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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 624/2020 nella causa civile n. 624/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N.
25.09.2024, promossa
d a
con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FERRARI ALBERTO
APPELLANTE
OGGETTO:
c o n t r o
NC (deposito
bancario, cassetta di GI OB PA (DENOMINAZIONE ASSUNTA DA CP_1
sicurezza, apertura di
), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. CARTAINO MIRELLA, credito bancario, anticipazione bancaria, APPELLATA conto corrente bancario,
sconto bancario) In punto: appello a sentenza n. 631/2020, pubblicata il 17 marzo 2020, del
Tribunale di Brescia conclusioni:
Di parte appellante:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni e motivi di cui sopra, ivi comprese le contestazioni tempestivamente esplicitate nel contesto avanti al giudice di prime cure nei confronti dell'attività svolta dal Consulente tecnico d'ufficio nominato, ogni avversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1) dichiararsi, relativamente al c/c n° 100355771 (già 35462) e correlativo affidamento, illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sullo stesso conto a titolo di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissione, di variazioni sfavorevoli, di applicazione di valute non conformi alle date contabili dei prelevamenti e dei versamenti;
dichiararsi dovuti, sulle partite attive del conto, interessi creditori a tasso legale;
in ogni caso, dichiararsi non dovuta poiché non giustificata, la somma di £ 135.135.561 risultante a debito alla data del 31 gennaio
2000; 2) dichiararsi, relativamente al c/c n° 10178028 e correlativi affidamenti, la nullità di tali rapporti. In ogni caso, dichiararsi altresì non dovuta, perché non giustificata, la somma di € 74.251,11, risultante a debito del suddetto conto alla data del 31 marzo 2004; nonché dichiararsi illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sullo stesso conto a titolo di interessi ultra legali, principali e anatocistici, di commissione, di diritti di segreteria, di variazioni sfavorevoli, di applicazione di valute non conformi alle date contabili dei prelevamenti e dei versamenti;
dichiarandosi dovuti, sulle partite attive del conto, interessi creditori a tasso legale;
3) determinarsi, quindi, il giusto saldo finale dei rapporti per cui è causa, ovvero l'entità dell'indebito, condannandosi la convenuta appellata in persona del suo legale rappresentante, sia in relazione agli obblighi derivanti dai rapporti di conto corrente, sia a titolo di indebito, della somma che risulterà e che sarà quantificata in corso di giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di cui al D. Lgs.
231/2002 dal dì della chiusura dei conti;
4) con il favore di spese e competenze di causa. In istruttoria: Sulla scorta delle contestazioni mosse al Consulente tecnico d'ufficio volersi disporre nuova CTU tecnica affinché il consulente incaricato risponda al seguente quesito: determini il CTU (i) il saldo finale del rapporto di conto corrente 35462 (poi n.
10355771) a far tempo dalla data della sua apertura, applicando alle partite debitorie e creditorie il tasso di cui all'art. 117 n. 7 del decreto legislativo n. 385/1993, in assenza di ogni forma di capitalizzazione e di addebiti di commissione;
(ii) il saldo finale del rapporto di conto corrente 10178028, a far tempo dalla data di sua apertura, eliminando tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni (ipotesi di nullità); ovvero subordinatamente applicando alle partite debitorie e creditorie il tasso di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 385/1993 in assenza di ogni forma di capitalizzazione e di addebiti di commissione.”
Di parte appellata:
“Richiamate le integrali domande, eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado da intendersi, comunque, qui per riprodotte, piaccia a questa Ecc.ma Corte in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande pagina 2 di 10 dell'attrice ex art. 2946 c.c. in relazione ai rapporti bancari di conto corrente n. 100355771 e n. 10178020 dedotti in giudizio per il periodo anteriore al 21.3.2004; accertare e dichiarare altresì l'inammissibilità della domanda di condanna della società attrice in assenza dei presupposti per la richiesta di ripetizione dell'indebito a sensi dell'art. 2033 c.c. in via principale e nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande avanzate dalla società
[...]
con atto di citazione notificato il 21.3.2014, Parte_1 in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in legge. Per l'effetto, respingere l'appello proposto dalla appellante Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 631/2020 del 16.3.2020 del Giudice Unico del Tribunale di Brescia, Dott. Luciano Ambrosoli, nel giudizio R.G. 5873/2014, perché del tutto infondato in fatto ed in legge.
Vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria si insiste per il rigetto di qualsivoglia richiesta di CTU contabile perché inammissibile, in quanto del tutto esplorativa, irrilevante ed inconferente nonché infondata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società agendo Parte_1 in primo grado, aveva contestato la legittimità delle condizioni applicate ai conti correnti n. 100355771 e n. 10178020, aperti rispettivamente il primo nel 1992 ed il secondo nel 2004 presso la (poi . Aveva Controparte_3 Controparte_2 denunciato l'assenza di contratti scritti validi, variazioni sfavorevoli delle condizioni, l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale, commissioni non pattuite e valute sfavorevoli su prelievi e versamenti.
Aveva, inoltre, evidenziato saldi passivi ingiustificati (£ 135.135.561 al 31 dicembre 1999 per il c/c 100355771; € 74.251,11 al 31 marzo 2004 per il c/c 10178028) e richiesto la dichiarazione di illegittimità degli addebiti, la rideterminazione dei saldi e la condanna della banca al pagamento delle somme dovute. aveva respinto le accuse, producendo il contratto del conto 100355771 del CP_2
1992 e una dichiarazione di ricognizione del debito del 2010, sostenendo che il cliente aveva ricevuto gli estratti conto ed accettato le condizioni. Aveva eccepito la prescrizione per le operazioni antecedenti di oltre 10 anni dalla citazione (21 marzo
2014) e precisato che il saldo negativo non era stato saldato dal cliente. La causa è stata poi istruita con una consulenza contabile e trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 631/2020, pubblicata il 17.03.2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato integralmente le domande della società ritenendole infondate, e Parte_1 l'ha condannata al pagamento delle spese legali in favore della banca convenuta. Nello specifico, una volta ricordato che per giurisprudenza consolidata il correntista che contesta la validità di un contratto bancario e chiede la restituzione di somme deve fornire la prova delle proprie affermazioni, il Tribunale ha sottolineato che la società attrice non aveva prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito, né aveva presentato integralmente gli estratti conto analitici e scalari necessari per ricostruire l'andamento dei rapporti bancari. Ha rilevato come la stessa avesse allegato solo alcuni estratti conto ordinari e scalari relativi a due conti correnti, pagina 3 di 10 ma in maniera incompleta e discontinua.
Ciò premesso ha ritenuto che non fosse possibile procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente, né accertare eventuali pagamenti indebiti.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che la scrittura privata sottoscritta il 30.07.2010, con cui la stessa aveva riconosciuto un saldo negativo del conto corrente Parte_1 principale per un importo di € 86.804,46, costituisce una ricognizione del debito e/o promessa di pagamento, secondo il disposto di cui all'art.1988 c.c., con la conseguenza che spettava all'attore dimostrare l'insussistenza del credito riconosciuto in favore della controparte e, quindi, l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.
Preso atto delle risultanze della perizia disposta, il Tribunale ha evidenziato come la banca avesse applicato correttamente le condizioni contrattuali, rispettando la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e senza mai superare le soglie usurarie. Per il periodo successivo al 30.07.2010 è emerso che l'unico conto corrente rimasto attivo era regolato da condizioni chiaramente definite nella scrittura privata, senza anomalie. Infine, il Tribunale ha rilevato che l'unica voce di costo priva di una pattuizione documentata riguardava spese di tenuta conto e per operazione, per un importo totale di € 141,26. Tuttavia, ha ritenuto non dovuta tale somma, non avendo la società attrice sollevato una specifica contestazione sul punto, limitandosi a contestare esclusivamente i “diritti di segreteria” addebitati su un altro conto. Avverso la decisione, la società ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sotto 5 profili e chiedendone la riforma.
La e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_4 (già doBank spa) si è costituita in giudizio resistendo all'appello e CP_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 25.09.2024 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante afferma che la valutazione delle prove, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio contabile, è errata, contradditoria e viziata da travisamento dei fatti e violazione di legge. In particolare, l'appellante ritiene che il ctu abbia influenzato negativamente l'esito del giudizio, pur avendo comunque riconosciuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi. Lamenta, inoltre, che il giudice non abbia disposto un ulteriore approfondimento istruttorio per accertare con precisione la situazione contabile. Ciò chiarito insiste per il rinnovo della ctu. Il motivo d'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, né ha individuato le parti della sentenza che dovrebbero essere corrette, né tanto meno ha prospettato una loro concreta modifica. Non può, inoltre, ritenersi che il giudice si sia limitato a recepire acriticamente le pagina 4 di 10 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo invece affrontato in maniera approfondita tutte le questioni sottopostegli. Di conseguenza, l'appellante avrebbe dovuto contestare in maniera puntuale le statuizioni della sentenza impugnata, anziché limitarsi a formulare critiche generiche alla perizia disposta nel corso del giudizio di primo grado.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il mancato deposito del contratto di conto corrente non possa giustificare il rigetto della propria domanda. In particolare, afferma che la giurisprudenza riconosce che, se un contratto bancario non è sottoscritto anche dalla banca, è nullo.
Per questo motivo, non sarebbe sufficiente il fatto che la società cliente abbia dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (come riportato nel contratto n. c/c
100355771 prodotto dalla banca), né che vi siano documenti esecutivi come estratti conto o conferme di operazioni: questi ultimi non dimostrano la validità del contratto, ma sono solo atti esecutivi di un rapporto giuridico che potrebbe essere invalido.
Il motivo non può trovare accoglimento. L'appellante ripropone nuovamente la tesi della nullità formale del contratto del conto corrente n. 100355771 prodotto dalla controparte perché privo della sottoscrizione da parte del delegato bancario. Tuttavia, non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018 richiamata dal giudice di primo grado che ha stabilito espressamente che: “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. (orientamento confermato per i contratti bancari dalla giurisprudenza successiva:
Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018, Sez.
1 - Ordinanza n. 14646 del
06/06/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n.
28500 del 12/10/2023).
Ciò chiarito in punto diritto, il contratto prodotto va considerato valido dal momento che lo stesso presenta la firma del cliente, che quest'ultimo ha dichiarato di averne ricevuto copia dalla banca, come si evince dal contenuto del medesimo, e che allo stesso è stata data esecuzione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure per aver omesso di valutare correttamente la legittimità degli interessi ultralegali e delle altre condizioni economiche applicate al conto corrente.
In particolare, evidenzia che il documento prodotto dalla banca (relativo al rapporto di conto corrente n. 35462, poi divenuto n. 10355771) risulta sottoscritto solo dal correntista e, di conseguenza, non è idoneo a stabilire validamente il tasso d'interesse debitore. L'appellante sottolinea, inoltre, che il documento prodotto non disciplina in modo pagina 5 di 10 valido gli interessi in caso di sconfinamento o mora e, in ogni caso, prevede tassi superiori ai limiti di usura stabiliti dalla Legge n. 108/96. Ne consegue che, a partire dall'entrata in vigore della normativa antiusura, gli interessi dovuti avrebbero dovuto essere ricondotti al tasso legale. Sul punto sottolinea, inoltre, che se la perizia fosse stata condotta correttamente, sarebbe emerso il superamento del tasso soglia e la nullità dei contratti, rendendo irrilevante la loro produzione.
Un ulteriore profilo di contestazione riguarda la mancata analisi degli addebiti per anatocismo bancario. Infine, l'appellante lamenta l'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto, effettuati in assenza di una chiara e specifica pattuizione contrattuale che ne determini gli elementi essenziali (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). Senza una pattuizione trasparente e consapevole, tali addebiti configurerebbero un'imposizione unilaterale della banca, priva di legittimazione giuridica.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono. Per quanto concerne l'usura, la società appellante si è limitata ad allegare, in termini del tutto generici, l'applicazione da parte della banca di tassi ultralegali ed anatocistici superiori alla soglia di usura, affermando che: “la disamina dei conti correnti depositati in atti consente una agevole valorizzazione dei criteri “in ogni caso” presuntivamente fatti propri dall'ente erogatore che ha applicato tassi e costi che travalicano le soglie di usura” (p. 11 dell'atto di appello) e che: “in via ulteriormente subordinata si rileva come il modulo prodotto contenga in ogni caso una pattuizione superiore a tutte le soglie dell'usura via via introdotte a seguito della Legge n° 108/96. Ne consegue che quantomeno a far tempo dalla data di entrata in vigore della predetta legge saranno dovuti interessi al tasso legale”. Tali allegazioni, del tutto generiche e indeterminate, risultano inidonee a supportare, in termini sufficientemente specifici, la tesi dell'effettiva pattuizione di interessi usurari. Ad abundantiam si rileva che l'elemento fondamentale nella valutazione dell'usura è il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato al momento della stipula del contratto. Questo perché la normativa sull'usura impone di confrontare il tasso pattuito con il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione, e non con eventuali variazioni successive, se non a seguito di esercizio dello jus variandi. Tale principio, che trova esplicita conferma nel disposto di cui all'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, norma di interpretazione autentica la quale prevede che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, si fonda sulla necessità di garantire certezza giuridica e stabilità contrattuale, evitando che modifiche future nei tassi di mercato possano retroattivamente incidere sulla legittimità del contratto originario. Nel caso in esame, l'appellante non ha mai allegato in maniera specifica l'usurarietà del TEG pattuito, lamentando in via del tutto generica l'usurarietà dei tassi applicati. Inoltre, il CTU ha confermato che, anche considerando il tasso effettivamente pagina 6 di 10 applicato, non si è verificato alcun superamento del tasso soglia di riferimento. Per quanto riguarda l'anatocismo, il giudice di prime cure ha affermato che l'anatocismo applicato al rapporto di conto corrente n. 100355771 era conforme alla normativa vigente, avendo avuto luogo un regolare adeguamento alla nuova disciplina introdotta con la delibera del CICR. Secondo l'orientamento accolto in sede di legittimità, <In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.>> (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 9140 del
19/05/2020). Sennonché il giudice di prime cure ha nella specie ritenuto legittima l'applicazione della clausola anatocistica, a pari periodicità, rilevando che la banca aveva provveduto ad effettuare regolarmente gli adempimenti prescritti dal DM 9/02/2000 ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere alla normativa di cui all'art.120 TUB, la quale lo ammette nel solo caso in cui la disciplina sopravvenuta non risulti peggiorativa rispetto a quella previgente Di conseguenza, l'appellante, per contrastare tale affermazione avrebbe dovuto formulare una specifica censura su tale punto, mentre si è limitato a riproporre in via generale la tesi dell'invalidità della pattuizione anatocistica, senza prendere specifica posizione nel merito circa i presupposti per l'adeguamento, segnatamente con riferimento alla tematica circa il carattere peggiorativo o meno, rispetto al regime precedente, della disciplina in tema di anatocismo bancario di cui al nuovo testo dell'art.120 TUB e di cui al citato DM 9/02/2000. Giusta il disposto di cui all'art.342 cpc va pertanto confermata la statuizione del giudice di prime cure quanto a validità per il periodo successivo al DM 9/02/2000 della pattuizione anatocistica, a pari periodicità, determinata dall'adempimento delle prescrizioni in tema di adeguamento di cui al citato decreto
Alla luce di ciò, la censura di invalidità della pattuizione anatocistica va accolta esclusivamente per il periodo compreso tra il 5.08.1992, data di stipula del contratto, ed il 9.02.2000 (entrata in vigore della delibera del CICR), con conseguente nullità della pattuizione anatocistica per tale periodo.
Ciò perché << In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del pagina 7 di 10 predetto art. 1283 c.c.>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024)
Tuttavia, la mancata produzione degli estratti conto relativi a tale arco temporale rende impossibile l'accertamento in ordine alla consistenza degli importi indebitamente percepiti dalla banca a tale titolo nel predetto periodo, così rendendo impossibile l'accoglimento della domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito. Per quanto riguarda, invece, l'altro conto corrente (n. 10178028), la questione dell'anatocismo non si pone, poiché non vi è prova della sua apertura prima del 9 febbraio 2000 (entrambe le parti affermano che il conto è stato acceso nel 2004) e non vi è contestazione per il periodo successivo al 2004. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la censura svolta dall'appellante attiene al fatto che tale onere non sia stato previsto contrattualmente e comunque non risulterebbe per contratto il metodo di calcolo.
Tale censura è fondata. La giurisprudenza è, infatti, consolidata nell'affermare che la commissione di massimo scoperto per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola nella quale vanno specificati in modo chiaro: il tasso, la base di calcolo, il criterio e la periodicità dell'addebito. In assenza di tali elementi, non può ritenersi sussistente un valido accordo tra il cliente e la banca, e gli addebiti effettuati a tale titolo risultano illegittimi, configurando un'imposizione unilaterale della banca. Nel caso in esame, come evidenziato dal CTU, la commissione di massimo scoperto è stata applicata dal secondo trimestre del 2000 fino al secondo trimestre del 2012, sugli importi rientranti nel fido concesso (pp. 10-11 della CTU di primo grado).
Tuttavia, tale commissione non risulta disciplinata nel contratto del 5 agosto 1992. Di conseguenza, gli importi complessivamente addebitati a tale titolo, per un totale di € 26.562,09, sono illegittimi e devono essere restituiti alla parte appellante, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
4. Con il quarto motivo l'appellante sostiene che l'aver fatto ricadere sul correntista l'obbligo di provare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza del contratto abbia comportato un'inammissibile inversione dell'onere della prova perché contrario alla logica della salvaguardia del contraente debole. Sul punto evidenzia inoltre che a fronte dell'accezione di nullità di detto rapporto per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione del relativo contratto, nulla ha prodotto la controparte. Lamenta infine il mancato rilievo d'ufficio di tale nullità di protezione.
5. Con il quinto motivo l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado per non aver rilevato d'ufficio la nullità del contratto, anche per ragioni diverse da quelle sollevate dalla parte. Sottolinea che, essendo il contratto soggetto a forma scritta obbligatoria, la sua esistenza non può essere provata per testi o presunzioni, come stabilito dagli articoli 2725 e 2729 c.c. Inoltre, evidenzia che spetta alla banca, e non al correntista, l'onere di produrre il contratto, in quanto soggetta all'obbligo di redazione e conservazione del documento ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 385/93. La mancata produzione del contratto, nonostante la contestazione dell'attore, costituirebbe, quindi, una presunzione della sua inesistenza. Di conseguenza, chiede la revisione della sentenza impugnata e la dichiarazione di pagina 8 di 10 nullità del rapporto per inosservanza dell'obbligo di forma, con la conseguente illegittimità di tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni. Entrambi i motivi d'appello si basano sulla presunta nullità del contratto di conto corrente n. 10355771 prodotto dalla banca per difetto di forma. Tuttavia, tale questione è stata già esaminata e superata nell'analisi del secondo motivo d'appello, con il quale è stato accertato che l'orientamento giurisprudenziale più recente ha definitivamente escluso la nullità del contratto bancario per mancanza della sottoscrizione da parte dell'istituto di credito qualora risulti la sottoscrizione del cliente, la consegna a quest'ultimo di una copia del contratto e l'effettiva esecuzione dello stesso. Pertanto, i motivi d'appello in esame risultano assorbiti.
***
In definitiva, il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo vanno respinti, mentre il terzo motivo merita accoglimento nei limiti ut supra esplicitati dal momento che va dichiarata la nullità della pattuizione anatocistica per il periodo ricompreso tra il
5.08.1992 ed il 9.02.2000, nonché la nullità della clausola di massimo scoperto applicata al rapporto di c/c n. 100355771 per assenza di pattuizione scritta. L'accoglimento parziale delle domande giustifica una compensazione per 1/2 delle spese di lite liquidate ai sensi del DM n. 147/2022, come segue:
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare: € 10.313,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge.
***
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 631/2020 del Tribunale di Brescia che nella restante parte conferma:
1) dichiara la nullità della pattuizione anatocistica relativamente al periodo
5.08.1992-9.02.2000; 2) la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa e, per l'effetto, condanna parte appellata: GI OB PA ( CP_1 [...]
) a Controparte_5 corrispondere alla parte appellante: Parte_1 a somma di € 26.562,09, con gli interessi al tasso legale dalla data
[...] della domanda a quella del saldo;
2) compensa per ½ le spese di lite di ambo i gradi di giudizio fra le parti, che si liquidano per l'intero quanto al primo grado in € 2.127,00 per la fase di studio, in € 1.416,00 per la fase introduttiva, in € 1.869,00 per la fase istruttoria, in € 3.579,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in € 10.313,00, oltre per pagina 9 di 10 ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA ed Iva;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di
GI OB PA (DENOMINAZIONE ASSUNTA DA CP_1
) e per 1/3 in capo alla Controparte_2 [...]
