno è possibile rinvenire una controprestazione e dunque la causa negoziale nel regolamento complessivo risultante dai patti di separazione, atteso che nella scrittura stessa le parti hanno avuto cura di precisare che tali accordi sarebbero stati validi e vincolanti tra le parti “a prescindere” degli accordi separativi, come pure nella mera facoltà riconosciuta al di continuare ad esercitare attività di tuttofare per la società RBC che come tale, per la Pt_1 sua indeterminatezza e l'assenza di una obbligazione a suo carico non può costituire controprestazione.
L'appello, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
5 Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2659/2023 Tribunale Parte_1 di Genova pubblicata il 31.10.2023, che per l'effetto conferma.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del grado che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, iva a cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
6
elettivamente domiciliato in GENOVA Corso podestà 8/5, presso l'avv. Parte_1
AR RD che lo rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in GENOVA alla via XX settembre n. 33/8, CP_1 presso l'avv. Lorenza RUSSO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza del 31/10/2023 dell'Ill.mo Tribunale di Genova n° 2659/2023 resa nell'ambito del procedimento avente il n° R.G.: 9224/2021, previa conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n° 2230/2021 del 23/07/2021 (RG.: 6444/2021) respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'Appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, respingere il gravame proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di procedimento anche di mediazione, oltre IVA e CPA. Clausola concessa come per legge” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata del 29.03.2018 la sig.ra si impegnava a costituire in favore CP_1 del sig una rendita mensile di euro mille fino alla data di acquisto da parte Parte_1 della delle quote sociali da un socio terzo, ed a condizione che la CP_1 partecipazione societaria consentisse al un reddito mensile quantomeno di pari Pt_1 importo. Nella stessa scrittura difatti la signora si impegnava altresì a cedere al CP_1 prezzo simbolico di un euro al l 20 % delle quote della RBC srl a condizione che Pt_1 alla stessa restassero quote pari al 51%. Nella scrittura si prevedeva inoltre che le pattuizioni in essa contenute dovessero essere intese valide e vincolanti tra le parti “a prescindere” degli accordi già sottoscritti in sede di separazione.
Il 23.07.2021 il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da ingiungeva alla di corrispondere in virtù di detta scrittura Pt_1 CP_1
l'importo di euro 13.000,00 quali ratei della rendita maturati e non pagati nel periodo da luglio 2020 a luglio 2021.
Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità della CP_1 scrittura privata per mancanza di causa (mancando una prestazione corrispettiva rispetto all'impegno di versare la rendita mensile), ovvero l'invalidità della scrittura privata per essere sottoposta a doppia condizione indeterminata (la cessione di quote da parte del terzo socio che non era intenzionato a cederle;
la garanzia circa la capacità della partecipazione societaria del 20% ad assicurare una rendita mensile di almeno mille euro) .
Rilevata ex officio la natura di donazione della scrittura privata di cui è causa, all'esito del deposito delle memorie ex art 101 comma 2 cpc, il Giudicante, qualificata la scrittura come donazione diretta, ne dichiarava la nullità per mancanza di forma solenne.
2 A motivo della qualificazione, il Giudice rilevava come la scrittura prevedesse obblighi a carico della senza controprestazione;
che del negozio solenne della donazione CP_1 dovessero ravvisarsi sia l'elemento soggettivo (che come chiarito dalla Cassazione sussiste ogni volta che l'incremento economico in favore del beneficiario ed il corrispondente depauperamento in capo al disponente siano caratterizzati dalla consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di costrizione) sia quello oggettivo
(rappresentato dall'incremento patrimoniale in favore del beneficiario cui corrisponde il depauperamento del disponente). Trattandosi di donazione diretta (passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto all'altro), era richiesta a pena di nullità la forma solenne, che nel caso in ispecie mancava.
Né era possibile ravvisare una controprestazione nella previsione della possibilità (“è autorizzato”) per il di continuare a svolgere l'attività di tuttofare già svolta in favore Pt_1 della società, trattandosi con tutta evidenza di una scelta e non di un impegno contrattuale.
Alla nullità della scrittura – non suscettibile come tale di sanatoria – conseguiva la nullità del credito fatto valere in decreto ingiuntivo, che doveva essere revocato.
Il Giudice di prime cure precisava altresì che, ove il negozio sottoscritto non fosse stato nullo per difetto di forma solenne, avrebbe dovuto essere dichiarato comunque tale per difetto di causa, in quanto l'attribuzione liberale restava priva di causa giustificatrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si è Pt_1 costituita la signora resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la CP_1 sentenza di primo grado.
All'udienza del 28 marzo 2024 la causa è stata rinviata ex art 350 co 2 cpc all'udienza del 9 maggio 2024 nella quale, formulata la proposta conciliativa, questa Corte ha rinviato all'udienza del 20 febbraio 2025 per la rimessione al collegio con termini, data in cui la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per “Errata interpretazione giuridica e qualificazione della domanda proposta da parte attrice -
Violazione dell'art 112 cpc sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
3 Il Giudice di prime cure nel qualificare la scrittura donazione e nel dichiararne la nullità per difetto di forma era andato ultra petitum, in quanto controparte aveva prospettato solo una nullità per difetto di causa negoziale.
In ogni caso le pattuizioni contenute nella scrittura andavano lette ed interpretate in uno con gli accordi di separazione di cui rappresentavano una integrazione, sicchè non poteva parlarsi di difetto di causa negoziale. Peraltro la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è data dall'onere di provare il rapporto fondamentale, come previsto dall'art 1988 c.c., norma totalmente disattesa dal giudice di primo grado.
In realtà nella scrittura privata vi era la previsione di una controprestazione, quella per cui il sig avrebbe continuato a svolgere attività di tuttofare in favore della RBC srl, nonché Pt_1
l'obbligo da parte dell'attore di acquistare, sia pure al pezzo simbolico di un euro, la partecipazione societaria del 20%: trattandosi peraltro di una società fortemente indebitata,
l'acquisto della partecipazione da parte del assumeva la funzione di una vera e propria Pt_1 controprestazione onerosa nei confronti della CP_1
L'appello è infondato.
Va innanzitutto disattesa la ricostruzione di parte appellante secondo cui il Giudice, qualificando la scrittura privata del 2011 quale donazione e sollevando d'ufficio la questione della nullità della stessa in quanto priva di forma solenne, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Come ha ulteriormente chiarito di recente la Corte di Cassazione con ordinanza
7467/2020 difatti : “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio”
Anche la ricostruzione della clausola contrattuale contenente l'impegno alla corresponsione della rendita quale “promessa di pagamento” non servirebbe a conservare validità alla pattuizione, atteso che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente
4 rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ad onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fin a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere condizione ovvero un altro elemento sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass.
2091/2022; in senso conforme: Cass 20689/2016).
Nemmeno è possibile rinvenire una controprestazione e dunque la causa negoziale nel regolamento complessivo risultante dai patti di separazione, atteso che nella scrittura stessa le parti hanno avuto cura di precisare che tali accordi sarebbero stati validi e vincolanti tra le parti “a prescindere” degli accordi separativi, come pure nella mera facoltà riconosciuta al di continuare ad esercitare attività di tuttofare per la società RBC che come tale, per la Pt_1 sua indeterminatezza e l'assenza di una obbligazione a suo carico non può costituire controprestazione.
L'appello, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
5 Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2659/2023 Tribunale Parte_1 di Genova pubblicata il 31.10.2023, che per l'effetto conferma.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del grado che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, iva a cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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