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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4985/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Parte_1 C.F._1 via SS Annunziata n. 6, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CACOPARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, via Nazario CP_1 C.F._2
Sauro n. 72, presso lo studio dell'avv. DAVIDE NINFA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'ottobre 2022 ha proposto opposizione avverso il precetto del Parte_1
17.10.2022, notificato il 21.10.2022, con il quale aveva intimato alla stessa, in forza CP_1
della sentenza n. 2108/2016 depositata dal Tribunale di Siracusa il 3.11.2016 a definizione del giudizio n. R.G. 4243/2015, il pagamento della complessiva somma di €. 13.389,60, di cui €.
11.245,68 per sorte capitale, €. 1.738,92 per interessi maturati ed €. 405,00 per spese dell'atto di precetto, oltre interessi fino al soddisfo.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di preannuncio sopra indicato poiché sottoscritto da difensore non munito di procura alle liti e per omessa notificazione del titolo esecutivo. Per altro verso, ha chiesto di accertare la non debenza degli importi di €. 1.738,92 Parte_1 ed €. 405,00, domandati dall'intimante a titolo di interessi maturati e di spese dell'atto di precetto, stante l'indeterminatezza dei criteri di determinazione dei medesimi e, in via subordinata, rideterminare il quantum precettato.
Con comparsa del gennaio 2023 si è costituita in giudizio CP_1
Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'opposizione, reputandola infondata.
Alla prima udienza del 31.1.2023, stante l'avvenuta produzione, da parte dell'opposta, della procura alle liti rilasciata al proprio difensore per l'odierno giudizio di opposizione al precetto, nonché dell'originale della sentenza n. 2108/2016 notificata all'intimata in data 12.12.2016, l'opponente ha rinunciato ai primi due motivi di opposizione, insistendo, di contro, sui restanti.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza di pari data, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei limiti della somma di €. 1.738,92, corrispondente agli interessi addebitati nel preannuncio della esecuzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre preliminarmente rilevare che l'opposizione proposta da va ricondotta Parte_1 alla previsione di cui all'art. 615 c.p.c.
Invero, avendo negato la debenza di talune delle somme indicate nel precetto opposto – segnatamente quelle di €. 1.738,92 ed €. 405,00, richieste a titolo di interessi maturati e di spese dell'atto di preannuncio – in ragione dell'indeterminatezza dei criteri seguiti dall'intimante per la quantificazione delle medesime, l'opponente ha senz'altro contestato, sia pure in ordine al quantum e solo parzialmente, il diritto di ad agire in via esecutiva. CP_1
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all'esecuzione,
e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme (il rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo;
il pagamento degli interessi sugli onorari liquidati nello stesso giudizio;
il pagamento degli onorari per l'atto di precetto), investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto” (così Cass. Civ. Sez. III 25.11.2002, n.
16569; nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. III 3.5.2011, n. 9698, per cui, “per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (per tutte, basti un richiamo a Cass. 9194/99, Cass.
16569/02 e Cass. 7886/03), la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più delle voci precettate integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e va così qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto tale svincolata da qualunque termine decadenziale: infatti, una tale domanda investe una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il diritto sostanziale di credito per come compiutamente risulta indicato nell'atto di precetto”).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione con cui si contesti, in tutto o in parte,
l'ammontare degli interessi richiesti con l'atto di precetto integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: “ogni contestazione che riguardi lo schema di calcolo degli interessi seguito dal creditore procedente e, quindi, il loro ammontare da quest'ultimo preteso nell'atto di precetto, in quanto investe circostanze che non trovano riscontro nelle statuizioni della sentenza costituente titolo esecutivo, deve essere conseguentemente fatta valere non già mediante i mezzi ordinari
d'impugnazione della sentenza suddetta, bensì con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. In altri termini, la contestazione del debitore, che sostenga che con l'atto di precetto sia stato richiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale non dovuti in tutto o in parte, non può che essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1,
(cfr., in termini, Cass. civ., sez. 3^, 10.3.1998, n. 2638)” (così Cass. Civ. Sez. III 5.5.2009, n. 10295).
3. Appurato quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione spiegata da deve ritenersi Parte_1
fondata nei termini di cui appresso.
3.1. Secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, l'azione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si correla ad un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo
(v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275).