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 624/2020 nella causa civile n. 624/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N.
25.09.2024, promossa
d a
con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FERRARI ALBERTO
APPELLANTE
OGGETTO:
c o n t r o
NC (deposito
bancario, cassetta di GI OB PA (DENOMINAZIONE ASSUNTA DA CP_1
sicurezza, apertura di
), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. CARTAINO MIRELLA, credito bancario, anticipazione bancaria, APPELLATA conto corrente bancario,
sconto bancario) In punto: appello a sentenza n. 631/2020, pubblicata il 17 marzo 2020, del
Tribunale di Brescia conclusioni:
Di parte appellante:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni e motivi di cui sopra, ivi comprese le contestazioni tempestivamente esplicitate nel contesto avanti al giudice di prime cure nei confronti dell'attività svolta dal Consulente tecnico d'ufficio nominato, ogni avversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1) dichiararsi, relativamente al c/c n° 100355771 (già 35462) e correlativo affidamento, illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sullo stesso conto a titolo di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissione, di variazioni sfavorevoli, di applicazione di valute non conformi alle date contabili dei prelevamenti e dei versamenti;
dichiararsi dovuti, sulle partite attive del conto, interessi creditori a tasso legale;
in ogni caso, dichiararsi non dovuta poiché non giustificata, la somma di £ 135.135.561 risultante a debito alla data del 31 gennaio
2000; 2) dichiararsi, relativamente al c/c n° 10178028 e correlativi affidamenti, la nullità di tali rapporti. In ogni caso, dichiararsi altresì non dovuta, perché non giustificata, la somma di € 74.251,11, risultante a debito del suddetto conto alla data del 31 marzo 2004; nonché dichiararsi illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca sullo stesso conto a titolo di interessi ultra legali, principali e anatocistici, di commissione, di diritti di segreteria, di variazioni sfavorevoli, di applicazione di valute non conformi alle date contabili dei prelevamenti e dei versamenti;
dichiarandosi dovuti, sulle partite attive del conto, interessi creditori a tasso legale;
3) determinarsi, quindi, il giusto saldo finale dei rapporti per cui è causa, ovvero l'entità dell'indebito, condannandosi la convenuta appellata in persona del suo legale rappresentante, sia in relazione agli obblighi derivanti dai rapporti di conto corrente, sia a titolo di indebito, della somma che risulterà e che sarà quantificata in corso di giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di cui al D. Lgs.
231/2002 dal dì della chiusura dei conti;
4) con il favore di spese e competenze di causa. In istruttoria: Sulla scorta delle contestazioni mosse al Consulente tecnico d'ufficio volersi disporre nuova CTU tecnica affinché il consulente incaricato risponda al seguente quesito: determini il CTU (i) il saldo finale del rapporto di conto corrente 35462 (poi n.
10355771) a far tempo dalla data della sua apertura, applicando alle partite debitorie e creditorie il tasso di cui all'art. 117 n. 7 del decreto legislativo n. 385/1993, in assenza di ogni forma di capitalizzazione e di addebiti di commissione;
(ii) il saldo finale del rapporto di conto corrente 10178028, a far tempo dalla data di sua apertura, eliminando tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni (ipotesi di nullità); ovvero subordinatamente applicando alle partite debitorie e creditorie il tasso di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 385/1993 in assenza di ogni forma di capitalizzazione e di addebiti di commissione.”
Di parte appellata:
“Richiamate le integrali domande, eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado da intendersi, comunque, qui per riprodotte, piaccia a questa Ecc.ma Corte in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande pagina 2 di 10 dell'attrice ex art. 2946 c.c. in relazione ai rapporti bancari di conto corrente n. 100355771 e n. 10178020 dedotti in giudizio per il periodo anteriore al 21.3.2004; accertare e dichiarare altresì l'inammissibilità della domanda di condanna della società attrice in assenza dei presupposti per la richiesta di ripetizione dell'indebito a sensi dell'art. 2033 c.c. in via principale e nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande avanzate dalla società
[...]
con atto di citazione notificato il 21.3.2014, Parte_1 in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in legge. Per l'effetto, respingere l'appello proposto dalla appellante Parte_1 confermando integralmente la sentenza n. 631/2020 del 16.3.2020 del Giudice Unico del Tribunale di Brescia, Dott. Luciano Ambrosoli, nel giudizio R.G. 5873/2014, perché del tutto infondato in fatto ed in legge.
Vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria si insiste per il rigetto di qualsivoglia richiesta di CTU contabile perché inammissibile, in quanto del tutto esplorativa, irrilevante ed inconferente nonché infondata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società agendo Parte_1 in primo grado, aveva contestato la legittimità delle condizioni applicate ai conti correnti n. 100355771 e n. 10178020, aperti rispettivamente il primo nel 1992 ed il secondo nel 2004 presso la (poi . Aveva Controparte_3 Controparte_2 denunciato l'assenza di contratti scritti validi, variazioni sfavorevoli delle condizioni, l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale, commissioni non pattuite e valute sfavorevoli su prelievi e versamenti.
Aveva, inoltre, evidenziato saldi passivi ingiustificati (£ 135.135.561 al 31 dicembre 1999 per il c/c 100355771; € 74.251,11 al 31 marzo 2004 per il c/c 10178028) e richiesto la dichiarazione di illegittimità degli addebiti, la rideterminazione dei saldi e la condanna della banca al pagamento delle somme dovute. aveva respinto le accuse, producendo il contratto del conto 100355771 del CP_2
1992 e una dichiarazione di ricognizione del debito del 2010, sostenendo che il cliente aveva ricevuto gli estratti conto ed accettato le condizioni. Aveva eccepito la prescrizione per le operazioni antecedenti di oltre 10 anni dalla citazione (21 marzo
2014) e precisato che il saldo negativo non era stato saldato dal cliente. La causa è stata poi istruita con una consulenza contabile e trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 631/2020, pubblicata il 17.03.2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato integralmente le domande della società ritenendole infondate, e Parte_1 l'ha condannata al pagamento delle spese legali in favore della banca convenuta. Nello specifico, una volta ricordato che per giurisprudenza consolidata il correntista che contesta la validità di un contratto bancario e chiede la restituzione di somme deve fornire la prova delle proprie affermazioni, il Tribunale ha sottolineato che la società attrice non aveva prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito, né aveva presentato integralmente gli estratti conto analitici e scalari necessari per ricostruire l'andamento dei rapporti bancari. Ha rilevato come la stessa avesse allegato solo alcuni estratti conto ordinari e scalari relativi a due conti correnti, pagina 3 di 10 ma in maniera incompleta e discontinua.
Ciò premesso ha ritenuto che non fosse possibile procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente, né accertare eventuali pagamenti indebiti.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che la scrittura privata sottoscritta il 30.07.2010, con cui la stessa aveva riconosciuto un saldo negativo del conto corrente Parte_1 principale per un importo di € 86.804,46, costituisce una ricognizione del debito e/o promessa di pagamento, secondo il disposto di cui all'art.1988 c.c., con la conseguenza che spettava all'attore dimostrare l'insussistenza del credito riconosciuto in favore della controparte e, quindi, l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.
Preso atto delle risultanze della perizia disposta, il Tribunale ha evidenziato come la banca avesse applicato correttamente le condizioni contrattuali, rispettando la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e senza mai superare le soglie usurarie. Per il periodo successivo al 30.07.2010 è emerso che l'unico conto corrente rimasto attivo era regolato da condizioni chiaramente definite nella scrittura privata, senza anomalie. Infine, il Tribunale ha rilevato che l'unica voce di costo priva di una pattuizione documentata riguardava spese di tenuta conto e per operazione, per un importo totale di € 141,26. Tuttavia, ha ritenuto non dovuta tale somma, non avendo la società attrice sollevato una specifica contestazione sul punto, limitandosi a contestare esclusivamente i “diritti di segreteria” addebitati su un altro conto. Avverso la decisione, la società ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sotto 5 profili e chiedendone la riforma.
La e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_4 (già doBank spa) si è costituita in giudizio resistendo all'appello e CP_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 25.09.2024 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante afferma che la valutazione delle prove, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio contabile, è errata, contradditoria e viziata da travisamento dei fatti e violazione di legge. In particolare, l'appellante ritiene che il ctu abbia influenzato negativamente l'esito del giudizio, pur avendo comunque riconosciuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi. Lamenta, inoltre, che il giudice non abbia disposto un ulteriore approfondimento istruttorio per accertare con precisione la situazione contabile. Ciò chiarito insiste per il rinnovo della ctu. Il motivo d'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, né ha individuato le parti della sentenza che dovrebbero essere corrette, né tanto meno ha prospettato una loro concreta modifica. Non può, inoltre, ritenersi che il giudice si sia limitato a recepire acriticamente le pagina 4 di 10 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo invece affrontato in maniera approfondita tutte le questioni sottopostegli. Di conseguenza, l'appellante avrebbe dovuto contestare in maniera puntuale le statuizioni della sentenza impugnata, anziché limitarsi a formulare critiche generiche alla perizia disposta nel corso del giudizio di primo grado.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il mancato deposito del contratto di conto corrente non possa giustificare il rigetto della propria domanda. In particolare, afferma che la giurisprudenza riconosce che, se un contratto bancario non è sottoscritto anche dalla banca, è nullo.
Per questo motivo, non sarebbe sufficiente il fatto che la società cliente abbia dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (come riportato nel contratto n. c/c
100355771 prodotto dalla banca), né che vi siano documenti esecutivi come estratti conto o conferme di operazioni: questi ultimi non dimostrano la validità del contratto, ma sono solo atti esecutivi di un rapporto giuridico che potrebbe essere invalido.
Il motivo non può trovare accoglimento. L'appellante ripropone nuovamente la tesi della nullità formale del contratto del conto corrente n. 100355771 prodotto dalla controparte perché privo della sottoscrizione da parte del delegato bancario. Tuttavia, non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018 richiamata dal giudice di primo grado che ha stabilito espressamente che: “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. (orientamento confermato per i contratti bancari dalla giurisprudenza successiva:
Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018, Sez.
1 - Ordinanza n. 14646 del
06/06/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n.
28500 del 12/10/2023).
Ciò chiarito in punto diritto, il contratto prodotto va considerato valido dal momento che lo stesso presenta la firma del cliente, che quest'ultimo ha dichiarato di averne ricevuto copia dalla banca, come si evince dal contenuto del medesimo, e che allo stesso è stata data esecuzione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure per aver omesso di valutare correttamente la legittimità degli interessi ultralegali e delle altre condizioni economiche applicate al conto corrente.
In particolare, evidenzia che il documento prodotto dalla banca (relativo al rapporto di conto corrente n. 35462, poi divenuto n. 10355771) risulta sottoscritto solo dal correntista e, di conseguenza, non è idoneo a stabilire validamente il tasso d'interesse debitore. L'appellante sottolinea, inoltre, che il documento prodotto non disciplina in modo pagina 5 di 10 valido gli interessi in caso di sconfinamento o mora e, in ogni caso, prevede tassi superiori ai limiti di usura stabiliti dalla Legge n. 108/96. Ne consegue che, a partire dall'entrata in vigore della normativa antiusura, gli interessi dovuti avrebbero dovuto essere ricondotti al tasso legale. Sul punto sottolinea, inoltre, che se la perizia fosse stata condotta correttamente, sarebbe emerso il superamento del tasso soglia e la nullità dei contratti, rendendo irrilevante la loro produzione.
Un ulteriore profilo di contestazione riguarda la mancata analisi degli addebiti per anatocismo bancario. Infine, l'appellante lamenta l'illegittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto, effettuati in assenza di una chiara e specifica pattuizione contrattuale che ne determini gli elementi essenziali (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). Senza una pattuizione trasparente e consapevole, tali addebiti configurerebbero un'imposizione unilaterale della banca, priva di legittimazione giuridica.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono. Per quanto concerne l'usura, la società appellante si è limitata ad allegare, in termini del tutto generici, l'applicazione da parte della banca di tassi ultralegali ed anatocistici superiori alla soglia di usura, affermando che: “la disamina dei conti correnti depositati in atti consente una agevole valorizzazione dei criteri “in ogni caso” presuntivamente fatti propri dall'ente erogatore che ha applicato tassi e costi che travalicano le soglie di usura” (p. 11 dell'atto di appello) e che: “in via ulteriormente subordinata si rileva come il modulo prodotto contenga in ogni caso una pattuizione superiore a tutte le soglie dell'usura via via introdotte a seguito della Legge n° 108/96. Ne consegue che quantomeno a far tempo dalla data di entrata in vigore della predetta legge saranno dovuti interessi al tasso legale”. Tali allegazioni, del tutto generiche e indeterminate, risultano inidonee a supportare, in termini sufficientemente specifici, la tesi dell'effettiva pattuizione di interessi usurari. Ad abundantiam si rileva che l'elemento fondamentale nella valutazione dell'usura è il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato al momento della stipula del contratto. Questo perché la normativa sull'usura impone di confrontare il tasso pattuito con il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione, e non con eventuali variazioni successive, se non a seguito di esercizio dello jus variandi. Tale principio, che trova esplicita conferma nel disposto di cui all'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, norma di interpretazione autentica la quale prevede che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, si fonda sulla necessità di garantire certezza giuridica e stabilità contrattuale, evitando che modifiche future nei tassi di mercato possano retroattivamente incidere sulla legittimità del contratto originario. Nel caso in esame, l'appellante non ha mai allegato in maniera specifica l'usurarietà del TEG pattuito, lamentando in via del tutto generica l'usurarietà dei tassi applicati. Inoltre, il CTU ha confermato che, anche considerando il tasso effettivamente pagina 6 di 10 applicato, non si è verificato alcun superamento del tasso soglia di riferimento. Per quanto riguarda l'anatocismo, il giudice di prime cure ha affermato che l'anatocismo applicato al rapporto di conto corrente n. 100355771 era conforme alla normativa vigente, avendo avuto luogo un regolare adeguamento alla nuova disciplina introdotta con la delibera del CICR. Secondo l'orientamento accolto in sede di legittimità, <In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.>> (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 9140 del
19/05/2020). Sennonché il giudice di prime cure ha nella specie ritenuto legittima l'applicazione della clausola anatocistica, a pari periodicità, rilevando che la banca aveva provveduto ad effettuare regolarmente gli adempimenti prescritti dal DM 9/02/2000 ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere alla normativa di cui all'art.120 TUB, la quale lo ammette nel solo caso in cui la disciplina sopravvenuta non risulti peggiorativa rispetto a quella previgente Di conseguenza, l'appellante, per contrastare tale affermazione avrebbe dovuto formulare una specifica censura su tale punto, mentre si è limitato a riproporre in via generale la tesi dell'invalidità della pattuizione anatocistica, senza prendere specifica posizione nel merito circa i presupposti per l'adeguamento, segnatamente con riferimento alla tematica circa il carattere peggiorativo o meno, rispetto al regime precedente, della disciplina in tema di anatocismo bancario di cui al nuovo testo dell'art.120 TUB e di cui al citato DM 9/02/2000. Giusta il disposto di cui all'art.342 cpc va pertanto confermata la statuizione del giudice di prime cure quanto a validità per il periodo successivo al DM 9/02/2000 della pattuizione anatocistica, a pari periodicità, determinata dall'adempimento delle prescrizioni in tema di adeguamento di cui al citato decreto
Alla luce di ciò, la censura di invalidità della pattuizione anatocistica va accolta esclusivamente per il periodo compreso tra il 5.08.1992, data di stipula del contratto, ed il 9.02.2000 (entrata in vigore della delibera del CICR), con conseguente nullità della pattuizione anatocistica per tale periodo.
Ciò perché << In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del pagina 7 di 10 predetto art. 1283 c.c.>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024)
Tuttavia, la mancata produzione degli estratti conto relativi a tale arco temporale rende impossibile l'accertamento in ordine alla consistenza degli importi indebitamente percepiti dalla banca a tale titolo nel predetto periodo, così rendendo impossibile l'accoglimento della domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito. Per quanto riguarda, invece, l'altro conto corrente (n. 10178028), la questione dell'anatocismo non si pone, poiché non vi è prova della sua apertura prima del 9 febbraio 2000 (entrambe le parti affermano che il conto è stato acceso nel 2004) e non vi è contestazione per il periodo successivo al 2004. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la censura svolta dall'appellante attiene al fatto che tale onere non sia stato previsto contrattualmente e comunque non risulterebbe per contratto il metodo di calcolo.
Tale censura è fondata. La giurisprudenza è, infatti, consolidata nell'affermare che la commissione di massimo scoperto per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola nella quale vanno specificati in modo chiaro: il tasso, la base di calcolo, il criterio e la periodicità dell'addebito. In assenza di tali elementi, non può ritenersi sussistente un valido accordo tra il cliente e la banca, e gli addebiti effettuati a tale titolo risultano illegittimi, configurando un'imposizione unilaterale della banca. Nel caso in esame, come evidenziato dal CTU, la commissione di massimo scoperto è stata applicata dal secondo trimestre del 2000 fino al secondo trimestre del 2012, sugli importi rientranti nel fido concesso (pp. 10-11 della CTU di primo grado).
Tuttavia, tale commissione non risulta disciplinata nel contratto del 5 agosto 1992. Di conseguenza, gli importi complessivamente addebitati a tale titolo, per un totale di € 26.562,09, sono illegittimi e devono essere restituiti alla parte appellante, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
4. Con il quarto motivo l'appellante sostiene che l'aver fatto ricadere sul correntista l'obbligo di provare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza del contratto abbia comportato un'inammissibile inversione dell'onere della prova perché contrario alla logica della salvaguardia del contraente debole. Sul punto evidenzia inoltre che a fronte dell'accezione di nullità di detto rapporto per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione del relativo contratto, nulla ha prodotto la controparte. Lamenta infine il mancato rilievo d'ufficio di tale nullità di protezione.
5. Con il quinto motivo l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado per non aver rilevato d'ufficio la nullità del contratto, anche per ragioni diverse da quelle sollevate dalla parte. Sottolinea che, essendo il contratto soggetto a forma scritta obbligatoria, la sua esistenza non può essere provata per testi o presunzioni, come stabilito dagli articoli 2725 e 2729 c.c. Inoltre, evidenzia che spetta alla banca, e non al correntista, l'onere di produrre il contratto, in quanto soggetta all'obbligo di redazione e conservazione del documento ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 385/93. La mancata produzione del contratto, nonostante la contestazione dell'attore, costituirebbe, quindi, una presunzione della sua inesistenza. Di conseguenza, chiede la revisione della sentenza impugnata e la dichiarazione di pagina 8 di 10 nullità del rapporto per inosservanza dell'obbligo di forma, con la conseguente illegittimità di tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni. Entrambi i motivi d'appello si basano sulla presunta nullità del contratto di conto corrente n. 10355771 prodotto dalla banca per difetto di forma. Tuttavia, tale questione è stata già esaminata e superata nell'analisi del secondo motivo d'appello, con il quale è stato accertato che l'orientamento giurisprudenziale più recente ha definitivamente escluso la nullità del contratto bancario per mancanza della sottoscrizione da parte dell'istituto di credito qualora risulti la sottoscrizione del cliente, la consegna a quest'ultimo di una copia del contratto e l'effettiva esecuzione dello stesso. Pertanto, i motivi d'appello in esame risultano assorbiti.
***
In definitiva, il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo vanno respinti, mentre il terzo motivo merita accoglimento nei limiti ut supra esplicitati dal momento che va dichiarata la nullità della pattuizione anatocistica per il periodo ricompreso tra il
5.08.1992 ed il 9.02.2000, nonché la nullità della clausola di massimo scoperto applicata al rapporto di c/c n. 100355771 per assenza di pattuizione scritta. L'accoglimento parziale delle domande giustifica una compensazione per 1/2 delle spese di lite liquidate ai sensi del DM n. 147/2022, come segue:
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare: € 10.313,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 631/2020 del Tribunale di Brescia che nella restante parte conferma:
1) dichiara la nullità della pattuizione anatocistica relativamente al periodo
5.08.1992-9.02.2000; 2) la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa e, per l'effetto, condanna parte appellata: GI OB PA ( CP_1 [...]
) a Controparte_5 corrispondere alla parte appellante: Parte_1 a somma di € 26.562,09, con gli interessi al tasso legale dalla data
[...] della domanda a quella del saldo;
2) compensa per ½ le spese di lite di ambo i gradi di giudizio fra le parti, che si liquidano per l'intero quanto al primo grado in € 2.127,00 per la fase di studio, in € 1.416,00 per la fase introduttiva, in € 1.869,00 per la fase istruttoria, in € 3.579,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in € 10.313,00, oltre per pagina 9 di 10 ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA ed Iva;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di
GI OB PA (DENOMINAZIONE ASSUNTA DA CP_1
) e per 1/3 in capo alla Controparte_2 [...]
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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