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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1299/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4805/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045874476000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017000980305000 BOLLO 2012
- INTIM PAGAM n. 29320239028018747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIM PAGAM n. 29320239028018747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 22.05.2024, è impugnata l'intimazione di pagamento
- n° 29320239028018747 di euro 993,43 notificata in data 30.04.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione intima l'adempimento al pagamento delle sottostanti cartelle di pagamento, tra cui quelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2013. Specificamente, si fa riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n° 29320160045874476000 di euro 502,21, compresi interessi e sanzioni, e concernente la tassa automobilistica per l'anno 2011; cartella di pagamento n°
2932017000009980305 di euro 491,22 compresi interessi e sanzioni, e concernente la tassa automobilistica per l'anno 2012.
Il ricorrente deduce: la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione delle cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania controdeduce: l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo, perché l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato;
l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.
L'ADE, con memoria depositata in data 20.01.2026, ha versato in atti la relata di notifica dell'intimazione di pagamento, con numero finale 2766, avente ad oggetto le medesime cartelle per cui oggi è discussione,, che ha interrotto i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento. Insiste nei motivi del ricorso.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato.
La parte resistente ha prodotto in giudizio la notifica della cartella di pagamento con finale 4476, notificata in data 2.2.2017, e la cartella di pagamento con finale 0305, notificata in data 16.10.2017.
La parte resistente ha, altresì, notificato, in data 20.11.2019, l'intimazione di pagamento, con numero finale
2766, contenente le medesime cartelle di pagamento dell'intimazione oggi impugnata.
La documentazione prodotta dalla parte resistente non è stata contestata dalla ricorrente.
La mancata impugnazione delle cartelle ha reso definita la pretesa erariale.
Qualsiasi eccezione sul merito della pretesa erariale doveva essere proposta in sede di impugnazione delle cartelle. Eventuali eccezioni di prescrizione sopravvenuta potevano essere proposte in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 2766.
Tra la notifica dell'intimazione di pagamento con finale 2766 e quella oggi impugnata non è maturata l'eccepita prescrizione sopravvenuta, attesa la sospensione dei termini prescrizionali disposta con la normativa emergenziale COVID-19.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi euro 391,00.
Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4805/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045874476000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017000980305000 BOLLO 2012
- INTIM PAGAM n. 29320239028018747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIM PAGAM n. 29320239028018747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 22.05.2024, è impugnata l'intimazione di pagamento
- n° 29320239028018747 di euro 993,43 notificata in data 30.04.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione intima l'adempimento al pagamento delle sottostanti cartelle di pagamento, tra cui quelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2013. Specificamente, si fa riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n° 29320160045874476000 di euro 502,21, compresi interessi e sanzioni, e concernente la tassa automobilistica per l'anno 2011; cartella di pagamento n°
2932017000009980305 di euro 491,22 compresi interessi e sanzioni, e concernente la tassa automobilistica per l'anno 2012.
Il ricorrente deduce: la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione delle cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania controdeduce: l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo, perché l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato;
l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.
L'ADE, con memoria depositata in data 20.01.2026, ha versato in atti la relata di notifica dell'intimazione di pagamento, con numero finale 2766, avente ad oggetto le medesime cartelle per cui oggi è discussione,, che ha interrotto i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento. Insiste nei motivi del ricorso.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato.
La parte resistente ha prodotto in giudizio la notifica della cartella di pagamento con finale 4476, notificata in data 2.2.2017, e la cartella di pagamento con finale 0305, notificata in data 16.10.2017.
La parte resistente ha, altresì, notificato, in data 20.11.2019, l'intimazione di pagamento, con numero finale
2766, contenente le medesime cartelle di pagamento dell'intimazione oggi impugnata.
La documentazione prodotta dalla parte resistente non è stata contestata dalla ricorrente.
La mancata impugnazione delle cartelle ha reso definita la pretesa erariale.
Qualsiasi eccezione sul merito della pretesa erariale doveva essere proposta in sede di impugnazione delle cartelle. Eventuali eccezioni di prescrizione sopravvenuta potevano essere proposte in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento con numero finale 2766.
Tra la notifica dell'intimazione di pagamento con finale 2766 e quella oggi impugnata non è maturata l'eccepita prescrizione sopravvenuta, attesa la sospensione dei termini prescrizionali disposta con la normativa emergenziale COVID-19.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi euro 391,00.
Il Giudice monocratico