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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 06.02.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
quale amministratore unico di (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in S. Antonio di Pontecagnano Faiano (SA), Via Pompei n. 16, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Fimiani
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del Capo, legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale)
“CONCLUDE ed INSTA che l'On./le Corte di Appello di Roma, per i motivi in premessa e contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 265/2023 pronunciata dal Tribunale di
Viterbo in persona del G. M. dr. Eugenio Maria Turco, all'esito del procedimento iscritto al n. 685/2020 del R. G. A. C., pubblicata e depositata in data 16 marzo 2023, non notificata, voglia revocare l'ordinanza ingiunzione n. 14 / 2020, emessa dall' di [via Sabotino n. 1, 01100 – Controparte_2 CP_2 CP_2
t] in data 10 febbraio 2020, notificata in data 13 febbraio Email_1
2020, vittoria di spese con attribuzione”.
Per l'appellato – appellante incidentale)
“Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'avverso ricorso in appello;
- riformare la pronuncia impugnata nel capo in cui, con riferimento alla posizione di , ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione Controparte_3
applicata.
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ordinanza ingiunzione n. 14/2020 l' di Controparte_2 CP_2
irrogava a in proprio e quale amministratore unico di Parte_1
la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 9.782,40 Controparte_4
per la violazione dell'art. 3 commi 3 e 3quater DL n. 12/2002 conv. con modif. dalla legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 D.L.vo n. 151/2015, per avere impiegato in attività lavorativa cinque operai ( , Parte_2 [...]
, e Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
), l'instaurazione del cui rapporto di lavoro era stata comunicata CP_3
solo il giorno successivo all'accertamento ispettivo che aveva condotto al provvedimento sanzionatorio, nonostante i rapporti fossero stati instaurati in precedenza.
Il e l'obbligata in solido proponevano quindi Parte_1 CP_4 opposizione al provvedimento sanzionatorio dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendone l'annullamento e deducendo: (i) di non avere assunto e autorizzato l'impiego dei cinque operai sopra menzionati;
(ii) che la regolarizzazione postuma dei rapporti di lavoro aveva avuto luogo non già in ragione della pregressa attività lavorativa svolta dagli operai ma in quanto imposta dall' a seguito dell'accertamento del 13.03.2016; Controparte_2
(iii) che non era emersa alcuna prova circa la pregressa instaurazione dei rapporti di lavoro;
(iv) che il coordinamento delle attività di utilizzazione forestale nel cantiere di Monte Romano era stato affidato a , Persona_2
sicché l'eventuale impiego di personale non poteva essere imputato al ricorrente se non a titolo di responsabilità oggettiva;
(v) che il minorenne non era stato colto nell'atto di svolgere attività lavorativa, Controparte_3
essendo stato sorpreso all'interno degli alloggi intento a preparare i bagagli.
Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale adito, espletata l'istruttoria anche per il tramite di prove testimoniali articolate da parte ricorrente, con sentenza n. 265/2023 pubblicata il
16.03.2023 e non notificata, accoglieva l'opposizione solo relativamente alla posizione di , alla luce degli esiti delle prove testimoniali Controparte_3
assunte e delle risultanze del verbale ispettivo, pervenendo alla riduzione ad
Euro 7.532,40 della sanzione applicata, e respingeva gli altri motivi di doglianza, rilevando come il datore di lavoro dovesse essere identificato nella persona di , amministratore unico della Parte_1 Controparte_4
che lo svolgimento di attività lavorative da parte di
[...] Parte_2
, e Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
era stato positivamente riscontrato dagli ispettori del lavoro e le risultanze del relativo verbale non erano state invalidate da alcuna prova contraria.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello
[...]
in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
di il quale ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni Controparte_4
riportate in epigrafe, dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ignorato le dichiarazioni testimoniali rese da che avevano Testimone_1
escluso la riferibilità dell'attività lavorativa svolta dai quattro operai sopra menzionati al , da intendersi quale prova contraria alle risultanze Parte_1
del verbale di accertamento ispettivo, senza considerare che in detto verbale si dava conto che anche al pari del minore Controparte_5 Controparte_3
, era stato trovato all'interno degli alloggi intento a preparare i bagagli
[...]
