Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1299
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza per tardiva iscrizione a ruolo

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla resistente dimostra la notifica delle cartelle di pagamento in date antecedenti all'intimazione impugnata. La mancata impugnazione delle cartelle ha reso definitiva la pretesa erariale, rendendo inammissibili le eccezioni sul merito in questa sede.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla resistente dimostra la notifica delle cartelle di pagamento in date antecedenti all'intimazione impugnata. La mancata impugnazione delle cartelle ha reso definitiva la pretesa erariale, rendendo inammissibili le eccezioni sul merito in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un'intimazione di pagamento precedente a quella impugnata ha interrotto i termini prescrizionali. Inoltre, la normativa emergenziale COVID-19 ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali, impedendo il maturare dell'eccepita prescrizione sopravvenuta tra le due intimazioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1299
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo