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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta n. 4872/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. n. 1221/2020 pubbl. il 19/05/2020, pendente
tra
(ora Parte_1 Parte_2
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Bergamo n. , incorporante per fusione la P.IVA_1 [...] in persona del rapp.te legale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ripoli (C.F. C.F._1
);
[...]
[...]
[...]
[...
[...] con sede in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 Controparte_2 di Chichele Road NW 3 AN (P.I. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., (C.F.: ), Parte_3 C.F._2
1 (C.F. e Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio C.F._4
Filograsso (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 Parte_6
C.F._6
-APPELLATI nonché
(codice fiscale e Parte_7 partita IVA ), e per essa, quale sua mandataria, P.IVA_3 [...] società con unico socio, codice fiscale e numero di Parte_8 iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , in persona P.IVA_4 del suo procuratore speciale rappresentata e difesa Parte_9 dall'avv. Gianfranco GG (codice fiscale ); CodiceFiscale_7
-INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2017, la unitamente ai sig.ri , Controparte_2 Parte_3 Pt_10
e , conveniva in giudizio la
[...] Parte_5 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] deducendo, in relazione al rapporto di c/c ordinario di corrispondenza n.
10855 del 18.02.2004 ed ai contratti di apertura di credito su di esso regolati, l'applicazione da parte del suddetto Istituto di credito, di:
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- tassi di interesse usurari;
- commissione di massimo scoperto e/o CDF, nonché oneri, valute, spese e commissioni varie non pattuiti;
2 - indebite variazioni delle condizioni economiche.
La chiedeva al Tribunale di: Controparte_2
“Dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente N. 10855 già radicato presso la filiale di AN
EN della determinati in Controparte_3 violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto non pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla società Controparte_2
e senza alcuna preventiva comunicazione.
[...]
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dalla correntista in relazione al contratto di conto corrente N.
10855 a titolo di capitalizzazione trimestrale egli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto
e sfavorevoli alla odierna attrice;
in alternativa in seguito alla esibizione
e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, in aggiunta agli interessi passivi.
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e comunque indebite, le somme corrisposte alla Controparte_3 dalla società Controparte_2
Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legali, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese,
3 applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB.
Voglia altresì l'On.le Giudicante in presenza della violazione della legge penale da parte della banca con l'applicazione di interessi in violazione della L.N.108/96, e quindi di manifesta ipotesi di reato, inviare gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica per le attività conseguenti.
In conseguenza di quanto sopra condannare la Controparte_3 alla restituzione del complessivo importo di euro 88.089,28
[...]
o di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la banca al pagamento della somma di euro 88.089,28 quale indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, oltre l'I.V.A. e
C.P.A. del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
I.2. Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “nel merito: rigettare integralmente le domande degli attori, in quanto del tutto infondate in fatto ed errate in diritto, nonché non provate per le ragioni di cui in narrativa, ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 c.c.;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, con sede legale in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 di Chichele
Road [già C.F. e P.IVA – sede in Mignano CP_4 P.IVA_5
Monte Lungo (CE – 81049), alla via Casilina km 157], ed i fidejussori,
Signori [C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
4 Monte Lungo (CE) il 29/05/1955], [C.F. Parte_5
– nata a [...] il [...]], e C.F._4 Parte_4
[C.F. – nato a [...] il
[...] C.F._3
15.1.1978], sono debitori in solido tra loro e nei confronti della convenuta
della somma di Euro 13.403,77, quale Controparte_1 saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 10855, intrattenuto presso la Filiale di AN EN della , e Controparte_1 per l'effetto condannare la in persona del Parte_11 legale rappresentante pro tempore, ed i fidejussori, Signori
[...]
[C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
(CE) il 29/05/1955], [C.F. – nata Parte_5 C.F._4
a NO (FR) il 16.12.1974], e [C.F. Parte_4
– nato a [...] il [...]], in solido tra C.F._3 loro al pagamento in favore della della Controparte_1 predetta somma di € 13.403,77, oltre interessi come contrattualmente previsti a far data dall'1 aprile 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014 [recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014], oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.”
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e della ctu espletata, riservava la causa in decisione e, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
A) “accoglie parzialmente la domanda attorea;
B) rigetta la domanda riconvenzionale;
C) ridetermina il saldo del conto corrente n. 10855 alla data del 31.3.2015 in € 18.860,03 a credito del correntista;
D) compensa le spese di lite tra le parti per il 50% e condanna la banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, del restante 50%, che liquida in complessivi € 3.627,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5 E) pone definitivamente il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con decreto del 23.10.2018, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, per il 50% ed a carico di parte convenuta per il restante 50%”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.12.2020, la Parte_1
incorporante per fusione la
[...] Controparte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la
[...] riforma per i motivi di seguito indicati e in virtù della violazione dell'art. 118, commi 2 e 3, T.U.B.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di:
- “accertare e dichiarare che la sentenza n. 1221/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere è viziata da gravi violazioni degli artt. 118
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, e 1815, II comma, cod. civ. e, di conseguenza, degli artt. 112 e 115 c.p.c. con riferimento alla mancata applicazione delle condizioni economiche del contratto del conto corrente n. 10855 e, per
l'effetto, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica in rinnovazione parziale di quella sostenuta in primo grado, nel merito: rigettare integralmente le domande degli attori, in quanto del tutto infondate in fatto ed errate in diritto, nonché non provate per le ragioni di cui in narrativa, ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 c.c.; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la
in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, con sede legale in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 di Chichele
Road [già C.F. e P.IVA – sede in Mignano CP_4 P.IVA_5
Monte Lungo (CE – 81049), alla via Casilina km 157], ed i fidejussori,
Signori [C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
Monte Lungo (CE) il 29/05/1955], [C.F. Parte_5
– nata a [...] il [...]], e C.F._4 Parte_4
[C.F. – nato a [...] il
[...] C.F._3
15.1.1978], sono debitori in solido tra loro e nei confronti della convenuta
della somma di Euro 13.403,77, quale Controparte_1 saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 10855, intrattenuto presso la Filiale di AN EN della , e Controparte_1
6 per l'effetto condannare la in persona del Parte_11 legale rappresentante pro tempore, ed i fidejussori, Signori
[...]
[C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
(CE) il 29/05/1955], [C.F. – nata Parte_5 C.F._4
a NO (FR) il 16.12.1974], e [C.F. Parte_4
– nato a [...] il [...]], in solido tra C.F._3 loro al pagamento in favore della della Controparte_1 predetta somma di € 13.403,77, ovvero di altra somma che risulti dovuta all'esito della rinnovazione della predetta consulenza tecnica, oltre interessi come contrattualmente previsti a far data dall'1 aprile 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado del presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014
[recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014], oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.”.
II.2. Si è costituita in giudizio deducendo Controparte_2
l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. Con comparsa depositata in data 20.9.2023, è intervenuta in giudizio tramite la sua Parte_7 mandataria, in qualità di cessionaria del Parte_8 credito, chiedendo, all'udienza di precisazione del 25.1.2024,
l'accoglimento delle conclusioni dell'atto di appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.4. La parte appellata, a tale udienza, così come nella successiva udienza del 3 aprile 2025, non operava alcuna contestazione in merito allo spiegato intervento, eccependo tuttavia nella memoria di replica depositata, in limine, il 23 giugno 2025, l'inesistenza della cessione del credito.
7 II.5. All'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 Preliminarmente, deve essere affrontata la questione sollevata, in limine, dall'appellata, nella memoria di replica, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'interventrice Parte_7
[...]
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. cas. 30207/2024), al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre analizzare la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, ma ben può accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, questione, quest'ultima, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi).
La legittimazione ad agire va tenuta quindi distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Come efficacemente chiarito sempre dalla Suprema Corte, “La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (….). La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi…” Inoltre, “la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non
8 aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare”.
Ciò posto, nel caso di specie, si discute non della legittimazione attiva della bensì della sua Parte_7 titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio, avendo le parti appellate, nelle proprie difese, contestato l'esistenza della cessione e quindi la titolarità del diritto in capo all'interventrice.
Tale eccezione integra una mera difesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016), proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio.
Va a questo punto rilevato che la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n.
9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
9 indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
10 Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”(cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Sempre secondo gli insegnamenti della Cassazione, deve evidenziarsi, poi, che “la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto
e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., S.U., n.
11377 del 2015).
Alla luce di tali principi, Parte_7
affermatasi cessionaria del credito dedotto in giudizio, al fine di
[...] giustificare la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, per essere subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, come detto, è rilevabile d'ufficio.
Orbene, la predetta società ha allegato che “ Parte_1
con atto del 19/02/2021 a rogito del notaio di
[...] Persona_1
Milano, rep. 16046 racc. 8617, ha ceduto la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, definito come Ramo d'Azienda UBI, a CP_5
( ), la quale, per effetto di tale atto, ha assunto tutti i diritti e gli
[...] CP_5 obblighi della società cedente subentrando nella titolarità di tutti i rapporti facenti capo alla cedente.
11 Di tale operazione, né stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/03/2021, al foglio delle inserzioni n. 35.
Successivamente, con contratto di cessione del 30/11/2022, con efficacia giuridica dal 15/12/2022 ed efficacia economica dal 01/01/2022, CP_5
ha ceduto ad , in blocco ex art. 58 Testo Unico Bancario e
[...] Pt_7 pro-soluto, un portafoglio di crediti, dandone avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22/12/2022, parte II, al Foglio delle Inserzioni n. 148, che è stata oggetto di parziale rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/03/2023, foglio delle inserzioni n. 26.
Ha poi depositato in giudizio esclusivamente le suindicate Gazzette
Ufficiali, recanti gli avvisi pubblicati, non su iniziativa delle cedenti, dai quali non si si evincono in maniera chiara la natura e le caratteristiche dei crediti ceduti, la fonte degli stessi, la data della loro formazione.
Inoltre, l'interveniente afferma di essere cessionaria di , CP_5 che a sua volta avrebbe acquistato un ramo di azienda di in cui CP_3 rientravano i rapporti intestati alla e tuttavia Parte_11
l'appellante “ (già Parte_2 Parte_1
”, costituita in giudizio, nei propri scritti difensivi non fa alcun
[...] riferimento alla detta cessione.
Sebbene, dunque, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, nel caso di specie, gli avvisi prodotti – che svolgono la mera funzione di
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente – non possono provare la cessione né l'inclusione in essa del credito azionato in giudizio, attesa la genericità delle indicazioni negli stessi contenute, che non consentono di individuare, senza incertezze, le posizioni cedute.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del
12 rapporto controversa in capo a Parte_7 il suo l'intervento in giudizio deve essere dichiarato
[...] inammissibile (cfr. sul punto Cass. n. 5478/2024).
III. 2. Quanto all'appello formulato da Parte_1
(ora , lo stesso è infondato e deve
[...] Parte_2 essere rigettato
Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “Venendo, quindi, alla eccepita usurarietà degli interessi pattuiti, il CTU ha evidenziato la presenza di usura in vari periodi esaminati e, attenendosi ai quesiti che gli sono stati posti (in particolare i quesiti n. 7, 8 e 9), ha proceduto con
l'eliminazione di qualunque interesse per i periodi in questione, ritenendo, correttamente, che, nel caso in cui il TAEG applicato nel trimestre superi il tasso soglia in seguito all'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche operata della banca, non si configuri usura sopravvenuta, la cui rilevanza è da escludere secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 24675/2017), bensì di usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto.
In conclusione, il CTU ha ricostruito l'andamento del c/c, rielaborato secondo le indicazioni di cui ai quesiti peritali, evidenziando un saldo a credito della società correntista pari ad € 18.860,03”.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il CTU avrebbe erroneamente svolto la valutazione del rispetto del tasso soglia guardando non già, come avrebbe dovuto, al “tasso valido”, ossia al tasso debitore antecedente illegittimamente variato, bensì al “tasso invalido”, ovvero il tasso successivo illegittimamente applicato dalla banca, così violando però l'art. 118, comma 2 e 3, T.U.B., la cui applicazione comporterebbe solo l'inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non sia intervenuta una specifica pattuizione o accettazione da parte del cliente, nonché l'obbligo della banca di restituire allo stesso l'importo corrispondente all'aumento derivante dalla applicazione di tali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Applicando nella verifica del rispetto della soglia usuraria il
13 “Tasso Invalido” in luogo del “Tasso Valido”, il CTU avrebbe dunque erroneamente evidenziato la violazione del tasso soglia per il II, III e IV trimestre 2005, per il secondo trimestre 2007, per il periodo dal I trimestre
2012 al I trimestre 2013 e per il periodo dal IV trimestre 2013 al I trimestre
2015.
La tesi dell'appellante è priva di pregio.
Come è noto l'art.118 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385, legittima lo “ius variandi” (ovvero la possibilità per la banca di modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione), solo a determinate condizioni.
Tale previsione, che risponde all'esigenza, da sempre avvertita nel sistema bancario, di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale è stata oggetto di diversi interventi legislativi, tutti volti a riequilibrare le rispettive posizioni e, soprattutto, a rafforzare la tutela dei clienti.
Prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (L.
154/1992), nessuna disposizione legislativa regolava tale diritto in capo alle banche e le norme bancarie uniformi contenevano clausole che riservavano alle banche la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni regolatrici dei rapporti bancari.
Già a seguito della prima regolamentazione di tale diritto, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (in data 10/3/1992), era previsto che “l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione” dovesse “essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente” (cfr. art. 4, comma 2 ).
Anche con l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1994, del Testo Unico
Bancario (D. Lgs. 385 dell'1/9/1993), l'art. 118 TUB, nell'originaria formulazione, prevedeva che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente fosse prevista in contratto (“
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal
CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
14 ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”).
A seguito delle modifiche della norma, intervenute a seguito dell'art. 10
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248, tale disposizione è stata poi così modificata: “
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”).
Con l'art. articolo 4 del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, è stato poi previsto che: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
15 evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
L'articolo 8, comma 5, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha, ancora, inserito nell'art. 118 TUB il comma 2-bis, secondo cui “2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [5], nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma
1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”.
Come appare evidente, il legislatore, modificando più volte l'art.118 del
D.Lgs. n.385/1993, ha introdotto, via via, nel corso del tempo, condizioni sempre più rigorose ai fini del legittimo esercizio dello ius variandi, nell'intento di riequilibrare le rispettive posizioni e, soprattutto, di rafforzare la tutela dei clienti.
Ciò posto, il meccanismo previsto dalla detta norna della proposta di modifica unilaterale del contratto inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente, è stata equiparata a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui
<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli
16 interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord. n.18227/2024) ha infatti specificato che la norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., (secondo cui “la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente <<si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto>> nel termine a tal fine previsto”), configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Precisa la Suprema Corte: “Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare
a quest'ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
с.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit..
In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”.
Ritiene il Collegio che anche la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia debba essere ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, con la conseguenza che la sanzione non potrà che essere quella del comma 2 dell'art.1815 c.c.
Laddove l'esercizio illegittimo dello ius variandi comporti, infatti,
l'applicazione di condizioni economiche più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite, senza alcuna possibilità per il cliente di opporsi,
17 risulta comunque integrata la condotta di cui all'art. 644 cod. pen. del
<fa(rsi) dare >> interessi o altri vantaggi usurari.
La diversa interpretazione propinata con l'atto di impugnazione non è sostenibile, in quanto, da una parte, determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe sul piano degli effetti - a seconda che l'interesse, pur non usurario al momento della pattuizione, lo diventi nel corso del rapporto, a seguito di iniziativa unilaterale legittima o illegittima da parte della banca – e, dall'altra, finirebbe per avallare comportamenti elusivi della normativa anti usura, consentendo alle banche, attraverso l'illegittimo esercizio dello ius variandi, di superare la soglia usuraria senza incorrere nella sanzione di cui all'art. 1815 c.c.
Le Banche, insomma, potrebbero pattuire tassi di interesse nei limiti del tasso soglia e poi variarli unilateralmente, senza incorrere nella sanzione della gratuità del rapporto, in caso di contestazione da parte del correntista.
Tali abnormi conseguenze confermano la illogicità della ricostruzione proposta dall'impugnante.
Se è vero, infatti, che per rilevare il superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento in cui gli interessi < comunque convenuti>>, anziché a quello del pagamento, ciò presuppone necessariamente che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovvero che la Banca applichi gli interessi pattuiti.
Laddove invece la in forza dell'uso illegittimo dello ius variandi, CP_1 applichi unilateralmente interessi sopra soglia, “facendosi dare” dal correntista interessi usurari, appare evidente che pone in essere un comportamento che non può non essere sanzionato ai sensi dell'art. 1815
c. 2 c.c. e non con la più blanda sanzione dell'inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non sia intervenuta una specifica pattuizione o accettazione da parte del cliente, sanzione applicabile invece solo quando i tassi di interesse applicati siano comunque intra soglia.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
18 Nei rapporti tra l'appellante (ora Parte_1
e gli appellati Parte_2 Controparte_2
e le spese Parte_3 Parte_4 Parte_5 seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione agli avvocati
Fabio Filograsso e dichiaratisi antistatari, come da Parte_6 dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base ai valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio, con aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M. e riduzione del 30 %, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4 D.M. citato).
Nei rapporti tra l'interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(ora , con atto notificato il 21.12.2020,
[...] Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1221/2020 pubbl. il 19/05/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna (ora Parte_1 [...]
, al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_2
[...
e delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 spese del presente grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in €
19 5.274,78 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati Fabio Filograsso e dichiaratisi antistatari;
Parte_6
3) dichiara inammissibile l'intervento di Pt_7 Pt_7 [...]
e compensa le spese tra la predetta e le altre parti;
Parte_7
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta n. 4872/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. n. 1221/2020 pubbl. il 19/05/2020, pendente
tra
(ora Parte_1 Parte_2
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Bergamo n. , incorporante per fusione la P.IVA_1 [...] in persona del rapp.te legale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ripoli (C.F. C.F._1
);
[...]
[...]
[...]
[...
[...] con sede in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 Controparte_2 di Chichele Road NW 3 AN (P.I. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., (C.F.: ), Parte_3 C.F._2
1 (C.F. e Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio C.F._4
Filograsso (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 Parte_6
C.F._6
-APPELLATI nonché
(codice fiscale e Parte_7 partita IVA ), e per essa, quale sua mandataria, P.IVA_3 [...] società con unico socio, codice fiscale e numero di Parte_8 iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , in persona P.IVA_4 del suo procuratore speciale rappresentata e difesa Parte_9 dall'avv. Gianfranco GG (codice fiscale ); CodiceFiscale_7
-INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2017, la unitamente ai sig.ri , Controparte_2 Parte_3 Pt_10
e , conveniva in giudizio la
[...] Parte_5 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] deducendo, in relazione al rapporto di c/c ordinario di corrispondenza n.
10855 del 18.02.2004 ed ai contratti di apertura di credito su di esso regolati, l'applicazione da parte del suddetto Istituto di credito, di:
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- tassi di interesse usurari;
- commissione di massimo scoperto e/o CDF, nonché oneri, valute, spese e commissioni varie non pattuiti;
2 - indebite variazioni delle condizioni economiche.
La chiedeva al Tribunale di: Controparte_2
“Dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente N. 10855 già radicato presso la filiale di AN
EN della determinati in Controparte_3 violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto non pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla società Controparte_2
e senza alcuna preventiva comunicazione.
[...]
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dalla correntista in relazione al contratto di conto corrente N.
10855 a titolo di capitalizzazione trimestrale egli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto
e sfavorevoli alla odierna attrice;
in alternativa in seguito alla esibizione
e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, in aggiunta agli interessi passivi.
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e comunque indebite, le somme corrisposte alla Controparte_3 dalla società Controparte_2
Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legali, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese,
3 applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB.
Voglia altresì l'On.le Giudicante in presenza della violazione della legge penale da parte della banca con l'applicazione di interessi in violazione della L.N.108/96, e quindi di manifesta ipotesi di reato, inviare gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica per le attività conseguenti.
In conseguenza di quanto sopra condannare la Controparte_3 alla restituzione del complessivo importo di euro 88.089,28
[...]
o di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la banca al pagamento della somma di euro 88.089,28 quale indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, oltre l'I.V.A. e
C.P.A. del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
I.2. Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “nel merito: rigettare integralmente le domande degli attori, in quanto del tutto infondate in fatto ed errate in diritto, nonché non provate per le ragioni di cui in narrativa, ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 c.c.;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, con sede legale in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 di Chichele
Road [già C.F. e P.IVA – sede in Mignano CP_4 P.IVA_5
Monte Lungo (CE – 81049), alla via Casilina km 157], ed i fidejussori,
Signori [C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
4 Monte Lungo (CE) il 29/05/1955], [C.F. Parte_5
– nata a [...] il [...]], e C.F._4 Parte_4
[C.F. – nato a [...] il
[...] C.F._3
15.1.1978], sono debitori in solido tra loro e nei confronti della convenuta
della somma di Euro 13.403,77, quale Controparte_1 saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 10855, intrattenuto presso la Filiale di AN EN della , e Controparte_1 per l'effetto condannare la in persona del Parte_11 legale rappresentante pro tempore, ed i fidejussori, Signori
[...]
[C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
(CE) il 29/05/1955], [C.F. – nata Parte_5 C.F._4
a NO (FR) il 16.12.1974], e [C.F. Parte_4
– nato a [...] il [...]], in solido tra C.F._3 loro al pagamento in favore della della Controparte_1 predetta somma di € 13.403,77, oltre interessi come contrattualmente previsti a far data dall'1 aprile 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014 [recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014], oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.”
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e della ctu espletata, riservava la causa in decisione e, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
A) “accoglie parzialmente la domanda attorea;
B) rigetta la domanda riconvenzionale;
C) ridetermina il saldo del conto corrente n. 10855 alla data del 31.3.2015 in € 18.860,03 a credito del correntista;
D) compensa le spese di lite tra le parti per il 50% e condanna la banca convenuta al pagamento, in favore degli attori, del restante 50%, che liquida in complessivi € 3.627,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5 E) pone definitivamente il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con decreto del 23.10.2018, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, per il 50% ed a carico di parte convenuta per il restante 50%”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.12.2020, la Parte_1
incorporante per fusione la
[...] Controparte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la
[...] riforma per i motivi di seguito indicati e in virtù della violazione dell'art. 118, commi 2 e 3, T.U.B.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di:
- “accertare e dichiarare che la sentenza n. 1221/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere è viziata da gravi violazioni degli artt. 118
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, e 1815, II comma, cod. civ. e, di conseguenza, degli artt. 112 e 115 c.p.c. con riferimento alla mancata applicazione delle condizioni economiche del contratto del conto corrente n. 10855 e, per
l'effetto, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica in rinnovazione parziale di quella sostenuta in primo grado, nel merito: rigettare integralmente le domande degli attori, in quanto del tutto infondate in fatto ed errate in diritto, nonché non provate per le ragioni di cui in narrativa, ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 c.c.; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la
in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, con sede legale in Londra (Gran Bretagna), al n. 29 di Chichele
Road [già C.F. e P.IVA – sede in Mignano CP_4 P.IVA_5
Monte Lungo (CE – 81049), alla via Casilina km 157], ed i fidejussori,
Signori [C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
Monte Lungo (CE) il 29/05/1955], [C.F. Parte_5
– nata a [...] il [...]], e C.F._4 Parte_4
[C.F. – nato a [...] il
[...] C.F._3
15.1.1978], sono debitori in solido tra loro e nei confronti della convenuta
della somma di Euro 13.403,77, quale Controparte_1 saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 10855, intrattenuto presso la Filiale di AN EN della , e Controparte_1
6 per l'effetto condannare la in persona del Parte_11 legale rappresentante pro tempore, ed i fidejussori, Signori
[...]
[C.F. – nata a [...]_3 C.F._2
(CE) il 29/05/1955], [C.F. – nata Parte_5 C.F._4
a NO (FR) il 16.12.1974], e [C.F. Parte_4
– nato a [...] il [...]], in solido tra C.F._3 loro al pagamento in favore della della Controparte_1 predetta somma di € 13.403,77, ovvero di altra somma che risulti dovuta all'esito della rinnovazione della predetta consulenza tecnica, oltre interessi come contrattualmente previsti a far data dall'1 aprile 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado del presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014
[recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014], oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.”.
II.2. Si è costituita in giudizio deducendo Controparte_2
l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. Con comparsa depositata in data 20.9.2023, è intervenuta in giudizio tramite la sua Parte_7 mandataria, in qualità di cessionaria del Parte_8 credito, chiedendo, all'udienza di precisazione del 25.1.2024,
l'accoglimento delle conclusioni dell'atto di appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.4. La parte appellata, a tale udienza, così come nella successiva udienza del 3 aprile 2025, non operava alcuna contestazione in merito allo spiegato intervento, eccependo tuttavia nella memoria di replica depositata, in limine, il 23 giugno 2025, l'inesistenza della cessione del credito.
7 II.5. All'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 Preliminarmente, deve essere affrontata la questione sollevata, in limine, dall'appellata, nella memoria di replica, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'interventrice Parte_7
[...]
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. cas. 30207/2024), al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre analizzare la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, ma ben può accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, questione, quest'ultima, che attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi).
La legittimazione ad agire va tenuta quindi distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Come efficacemente chiarito sempre dalla Suprema Corte, “La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (….). La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi…” Inoltre, “la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non
8 aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare”.
Ciò posto, nel caso di specie, si discute non della legittimazione attiva della bensì della sua Parte_7 titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio, avendo le parti appellate, nelle proprie difese, contestato l'esistenza della cessione e quindi la titolarità del diritto in capo all'interventrice.
Tale eccezione integra una mera difesa (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016), proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio.
Va a questo punto rilevato che la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n.
9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette
9 indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
10 Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”(cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Sempre secondo gli insegnamenti della Cassazione, deve evidenziarsi, poi, che “la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto
e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., S.U., n.
11377 del 2015).
Alla luce di tali principi, Parte_7
affermatasi cessionaria del credito dedotto in giudizio, al fine di
[...] giustificare la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, per essere subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, come detto, è rilevabile d'ufficio.
Orbene, la predetta società ha allegato che “ Parte_1
con atto del 19/02/2021 a rogito del notaio di
[...] Persona_1
Milano, rep. 16046 racc. 8617, ha ceduto la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, definito come Ramo d'Azienda UBI, a CP_5
( ), la quale, per effetto di tale atto, ha assunto tutti i diritti e gli
[...] CP_5 obblighi della società cedente subentrando nella titolarità di tutti i rapporti facenti capo alla cedente.
11 Di tale operazione, né stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/03/2021, al foglio delle inserzioni n. 35.
Successivamente, con contratto di cessione del 30/11/2022, con efficacia giuridica dal 15/12/2022 ed efficacia economica dal 01/01/2022, CP_5
ha ceduto ad , in blocco ex art. 58 Testo Unico Bancario e
[...] Pt_7 pro-soluto, un portafoglio di crediti, dandone avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22/12/2022, parte II, al Foglio delle Inserzioni n. 148, che è stata oggetto di parziale rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/03/2023, foglio delle inserzioni n. 26.
Ha poi depositato in giudizio esclusivamente le suindicate Gazzette
Ufficiali, recanti gli avvisi pubblicati, non su iniziativa delle cedenti, dai quali non si si evincono in maniera chiara la natura e le caratteristiche dei crediti ceduti, la fonte degli stessi, la data della loro formazione.
Inoltre, l'interveniente afferma di essere cessionaria di , CP_5 che a sua volta avrebbe acquistato un ramo di azienda di in cui CP_3 rientravano i rapporti intestati alla e tuttavia Parte_11
l'appellante “ (già Parte_2 Parte_1
”, costituita in giudizio, nei propri scritti difensivi non fa alcun
[...] riferimento alla detta cessione.
Sebbene, dunque, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, nel caso di specie, gli avvisi prodotti – che svolgono la mera funzione di
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente – non possono provare la cessione né l'inclusione in essa del credito azionato in giudizio, attesa la genericità delle indicazioni negli stessi contenute, che non consentono di individuare, senza incertezze, le posizioni cedute.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del
12 rapporto controversa in capo a Parte_7 il suo l'intervento in giudizio deve essere dichiarato
[...] inammissibile (cfr. sul punto Cass. n. 5478/2024).
III. 2. Quanto all'appello formulato da Parte_1
(ora , lo stesso è infondato e deve
[...] Parte_2 essere rigettato
Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “Venendo, quindi, alla eccepita usurarietà degli interessi pattuiti, il CTU ha evidenziato la presenza di usura in vari periodi esaminati e, attenendosi ai quesiti che gli sono stati posti (in particolare i quesiti n. 7, 8 e 9), ha proceduto con
l'eliminazione di qualunque interesse per i periodi in questione, ritenendo, correttamente, che, nel caso in cui il TAEG applicato nel trimestre superi il tasso soglia in seguito all'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche operata della banca, non si configuri usura sopravvenuta, la cui rilevanza è da escludere secondo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 24675/2017), bensì di usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto.
In conclusione, il CTU ha ricostruito l'andamento del c/c, rielaborato secondo le indicazioni di cui ai quesiti peritali, evidenziando un saldo a credito della società correntista pari ad € 18.860,03”.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il CTU avrebbe erroneamente svolto la valutazione del rispetto del tasso soglia guardando non già, come avrebbe dovuto, al “tasso valido”, ossia al tasso debitore antecedente illegittimamente variato, bensì al “tasso invalido”, ovvero il tasso successivo illegittimamente applicato dalla banca, così violando però l'art. 118, comma 2 e 3, T.U.B., la cui applicazione comporterebbe solo l'inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non sia intervenuta una specifica pattuizione o accettazione da parte del cliente, nonché l'obbligo della banca di restituire allo stesso l'importo corrispondente all'aumento derivante dalla applicazione di tali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Applicando nella verifica del rispetto della soglia usuraria il
13 “Tasso Invalido” in luogo del “Tasso Valido”, il CTU avrebbe dunque erroneamente evidenziato la violazione del tasso soglia per il II, III e IV trimestre 2005, per il secondo trimestre 2007, per il periodo dal I trimestre
2012 al I trimestre 2013 e per il periodo dal IV trimestre 2013 al I trimestre
2015.
La tesi dell'appellante è priva di pregio.
Come è noto l'art.118 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385, legittima lo “ius variandi” (ovvero la possibilità per la banca di modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione), solo a determinate condizioni.
Tale previsione, che risponde all'esigenza, da sempre avvertita nel sistema bancario, di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale è stata oggetto di diversi interventi legislativi, tutti volti a riequilibrare le rispettive posizioni e, soprattutto, a rafforzare la tutela dei clienti.
Prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (L.
154/1992), nessuna disposizione legislativa regolava tale diritto in capo alle banche e le norme bancarie uniformi contenevano clausole che riservavano alle banche la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni regolatrici dei rapporti bancari.
Già a seguito della prima regolamentazione di tale diritto, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (in data 10/3/1992), era previsto che “l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione” dovesse “essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente” (cfr. art. 4, comma 2 ).
Anche con l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1994, del Testo Unico
Bancario (D. Lgs. 385 dell'1/9/1993), l'art. 118 TUB, nell'originaria formulazione, prevedeva che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente fosse prevista in contratto (“
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal
CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
14 ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”).
A seguito delle modifiche della norma, intervenute a seguito dell'art. 10
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248, tale disposizione è stata poi così modificata: “
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”).
Con l'art. articolo 4 del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, è stato poi previsto che: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
15 evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.
L'articolo 8, comma 5, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha, ancora, inserito nell'art. 118 TUB il comma 2-bis, secondo cui “2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [5], nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma
1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”.
Come appare evidente, il legislatore, modificando più volte l'art.118 del
D.Lgs. n.385/1993, ha introdotto, via via, nel corso del tempo, condizioni sempre più rigorose ai fini del legittimo esercizio dello ius variandi, nell'intento di riequilibrare le rispettive posizioni e, soprattutto, di rafforzare la tutela dei clienti.
Ciò posto, il meccanismo previsto dalla detta norna della proposta di modifica unilaterale del contratto inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente, è stata equiparata a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui
<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli
16 interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord. n.18227/2024) ha infatti specificato che la norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., (secondo cui “la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente <<si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto>> nel termine a tal fine previsto”), configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Precisa la Suprema Corte: “Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare
a quest'ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
с.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit..
In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”.
Ritiene il Collegio che anche la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia debba essere ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, con la conseguenza che la sanzione non potrà che essere quella del comma 2 dell'art.1815 c.c.
Laddove l'esercizio illegittimo dello ius variandi comporti, infatti,
l'applicazione di condizioni economiche più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite, senza alcuna possibilità per il cliente di opporsi,
17 risulta comunque integrata la condotta di cui all'art. 644 cod. pen. del
<fa(rsi) dare >> interessi o altri vantaggi usurari.
La diversa interpretazione propinata con l'atto di impugnazione non è sostenibile, in quanto, da una parte, determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe sul piano degli effetti - a seconda che l'interesse, pur non usurario al momento della pattuizione, lo diventi nel corso del rapporto, a seguito di iniziativa unilaterale legittima o illegittima da parte della banca – e, dall'altra, finirebbe per avallare comportamenti elusivi della normativa anti usura, consentendo alle banche, attraverso l'illegittimo esercizio dello ius variandi, di superare la soglia usuraria senza incorrere nella sanzione di cui all'art. 1815 c.c.
Le Banche, insomma, potrebbero pattuire tassi di interesse nei limiti del tasso soglia e poi variarli unilateralmente, senza incorrere nella sanzione della gratuità del rapporto, in caso di contestazione da parte del correntista.
Tali abnormi conseguenze confermano la illogicità della ricostruzione proposta dall'impugnante.
Se è vero, infatti, che per rilevare il superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento in cui gli interessi < comunque convenuti>>, anziché a quello del pagamento, ciò presuppone necessariamente che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovvero che la Banca applichi gli interessi pattuiti.
Laddove invece la in forza dell'uso illegittimo dello ius variandi, CP_1 applichi unilateralmente interessi sopra soglia, “facendosi dare” dal correntista interessi usurari, appare evidente che pone in essere un comportamento che non può non essere sanzionato ai sensi dell'art. 1815
c. 2 c.c. e non con la più blanda sanzione dell'inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non sia intervenuta una specifica pattuizione o accettazione da parte del cliente, sanzione applicabile invece solo quando i tassi di interesse applicati siano comunque intra soglia.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
18 Nei rapporti tra l'appellante (ora Parte_1
e gli appellati Parte_2 Controparte_2
e le spese Parte_3 Parte_4 Parte_5 seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione agli avvocati
Fabio Filograsso e dichiaratisi antistatari, come da Parte_6 dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base ai valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio, con aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M. e riduzione del 30 %, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4 D.M. citato).
Nei rapporti tra l'interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(ora , con atto notificato il 21.12.2020,
[...] Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1221/2020 pubbl. il 19/05/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna (ora Parte_1 [...]
, al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_2
[...
e delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 spese del presente grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in €
19 5.274,78 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati Fabio Filograsso e dichiaratisi antistatari;
Parte_6
3) dichiara inammissibile l'intervento di Pt_7 Pt_7 [...]
e compensa le spese tra la predetta e le altre parti;
Parte_7
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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