In ragione di quanto sopra, spetta alla parte creditrice – anche se convenuta in senso processuale –
l'onere di provare la sussistenza del credito di cui è richiesta esecuzione, mentre spetta al debitore – parte opponente – l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto costituenti i motivi della opposizione (v., ancora, di recente, Trib. Roma Sez. IV 18.11.2020, n. 16159; Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275 cit.; v. già Cass. Civ. Sez. III 8.5.1991, n. 5137; v., poi, Trib. Terni 7.11.2019, n. 857, per cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis … Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”).
Orbene, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato (v., con particolare riguardo al caso – ricorrente nella specie – di titolo esecutivo di natura giudiziale, Cass. Civ. Sez. Lav. 19.11.2014, n. 24669, part. 3, punto 1, in cui testualmente si legge: “la necessità di procedere in sede esecutiva alla determinazione del credito precettato è stata nel caso la conseguenza del fatto che la sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore” dell'opposto “non consentiva l'esatta quantificazione del dovuto, neppure all'esito dell'integrazione extratestuale del titolo desumibile dagli atti del giudizio di merito … la cui ammissibilità è stata affermata da Cass. S.U. n. 11066 del
02/07/2012 …, sì che poteva dubitarsi della sua stessa idoneità a costituire titolo esecutivo, sulla base dei requisiti che questo deve possedere quali risultano dall'elaborazione consolidata di questa
Corte … v. Cass., Sez. 1, n. 9685 del 24/07/2000, Sez. L, n. 11677 del 01/06/2005, Sez. L, n. 8067 del
02/04/2009, Sez. L, n. 24242 del 30/11/2010 … Ne deriva che non poteva applicarsi il principio, richiamato dalle ricorrenti, secondo il quale l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato … o precettato …, ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione … cfr. in tal senso Cass. n. 4380 del 2013 Cass. n.
3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011… Tale giurisprudenza, che questa Corte condivide, trova infatti il suo fondamento nell'osservazione che la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzino l'operatività … così, in tema di giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità, Cass. Sez. L, n.
11169 del 04/07/2012 ha affermato che in sede di opposizione all'esecuzione l'ente previdenziale deve far valere la sopravvenuta mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio ... Ma quando una precedente quantificazione o una quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminati desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il diverso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire, in caso di contestazione sugli importi pretesi, la prova della loro esattezza … così Cass. Sez. L, Sentenza n. 10977 del 2013 …
Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto che incombesse sul creditore la prova della decorrenza e dell'ammontare del richiesto superminimo.”).
3.2. Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, non può ritenersi dovuto il credito di €.
1.738,92 preteso da a titolo di “interessi maturati” sulla sorte capitale (cfr. atto di CP_1 precetto opposto, allegato all'atto di citazione in opposizione).
L'opponente ha in particolare eccepito “l'illegittimità degli interessi richiesti in seno al precetto, sia perché gli stessi non sono stati liquidati dal titolo, sia perché, comunque, ammontanti alla iperbolica somma di euro 1738,92, per nulla conforme agli interessi legali, che dal 27.10.2016 alla data odierna ammontano alla minor somma di euro 260,87” (così pag. 2 della citazione in opposizione).
sul punto, si è limitato ad una generica contestazione della fondatezza del motivo di CP_1 opposizione, rimettendo al giudice la determinazione del credito azionato: “riguardo la nullità del precetto per eccesiva onerosità degli interessi anche tale eccezione è del tutto infondata Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità, il precetto non è sanzionabile con la nullità o inefficacia totale qualora questo intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. La determinazione del credito spetta al Giudice dell'opposizione al precetto, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta;
analogamente, cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e pag. 4 della comparsa conclusionale).
In assenza di qualsiasi indicazione, spettando al giudice dell'opposizione rideterminare il credito suscettibile di esecuzione, occorre farsi applicazione dell'orientamento di legittimità per il quale,
“una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sé. E, siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo” (così Cass. Civ. Sez. III 12.4.2011, n. 8298; in senso analogo v. Cass.
Civ. Sez. III 14.5.2003, n. 7371; v. anche Cass. Civ. Sez. I 21.4.1999, n. 3944, per cui gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione – diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c. – non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso;
ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 2108/2016 emessa dal Tribunale di Siracusa e depositata – com'è pacifico tra le parti – in data 3.11.2016 (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
In virtù di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., la predetta pronuncia deve reputarsi esecutiva fin dal suo deposito, sicché da tale data spettano alla creditrice ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale sull'importo complessivamente liquidato nel provvedimento giurisdizionale, anche in assenza di specificazioni contenute al riguardo in quest'ultimo, fino alla notifica del precetto, intervenuta il
21.10.2022 (v. pag. 1 della citazione in opposizione).
