TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Lisa Torresan - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6059/2019 R.G. promosso da:
in persona del Curatore CP_1 Parte_1 fallimentare dott. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Roberto Parte_2
Fiscon del Foro di Padova, giusta procura alle liti depositata in calce all'atto di citazione;
- attore- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Artusi Sacerdoti del Foro Controparte_2 di Padova, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta contumace Controparte_3
-convenuti e con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Chersevani del Controparte_4
Foro di Venezia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato Parte_3
di Assicurazione n. AE000013603, in persona della dott.ssa nella Parte_4
qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Valagussa del Foro di Monza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
che hanno assunto i rischi di cui ai certificati N. Parte_3
e N. in persona della dott.ssa nella NumeroDi_1 NumeroDiC_2 Parte_4
qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta avente per oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore e nei confronti dell'esperto stimatore
CONCLUSIONI
L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:
““premesse le declaratorie del caso, previo rigetto di tutte le eccezioni, domande, conclusioni e richieste anche istruttorie, formulate dal convenuto dr. – Controparte_2 compresa l'eccezione di nullità della CTU formulata all'udienza del 6.07.2022 – nonché quelle formulate da tutti i terzi chiamati in causa nei confronti del;
CP_1
accertato che i convenuti e dr. , rispettivamente in qualità Controparte_3 Controparte_2
di amministratore della fallita società ed esperto stimatore, hanno posto in essere i fatti di responsabilità descritti nelle proprie scritture difensive, dichiararsi la responsabilità dei medesimi, nelle loro rispettive qualità, verso la società e i creditori ai sensi degli artt. 146
l.fall., 2393, 2394, 2394bis, 2476, 2486 e 2500 ter, 2465, 2343, secondo comma, 1176,
1173, 1218 e 2055 c.c e per l'effetto condannarsi i convenuti e dr. Controparte_5 [...]
, in via tra loro solidale, a risarcire il danno cagionato, nella misura di € CP_2
900.000,00, per le causali indicate in tutte le proprie scritture difensive, e comunque nella misura che risulterà in corso di causa o, infine, nella misura che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
2 Con rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate a far data dal 31.12.2013 o dalla data del fallimento.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie (prova per testi) formulate dal geom.
per tutti i motivi indicati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. CP_4 dd 13.07.2020”.
Con rifusione di spese e compensi”.
Il convenuto così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_2
telematico:
“contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo,
- in via pregiudiziale: dichiarare la nullità in toto della C.T.U. depositata in data
16.3.2021, nonché della relativa “Integrazione” del 7.6.2022, per i motivi tutti esposti in corso di causa e, segnatamente, per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività del consulente tecnico dell'ufficio (artt. 194 e 195 c.p.c.);
- in principalità: rigettare in toto le domande attoree nei confronti del TT.
[...]
siccome inammissibili e, in ogni caso, radicalmente infondate, in fatto e in diritto, CP_2
per i motivi tutti esposti negli atti difensivi depositati in corso di causa;
- in via riconvenzionale subordinata nei confronti del Sig. nella denegata Controparte_3
e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, in tutto o in parte, delle domande attoree, e di conseguente condanna del TT. al risarcimento del Controparte_2 danno in favore del in solido con l'ex A.U. della Fallita Sig. CP_1 Controparte_3 accertare e dichiarare ex art. 2055, 2° co., c.c. la responsabilità dell'ex A.U. della Fallita
Sig. in via esclusiva o in subordine pro quota, e per l'effetto condannare Controparte_3
il Sig. a pagare al TT. , a titolo di regresso ex art. 1299 Controparte_3 Controparte_2
c.c., ogni somma dovuta a seguito del pagamento eseguito dal TT. a Controparte_2 favore del in forza dell'emananda sentenza;
CP_1
- in via riconvenzionale subordinata nei confronti del OM. : nella Controparte_4
denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, in tutto o in parte, delle domande attoree, e di conseguente condanna del TT. al Controparte_2
risarcimento del danno in favore del i) ove in solido con il OM. , CP_1 CP_4
3 accertare e dichiarare ex artt. 2043 e 2055, 2° co., c.c. la responsabilità del OM.
, in via esclusiva o in subordine pro quota, e per l'effetto condannare il OM. CP_4
a pagare al TT. , a titolo di regresso ex art. 1299 c.c., Controparte_4 Controparte_2
ogni somma dovuta a seguito del pagamento eseguito dal TT. a favore Controparte_2 del Fallimento in forza dell'emananda sentenza;
ii) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 ss. e 1176, 2° co., c.c., nonché ex art. 2043 e 1176, 2° co., c.c. del OM. e per l'effetto condannarlo a pagare al TT. la CP_4 Controparte_2
somma di Euro 900.000,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, e pari a quanto il
TT. fosse condannato a pagare a favore del in forza Controparte_2 CP_1 dell'emananda sentenza;
- in via riconvenzionale subordinata nei confronti degli Parte_3
nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, in tutto o in parte, delle domande attoree, e di conseguente condanna del TT. al Controparte_2 risarcimento del danno in favore del , condannare gli CP_1 Parte_3
che hanno sottoscritto il Certificato n. (30 settembre 2018 al 30 settembre NumeroDi_1
2019), e/o gli che hanno sottoscritto il Certificato n. AE000013603 Parte_3
(15 luglio 2013 al 15 luglio 2014) a manlevare e tenere indenne l'assicurato TT.
[...]
, da ogni condanna e relativo esborso a favore del CP_2 [...] che risultasse dovuto in forza dell'emananda sentenza, incluse le Parte_5
eventuali spese di soccombenza e le spese di resistenza ex art. 1917, III comma, c.p.c.; questo, eventualmente anche procedendo alla dichiarazione di nullità integrale o parziale delle clausole relative alle limitazioni temporali (collegate al regime claims made per entrambe le polizze: in particolare alla retroattività non idonea o comunque non corrispondente alla legge per il Certificato n. all'assenza di un periodo di NumeroDi_1
tolleranza/attività almeno quinquennale dalla scadenza per il pervenire delle richieste di risarcimento o, comunque, alla carenza di operatività per gli eventi accaduti in costanza di contratto indipendentemente dalla richiesta di risarcimento per il Certificato n.
AE000013603) di cui ai Certificati evocati, con adattamento alle norme di legge e alla causa del contratto ad opera del Giudice;
con dichiarazione di nullità o inefficacia della clausola che limita l'obbligazione dell'assicuratore in caso di solidarietà tra corresponsabili;
4 - in ogni caso: spese, anche generali, e competenze rifuse, oltre i.v.a. e c.p.a.”
Il terzo chiamato precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_4
risposta ed in via istruttoria come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc:
“Nel merito: a) respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del dott. , poiché Parte_5 Controparte_2
infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata, e per gli effetti respingere la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti del geom. ; Controparte_4
b) respingere, per i motivi dedotti, la domanda di manleva formulata dal dott.
[...]
nei confronti del geom. , in quanto infondata in fatto ed in CP_2 Controparte_4
diritto;
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse, con distrazione, ex art 93 c.p.c., a favore del legale intestatario che dichiara di avere anticipate.”
Gli che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Parte_3
Assicurazione n. AE000013603 precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via principale respingere le domande proposte dal poiché infondate Parte_5
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal TT. nei Controparte_2 confronti degli della polizza n. AE000013603. Controparte_6
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dal
[...]
nei confronti del TT. accertare e dichiarare Parte_5 Controparte_2
l'insussistenza di qualunque obbligazione indennitaria e di pagamento in capo agli della polizza AE000013603, per le ragioni illustrate Controparte_6 in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna proposte dal TT.
(e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti degli Controparte_2 Parte_3
[...]
5 In via ulteriormente subordinata nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al
TT. , nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Controparte_2 della polizza AE000013603 in favore della parte Controparte_6
convenuta:
-limitare l'eventuale obbligo di indennizzo degli all'importo Parte_3
corrispondente alla specifica quota di responsabilità imputabile al TT. e Controparte_2
in ogni caso accertare – anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria – la ripartizione di responsabilità tra il TT. e gli eventuali altri coobbligati Controparte_2
ritenuti responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge;
- determinare gli obblighi indennitari dei in base alla Polizza AE000013603 entro Pt_3 il limite massimo di indennizzo di € 1.000.000,00.=, previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00.=.
In via istruttoria ci si riporta alle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. in atti e ci si oppone alle istanze istruttorie avverse come da memoria ex art. 183 6 comma, n. 3 c.p.c..
In ogni caso con il favore delle spese del presente procedimento”.
Gli (che hanno assunto i rischi di cui ai certificati N. Parte_3
AEW70006544 e N. AE7000001048precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta:
“In via principale: Rigettarsi in ogni caso tutte le domande attoree nei confronti del dott.
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti partitamente Controparte_2
indicati in atti, segnatamente nel punto III della comparsa di costituzione e, conseguentemente, rigettarsi anche le domande di manleva tutte formulate da detto professionista nei confronti degli che hanno assunto il rischio Parte_3
dei cui al certificato n. AE7000001048 e/o di cui al certificato n. AEW70006544, con condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio a carico dell'Attore.
6 In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e contestuale accoglimento, anche solo parziale della domanda risarcitoria attorea: contenere l'entità del risarcimento del danno entro i limiti delle sole voci rigorosamente dimostrate e giuridicamente rilevanti;
determinare l'entità delle colpe ascrivibili a ciascuno dei convenuti;
dichiararsi gli che hanno assunto il rischio dei cui al certificato Parte_3
n. AE7000001048 e/o di cui al certificato n. AEW70006544, tenuti ad indennizzare il dott.
di quanto lo stesso sarà tenuto a pagare di stretta giustizia al termine Controparte_2 dell'espletanda istruttoria nei confronti dell'Attore, tenuto conto dei limiti di ciascuna polizza come evidenziati al punto IV della comparsa di costituzione, dello scoperto, della franchigia e del minimo assoluto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore TT.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
7 MOTIVAZIONE
Con atto notificato rispettivamente in data 10.06.2019 e in data 7 giugno 2019 il curatore del citava in giudizio l'Esperto stimatore, dr. Parte_5 [...]
, e l'amministratore della fallita società, signor esponendo CP_2 Controparte_3
quanto segue:
- la società, costituita nel 1980, aveva ad oggetto la costruzione, l'installazione, la manutenzione di impianti idrotermosanitari, di impianti di condizionamento, di ventilazione, di impianti antincendio e impianti termoidraulici e tecnologici;
- con delibera assembleare del 26 giugno 2014 (rep. n. 44.034 racc. n. 24.120 a ministero
Notaio la società, già venne Persona_1 Controparte_7
trasformata da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata (
[...]
, sulla base di una perizia giurata di stima redatta dal dott. Parte_5 [...]
di Padova, ai sensi degli artt. 2465 e 2500 ter c.c. ed asseverata in pari data;
CP_2
-il valore del patrimonio netto della società ammontava al 31.12.2013 (data presa a riferimento per la stima) ad € 436.145,00 (così come risultante dalla relazione di stima);
- il capitale sociale era stato fissato in € 10.000,00;
- amministratore unico, fino a revoca o dimissioni, era stato nominato il signor CP_3
[...]
- in data 17 dicembre 2015, dopo aver proseguito la normale gestione dell'impresa dalla trasformazione in poi, senza essere mai posta formalmente in liquidazione, la società depositava avanti il Tribunale di Padova domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l.fall, cui seguiva il deposito del piano (liquidatorio) e successivamente, in data 22 luglio 2016, veniva emesso il decreto di ammissione alla procedura;
- con decreto del 23 febbraio 2017 (depositato in data 2 maggio 2017) il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della proposta per mancata approvazione da parte dei creditori;
- il Tribunale di Padova, con sentenza n. 67/2017 del 2 maggio 2017, dichiarava il fallimento della società Parte_5
La LA appurava che il perito stimatore nella propria relazione di stima:
a) aveva eliminato dalle attività il credito della società verso i soci (originato da prelievi da parte dei soci di utili e acconti su utili nel corso degli anni);
8 b) aveva sopravvalutato l'immobile di proprietà della fallita;
c) non aveva svalutato i crediti verso clienti.
La curatela riteneva dunque che la condotta dell'esperto, che aveva falsamente attestato l'esistenza del patrimonio netto e quella dell'amministratore, che non aveva controllato la stima ed aveva proseguito la gestione caratteristica dopo la perdita del capitale sociale, avessero svolto un contributo causale effettivo nel cagionare il danno al patrimonio sociale e ai creditori sociali, con conseguente responsabilità, oltre che dell'amministratore, anche dell'esperto, in via solidale, a titolo di concorso ex art. 2055 c.c.
La curatela, dunque, agiva nei confronti dell'Esperto stimatore dr. e nei Controparte_2 confronti dell'amministratore, signor ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393, Controparte_3
2394, 2394bis, 2476, 2486 e 2500 ter, 2465, 2343, secondo comma, 1176, 1173, 1218 e
2055 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, quantificato in €
900.000,00.
Al fine di determinare il danno, la LA aveva rettificato, secondo criteri liquidatori, la situazione contabile e patrimoniale della società al 31.12.2013 (data di perdita del patrimonio), in modo da renderla omogenea alla situazione patrimoniale del 17.12.2015, data di deposito della domanda di concordato.
Aveva poi utilizzato il criterio della differenza dei netti patrimoniali, evidenziando che l'incremento del deficit patrimoniale tra il 31.12.2013 (- € 737.337,00) e il 17.12.2015 (- €
1.671.000,00), arrotondato per difetto era pari ad € 900.000.
Concludeva chiedendo la condanna, in solido tra loro, dell'Esperto stimatore, dr.
[...]
, e dell'amministratore della fallita società, signor al CP_2 Controparte_3
risarcimento del danno causato al patrimonio sociale e ai creditori sociale quantificato in €
900.000,00 o della diversa somma dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 ottobre 2019 si costituiva in giudizio il dr. , contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione Controparte_2
e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa: (i) il geom. , Controparte_4
quale tecnico che aveva redatto la perizia giurata di stima immobiliare allegata alla relazione dell'esperto ex artt. 2465 e 2550 ter c.c., nonché (ii) gli
[...]
[..
[...] [
, al fine di essere tenuto indenne da ogni responsabilità Parte_6
in forza di alcune polizze assicurative contratte dal medesimo, dr. . CP_2
L'amministratore sig. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare Controparte_3 notifica dell'atto di citazione e ne veniva dunque dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 gennaio 2020 si costituiva in giudizio il geom. , che chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_4
formulata dal nei confronti del dott. , nonché il rigetto della CP_1 Controparte_2
conseguente domanda di manleva formulata da nei suoi confronti. Controparte_2
Osservava di aver ricevuto incarico di stimare l'immobile dalla società e non dal dott.
e che relativamente alla domanda di regresso formulata dal dott. , CP_2 CP_2 quest'ultima potrà semmai essere qualificata quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma, giammai, come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., non essendo mai intervenuto alcun rapporto contrattuale tra il dott. e il geom. . CP_2 CP_4
In ogni caso, deduceva che la sua eventuale responsabilità doveva ritenersi limitata all'eventuale erronea indicazione del valore degli immobili, non avendo partecipato in alcun modo alla relazione ex art. 2465 c.c. redatta dal dott. . CP_2
Rivendicava la correttezza dei criteri seguiti nella valutazione dell'immobile, condotta secondo il metodo della cd stima sintetica, effettuata attraverso l'incrocio di due diversi indagini: la prima presso tre agenzie immobiliari presenti sul territorio di Cadoneghe e la seconda attraverso la consultazione della banca dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per il I° semestre 2014; esponeva di aver, inoltre, tenuto conto dei lavori di ristrutturazione e della presenza di un impianto fotovoltaico, applicando dei coefficienti di miglioramento.