(primo motivo di appello), e nella parte in cui era pervenuta ad affermare una responsabilità oggettiva per posizione del in quanto amministratore Parte_1
unico della ignota al nostro ordinamento, per il quale la Controparte_4
responsabilità da illecito amministrativo presuppone la configurabilità di una condotta dolosa o colposa, senza tenere conto delle dichiarazioni del teste il quale aveva affermato che gli operai intenti a caricare legna Testimone_1
nel bosco erano stati assunti da che ne aveva anche retribuito le Persona_2
prestazioni (secondo motivo di appello).
Con memoria di costituzione depositata il 26.01.2024 e notificata in pari data all'appellante principale, l' si è costituito Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato ed ha proposto appello incidentale avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Viterbo nella parte in cui aveva accolto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione relativamente alla posizione di , evidenziando al riguardo come non si fosse Controparte_3
tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso operaio agli ispettori nell'immediatezza del controllo e trasfuse nel rapporto ex art. 17 legge n.
689/1981, che davano conto dell'orario di lavoro, delle mansioni svolte e della data di assunzione, assai più attendibili delle generiche indicazioni fornite dal teste Testimone_1
L'appello principale non è fondato.
Entrambi i motivi di appello si appuntano maggiormente sulla riferibilità soggettiva piuttosto che sulla sussistenza della violazione contestata. Del resto, il verbale di accertamento ispettivo documenta incontestabilmente che Pt_2
, e erano stati
[...] Persona_1 Controparte_6
sorpresi dai verbalizzanti alle ore 7.30 del 13.04.2016 mentre erano intenti a caricare la legna appena tagliata nel bosco in località Rio Secco, nel Comune di
Monte Romano (VT), per la società di cui Controparte_4 Parte_1
era amministratore unico e legale rappresentante, ed altri due loro
[...]
connazionali, e il minore (neosedicenne) Controparte_5 Controparte_3 , erano stati sorpresi all'interno degli alloggi dell'Azienda Agricola Rocca
[...]
Respampani, ove quel giorno operava la mentre erano intenti CP_4
a preparare i bagagli, senza che il datore di lavoro avesse previamente comunicato l'instaurazione dei rapporti di lavoro dei predetti, in violazione dell'art. 3 commi 3 e 3quater DL n. 12/2002 conv. con modif. dalla legge n.
73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.L.vo n. 151/2015.
Trattandosi di fatti ricaduti sotto la sfera di diretta percezione visiva dei verbalizzanti, la loro omessa verificazione poteva essere dimostrata solo in caso di accoglimento della querela di falso eventualmente proposta dai soggetti sanzionati. Deve infatti rammentarsi che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”, sicché detto contenuto
è contestabile, sia nel caso in cui ne sia dedotta l'alterazione involontaria o accidentale sia nel caso in cui si lamentino invece errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso (v. Cass. Sez. L n. 23800/2014,
Cass. Sez. 2 n. 29580/2021, Cass. Sez.
6-3 n. 31107/2022), che nel caso di specie non è stata proposta.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, , in Parte_1
quanto amministratore unico della deve identificarsi nel Controparte_4
“datore di lavoro privato“ di cui alla richiamata norma sanzionatoria. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, la nozione di “datore di lavoro privato” è di tipo eminentemente formale e, “ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. b), D.lgs
n. 81/2008, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore impiegato nonché colui che, avendo la responsabilità dell'unità produttiva in quanto esercente dei poteri decisionali e di spesa dell'azienda, coincide con l'organo di vertice del medesimo” (pag. 3 sentenza).
E' appena il caso di rilevare che il giorno dopo l'accertamento ispettivo fu a procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di Parte_1
cui sopra e ad effettuare il pagamento della somma di cui all'art. 14 comma 4 lett. c) D.L.vo n. 81/2008.