Conseguentemente, va riconosciuto a l'importo di €. 258,52. CP_1
3.3. È poi dovuto il credito preteso dall'intimante a titolo di “spese di precetto”, sebbene lo stesso debba essere rideterminato nel suo ammontare.
Invero, occorre rilevare che, in tal caso, a differenza del precedente, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha specificato le modalità di determinazione di siffatto credito, avendo CP_1 dedotto di essersi attenuta, nella individuazione del compenso spettante per l'atto di precetto notificato, ai parametri del D.M. n. 55/2014 (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione: “riguardo alla eccezione sulla quantificazione delle spese di precetto, si rileva che quelle richieste nella misura di €. 405,00 sono quelle tabellari previste dal D.M. n. 55/2014 e pertanto anche tale eccezione andrà rigettata o, in subordine, il quantum sarà ridotto dal Giudice”; cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale: “riguardo alla eccezione sulle quantificazione delle spese di precetto, si rileva che quelle richieste nella misura di €. 405,00 sono quelle tabellari previste dal D.M. n. 55/2014 senza che sia necessario indicare il regime fiscale del procuratore in quanto l'importo è fisso a base tabellare in base all'importo del credito, e pertanto anche tale eccezione andrà rigettata o, in subordine, il quantum sarà ridotto dal Giudice”). A ciò si aggiunga che l'ammontare di spese generali, C.P.A. e I.V.A. è predeterminato per legge
(rispettivamente nella misura del 15%, del 4% e del 22%).
Come anticipato, tuttavia, il credito in questione deve essere rideterminato, non avendo la creditrice opposta fatto corretta applicazione dei citati parametri ministeriali.
Invero, la tabella “atto di precetto”, allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di valore “da €.
5.200,01 a €. 26.000,00” (in cui rientra il credito intimato per sorte capitale, pari ad €. 11.245,68) indica quale “valore medio” del compenso l'importo di €. 236,00.
Se si somma siffatto importo agli accessori di legge, pari ad €. 35,40 per spese generali al 15%, €.
10,86 per C.P.A. al 4% ed €. 62,10 per I.V.A. al 22%, si perviene alla somma complessiva di €.
344,36, non già di €. 405,00.
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , va Parte_1
dichiarato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della sentenza n. CP_1
2108/2016 del Tribunale di Siracusa depositata il 3.11.2016 ed alla data del precetto notificato il
21.10.2022, per la somma di €. 11.848,56 (€. 11.245,68 + €. 258,52 + €. 344,36).
Sul punto, deve ricordarsi in diritto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (così Cass. Civ. ord. 19.12.2014, n. 27032).
5. Quanto alle spese, si osserva che l'opposizione proposta da ha trovato Parte_1
accoglimento per la estremamente esigua somma di €. 1.541,04 (€. 13.389,60 - €. 11.848,56), mentre i primi due motivi sono stati rinunciati dall'opponente solo in seguito alla comparsa di costituzione e risposta della opposta.
Dalla documentazione prodotta da quest'ultima è emerso che il titolo esecutivo azionato con il precetto oggetto di causa era stato già anteriormente notificato all'intimata (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Per altro verso, il Supremo Collegio ha evidenziato che “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto
(Cass. 3998/2006)” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 24.5.2012, n. 8213).
Ancora, la Corte di Cassazione ha aggiunto che “è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ., perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, cfr. anche Cass. sentenza n. 9292 del
09/07/2001)” (così Cass. Civ. Sez. III 18.9.2007, n. 19362).
Tenuto conto della limitata rideterminazione del credito azionato da parte opposta e del fatto che le doglianze della opponente relative all'assenza della procura ed alla mancanza di notificazione del titolo esecutivo non avrebbero potuto trovare accoglimento, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4985/2022, ogni altra domanda ed azione disattese:
- in parziale accoglimento della opposizione proposta da , dichiara il diritto di Parte_1 CP_1
di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della sentenza n. 2108/2016 del Tribunale di
[...]
Siracusa depositata il 3.11.2016 ed alla data del precetto notificato il 21.10.2022, per la somma di €.