Si costituivano in giudizio, con comparse di costituzione e risposta depositate in data 20 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020, rispettivamente anche gli che Parte_3
avevano assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. AE000013603 e gli che avevano assunto i rischi di cui ai certificati n. Parte_3 NumeroDi_3
e N. AE7000001048, entrambi chiedendo il rigetto delle domande proposte dal CP_1
nei confronti del dr. . CP_2
La polizza n. AE000013603 è stata sottoscritta dallo in data Controparte_8
02.07.2013, con decorrenza dal 15.07.2013 al 15.07.2014.
10 La polizza prevedeva un limite di indennizzo di importo pari ad € 1.000.000,00.= nonché una franchigia di € 1.000,00.= con previsione di una retroattività a far data dal 15.07.2003, nella forma Claims Made, con la conseguenza che con esso i contraenti hanno inteso assicurare solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi contro l'assicurato – e denunciate agli assicuratori – durante il periodo di validità dell'assicurazione in esame e, dunque, dal 15.07.2013 al 15.04.2014.
La richiesta risarcitoria che attiva la copertura assicurativa in esame non è giunta agli della polizza n. AE000013603 nel periodo di Controparte_6 copertura, poiché la prima denuncia di sinistro agli è avvenuta con Parte_3
la comunicazione datata 18.06.2019, allorquando la polizza n. AE000013603 risultava scaduta.
In secondo luogo, la polizza è non operativa in quanto l'attività professionale
[...]
risulta cessata a far data dall'anno 2016. Controparte_9
La polizza di cui al certificato n. AEW70006544 è stata contratta, in data 21/09/2018, dal dott. quale professionista autonomo, per coprire i rischi relativamente alle Controparte_2 attività di “commercialista/sindaco/revisore legale/ attestatore”; opera in forma claims made, decorre dal 30.9.2018 al 30.9.2019 con retroattività sino al 15.7.2014, mentre i fatti posti a fondamento della domanda attorea sono avvenuti tra il 30.5.2014 e il 16.6.2014 e quindi in periodo anteriore alla data di retroattività della polizza, che, inoltre, non copre l'attività di perito e il dott. non ha proposto, nel suo atto di chiamata in causa di CP_2
terzo, alcuna domanda di manleva nei confronti degli Assicuratori di questo certificato e l'autorizzazione alla chiamata in causa è stata concessa con riferimento alla polizza assicurative n. AEW70006544 e n. AE000013603.
In ogni caso, deducevano gli Assicuratori che la polizza di cui al certificato n.
AE7000001048 è stata contratta dallo in data Controparte_9
15.7.2017, che aveva cessato di esistere sin dal 20.6.2016. Controparte_9
Gli Assicuratori di tali ultimi certificati eccepivano la nullità dell'atto di citazione per aver omesso il chiamante di identificare quali tra i sindacati e quali assicuratori tra i sindacati dei avessero effettivamente sottoscritto ed accettato il contratto posto a fondamento Pt_3
della chiamata in causa.
La causa veniva istruita mediante espletamento di ctu contabile.
11 In data 16 marzo 2021 il consulente tecnico dell'ufficio depositava la propria relazione.
Il chiedeva che il Ctu fosse convocato a chiarimenti, affinché gli fossero CP_1
sottoposte le seguenti richieste di integrazioni:
a) effettuare una ulteriore ricostruzione, in cui il Ctu individuasse il termine a quo per la perdita del capitale sociale al 31.12.2013;
b) effettuare una ricostruzione in cui, nel determinare la differenza dei netti patrimoniali, fosse detratto dal valore delle rimanenze al 17.12.2015, l'importo di € 185.000,00;
c) effettuare una ricostruzione dell'ammontare del danno in cui considerasse quale periodo di “inerzia”, sul quale calcolare i costi inerziali, il periodo di due mesi, tenendo conto che vi era un errore materiale nell'indicazione dei costi per servizi (sono € 33.115,91 e non €
35.115,91) e del fatto che da detti costi inerziali dovesse essere comunque detratto l'importo di € 41.713,00.
La difesa del convenuto e degli chiamati in causa CP_2 Parte_3
eccepivano la nullità dell'elaborato, in quanto il Ctu, sulla scorta di una molteplicità di valutazioni totalmente nuove in ordine al calcolo dell'asserito danno, rassegnava conclusioni radicalmente difformi rispetto alle conclusioni contenute nella bozza inviata in precedenza ai CC.TT.PP, in asserita violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività del consulente tecnico dell'ufficio (artt. 194 e 195 c.p.c.).
La difesa del geom. chiedeva fosse disposto un supplemento di ctu, con CP_4
nomina di un tecnico estimatore, che fornisse una precisa ed adeguata valutazione di mercato dell'immobile.
Al Ctu veniva allora richiesto di stimare il valore di mercato dell'immobile de quo e dell'impianto fotovoltaico alla data della trasformazione, avvalendosi della valutazione puntuale di un ausiliare esperto di stime immobiliari;
veniva, inoltre, disposto che i ctp siano posti in condizione di replicare rispetto alle mutate conclusioni rassegnate dal Ctu.
Seguivano alcune richieste di rinvio in pendenza di trattative tra le parti che non sortivano esito positivo.
Nell'integrazione peritale depositata in data 7 giugno 2022, il CTU, innanzitutto, dava atto che entro il 12 maggio 2022, i Consulenti di Parte gli avevano trasmesso al Ctu le loro
12 prime osservazioni, prendendo posizione sulle “mutate conclusioni” rassegnate dal Ctu nel primo elaborato peritale del 16 marzo 2021.
Il Ctu evidenziava che dette “mutate conclusioni” si riferivano a due questioni riferite all'ultima parte del quesito conferito con l'ordinanza del 2 novembre 2020, ossia:
(i) quella attinente al calcolo dei netti patrimoniali secondo criteri di liquidazione con riferimento alla valutazione delle rimanenze finali in corso su ordinazione e
(ii) quella attinente al calcolo della perdita c.d. inerziale.
Il Ctu, quindi, depositava l'integrazione dell'elaborato peritale in data 7 giugno 2022 e formulava delle nuove conclusioni sia in relazione alle due questioni sopra indicate sia a seguito del deposito della perizia di stima dell'immobile e dell'impianto fotovoltaico redatta dal perito stimatore nominato dal Ctu, arch. . Persona_2
Nel supplemento peritale elaborato è stato rispettato il pieno contraddittorio tra tutte le parti e risulta superata l'eccezione di nullità, riproposta dalla difesa del convenuto CP_2 anche all'esito del secondo deposito e nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Le domande di parte attrice sono fondate nei limiti e per i motivi che si espongono.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORE
L'art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società di capitali, il capitale sociale venga determinato sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo e risulti da relazione di stima, redatta ai sensi dell'art. 2465 cc per le società a responsabilità limitata.
La norma in esame mira a garantire l'integrità del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione.
Da ciò discende che la relazione di stima riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica a valori correnti, cioè di mercato, ma anche funzione certificativa dell'esistenza dei valori del patrimonio sociale.
L'art. 2343, 3° comma cc impone agli amministratori delle spa l'obbligo inderogabile di procedere al controllo della stima.
Pur difettando una norma analoga per le srl, secondo le regole ordinarie di diligenza anche l'amministratore di srl è tenuto a verificare l'effettiva entità del patrimonio stimato e a rilevare eventuali errori che risultassero, in relazione alle sue competenze, evidenti.
13 La rilevanza del valore attribuito dall'esperto stimatore all'immobile sociale, pari ad €
1.321.000,00 (€ 1.700,00 mq per capannone ed € 2.600 mq agli uffici) avrebbe dovuto indurre l'amministratore alla verifica di tali valori.
Orbene, già dalle quotazioni OMI, anche assumendo lo stato conservativo “ottimo”, alla data di redazione della perizia i dati variavano da € 700,00 ad € 900,00 al mq.
Prendendo a riferimento il valore mediano e prudenziale di € 800 al mq, si sarebbe addivenuti ad una valutazione complessiva di € 538.000,00, ossia di € 783.000 inferiore al dato di perizia.
Se fosse stato attribuito all'immobile tale valore, allineato ai valori OMI, sarebbe emersa la presenza di un deficit patrimoniale ostativo alla trasformazione, in luogo del patrimonio di
€ 463.000,00 emerso dalla perizia.
Nel caso di specie, un'attenta valutazione delle poste di bilancio oggetto di valutazione da parte dello stimatore era vieppiù richiesta dalla situazione economico-finanziaria della società, che già da anni versava in situazione di squilibrio, manifestatosi in maniera ancora più evidente nel 2014, con debiti che risultavano 14 volte il patrimonio sociale.
Pertanto, anche l'amministratore avrebbe dovuto accertare l'avvenuta perdita del capitale sociale in sede di redazione del bilancio, anche indipendentemente dalla perizia di stima redatta dal dott. . CP_2
Il Ctu ha ritenuto che la perizia di stima non sia stata redatta nel rispetto dei criteri contabili di cui agli artt. 2465 e 2500 ter cc.
La LA aveva contestato la valutazione di tre voci:
a) valutazione dei crediti verso i soci
In data 31.12.2013 il saldo dei crediti della società verso soci per prelievi dagli stessi eseguiti negli anni (sostanzialmente in acconto sui futuri utili della società) ammontava ad
€ 623.664,96.
In sede di trasformazione (da snc a srl) l'esperto stimatore ha considerato tale posta come una frazione del patrimonio netto e l'ha eliminata.
Come osservato dal Ctu, è vero che il procedimento adottato dal dott. non è CP_2 corretto, in quanto, a fronte di prelievi di utili non realizzati per complessivi € 623.665,00, a fine esercizio 2013 gli utili realizzati erano pari ad € 20.943,00, sicché l'esperto stimatore avrebbe dovuto rettificare il credito per tale importo e se non integralmente esigibile
14 avrebbe dovuto non considerarlo tra le attività; tuttavia, anche operando una svalutazione integrale del credito, non si sarebbe addivenuti ad un risultato diverso da quello prospettato dal dott. . CP_2
b) valutazione dell'immobile
L'esperto stimatore aveva valutato, alla data del 16.6.2014, in complessivi € 1.300.000,00 il compendio immobiliare, stimando un valore di € 1.700,00 mq per capannone ed € 2.600,00 mq agli uffici.
Nella perizia dell'ausiliare del Ctu, arch. , esperto in stime immobiliari, il Persona_2 valore di mercato dell'immobile e dell'impianto fotovoltaico alla data del 9.7.2014 venivano determinati rispettivamente in € 365.000,00 ed € 65.000,00, per un complessivo importo di € 430.000,00.
c) Valutazione dei crediti
Ai sensi dell'art. 2426 n. 8 cc i crediti devono essere valutati al loro presumibile valore di realizzo. Nel caso in cui il credito sia ritenuto parzialmente o integralmente inesigibile, il valore di iscrizione del credito deve essere rettificato tramite la creazione di un fondo svalutazione crediti, che sia ispirato al principio della prudenza e tenga conto delle circostanze, dei motivi del mancato pagamento.
L'Esperto, nella propria perizia di stima, dichiarava di essersi attenuto al principio della prudenza e di aver valutato i crediti al valore di presumibile realizzo, precisando che al
31.12.2013 i crediti verso clienti, al netto del fondo rischi, ammontavano all'importo di €
652.127,00.
Secondo la LA, andavano svalutati: a) al 100% il credito residuo di € 15.155,00 verso l' , relativo a fatture del 2010 e del maggio 2011, non Parte_7
ancora incassato a dicembre 2013, tenuto conto che nel 2012 il sig. aveva Parte_7
cancellato la propria impresa individuale dal Registro delle Imprese;
b) al 50% il credito verso LI IE TR snc di RE IA e &. per un residuo credito di €
26.095,16, risalente a fatture del 2006 e dell'aprile 2011, non ancora incassato a dicembre
2013, tenuto conto che la società era stata posta in liquidazione per volontà di tutti i soci nel febbraio 2014.
Il convenuto replicava che si trattava di una svalutazione esigua rispetto al CP_2
complesso dei crediti e ciò escludeva la sua negligenza.
15 Il Consulente tecnico dell'Ufficio, in ragione della vetustà dei crediti e del fatto che si trattava di posizione creditorie l'una verso un'impresa cessata e l'altra verso una società posta in liquidazione, riteneva che entrambi i crediti andassero svalutati del 50%.
Secondo la consulenza tecnica dell'ufficio, quindi, il capitale sociale risultava interamente perduto fin dal 31.12.2013.
Il fallimento attore imputa all'amministratore la responsabilità di avere proseguito la gestione dell'impresa in continuità aziendale, nonostante la società avesse perduto il proprio capitale e si trovasse in situazione di scioglimento, così contravvenendo l'amministratore al dovere di gestire il patrimonio sociale in termini meramente conservativi e liquidatori, al fine del soddisfacimento dei creditori.
Lamenta il convenuto che il non avrebbe allegato, né tanto meno CP_2 CP_1
dimostrato le attività in cui si sarebbe estrinsecata la prosecuzione dell'attività di impresa, né che la stessa non fosse svolta in un'ottica conservativa, ma nemmeno avrebbe dimostrato che un ipotetico arresto en bloc dell'attività sarebbe stato preferibile all'ipotetica prosecuzione “conservativa.
Il convenuto ha poi eccepito la nullità della ctu perché LA nulla avrebbe dedotto in ordine alle riclassificazioni in ottica liquidatoria delle poste patrimoniali (onde operare il calcolo del danno secondo il criterio della “differenza dei netti”), salvo ricostruirle per la prima volta in sede di operazioni peritali.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che il ha assolto agli oneri assertivi CP_1
e probatori;
ed invero, chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare
16 il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (tra le più recenti, Cass. Civ. 8069 del 2024).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'attività era ancora in corso al momento del deposito del ricorso per concordato preventivo: vi si legge che “Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la stava ultimando le opere Parte_5
riguardanti un contratto di appalto stipulato con la avente ad oggetto Controparte_10
l'installazione di impianti termoidrosanitari nelle “Residenze Lando”, site in Padova, Via
Pertile”. (doc. 4 fasc. fall.).
L'art. 2485 cc prevede che gli amministratori debbano senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dalla legge, essendo in caso di ritardo o di omissione responsabili per il danno cagionato alla società ed ai creditori.
La norma citata impone agli organi gestori un particolare onere di diligenza nell'accertare
“senza indugio” la causa di scioglimento della società ivi compresa la perdita del capitale sociale, imponendosi agli amministratori di verificare nel corso dell'esercizio sociale che l'andamento economico e patrimoniale della società sia tale da non determinare la causa di scioglimento indicata (cfr. Cass. civ. 1° febbraio 2022, n. 2984; Cass. civ. 8 giugno 2007, n.
13503).
Nel caso di specie, pur essendo stato accertato che a partire dal 31.12.2013 il patrimonio netto era negativo e che al più tardi alla data del 9.7.2014 l'amministratore avrebbe dovuto averne percezione, nondimeno costui non ha assolto alcuno degli obblighi sullo stesso gravanti: non ha convocato l'assemblea per deliberare l'azzeramento e la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, al fine di impedirne lo scioglimento o chiesto l'accesso ad una procedura concorsuale.
Sussiste altresì il nesso di causalità tra l'omesso rilevamento della perdita del capitale sociale, avvenuto quando ricopriva la carica di amministratori della società, ed il CP_3 pregiudizio sofferto da consistito nell'incremento del deficit Parte_5
patrimoniale.
Se l'amministratore, rilevata la causa di scioglimento, avesse posto tempestivamente in liquidazione la società, come era tenuto a fare, il pregiudizio per i creditori e per il patrimonio sociale sarebbe stato inferiore.
Il danno può essere quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali.
17 Venendo alla quantificazione del danno determinatosi per effetto delle condotte attive e omissive tenute dal sig. nella specie trova applicazione il criterio, CP_3
presuntivo/equitativo, dei cd netti patrimoniali, che si ritiene utilizzabile a fronte di situazioni di illecita prosecuzione dell'attività di impresa per un periodo di tempo considerevole - con conseguente difficoltà di ricostruire ex post le conseguenze di singole operazioni non conservative e di collegare ad esse un danno al netto dell'eventuale ricavo: esso va considerato in termini di 'perdita incrementale netta', tenendo conto del fatto che non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi di una causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività potendo in parte prodursi comunque, anche in pendenza della liquidazione per la svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, detratti i cd costi insopprimibili.
Orbene, anche le attività di mera liquidazione implicano costi e oneri ineliminabili, che in quanto tali non possono però imputarsi a titolo di danno;
conseguentemente, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti, non potrà tenersi conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati dalla società anche nel caso di pronta messa in liquidazione (in via esemplificativa, retribuzioni dei dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza;
canoni di locazione dei locali, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessarie anche nella fase di liquidazione e così via).
Il confronto va svolto tra il patrimonio netto esistente alla data di iscrizione della trasformazione della società al Registro Imprese avvenuta in data 9.7.2013, in cui deve ritenersi fosse perduto il capitale sociale e quello esistente alla data di deposito della domanda di concordato avvenuto in data 17.12.2015, al netto dei costi ineliminabili.
Le due situazioni da confrontare devono essere omogenee tra loro e rettificate secondo criteri di liquidazione.
All'uopo il Ctu ha apportato alla situazione patrimoniale della fallita al 9.7.2014 le seguenti rettifiche:
- Il valore di pronto realizzo dell'immobile e dell'impianto fotovoltaico, indicato in €
386.000,00, come da perizia di stima dell'arch. Per_2
- Il valore delle rimanenze è stato indicato in € 5.124,000;
- Il valore delle rimanenze dei lavori in corso, al netto degli anticipi, è stato azzerato dal ctu.
18 Il ctu ha illustrato che le rimanenze avevano un valore contabile di € 138.154,00, dato dalla differenza tra la voce dell'attivo “rimanenze lavori in corso” di € 1.300.000,00 e la voce del passivo “clienti c/anticipi” per € 1.251.846,00; il Ctu, facendo applicazione dell'art. 5 dell'OIC, ha applicato una rettifica del 10% che tiene conto di eventuali ritardi nell'esecuzione delle opere, di risarcimenti danni etc, non disponendo della documentazione agli atti necessaria per poter quantificare tali penali;
il non CP_1 condivide l'impostazione del Ctu, rilevando che non sono stati prodotti contratti relativi ai lavori in corso, né è provato che tali contratti contenessero penali, né che le penali, se presenti, fossero calcolate nella percentuale del 10%; va, innanzitutto chiarito che il Ctu, a differenza di quanto afferma il , non ha applicato le penali considerando i CP_1
contratti in corso repentinamente cessati, altrimenti la svalutazione sarebbe stata ben maggiore, ma ha determinato i rischi di possibili contenziosi con i committenti, prendendo a riferimento le penali pattuite negli appalti pubblici e pertanto non vi è nessuna duplicazione con i costi inerziali, computati a parte dal Ctu;
posto che la prova del danno incombe sull'attore e tenuto conto del principio di prossimità della prova, spettava al dimostrare il numero di commesse pendenti, il loro stato di avanzamento, i CP_1
contenziosi in essere, le eventuali penali pattuite. Del resto, a pag. 13 del piano concordatario (doc. 4 fasc. Fallimento) vi è l'espresso riferimento alle transazioni stipulate con i committenti per prevenire contenziosi ed incassare i corrispettivi e quindi prudenzialmente bene ha fatto il ctu a considerare i rischi connessi al mancato completamento delle commesse o al loro inadempimento;
- i crediti verso clienti sono stati rettificati da € 921.538,83 ad € 524.626,23;
- la voce altri crediti è stata svalutata ad € 31.854,00.
Quanto ai costi inerziali, il Ctu ha stimato in quattro mesi o in sei mesi il periodo congruo per portare a termine la liquidazione, sulla scorta della natura e delle dimensioni dell'azienda e ha poi tratto dalla situazione economica di dal 9.7.2014 Parte_5
al 31.12.2014 i costi per il personale, per servizi, per interessi passivi e per oneri diversi di gestione, determinandoli in € 90.000,00 qualora si ritenga congrua la liquidazione di sei mesi e in € 150.000,00 qualora si ritenga congrua una liquidazione di quattro mesi.
In primo luogo, ritiene il che, nel caso di specie, non andrebbero computati i CP_1
costi inerziali, posto che essi sono stati stimati nel corso del concordato e quindi sono stati
19 stimati a valle della situazione finale presa a riferimento dal ctu quale dies ad quem e non vengono ad influenzare tale situazione finale.
Tale impostazione si scontra con il chiaro disposto dell'art. 2486 cc, in forza del quale devono essere determinati i costi inerziali;
inoltre, l'amministratore risponde solo per la prosecuzione dell'attività di rischio, al quale vanno detratti i costi che avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di tempestiva rilevazione della perdita del capitale sociale, mentre il disavanzo maturato in sede concordataria, a seguito del prosieguo dell'attività conservativa, come autorizzato dagli organi fallimentari, non può ridondare a danno dell'amministratore.
In secondo luogo, il Collegio ritiene congrua la determinazione dei costi inerziali da parte del Ctu, salvo quanto si preciserà.
Orbene, il Ctu ha determinato in quattro mesi o in sei mesi il periodo di tempo preso a riferimento per il calcolo del danno inerziale.
Osservato che i 60 giorni prospettati dal Fallimento attore sono chiaramente insufficienti a garantire il completamento delle commesse in corso, spettava all'attore dimostrare quante commesse erano ancora in corso nel 2014 onde determinare gli effettivi costi inerziali.
Non avendo il assolto in modo puntuale al proprio onere probatorio, ritiene il CP_1
Collegio di quantificare in sei mesi il periodo di liquidazione.
Il calcolo proposto dal Ctu si basa su dati relativi a costi dei servizi, dipendenti etc non ipotetici perché tratti dalla contabilità aziendale ed è realistico assumere che per il completamento delle commesse dovesse rimanesse in carico tutta la forza lavoro per i primi quattro mesi e che essa si riducesse per gli ultimi due mesi.
Ritiene invece il Collegio di ridurre ad € 15.000,00 il compenso del liquidatore.
Complessivamente, il danno derivante dalla illegittima continuazione dell'attività di impresa ammonta ad € 120.000,00.
RESPONSABILITÀ dell'ESPERTO STIMATORE e AZIONE DI MANLEVA NEI
CONFRONTI DELL Controparte_11
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto , secondo la quale CP_2
l'art. 2343, 2° comma cc può trovare applicazione solo in caso di trasformazione di una società di persone in una società per azioni o in accomandita per azioni, vale osservare che
20 l'art. 2342, 2 comma cc viene richiamato dall'art. 2465 cc, a sua volta richiamato dall'art. 2500 ter cc.
Ai sensi dell'art. 2343, 2° comma cc, l'esperto risponde dei danni cagionati ai terzi, ai soci ed alla società.
Il ha dedotto una responsabilità contrattuale ex art 2465 c.c. dell'esperto CP_1
stimatore, prospettando l'inadempimento all'incarico di stima ricevuto quale forma di concorso ex art. 2055 con la condotta dell'amministratore alla causazione dei danni derivati dal ritardato accertamento dello stato di scioglimento ex art 2484 n. 4) c.c., mentre non ha inteso avvalersi della responsabilità dell'Esperto ne confronti dei creditori e dei terzi.
In particolare, la condotta tenuta dal dott. , che ha concorso con quella CP_2
dell'amministratore a cagionare il danno avendo favorito l'occultamento della situazione di scioglimento, è consistita nelle errate valutazioni compiute dal dottore commercialista su incarico di nella relazione di stima prodromica alla trasformazione Parte_5
della società.
Contrariamente a quanto assumono il convenuto e i terzi chiamati, se l'Esperto, CP_2 nella propria perizia, non avesse falsamente attestato l'esistenza del patrimonio netto, la società non avrebbe potuto proseguire la propria attività gestoria.
Secondo la LA, invero, sia la condotta dell'Esperto che ha falsamente attestato l'esistenza di un patrimonio netto positivo, sia la condotta dell'amministratore che non ha controllato la stima e ha proseguito la gestione caratteristica, costituiscono antefatti causali rispetto al danno subito dal patrimonio sociale.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate
(Cass .civ. S.U. 13143 del 2022).
Si può pertanto affermare che l'illegittima protrazione dell'attività d'impresa è avvenuta con il concorso commissivo del perito stimatore, la cui stima è stata posta a base della valutazione del patrimonio sociale in vista della trasformazione della società, e quello
21 omissivo dell'organo gestorio, che avrebbe dovuto sindacare la perizia di stima ed astenersi dalla prosecuzione dell'attività di rischio.
La difesa del sostiene inoltre che la violazione da parte dell'amministratore degli CP_2 obblighi conservativi scaturenti dall'art. 2486 cc sfuggirebbe al controllo diretto dell'Esperto e il danno non potrebbe essere ricompreso nelle conseguenze dirette ed immediate della sua condotta, di cui solo può rispondere.
Tale ultimo assunto merita di essere esaminato partitamente.
La prosecuzione dell'attività è proprio una delle conseguenze dirette (i.e.: lo stimatore che attesta la presenza di PN positivo quando il PN invece non è tale apporta un contributo esterno e rilevante alle scelte gestorie fondate sulla elusione della perdita del PN).
Ed invero, sicuramente l'inadempimento da parte del dott. ha causato un danno;
CP_2
tuttavia, pur trattandosi di un danno certo, esso risulta di impossibile o difficile specifica determinazione e la liquidazione del danno non può allora che essere equitativa.
Essa deve tenere in considerazione il principio di prevedibilità del danno ex art 1225 c.c. rispondendo l'Esperto in esame a titolo contrattuale per aver errato nell'esecuzione della sua prestazione e aver reso perizia di stima inattendibile.
Il limite del risarcimento va contenuto alle normali conseguenze dell'inadempimento e il danno non può eccedere il rischio assunto dal debitore in relazione alla concreta operazione negoziale intrapresa (in senso conforme, Trib. Milano 29.6.2023). Occorre allora tener conto da un lato che il dott. , adottando la diligenza richiesta dalla natura CP_2 dell'incarico, avrebbe potuto apprezzare le ricadute delle sue valutazioni in termini di bilancio, dall'altro non ha effettivamente avuto alcun controllo sulla successiva attività di impresa posta in essere dall'organo gestorio;
quindi, anche per una ragionevolezza del sistema della responsabilità contrattuale, il danno, di cui il convenuto è chiamato CP_2
a rispondere in solido va contenuto nei primi 12 mesi dell'aggravio del dissesto che si è prodotto a far data dal 7.9.2014, mentre nei rapporti interni viene stabilita una quota di responsabilità del 50% ciascuno.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti dell'amministratore costui deve essere condannato al CP_2 CP_3 pagamento nei confronti del dell'importo di € 120.000,00, ed in solido il dott. CP_1
22 fino a concorrenza dell'importo di € 80.000,00, oltre rivalutazione ed interessi CP_2
compensativi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata.
Il convenuto dovrà tenere indenne, a titolo di regresso ex art. 1299 c.c., il dott. CP_3
di quanto egli pagherà, in eccedenza rispetto alla propria quota del 50% calcolata CP_2 sull'importo di € 80.000,00, in favore del . CP_1
RESPOSABILITÀ DEL TERZO CHIAMATO GEOM. CP_4
L'ausiliario del Ctu ha utilizzato il metodo del confronto di mercato, basato sulla comparazione diretta dell'immobile oggetto di valutazione con immobili simili compravenduti di recente con prezzi di mercato noti, rilevati ai fini della stima, mentre il geom. ha utilizzato il criterio della stima sintetica. CP_4
La metodologia dell'ausiliare del Ctu, quindi, è basata sulla rilevazione dei dati immobiliari
(prezzi di mercato e caratteristiche degli immobili) e la sua applicazione prevede degli aggiustamenti sistematici ai prezzi di mercato rilevati, in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima, ed è applicabile a tutti i tipi di immobili per i quali sia disponibile un sufficiente numero di recenti ed attendibili transazioni.
In concreto, l'ausiliare ha raffrontato tre immobili della medesima categoria catastale, presenti nello stesso Comune di quello oggetto di stima e ha proceduto alla comparazione, tenendo conto di atti di compravendita avvenuti entro l'anno.
Ha determinato in € 430.000 il valore dell'immobile, comprensivo anche dell'impianto fotovoltaico.
I rilievi alla stima dell'arch. sono stati espressi dal terzo chiamato in termini del Per_2
tutto generici, senza alcuna illustrazione dei motivi per i quali gli immobili presi a comparazione differirebbero da quello oggetto di causa.
Neppure risulta significativa la perizia redatta nel 2008 dal geom. con un valore Pt_8
complessivo di Euro 1.160.800, tenuto conto della sensibile riduzione che ha subito il mercato immobiliare nel periodo 2008-2014.
Più significativa risulta la perizia dello stesso immobile, allegata al piano concordatario, redatta a distanza di (solo) un anno e mezzo circa dalla richiamata stima, che lo valutava in euro 380.000,00 (doc. 10 fasc. attore).
23 La difesa del geom. deduce che costui non era a conoscenza della finalità della CP_4
stima che gli era stata commissionata dalla società e tantomeno che avrebbe dovuto essere utilizzata per la relazione di stima necessaria per poter procedere alla trasformazione della società in srl.
Nondimeno, non si tratta di un aspetto rilevante.
Ed invero, la perizia di stima redatta dal geom. è una perizia giurata ed egli CP_4
avrebbe dovuto scrupolosamente attenersi ai principi tecnici della materia e rispettare i requisiti di oggettività e razionalità, palesemente violati se si ha riguardo alla differenza di valore tra la sua stima (superiore al milione di Euro) e quella dell'ausiliare arch. Per_2
La perizia di stima del dott. è addivenuta alla determinazione di un patrimonio CP_2
netto positivo, proprio sull'assunto che l'immobile avesse il valore ipotizzato dal geom.
, che quindi con il proprio operato ha causalmente cooperato all'inadempimento CP_4
dello stimatore.
AZIONE DI MANLEVA SVOLTA DAL CONVENUTO nei confronti del CP_2
OM. CP_4
Il dott. ha trasfuso nella propria perizia, senza alcun vaglio critico, la stima del CP_2
geom. , che risulta gravemente viziata per i motivi sopra esposti. CP_4
Come rammentato dal Ctu, “il compito svolto dal dott. avrebbe dovuto indurre il CP_2 professionista Esperto a conferire lui stesso l'incarico ad un perito stimatore di “propria fiducia”, in quanto ricade sull'Esperto la responsabilità dei dati indicati nella perizia di trasformazione” (pag. 20 della CTU), Parte_ Il CTU ha, inoltre, precisato come “se è pur vero che gli “ non possiedono valore vincolante, gli stessi avrebbero dovuto rappresentare dei “campanelli di allarme” idonei ad indirizzare l'Esperto sulla non congruità del valore stimato dal geom. ” CP_4
(pag. 26 della CTU), ulteriore conferma del fatto che era compito del dott. quello CP_2
di procedere con un attenta disamina dei beni della società fallita e provvedere autonomamente, con propri esperti, alla redazione della perizia di stima ex art 2500 ter c.c.
Tanto premesso, considerato che la quota di responsabilità del convenuto è stata CP_2 determinata nell'importo di € 40.000,00 (50% del danno, pari ad € 80.000,00, cagionato dalla prosecuzione dell'attività di impresa nei dodici mesi successivi alla trasformazione
24 della società), tenuto conto dei profili di negligenza propri del dott. , la domanda CP_2
in manleva viene accolta limitatamente alla metà della sua quota di responsabilità.
ASSICURAZIONE
A pag. 51 delle conclusioni dell'atto di citazione per la chiamata in causa di terzi, il convenuto dott. ha puntualmente indicato i terzi chiamati in giudizio, identificati CP_2 sia nei di cui al certificato n. AEW70006544, sia nei di cui al certificato n. Pt_3 Pt_3
AE000013603, sicché va rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa del terzo.
Viene, innanzitutto, in rilievo, nel caso di specie, la polizza di cui al certificato n.
AEW70006544, contratta per “coprire i rischi relativamente alle attività di
“COMMERCIALISTA/SINDACO/REVISIORE LEGALE DEI
CONTI/ATTESTATORE”, operativa nell'annualità 30 settembre 2018 - 30 settembre 2019
e dunque attinta dalla richiesta di risarcimento.
Nella polizza n. 6544 azionata dal convenuto è contenuta la clausola Claims made, che deroga al concetto di “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione” di cui all'art. 1917 c.c., determinando l'efficacia dell'assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto. In questo caso l'intenzione delle parti è quella di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi, per i quali sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione (Cass. civ.,
n. 7273 del 2013).
Gli assicuratori hanno eccepito l'inoperatività della suddetta polizza per tre ordini di motivi: a) i fatti posti a fondamento della contestazione attorea sono avvenuti tra il 30 maggio 2014 (data di conferimento dell'incarico al TT. ) e il 16 giugno 2014 CP_2
(data di asseverazione della perizia) e, quindi, in periodo antecedente, di pochi giorni, alla data di retroattività della polizza in esame, indicata espressamente nella “SCHEDA DI
COPERTURA” nel 15 luglio 2014; b) essa era stata contratta per attività diverse da quella oggetto di contestazione nel presente procedimento, non essendo indicata l'attività di perito di cui è causa che, pertanto, non è oggetto di assicurazione;
c) il dott. non ha CP_2 segnalato nel questionario allegato alla polizza alcuna “circostanza” pur essendo allo stesso note e/o quantomeno conoscibili le vicende societarie della la Parte_5
25 mancata segnalazione comporta, in via subordinata, l'inoperatività della polizza in esame per “aggravamento del rischio” e/o in estremo subordine per “comportamento doloso” dell'assicurato.
Le repliche alle eccezioni di inoperatività della polizza sono state formulate dalla difesa nella prima memoria ex art. 183, 6° comma cpc deputate all'esercizio del potere CP_2
di contestazione e non sono pertanto tardive.
Cass. civ. SU. 22437 del 2018 ha chiarito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322
c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi del comma 1 della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Questa indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made")
e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Al Collegio spetta allora la verifica, attraverso la causa concreta - ossia lo scopo pratico, ovvero la sintesi degli interessi che lo stesso contratto è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato - del fatto che l'assetto di interessi pattuito fosse lecito, ovvero non lesivo degli interessi delle parti tutelati dall'ordinamento, ed adeguato agli interessi in concreto avuti di mira dai contraenti, dato che l'emersione di un palese squilibrio dell'assetto sinallagmatico si presta ad essere interpretata come indice di carenza della causa in concreto dell'operazione economica.
26 Come insegna la S.C. infatti “occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale, che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell'assicuratore "qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore”(Cass. civ. SU n. 22437 del 2018)
Questa verifica non è intesa a garantire l'equilibrio economico delle prestazioni, che costituisce un profilo rimesso all'autonomia contrattuale, ma ad indagare "con la lente del principio di buona fede contrattuale" se lo scopo pratico del regolamento con claims made presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, "giacché nel contratto di assicurazione contro i danni la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato attraverso criteri di calcolo attuariale" (così Cass. civ. sent. n. 17139 del 2023).
Da ultimo, parafrasando le S.U. della S.C., occorre rammentare che “il prodotto assicurativo deve essere idoneo a salvaguardare gli interessi che entrano nel contratto, ai quali non è estraneo quello, di natura superindividuale, di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest'ultimo, privo di "idonea" assicurazione”.
Tanto premesso, il convenuto ha prodotto tutte le polizze contratte Assicuratori di CP_2
a partire dal 15 luglio 2011, al fine di dimostrare l'evidente continuità assicurativa, Pt_3
con una serie di contratti che prevedono condizioni generali assolutamente sovrapponibili, tesi a garantire dapprima l'attività dello (e quindi il patrimonio Controparte_9
del TT. , oltre che del padre ) e poi del solo professionista quivi CP_2 Per_3
convenuto.
27 Del resto, è la stessa polizza a prevedere nelle Condizioni generali di contratto (cfr. pag. 10 di 16 del doc. 15: Condizioni relative al periodo di retroattività) che:
A) Nel caso in cui l'assicurato avesse una polizza rinnovata con continuità e senza interruzioni il periodo di retroattività della presente polizza sarà il medesimo.
Nondimeno, nella polizza azionata e in quelle contratte dal dott. in proprio, la CP_2
retroattività, in precedenza fissata al 2003 nei contratti stipulati dallo Studio professionale,
è stata limitata al 15 luglio 2014.
Sostiene, inoltre, la difesa degli assicuratori che l'assicurato avrebbe dovuto pagare un premio maggiore se avesse voluto estendere la retroattività.
Tuttavia, il premio netto determinato nelle polizze individuali stipulate dal dott. CP_2
risulta pari a circa la metà del premio netto pagato in precedenza dallo
[...]
. CP_12
Alla luce dei principi che informano il tipo delle assicurazioni per i danni con clausola claims made, come ricostruiti dalla giurisprudenza della S.C. e sopra richiamati, dei rapporti contrattuali intrattenuti negli anni dalle parti e della conformazione del contenuto della polizza azionata, il Collegio intende trarre le seguenti conclusioni.
È indubbio che il patrimonio del TT. fosse regolarmente assicurato: CP_2
a) sia all'epoca del fatto illecito (con la polizza dello Studio Associato);
b) sia all'epoca della richiesta di risarcimento (con la polizza singola contratta alla morte del padre);
c) sia in tutto il periodo precedente, intermedio e successivo.
Orbene, è vero che il dott. si è assicurato personalmente per la prima volta Controparte_2
con la polizza n. AE00005417, ma ciò non fa venire meno, come invece pretenderebbero i che da ciò fanno discendere l'inapplicabilità della Clausola A delle Condizioni Pt_3
relative al periodo di retroattività, la continuità assicurativa: se lo Controparte_9
e il dott. sono indubbiamente soggetti diversi, nondimeno questo dato
[...] CP_2
formale in sede di polizza individuale non poteva obliterare il seguente dato essenziale: il professionista è sempre stato assicurato con i vari sindacati dei dal 2011, prima Pt_3
come componente dello studio associato e poi in proprio.
L'inserimento della clausola che limita nella polizza azionata la retroattività al 15.7.2014, in deroga – ingiustificata -alla clausola di retroattività presente nelle precedenti polizze e
28 alla stessa clausola sub A delle condizioni di retroattività contenuta nelle Condizioni
Generali di contratto e pur a fronte di un premio proporzionale a quello in precedenza pagato, è nulla e contraria a buona fede perché frustra lo scopo pratico al quale è preordinato il contratto.
A fronte di tale indizio di abusività della clausola di delimitazione del periodo di copertura assicurativa, gli non hanno fornito la prova, facendo ricorso a criteri di calcolo Parte_3
attuariale, di quale sarebbe stato il maggior premio da pagare a fronte del mantenimento della preesistente retroattività.
In conclusione, non si possono tollerare buchi di copertura nel caso in cui l'assicurato sia tale sia nel momento della condotta causativa del danno sia nel momento della richiesta di risarcimento, laddove questo buco di copertura sia generato dalla ingiustificata limitazione della clausola di retroattività.
Oltre alla rilevazione della nullità di tale singola clausola, il Collegio è investito anche del compito di sostituirla, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma cc, individuando la norma imperativa applicabile in funzione suppletiva che consenta la sopravvivenza dell'accordo.
Non pare un fuor luogo rammentare innanzitutto che l'art. 3, comma 5 lett. e) D.L. n. 138 del 2011 impone l'obbligo assicurativo agli esercenti la libera professione.
Inoltre, il modello di riferimento avuto in mente dal legislatore è ispirato al modello di assicurazione sanitaria di cui alla legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017 basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale (art. 11).
La retroattività decennale è, infatti, funzionale alla copertura dei danni lungolatenti, che possono emergere anche a distanza di tempo rispetto al momento in cui l'attività professionale è stata espletata.
Inoltre, il DM 22 settembre 2016 sull'assicurazione degli avvocati prevede all'art. 2 la retroattività illimitata.
Non meritano accoglimento neppure le ulteriori due eccezioni relative all'inoperatività della polizza.
Il dott. ha contratto la polizza per l'attività di “COMMERCIALISTA / SINDACO CP_2
/ REVISIORE LEGALE DEI CONTI / ATTESTATORE”.
29 Secondo gli assicuratori, la polizza non coprirebbe anche l'attività di perito, ma solo quella di attestatore, espressamente menzionato, quale figura tipica prevista dalla legge fallimentare.
Il Collegio non concorda con quanto dedotto dai terzi chiamati.
Ed invero, gli artt. 2343, 2465 e 2500 ter cc richiedono l'intervento di un esperto che rediga la relazione di stima, esperto che deve essere scelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori legali, qualifica quest'ultima rivestita dal dott. . CP_2
La perizia di stima rientra tra le prestazioni naturali di un dottore commercialista, il quale, per poterle legittimamente eseguire, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali
(già Registro Revisori Contabili) e non è in contestazione che il TT. fosse e sia CP_2
regolarmente iscritto a tale registro come risulta peraltro anche dal contratto stesso.
L'attività di stimatore d'impresa, dunque, è prestazione da collegarsi direttamente alla professione esercitata e assicurata ed è fuor di dubbio che la polizza non prevede alcuna esclusione per tale attività.
La figura dell'attestatore, come disciplinata dalla legge fallimentare all'art. 161, 3° comma vecchia l. fall., ha una sua specificità, essendo costui chiamato ad attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano concordatario in situazioni di forte esposizione debitoria dell'impresa e pertanto non è in alcun modo assimilabile a quella dell'esperto.
Infine, gli Assicuratori hanno eccepito l'inoperatività delle polizze per violazione anche dell'obbligo di segnalazione dell'aggravamento del rischio, in quanto non avrebbero segnalato che era stata posta prima in concordato preventivo e poi Parte_5
dichiarata fallita, trattandosi di circostanze note o facilmente accertabili.
Orbene, oltre ad non essere esigibile in capo al professionista l'onere di verificare tutte le successive vicende che attingano società in favore delle quali egli abbia prestato consulenza, è dirimente per il rigetto dell'eccezione osservare che i due eventi testé menzionati non rientrano in alcuna delle circostanze (riportate a pag. 2 alla sezione definizioni) rilevanti ai sensi di polizza, quali:
a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato;
30 b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi riguardanti la condotta di un assicurato da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta o indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita.
Non è, infatti, contestato che il dott. ebbe a conoscere dell'azione solo con la CP_2 notifica dell'atto di citazione del Fallimento.
Inoltre, i non hanno dato prova che la conoscenza dei fatti allegatamente taciuti in Pt_3
ordine alle procedure concorsuali che hanno attinto sarebbe stata Parte_5 determinante, ove rilevante, nella volontà dell'Assicuratore di addivenire al contratto sia con riguardo all'assicurabilità della posizione, sia con riferimento alle condizioni di assicurazioni.
In conclusione, tenuto conto che è escluso dalla polizza il vincolo di solidarietà e che per le estensioni di “SINDACO / REVISORE LEGALE DEI CONTI / AMMINISTRATORE” è prevista una franchigia di € 5.000,00, i che hanno assunto i rischi di cui al Pt_3
certificato n. AEW70006544 devono essere condannati a manlevare quanto di responsabilità del proprio Assicurato, ossia l'importo di € 40.000,00 previa applicazione della franchigia e le spese di lite sostenute dall'assicurato nei confronti del Fallimento attore.
Il convenuto ha, inoltre, convenuto in giudizio gli per CP_2 Parte_3
essere dagli stessi garantito in caso di sua eventuale soccombenza, in forza della polizza n.
AE000013603 sottoscritta dallo in data Controparte_13
02.07.2013 ed avente decorrenza dal 15.07.2013 al 15.07.2014.
Il contratto assicurativo in esame è stato stipulato nella forma Claims Made, con la conseguenza che con esso i contraenti hanno inteso assicurare solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi contro l'assicurato – e denunciate agli assicuratori – durante il periodo di validità dell'assicurazione in esame e, dunque, dal
15.07.2013 al 15.04.2014.
31 Pertanto, la domanda di manleva proposta dal TT. nei confronti di tali Controparte_2
Assicuratori non può essere accolta, non essendo più operativa la polizza al momento dell'inoltro della denuncia di sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico del convenuto per 2/3 e 1/6 CP_3
ciascuno a carico del convenuto e del terzo chiamato . CP_2 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...]
nei confronti di e Parte_5 Controparte_2 CP_3
e con la chiamata in causa del terzo e
[...] Controparte_4 Parte_3
iscritta al n. 6059/2019 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...]
disattesa:
- Dichiara tenuti e condanna al pagamento dell'importo di € 120.000, e Controparte_3
in solido con il medesimo fino a concorrenza dell'importo di € 80.000,00, Controparte_2
in favore di oltre rivalutazione ed interessi Parte_5
compensativi sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo effettivo;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere di quanto costui Controparte_3 Controparte_2 pagherà, in eccedenza rispetto alla propria quota del 50% calcolata sull'importo di €
80.000,00, in favore del;
CP_1
- condanna i convenuti e al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3 CP_2
attore, che liquida in € 18.333,00 per compensi, € 3462,50 per anticipazioni, CP_1
oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa;
- dichiara tenuto e condanna il terzo chiamato a rifondere fino CP_4 Controparte_2 all'importo di euro 20.000,00 di quanto egli pagherà a favore del Fallimento;
- condanna al pagamento delle spese in favore del convenuto , che CP_4 CP_2 liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- dichiara tenuti e condanna i terzi chiamati di cui al certificato n. AEW70006544 a Pt_3
rifondere , previa applicazione della franchigia, di quanto costui pagherà al Controparte_2
32 nei limiti della propria quota di responsabilità, e delle spese di lite che costui CP_1
pagherà al;
CP_1
- condanna i terzi chiamati di cui al certificato n. AEW70006544 al pagamento delle Pt_3 spese di lite in favore del convenuto , che liquida in € 7.616,00,00 per compenso, CP_2
€ 3372,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa;
- rigetta le domande del convenuto nei confronti degli che CP_2 Parte_3
hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. AE000013603;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese nei confronti degli CP_2 Parte_3
che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n.
[...]
AE000013603, che liquida in € 10.860,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto per 2/3 e 1/6 ciascuno a CP_3
carico del convenuto e del terzo chiamato . CP_2 CP_4
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 15 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
33