Alcun rilievo ha la circostanza che al momento dell'accertamento ispettivo l'attività degli operai assunti irregolarmente (e di quelli assunti regolarmente) fosse coordinata da un dipendente della tale CP_4 Persona_2
(sorpreso dai verbalizzanti nell'atto di condurre il furgone sul quale veniva caricato il legname), non essendo quest'ultimo organo amministrativo della società né responsabile di unità produttiva con poteri decisionali e di spesa
(circostanza quest'ultima nemmeno allegata dagli appellanti).
Risulta invece fondato l'appello incidentale proposto dall'
[...]
. Controparte_2
Il sedicenne venne, come detto, sorpreso unitamente Controparte_3
ad altri operai della (compreso il TF per il CP_4 CP_5
quale il Tribunale ha ritenuto di non annullare il provvedimento sanzionatorio) nell'atto di preparare i bagagli che, secondo quanto risulta dal verbale di accertamento ispettivo, che pur non avendo sul punto contenuto fidefacente è tuttavia liberamente apprezzabile dal Giudice, servivano “per recarsi in altra località lavorativa” ubicata in provincia de L'Aquila.
Ma vi è di più. Il era stato escusso dai verbalizzanti CP_3
nell'immediatezza del controllo ispettivo ed a costoro aveva dichiarato di lavorare per la “da inizio febbraio 2016” (n.d.r. quando ancora CP_4
non aveva compiuto i sedici anni di età), “con orario dalle 6.00 alle 16.00 (…) in qualità di addetto al carico e scarico legname”. Tali dichiarazioni riportate non in forma integrale nel rapporto informativo ex art. 17 legge n. 689/1981 sono anch'esse liberamente valutabili dal Giudice, che ne potrà trarre argomenti di prova (così, Cass. Sez. L n. 23800/2014, Cass. Sez.
6-3 n. 31107/2022 cit.), e, nel caso di specie, vanno apprezzate unitamente alla circostanza che il minore era stato sorpreso dai verbalizzanti all'interno degli alloggi ove stazionavano altri operai della e nell'atto di compiere attività che pure alcuni di CP_4
questi operai, tra i quali il già menzionato TF stavano CP_5
compiendo. Non ha alcun rilievo l'omessa allegazione in forma integrale del verbale delle dichiarazioni rese al personale operante dal (come da altri CP_3
operai), giacché non si discute dell'efficacia probatoria privilegiata o meno di dette dichiarazioni o del rapporto informativo ma del fatto che quelle affermazioni siano state rese ai verbalizzanti dagli operai e in tal senso la loro pur parziale riproduzione nel rapporto di cui all'art. 17 legge n. 689/1981 dimostra tale circostanza.
Né d'altronde può ritenersi, come ha opinato il Giudice di prime cure e come sostengono gli appellanti principali, che le risultanze istruttorie appena enucleate siano contraddette dalle dichiarazioni testimoniali rese da altro operaio della il quale ha fornito indicazioni CP_4 Testimone_1
alquanto generiche ed evasive sia sulla circostanza della presenza del CP_3
sul luogo delle lavorazioni condotte dalla ditta (“era soltanto ospitato CP_7
dallo zio”, senza nemmeno curarsi di indicare chi fosse il parente che lo avrebbe ospitato) sia su tutte le altre circostanze sulle quali è stato escusso, che non sono state peraltro minimamente valutate dal Tribunale. Senza considerare l'elevato grado di inverosimiglianza di tali dichiarazioni, che non giustificano il fatto che il si trovasse a compiere la medesima attività che stavano compiendo CP_3
altri operai della attività ancillare ma comunque funzionale CP_4
alle attività produttive della ditta.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza. Il medesimo criterio deve orientare anche la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in accoglimento dell'appello incidentale, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) in parziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva annullato l'ordinanza ingiunzione relativamente alla posizione di
, ridetermina l'importo della sanzione in Euro Controparte_3
9.782,40;
c) condanna gli appellanti principali in solido a rifondere all'
[...] le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro Controparte_2
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il precedente grado di giudizio e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino