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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 676/2022 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Presidente
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 676/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 651/2022 del 29/03/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
DeR) - C.F./P.IVA: , in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brancato
(C.F.: ) – pec: C.F._1 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_2 C.F._2
Pennestrì (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellato
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
1 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4 P.IVA_3
-appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento. n. CP_2
09420199005495476000 notificata in data 02/09/2019 dall' Controparte_5
, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420020004369081000,
[...]
09420020043336485000, n. 09420020052174725000, n. 09420030019725182000, n.
09420050042237216000.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, nonché la prescrizione delle somme pretese;
contestava inoltre la quantificazione delle somme aggiuntive oggetto di riscossione.
Si costituiva l' la quale contestava quanto ex adverso Controparte_6 dedotto, producendo copia delle relate di notifica delle cartelle, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 651/2022 il Tribunale di Reggio Calabria coì statuiva: dichiara inammissibile la domanda relativa all'omessa notifica delle cartelle esattoriali e alle somme aggiuntive in quanto basata su vizi formali e, dunque, da proporsi entro il termine di 20 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; accoglie la domanda relativa alla prescrizione quinquennale dei crediti.
Con ricorso in appello depositato in data 23/09/2022 l' Controparte_6
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso e in
[...] subordine , in ogni caso, di restare esente dalla condanna al rimborso delle spese del giudizio stante l'esclusiva legittimazione passiva dell' . CP_3
Resistendo e nella contumacia di (dichiarata con CP_2 Controparte_7 ordinanza del 16/01/2024), la causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter dell'11.10.2024 e decisa nella camera di consiglio del . 17.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ordine di priorità logica, va preliminarmente analizzato il motivo con cui, sia pure per contestare la condanna al pagamento delle spese, l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a fare dichiarare l'insussistenza del credito per maturata prescrizione. 2 Al n. 3 del gravame invocando il principio reso da Cass. Civ., Sez. Unite, 8 Pt_2 marzo 2022, n. 7514 e l' applicazione dell' art. 24, c. V, del D. Lgs. n. 46/1999, chiedeva
“in via gradata, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello ... la riforma della sentenza appellata in merito alla condanna alle spese di giudizio, così come comminata (...) il G.L. risulta avere riconosciuto che “la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria non possa essere utilmente data in mancanza dell'ente impositore, che ne resta l'unico titolare (cfr. Cass. 12450/2016)”, onerando il Ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e della (...) Il riconoscimento della titolarità della pretesa creditoria CP_3 CP_4 in capo agli Enti Impositori avrebbe dovuto portare al rigetto delle domande avanzate dal Ricorrente nei confronti della odierna Appellante.
Nelle conclusioni del gravame chiedeva “in ordine alle condanna alle spese del primo grado di giudizio (...) in via gradata, ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito al paragrafo 3. del presente ricorso in appello, in caso di conferma della sentenza appellata condannare, in riforma della sentenza n. 651/2022 resa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro il 29 marzo 2022, , all'integrale pagamento agli Enti
Impositori – e – con completa manleva nei confronti della odierna CP_3 CP_4
Appellante”.
Tale motivo, in quanto preliminare a ogni altro, assorbe e rende non scrutinabili l'altra questione dedotta con l'appello, vertente sulla presunta inammissibilità dell'intera originaria opposizione per tardiva proposizione.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp.att. c.p.c. la motivazione resa da questa Corte d'appello in analoga fattispecie (anche allora esaminando in via prioritaria e assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' diretta a contestare la condanna al pagamento Pt_2
delle spese) nella sentenza n. 28/2024 pubblicata il 26.1.2024, statuendo quanto segue :
<< L'accertamento del difetto della legittimazione passiva è frutto dell'adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite di recente con la sentenza. 7514/2022 pubblicata in data 8 marzo 2022.
Nella sentenza in esame la Corte ha affermato che la legittimazione vada, in controversie come la presente, in cui l'azione è promossa dopo la notifica della cartella nel presupposto dell'omessa notifica della stessa e senza far valere alcun vizio relativo alla fase esecutiva, affermata esclusivamente in capo all'ente impositore .
3 Segnatamente, nella pronuncia in questione si legge: <12. La peculiarità del sistema della riscossione previdenziale va tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele. Le indicazioni emergenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale formatosi all'interno della giurisprudenza della sezione lavoro impongono una rimeditazione che tenga conto della rilevata peculiarità, già in precedenza enunciata da queste Sezioni Unite in un passaggio della decisione 25 ottobre
2016 n. 23397, laddove si afferma che «dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del
1999 .... si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi». 12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della
4 riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti,
è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa
è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26
5 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.>>
Nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto che “ a prescindere dai pretesi vizi formali, l'intimazione di pagamento è un mero sollecito di pagamento, mentre oggetto imprescindibile del giudizio è sempre l'accertamento sostanziale della sussistenza della pretesa contributiva”, dichiarandola estinta per intervenuta prescrizione, sicché unico legittimato passivo era l' . CP_3
Ne consegue che, in riforma parziale della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , con compensazione delle spese di Controparte_6 primo grado nei suoi confronti , restando ferme le altre statuizioni (inclusa la condanna di e l rimborso di dette spese ). CP_3 CP_4
Le spese del presente grado sono compensate fra tutte le parti attesi i contrastanti orientamenti assunti nel tempo dalla Suprema Corte nella materia.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
contro
Controparte_6 Controparte_2
e nei confronti di e avverso la sentenza n. 651/2022 pubblicata in data CP_3 CP_4
29/03/2022 (NRG Lav. 4117/2019) dal Tribunale di Reggio Calabria., respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e compensa integralmente le spese Controparte_6 del primo grado rispetto a tale parte;
.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado.
Reggio Calabria, così deciso il 17.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Presidente
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 676/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 651/2022 del 29/03/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
DeR) - C.F./P.IVA: , in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brancato
(C.F.: ) – pec: C.F._1 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_2 C.F._2
Pennestrì (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellato
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
1 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4 P.IVA_3
-appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento. n. CP_2
09420199005495476000 notificata in data 02/09/2019 dall' Controparte_5
, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420020004369081000,
[...]
09420020043336485000, n. 09420020052174725000, n. 09420030019725182000, n.
09420050042237216000.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, nonché la prescrizione delle somme pretese;
contestava inoltre la quantificazione delle somme aggiuntive oggetto di riscossione.
Si costituiva l' la quale contestava quanto ex adverso Controparte_6 dedotto, producendo copia delle relate di notifica delle cartelle, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 651/2022 il Tribunale di Reggio Calabria coì statuiva: dichiara inammissibile la domanda relativa all'omessa notifica delle cartelle esattoriali e alle somme aggiuntive in quanto basata su vizi formali e, dunque, da proporsi entro il termine di 20 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; accoglie la domanda relativa alla prescrizione quinquennale dei crediti.
Con ricorso in appello depositato in data 23/09/2022 l' Controparte_6
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso e in
[...] subordine , in ogni caso, di restare esente dalla condanna al rimborso delle spese del giudizio stante l'esclusiva legittimazione passiva dell' . CP_3
Resistendo e nella contumacia di (dichiarata con CP_2 Controparte_7 ordinanza del 16/01/2024), la causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter dell'11.10.2024 e decisa nella camera di consiglio del . 17.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ordine di priorità logica, va preliminarmente analizzato il motivo con cui, sia pure per contestare la condanna al pagamento delle spese, l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a fare dichiarare l'insussistenza del credito per maturata prescrizione. 2 Al n. 3 del gravame invocando il principio reso da Cass. Civ., Sez. Unite, 8 Pt_2 marzo 2022, n. 7514 e l' applicazione dell' art. 24, c. V, del D. Lgs. n. 46/1999, chiedeva
“in via gradata, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di appello ... la riforma della sentenza appellata in merito alla condanna alle spese di giudizio, così come comminata (...) il G.L. risulta avere riconosciuto che “la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria non possa essere utilmente data in mancanza dell'ente impositore, che ne resta l'unico titolare (cfr. Cass. 12450/2016)”, onerando il Ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e della (...) Il riconoscimento della titolarità della pretesa creditoria CP_3 CP_4 in capo agli Enti Impositori avrebbe dovuto portare al rigetto delle domande avanzate dal Ricorrente nei confronti della odierna Appellante.
Nelle conclusioni del gravame chiedeva “in ordine alle condanna alle spese del primo grado di giudizio (...) in via gradata, ai sensi e per gli effetti di quanto dedotto ed eccepito al paragrafo 3. del presente ricorso in appello, in caso di conferma della sentenza appellata condannare, in riforma della sentenza n. 651/2022 resa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro il 29 marzo 2022, , all'integrale pagamento agli Enti
Impositori – e – con completa manleva nei confronti della odierna CP_3 CP_4
Appellante”.
Tale motivo, in quanto preliminare a ogni altro, assorbe e rende non scrutinabili l'altra questione dedotta con l'appello, vertente sulla presunta inammissibilità dell'intera originaria opposizione per tardiva proposizione.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp.att. c.p.c. la motivazione resa da questa Corte d'appello in analoga fattispecie (anche allora esaminando in via prioritaria e assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' diretta a contestare la condanna al pagamento Pt_2
delle spese) nella sentenza n. 28/2024 pubblicata il 26.1.2024, statuendo quanto segue :
<< L'accertamento del difetto della legittimazione passiva è frutto dell'adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite di recente con la sentenza. 7514/2022 pubblicata in data 8 marzo 2022.
Nella sentenza in esame la Corte ha affermato che la legittimazione vada, in controversie come la presente, in cui l'azione è promossa dopo la notifica della cartella nel presupposto dell'omessa notifica della stessa e senza far valere alcun vizio relativo alla fase esecutiva, affermata esclusivamente in capo all'ente impositore .
3 Segnatamente, nella pronuncia in questione si legge: <12. La peculiarità del sistema della riscossione previdenziale va tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele. Le indicazioni emergenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale formatosi all'interno della giurisprudenza della sezione lavoro impongono una rimeditazione che tenga conto della rilevata peculiarità, già in precedenza enunciata da queste Sezioni Unite in un passaggio della decisione 25 ottobre
2016 n. 23397, laddove si afferma che «dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del
1999 .... si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi». 12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della
4 riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti,
è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa
è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo. 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26
5 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.>>
Nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto che “ a prescindere dai pretesi vizi formali, l'intimazione di pagamento è un mero sollecito di pagamento, mentre oggetto imprescindibile del giudizio è sempre l'accertamento sostanziale della sussistenza della pretesa contributiva”, dichiarandola estinta per intervenuta prescrizione, sicché unico legittimato passivo era l' . CP_3
Ne consegue che, in riforma parziale della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , con compensazione delle spese di Controparte_6 primo grado nei suoi confronti , restando ferme le altre statuizioni (inclusa la condanna di e l rimborso di dette spese ). CP_3 CP_4
Le spese del presente grado sono compensate fra tutte le parti attesi i contrastanti orientamenti assunti nel tempo dalla Suprema Corte nella materia.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
contro
Controparte_6 Controparte_2
e nei confronti di e avverso la sentenza n. 651/2022 pubblicata in data CP_3 CP_4
29/03/2022 (NRG Lav. 4117/2019) dal Tribunale di Reggio Calabria., respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e compensa integralmente le spese Controparte_6 del primo grado rispetto a tale parte;
.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado.
Reggio Calabria, così deciso il 17.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti)
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