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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 373/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Larciano (PT), via G. Matteotti n. 934/M – interno 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Monsummano Terme (PT), via Luciano Lama n. 101;
Ricorrente
E
, C.F. nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Larciano (PT), via Matteotti n. 934/M, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tecla Augello, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in
Pescia (PT), via Amendola n. 36;
Resistente
1 E
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.02.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Buggiano (PT) con il 01.05.2010 e che dalla CP_1 loro unione nasceva (nata il [...]). Per_1
La ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile di euro 500, con decorrenza dal mese di settembre 2023; oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere il diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa contenente conclusioni CP_1 congiunte;
le parti chiedevano, quindi, la rimessione della causa in decisione;
il giudice delegato assegnava loro termini per note scritte in sostituzione dell'udienza.
Lette le note scritte depositate dalle parti con le quale esse rappresentavano che l'accordo raggiunto doveva intendersi rinunciato, sentite le parti alle udienze del
15.05.2024 e del 10.10.2024, con ordinanza resa in pari data veniva disposta C.T.U.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 15.04.2025.
Con ordinanza del 20.05.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore e veniva altresì disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte del nominato ctu.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25.01.1978 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Buggiano (PT) il 01.05.2010;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.7,
P.II, Serie A, Anno 2010):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 373/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Larciano (PT), via G. Matteotti n. 934/M – interno 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Monsummano Terme (PT), via Luciano Lama n. 101;
Ricorrente
E
, C.F. nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Larciano (PT), via Matteotti n. 934/M, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tecla Augello, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in
Pescia (PT), via Amendola n. 36;
Resistente
1 E
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.02.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Buggiano (PT) con il 01.05.2010 e che dalla CP_1 loro unione nasceva (nata il [...]). Per_1
La ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile di euro 500, con decorrenza dal mese di settembre 2023; oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere il diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa contenente conclusioni CP_1 congiunte;
le parti chiedevano, quindi, la rimessione della causa in decisione;
il giudice delegato assegnava loro termini per note scritte in sostituzione dell'udienza.
Lette le note scritte depositate dalle parti con le quale esse rappresentavano che l'accordo raggiunto doveva intendersi rinunciato, sentite le parti alle udienze del
15.05.2024 e del 10.10.2024, con ordinanza resa in pari data veniva disposta C.T.U.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 15.04.2025.
Con ordinanza del 20.05.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore e veniva altresì disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte del nominato ctu.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25.01.1978 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Buggiano (PT) il 01.05.2010;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.7,
P.II, Serie A, Anno 2010):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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