11.848,56 (€. 11.245,68 + €. 258,52 + €. 344,36), per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4985/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Parte_1 C.F._1 via SS Annunziata n. 6, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CACOPARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, via Nazario CP_1 C.F._2
Sauro n. 72, presso lo studio dell'avv. DAVIDE NINFA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'ottobre 2022 ha proposto opposizione avverso il precetto del Parte_1
17.10.2022, notificato il 21.10.2022, con il quale aveva intimato alla stessa, in forza CP_1
della sentenza n. 2108/2016 depositata dal Tribunale di Siracusa il 3.11.2016 a definizione del giudizio n. R.G. 4243/2015, il pagamento della complessiva somma di €. 13.389,60, di cui €.
11.245,68 per sorte capitale, €. 1.738,92 per interessi maturati ed €. 405,00 per spese dell'atto di precetto, oltre interessi fino al soddisfo.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di preannuncio sopra indicato poiché sottoscritto da difensore non munito di procura alle liti e per omessa notificazione del titolo esecutivo. Per altro verso, ha chiesto di accertare la non debenza degli importi di €. 1.738,92 Parte_1 ed €. 405,00, domandati dall'intimante a titolo di interessi maturati e di spese dell'atto di precetto, stante l'indeterminatezza dei criteri di determinazione dei medesimi e, in via subordinata, rideterminare il quantum precettato.
Con comparsa del gennaio 2023 si è costituita in giudizio CP_1
Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'opposizione, reputandola infondata.
Alla prima udienza del 31.1.2023, stante l'avvenuta produzione, da parte dell'opposta, della procura alle liti rilasciata al proprio difensore per l'odierno giudizio di opposizione al precetto, nonché dell'originale della sentenza n. 2108/2016 notificata all'intimata in data 12.12.2016, l'opponente ha rinunciato ai primi due motivi di opposizione, insistendo, di contro, sui restanti.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza di pari data, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei limiti della somma di €. 1.738,92, corrispondente agli interessi addebitati nel preannuncio della esecuzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre preliminarmente rilevare che l'opposizione proposta da va ricondotta Parte_1 alla previsione di cui all'art. 615 c.p.c.
Invero, avendo negato la debenza di talune delle somme indicate nel precetto opposto – segnatamente quelle di €. 1.738,92 ed €. 405,00, richieste a titolo di interessi maturati e di spese dell'atto di preannuncio – in ragione dell'indeterminatezza dei criteri seguiti dall'intimante per la quantificazione delle medesime, l'opponente ha senz'altro contestato, sia pure in ordine al quantum e solo parzialmente, il diritto di ad agire in via esecutiva. CP_1
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all'esecuzione,
e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme (il rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo;
il pagamento degli interessi sugli onorari liquidati nello stesso giudizio;
il pagamento degli onorari per l'atto di precetto), investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto” (così Cass. Civ. Sez. III 25.11.2002, n.
16569; nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. III 3.5.2011, n. 9698, per cui, “per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (per tutte, basti un richiamo a Cass. 9194/99, Cass.
16569/02 e Cass. 7886/03), la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più delle voci precettate integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e va così qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto tale svincolata da qualunque termine decadenziale: infatti, una tale domanda investe una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il diritto sostanziale di credito per come compiutamente risulta indicato nell'atto di precetto”).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione con cui si contesti, in tutto o in parte,
l'ammontare degli interessi richiesti con l'atto di precetto integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: “ogni contestazione che riguardi lo schema di calcolo degli interessi seguito dal creditore procedente e, quindi, il loro ammontare da quest'ultimo preteso nell'atto di precetto, in quanto investe circostanze che non trovano riscontro nelle statuizioni della sentenza costituente titolo esecutivo, deve essere conseguentemente fatta valere non già mediante i mezzi ordinari
d'impugnazione della sentenza suddetta, bensì con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. In altri termini, la contestazione del debitore, che sostenga che con l'atto di precetto sia stato richiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale non dovuti in tutto o in parte, non può che essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1,
(cfr., in termini, Cass. civ., sez. 3^, 10.3.1998, n. 2638)” (così Cass. Civ. Sez. III 5.5.2009, n. 10295).
3. Appurato quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione spiegata da deve ritenersi Parte_1
fondata nei termini di cui appresso.
3.1. Secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, l'azione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si correla ad un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo
(v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275).
