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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE
R.G. 17735/2023 Verbale dell'udienza del 24/06/2025 È presente l'avv. De Girolamo per parte opposta. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. De Girolamo si riporta ai propri atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede l'attribuzione, quanto alle spese di lite, dichiarandosi antistatario. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, V sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 17735/2023, TRA
(C.F. ), elett. dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Gabriele Jannelli n. 186, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Vigliotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-OPPONENTE- E (C.F. ), rapp.to e dif. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano De Girolamo, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso il suo studio legale in Napoli alla Via Duomo n. 202
-OPPOSTO- Oggetto: opposizione a precetto Conclusioni: come da atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Sig.ra ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
24.07.2023 per mancato pagamento di quote condominiali del valore di € 15.247,81, in virtù del decreto ingiuntivo n. 3179 emesso da questo Tribunale il 27.05.2015 e divenuto definitivo per mancata opposizione, deducendo l'inesistenza di un valido titolo esecutivo pagina 1 di 4 per omessa notifica del decreto ingiuntivo nonché l'intervenuta prescrizione del credito in esso contenuto. Si è costituito il resistendo all'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto. L'opposizione è infondata. In via preliminare, l'opponente lamenta la mancata notifica del decreto ingiuntivo che costituisce titolo esecutivo. Tale doglianza risulta infondata. Dall'esame della documentazione prodotta dall'opposto emerge che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. In particolare, la relata di notifica attesta che, a fronte dell'impossibilità di consegnare l'atto direttamente al destinatario, il notificante ha provveduto al deposito presso la casa comunale ed all'affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, dando comunicazione dell'avvenuto deposito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tali adempimenti risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e integrano una notifica validamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Occorre, in ogni caso, rilevare che, in ordine alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, ricevuta la notifica del precetto, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo qualora sostenga la radicale inesistenza della notificazione del decreto stesso. Ove, invece, la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del mero vizio di notificazione, tale comunque da non configurare l'inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex multis, cfr. Tribunale Napoli, Sez. V, del 08.06.2023, n. 5931; Cass. n. 10495/2004) . Va inoltre richiamato il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'inesistenza della notifica può configurarsi soltanto in presenza di una totale assenza dell'attività notificatoria o in caso di mancanza degli elementi essenziali della notifica, mentre ogni altra ipotesi di difformità integra una nullità, deducibile esclusivamente con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 14692/2023), Nel caso di specie, la notifica risulta perfezionata e non può qualificarsi inesistente. Eventuali vizi – peraltro non sufficientemente provati dall'opponente – avrebbero potuto essere fatti valere esclusivamente mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta nei termini di legge. Per quanto concerne l'ulteriore motivo di opposizione, anch'esso è infondato.
pagina 2 di 4 L'opponente deduce l'estinzione del credito vantato dall'opposta stante l'intervenuta prescrizione quinquennale. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come noto, consente di introdurre – nell'ambito del processo esecutivo – un giudizio di cognizione, attraverso il quale è possibile contestare l'esistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione, la perdurante validità del titolo esecutivo e la legittimità dell'azione esecutiva. Sennonché, nel caso di titoli esecutivi giudiziari divenuti irrevocabili, la facoltà di contestarne l'efficacia tramite opposizione all'esecuzione si scontra con il limite derivante dall'intervenuto giudicato che, per regola generale, copre tanto ciò che è stato dedotto quanto il deducibile, impedendo al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione di compiere una nuova valutazione del contenuto sostanziale del provvedimento. Consegue che il giudice non può, quindi, annullare il titolo esecutivo impugnato sulla base di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate nel corso del procedimento in cui il titolo stesso è stato formato, e che, all'evidenza, non sono state fatte valere. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, i fatti estintivi, modificati o impeditivi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo, deducibili e non dedotti nel giudizio che ha dato luogo al giudicato, non possono essere proposti nel procedimento di opposizione, potendo l'opponente sottoporre all'attenzione del giudice dell'esecuzione unicamente, o questioni che non implicano un riesame della legittimità della formazione del titolo, o fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo, al fine di controllarne la persistente validità (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 26110/2022; Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 9347/2009; Cass. n. 22402/2008; Cass. n. 8928/2006; Cass. n. 26089/2006; Cass. n. 7637/2004). Da qui, l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione, laddove teso a eccepire la maturazione della prescrizione maturata prima della formazione del titolo o comunque la prescrizione quinquennale, essendosi determinata, come noto, la modifica del termine di prescrizione, in quello decennale, in conseguenza dell'omessa opposizione del decreto (Cass., Sez. III, del 15.02.2023, n. 4676; Cass., del 14.07.2004, n. 13081). Avendo l'opposto fornito prova della notifica del decreto ingiuntivo in data 02.07.2015, alla data dell'intervenuta notifica del precetto (24.07.2023), poi, il termine di prescrizione decennale non risulta decorso. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa come da importo di precetto, ai minimi tariffari, senza fase istruttoria, poiché non effettivamente celebrata.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'opposizione; b) condanna l'opponente al pagamento dei compensi di lite in favore dell'opposta, che liquida nella misura complessiva di euro 1.700,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione all'avv. Massimiliano De Girolamo dichiaratosi antistatario. Napoli, 24/06/2025
Il Giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, Dott. Valerio Bottiglieri
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