In ragione di quanto sopra, spetta alla parte creditrice – anche se convenuta in senso processuale –
l'onere di provare la sussistenza del credito di cui è richiesta esecuzione, mentre spetta al debitore – parte opponente – l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto costituenti i motivi della opposizione (v., ancora, di recente, Trib. Roma Sez. IV 18.11.2020, n. 16159; Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275 cit.; v. già Cass. Civ. Sez. III 8.5.1991, n. 5137; v., poi, Trib. Terni 7.11.2019, n. 857, per cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis … Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”).
Orbene, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato (v., con particolare riguardo al caso – ricorrente nella specie – di titolo esecutivo di natura giudiziale, Cass. Civ. Sez. Lav. 19.11.2014, n. 24669, part. 3, punto 1, in cui testualmente si legge: “la necessità di procedere in sede esecutiva alla determinazione del credito precettato è stata nel caso la conseguenza del fatto che la sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore” dell'opposto “non consentiva l'esatta quantificazione del dovuto, neppure all'esito dell'integrazione extratestuale del titolo desumibile dagli atti del giudizio di merito … la cui ammissibilità è stata affermata da Cass. S.U. n. 11066 del
02/07/2012 …, sì che poteva dubitarsi della sua stessa idoneità a costituire titolo esecutivo, sulla base dei requisiti che questo deve possedere quali risultano dall'elaborazione consolidata di questa
Corte … v. Cass., Sez. 1, n. 9685 del 24/07/2000, Sez. L, n. 11677 del 01/06/2005, Sez. L, n. 8067 del
02/04/2009, Sez. L, n. 24242 del 30/11/2010 … Ne deriva che non poteva applicarsi il principio, richiamato dalle ricorrenti, secondo il quale l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato … o precettato …, ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione … cfr. in tal senso Cass. n. 4380 del 2013 Cass. n.
3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011… Tale giurisprudenza, che questa Corte condivide, trova infatti il suo fondamento nell'osservazione che la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzino l'operatività … così, in tema di giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità, Cass. Sez. L, n.
11169 del 04/07/2012 ha affermato che in sede di opposizione all'esecuzione l'ente previdenziale deve far valere la sopravvenuta mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio ... Ma quando una precedente quantificazione o una quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminati desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il diverso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire, in caso di contestazione sugli importi pretesi, la prova della loro esattezza … così Cass. Sez. L, Sentenza n. 10977 del 2013 …
Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto che incombesse sul creditore la prova della decorrenza e dell'ammontare del richiesto superminimo.”).
3.2. Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, non può ritenersi dovuto il credito di €.
1.738,92 preteso da a titolo di “interessi maturati” sulla sorte capitale (cfr. atto di CP_1 precetto opposto, allegato all'atto di citazione in opposizione).
L'opponente ha in particolare eccepito “l'illegittimità degli interessi richiesti in seno al precetto, sia perché gli stessi non sono stati liquidati dal titolo, sia perché, comunque, ammontanti alla iperbolica somma di euro 1738,92, per nulla conforme agli interessi legali, che dal 27.10.2016 alla data odierna ammontano alla minor somma di euro 260,87” (così pag. 2 della citazione in opposizione).
sul punto, si è limitato ad una generica contestazione della fondatezza del motivo di CP_1 opposizione, rimettendo al giudice la determinazione del credito azionato: “riguardo la nullità del precetto per eccesiva onerosità degli interessi anche tale eccezione è del tutto infondata Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità, il precetto non è sanzionabile con la nullità o inefficacia totale qualora questo intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. La determinazione del credito spetta al Giudice dell'opposizione al precetto, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta;
analogamente, cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e pag. 4 della comparsa conclusionale).
In assenza di qualsiasi indicazione, spettando al giudice dell'opposizione rideterminare il credito suscettibile di esecuzione, occorre farsi applicazione dell'orientamento di legittimità per il quale,
“una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sé. E, siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo” (così Cass. Civ. Sez. III 12.4.2011, n. 8298; in senso analogo v. Cass.
Civ. Sez. III 14.5.2003, n. 7371; v. anche Cass. Civ. Sez. I 21.4.1999, n. 3944, per cui gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione – diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c. – non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso;
ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 2108/2016 emessa dal Tribunale di Siracusa e depositata – com'è pacifico tra le parti – in data 3.11.2016 (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
In virtù di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., la predetta pronuncia deve reputarsi esecutiva fin dal suo deposito, sicché da tale data spettano alla creditrice ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale sull'importo complessivamente liquidato nel provvedimento giurisdizionale, anche in assenza di specificazioni contenute al riguardo in quest'ultimo, fino alla notifica del precetto, intervenuta il
21.10.2022 (v. pag. 1 della citazione in opposizione).
Conseguentemente, va riconosciuto a l'importo di €. 258,52. CP_1
3.3. È poi dovuto il credito preteso dall'intimante a titolo di “spese di precetto”, sebbene lo stesso debba essere rideterminato nel suo ammontare.
Invero, occorre rilevare che, in tal caso, a differenza del precedente, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha specificato le modalità di determinazione di siffatto credito, avendo CP_1 dedotto di essersi attenuta, nella individuazione del compenso spettante per l'atto di precetto notificato, ai parametri del D.M. n. 55/2014 (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione: “riguardo alla eccezione sulla quantificazione delle spese di precetto, si rileva che quelle richieste nella misura di €. 405,00 sono quelle tabellari previste dal D.M. n. 55/2014 e pertanto anche tale eccezione andrà rigettata o, in subordine, il quantum sarà ridotto dal Giudice”; cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale: “riguardo alla eccezione sulle quantificazione delle spese di precetto, si rileva che quelle richieste nella misura di €. 405,00 sono quelle tabellari previste dal D.M. n. 55/2014 senza che sia necessario indicare il regime fiscale del procuratore in quanto l'importo è fisso a base tabellare in base all'importo del credito, e pertanto anche tale eccezione andrà rigettata o, in subordine, il quantum sarà ridotto dal Giudice”). A ciò si aggiunga che l'ammontare di spese generali, C.P.A. e I.V.A. è predeterminato per legge
(rispettivamente nella misura del 15%, del 4% e del 22%).
Come anticipato, tuttavia, il credito in questione deve essere rideterminato, non avendo la creditrice opposta fatto corretta applicazione dei citati parametri ministeriali.
Invero, la tabella “atto di precetto”, allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di valore “da €.
5.200,01 a €. 26.000,00” (in cui rientra il credito intimato per sorte capitale, pari ad €. 11.245,68) indica quale “valore medio” del compenso l'importo di €. 236,00.
Se si somma siffatto importo agli accessori di legge, pari ad €. 35,40 per spese generali al 15%, €.
10,86 per C.P.A. al 4% ed €. 62,10 per I.V.A. al 22%, si perviene alla somma complessiva di €.
344,36, non già di €. 405,00.
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , va Parte_1
dichiarato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della sentenza n. CP_1
2108/2016 del Tribunale di Siracusa depositata il 3.11.2016 ed alla data del precetto notificato il
21.10.2022, per la somma di €. 11.848,56 (€. 11.245,68 + €. 258,52 + €. 344,36).
Sul punto, deve ricordarsi in diritto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (così Cass. Civ. ord. 19.12.2014, n. 27032).
5. Quanto alle spese, si osserva che l'opposizione proposta da ha trovato Parte_1
accoglimento per la estremamente esigua somma di €. 1.541,04 (€. 13.389,60 - €. 11.848,56), mentre i primi due motivi sono stati rinunciati dall'opponente solo in seguito alla comparsa di costituzione e risposta della opposta.
Dalla documentazione prodotta da quest'ultima è emerso che il titolo esecutivo azionato con il precetto oggetto di causa era stato già anteriormente notificato all'intimata (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Per altro verso, il Supremo Collegio ha evidenziato che “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto
(Cass. 3998/2006)” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 24.5.2012, n. 8213).
Ancora, la Corte di Cassazione ha aggiunto che “è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ., perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, cfr. anche Cass. sentenza n. 9292 del
09/07/2001)” (così Cass. Civ. Sez. III 18.9.2007, n. 19362).
Tenuto conto della limitata rideterminazione del credito azionato da parte opposta e del fatto che le doglianze della opponente relative all'assenza della procura ed alla mancanza di notificazione del titolo esecutivo non avrebbero potuto trovare accoglimento, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4985/2022, ogni altra domanda ed azione disattese:
- in parziale accoglimento della opposizione proposta da , dichiara il diritto di Parte_1 CP_1
di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della sentenza n. 2108/2016 del Tribunale di
[...]
Siracusa depositata il 3.11.2016 ed alla data del precetto notificato il 21.10.2022, per la somma di €.
11.848,56 (€. 11.245,68 + €. 258,52 + €. 344,36), per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti