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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 286 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
- C.F. Parte_1
in persona del per la Calabria in carica “pro P.IVA_1 Parte_2 tempore” Dott.ssa , giusta determina del Commissario Straordinario del Parte_3
5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto 60 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Maida, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Dr.ssa , Notaio in Catanzaro, in data Controparte_1
16.4.2024, rep. n. 48247, racc. n. 18366 appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._1
Peluso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente la memoria, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta da . Spese come per legge>>; CP_2 per l'appellato: < 1) In via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dall' , in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto Pt_1 confermare integralmente la Sentenza n. 874/2023 pubblicata il 22.11.2023, emessa dal Tribunale di Crotone, R.G. n. 1693/2022; 2) Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Peluso, dichiaratosi antistatario. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:>
§3 Il tribunale, sentiti i testi ed espletata ctu medico legale, <accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, di natura professionale, ne ha determinato una menomazione della integrità psico- fisica nella misura del 12% con decorrenza dall' 11.04.2023; -per l'effetto, condanna l' a corrispondergli prestazione maggiorata accessori ex art. 16, c. 6, l. pt_1
412/1991 da quella data al soddisfo -compensa le spese di lite per le ragioni in parte motiva;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . Pt_1
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
Pag. 2 di 7 <l'art. 13 del d. lgs. n. 38 2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un parte_1 indennizzo in capitale per le menomazioni grado pari o superiore al sei cento ed inferiore sedici cento, rendita cento. ciò posto, con riferimento specifico ai fatti causa occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà tutti i testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei causa, quali hanno confermato l'orario lavorativo nonché lavorazioni indicate ricorso, precisando altresì l'utilizzo maggior delle ore lavorative, senza dpi, strumenti rumorosi decespugliatori motosega, che, rumore emesso, rendevano impossibile comunicazione tra operai all'interno della stessa squadra ( cfr. deposizione teste sig. “sia io che il testimone_1 , alle dipendenze calabria verde successivamente cp_2 cp_3 abbiamo sempre svolto seguente orario lavoro dalle 07.00 15.30 dal lunedì giovedì 14.30 venerdì totale 39 lavorative settimanali”; …a.d. r. “anche mio impiego ero quella occuparmi pulitura seguito taglio operato quindi, posso confermare qualità operaio specializzato svolgeva seguenti attività: - addetto all'uso decespugliatore motosega;
- abbattimento alberi arbusti;
disboscamento, sfoltimento ripulitura sottobosco;
tronchi, tronchetti rami alberi;
esecuzione interventi difesa suolo aree verdi (pulitura argini, pulizia strade interpoderali etc); potatore selezione, ossia 20- 30 cm circa sarebbero poi stati portati nelle cartiere. luogo era lo più località montano comune mesoraca”; a.d.r.: “confermo trascorre utilizzando motosega”;
“Confermo che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, tutti gli operai della Tes_1 squadra, quindi anche il sig,. riescono a comunicare solo a strumentazione spenta CP_2
a causa del rumore”. : “Preciso che per proteggerci dai rumori non utilizziamo Tes_1 alcuno strumento di tutela, né cuffie e neppure tappi”; cfr. dichiarazioni testimoniali sig.
“ “Confermo che il sig. trascorre la maggior Testimone_2 Tes_1 CP_2 parte delle ore lavorative utilizzando il decespugliatore e la motosega”; Tes_1
“Confermo che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, tutti gli operai della squadra, quindi anche il sig,. riescono a comunicare solo a strumentazione spenta a causa CP_2 del rumore degli strumenti utilizzati”. A.D.R: “Preciso che per proteggerci dai rumori non utilizziamo alcuno strumento di tutela, né cuffie e neppure tappi”). L'indicazione dell'omogeneo utilizzo di tali strumenti di lavoro, in particolare di motosega e decespugliatore, offre conferma al fatto che l'assicurato, per la maggior parte dell'orario lavorativo, abbia svolto compiti che lo esponevano, ad “w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)” e al conseguente rischio professionale da “ipoacusia da rumore”, come da tabellazione ( voce H83.3) prevista nel TU di riferimento come modificato dal DM 9.04.2008; d'altro canto, la mancata contemplazione all'interno del DVR ( cfr. all. fascicolo del rischio “otolesivo” si Pt_1 giustifica con l'altrettanto omessa indicazione, nello stesso documento di valutazione
Pag. 3 di 7 rischi, delle attrezzature effettivamente utilizzate dal ricorrente (quali motoseghe, decespugliatori..), essendo riportati unicamente utensili quali “zappe, mazze,asce, badili e rastrelli”. Significativamente – lo si ribadisce- l'utilizzo di decespugliatori e motoseghe, peraltro del tutto verosimile in ragione dell'attività di OIF espletata dal ricorrente, è stato confermato e descritto dai colleghi di lavoro come di uso abituale, senza alcuna indicazione che consenta di ritenere che ad esso l'assicurato facesse ricorso solo saltuariamente. Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, la previsione tabellare (e la conseguente presunzione legale). Invero, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a) l'assicurato è afflitto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
b) è stato adibito a lavorazioni che imponevano l'utilizzo non occasionale di strumenti con rumore superiore a 80 Db;
c) quelle lavorazioni non erano cessate al momento in cui ha denunciato la patologia che risulta essersi manifestata all'interno del periodo massimo di indennizzabilità ( 4 anni); d) è stato accertato l'omesso utilizzo di DPI quali cuffie (peraltro assenti nell'elenco dei DPI dell'ultimo DVR). Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata. A riprova, deve darsi atto della circostanza che il CTU nominato, specializzato in otorinolaringoiatria, ha confermato l'eziologia professionale della malattia;
invero, sulla scorta dell'audiogramma eseguito il 29/10/2021, che recita:“ipoacusia neurosensoriale di tipo percettivo sulle alte frequenze” nonché di un nuovo esame audiometrico acquisito in sede di visita peritale, evidenziava un grafico con caratteristiche similari, rivelante una perdita uditiva con curve in caduta sulle alte frequenze, tipico del danno otolesivo da rumore. Nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, dando altresì riscontro alle note contro deduttive avanzate dal CTP dell' valorizzava un'anamnesi lavorativa che corrispondeva agli esiti della Pt_1 prova testimoniale assunta, riconoscendo una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura del 12% con decorrenza, tuttavia, dall'11.04.2023, ossia dalla data della visita peritale ( cfr. relazione tecnica depositata in data 12.07.2023 qui da intendersi integralmente richiamata). Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 l'indennizzo in Pt_1 capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo all'11.04.2023 al soddisfo. In applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'accoglimento parziale del ricorso e il riconoscimento, a decorrere dall'11.04.2023 del diritto del ricorrente all'indennizzo che rivendica induce a compensare le spese di lite, mentre quelle della consulenza tecnica espletata vanno poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'esito Pt_1 del ricorso che è favorevole all'assicurato ancorché con la decorrenza differita anzidetta>>.
§4
Pag. 4 di 7 La sentenza è gravata d'appello dall' che contesta le risultanze della ctu medico Pt_1 legale su cui il Tribunale ha basato la decisione: <<…il CTU ammette il riconoscimento di origine professionale della patologia denunciata ipoacusia da rumore nonostante agli atti vi è documentazione come il Questionario Ditta 2 per ipoacusia da rumore con DVR e visite del medico competente, che il CTU non considera affatto, laddove non solo si evince che la lavorazione svolta dal ricorrente non è tabellata, ma IL DVR(DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)esclude l'utilizzo di strumenti rumorosi. Il rischio specifico non è stato provato secondo criteriologia retrospettiva accreditata : se è vero , come le norme di sicurezza dettano, che sussistano dei requisiti previsti per la sorveglianza sanitaria in ossequio ai dettami del TU 81/2008 e smi , nella fattispecie in esame, aldilà delle prove testimoniali, di un unico testimone ( discrepante la sua dichiarazione rispetto a quella del caposquadra siccome allegata agli atti ) NON esiste un solo documento pubblico che dimostri la sussistenza di esposizione a rumore lavorativo sopra soglia od ai limiti di soglia di legge . Difatti come facilmente può evincersi dai giudizi d'idoneità allegati agli atti, l'assicurato veniva sorvegliato puntualmente, ma per altri e differenti tipologie di rischio lavorativo – Manca completamente la sezione dedicata al rumore. Si conferma utilizzo di strumenti SOLO o prevalentemente manuali (vedi allegati agli atti) Il giudizio d'idoneità, si rammenta, viene controfirmato dal lavoratore. Da questa considerazione e trattandosi di documenti di fede pubblica ( ricordiamo che all'omesso accertamento del rischio specifico in DVR ed omessa sorveglianza sanitaria per rischio normato corrispondano sanzioni non solo di carattere pecuniario) , appare francamente azzardato ritenere che il datore di lavoro., RSPP, Medico Competente DVR , certificati d'idoneità, questionari di rischio storico mansioni ed altra cogente Pt_1 documentazione allegata e pubblica , fosse “ trascurata o addirittura omissiva ,siccome affermato in corso di giudizio nel considerare NON sussistente il rischio fisico da rumore . Appare analogamente azzardato dare unico fondamento al nesso causale rispetto ad unica prova testimoniale senza alcun dettaglio concreto (tipologia, considerando vieppiù che le attività lavorative siano iniziate nel 2014 e la denunciata affezione si sia manifestata SOLO dopo sei anni e poco oltre! La quantificazione del danno in CTU non risponde e non descrive per esteso la perdita uditiva alle singole voci di corrispondente danno per frequenza( normalmente alle alte ) e per via ossea ( si consideri che il calcolo di perdita uditiva siccome derivante dagli accertamento ( accreditati ISO ) del CDPR di , danno una percentuale ( al 2022) di danno biologico per ipoacusia Pt_1 Pt_4 neurosensoriale simmetrica e bil pari a poco più del 2% ( per la precisione 2.85%) secondo tabelle art. 13 del D.lvo 38/2000.Nessuna menzione rispetto all'impedenzometria ( accertamento quanto mai essenziale nel giudizio medico legale di specie) Infine e non certo per importanza, parliamo di un soggetto che, all'epoca della denuncia , avesse un'età di 64 anni e, addirittura alla decorrenza sentenziata del danno 65 anni. Nulla è stato indagato su eventuali patologie sistemiche coesistenti, su uso di farmaci otolesivi (semplicemente gli antipertensivi) , su patologie del sistema nervoso o vascolare…>>.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_2
Pag. 5 di 7 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della ctu medico- legale, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, il consulente medico nominato nel presente grado, dr. , specialista in Per_1 medicina-legale, ha accertato che è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo CP_2 percettivo sulle frequenze medio - acute compatibile con presbiacusia, così escludendo la derivazione professionale della patologia.
In particolare, l'esperto nominato dal Collegio ha escluso il nesso causale, sottolineando le specifiche caratteristiche della lesione uditiva da cui è affetto il sig. tali da CP_2 doverne escludere l'origine professionale - ciò che consente di superare i rilievi critici della difesa dell'appellato, che invece si concentra sui riscontri offerti dalle deposizioni testimoniali (da cui è emerso l'uso costante di motosega e decespugliatore), che diventano irrilevanti una volta emersa la caratteristica genetica della patologia.
Le conclusioni del perito non possono dunque non essere condivise, in quanto immuni da errori e vizi logici.
§6
Conclusivamente, quindi, in accoglimento dell'appello dell' la sentenza di primo Pt_1 grado deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda spiegata da CP_2
con il ricorso depositato il 15 luglio 2022.
[...]
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in difetto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., l'appellante soccombente va condannato alla rifusione di quelle del doppio grado, nella misura indicata in dispositivo, nonché a farsi carico di quelle della di CT (sia con riferimento a quelle liquidate dal Tribunale, che quanto a quelle della CT espletata nel presente grado, liquidate come da separato provvedimento).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 in data 18 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 874/2023, resa in data 22 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
Pag. 6 di 7 2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che CP_2 liquida in complessivi euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti;
3. pone a carico dell'appeellato le spese di CT liquidate dal Tribunale di Crotone, nonché quelle della CTU disposta nel presente grado, quantificate come da separato decreto.
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 286 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
- C.F. Parte_1
in persona del per la Calabria in carica “pro P.IVA_1 Parte_2 tempore” Dott.ssa , giusta determina del Commissario Straordinario del Parte_3
5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto 60 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Maida, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Dr.ssa , Notaio in Catanzaro, in data Controparte_1
16.4.2024, rep. n. 48247, racc. n. 18366 appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._1
Peluso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente la memoria, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta da . Spese come per legge>>; CP_2 per l'appellato: < 1) In via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dall' , in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto Pt_1 confermare integralmente la Sentenza n. 874/2023 pubblicata il 22.11.2023, emessa dal Tribunale di Crotone, R.G. n. 1693/2022; 2) Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Peluso, dichiaratosi antistatario. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
§3 Il tribunale, sentiti i testi ed espletata ctu medico legale, <accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, di natura professionale, ne ha determinato una menomazione della integrità psico- fisica nella misura del 12% con decorrenza dall' 11.04.2023; -per l'effetto, condanna l' a corrispondergli prestazione maggiorata accessori ex art. 16, c. 6, l. pt_1
412/1991 da quella data al soddisfo -compensa le spese di lite per le ragioni in parte motiva;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . Pt_1
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
Pag. 2 di 7 <l'art. 13 del d. lgs. n. 38 2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un parte_1 indennizzo in capitale per le menomazioni grado pari o superiore al sei cento ed inferiore sedici cento, rendita cento. ciò posto, con riferimento specifico ai fatti causa occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà tutti i testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei causa, quali hanno confermato l'orario lavorativo nonché lavorazioni indicate ricorso, precisando altresì l'utilizzo maggior delle ore lavorative, senza dpi, strumenti rumorosi decespugliatori motosega, che, rumore emesso, rendevano impossibile comunicazione tra operai all'interno della stessa squadra ( cfr. deposizione teste sig. “sia io che il testimone_1 , alle dipendenze calabria verde successivamente cp_2 cp_3 abbiamo sempre svolto seguente orario lavoro dalle 07.00 15.30 dal lunedì giovedì 14.30 venerdì totale 39 lavorative settimanali”; …a.d. r. “anche mio impiego ero quella occuparmi pulitura seguito taglio operato quindi, posso confermare qualità operaio specializzato svolgeva seguenti attività: - addetto all'uso decespugliatore motosega;
- abbattimento alberi arbusti;
disboscamento, sfoltimento ripulitura sottobosco;
tronchi, tronchetti rami alberi;
esecuzione interventi difesa suolo aree verdi (pulitura argini, pulizia strade interpoderali etc); potatore selezione, ossia 20- 30 cm circa sarebbero poi stati portati nelle cartiere. luogo era lo più località montano comune mesoraca”; a.d.r.: “confermo trascorre utilizzando motosega”;
“Confermo che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, tutti gli operai della Tes_1 squadra, quindi anche il sig,. riescono a comunicare solo a strumentazione spenta CP_2
a causa del rumore”. : “Preciso che per proteggerci dai rumori non utilizziamo Tes_1 alcuno strumento di tutela, né cuffie e neppure tappi”; cfr. dichiarazioni testimoniali sig.
“ “Confermo che il sig. trascorre la maggior Testimone_2 Tes_1 CP_2 parte delle ore lavorative utilizzando il decespugliatore e la motosega”; Tes_1
“Confermo che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, tutti gli operai della squadra, quindi anche il sig,. riescono a comunicare solo a strumentazione spenta a causa CP_2 del rumore degli strumenti utilizzati”. A.D.R: “Preciso che per proteggerci dai rumori non utilizziamo alcuno strumento di tutela, né cuffie e neppure tappi”). L'indicazione dell'omogeneo utilizzo di tali strumenti di lavoro, in particolare di motosega e decespugliatore, offre conferma al fatto che l'assicurato, per la maggior parte dell'orario lavorativo, abbia svolto compiti che lo esponevano, ad “w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)” e al conseguente rischio professionale da “ipoacusia da rumore”, come da tabellazione ( voce H83.3) prevista nel TU di riferimento come modificato dal DM 9.04.2008; d'altro canto, la mancata contemplazione all'interno del DVR ( cfr. all. fascicolo del rischio “otolesivo” si Pt_1 giustifica con l'altrettanto omessa indicazione, nello stesso documento di valutazione
Pag. 3 di 7 rischi, delle attrezzature effettivamente utilizzate dal ricorrente (quali motoseghe, decespugliatori..), essendo riportati unicamente utensili quali “zappe, mazze,asce, badili e rastrelli”. Significativamente – lo si ribadisce- l'utilizzo di decespugliatori e motoseghe, peraltro del tutto verosimile in ragione dell'attività di OIF espletata dal ricorrente, è stato confermato e descritto dai colleghi di lavoro come di uso abituale, senza alcuna indicazione che consenta di ritenere che ad esso l'assicurato facesse ricorso solo saltuariamente. Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, la previsione tabellare (e la conseguente presunzione legale). Invero, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a) l'assicurato è afflitto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
b) è stato adibito a lavorazioni che imponevano l'utilizzo non occasionale di strumenti con rumore superiore a 80 Db;
c) quelle lavorazioni non erano cessate al momento in cui ha denunciato la patologia che risulta essersi manifestata all'interno del periodo massimo di indennizzabilità ( 4 anni); d) è stato accertato l'omesso utilizzo di DPI quali cuffie (peraltro assenti nell'elenco dei DPI dell'ultimo DVR). Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata. A riprova, deve darsi atto della circostanza che il CTU nominato, specializzato in otorinolaringoiatria, ha confermato l'eziologia professionale della malattia;
invero, sulla scorta dell'audiogramma eseguito il 29/10/2021, che recita:“ipoacusia neurosensoriale di tipo percettivo sulle alte frequenze” nonché di un nuovo esame audiometrico acquisito in sede di visita peritale, evidenziava un grafico con caratteristiche similari, rivelante una perdita uditiva con curve in caduta sulle alte frequenze, tipico del danno otolesivo da rumore. Nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, dando altresì riscontro alle note contro deduttive avanzate dal CTP dell' valorizzava un'anamnesi lavorativa che corrispondeva agli esiti della Pt_1 prova testimoniale assunta, riconoscendo una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura del 12% con decorrenza, tuttavia, dall'11.04.2023, ossia dalla data della visita peritale ( cfr. relazione tecnica depositata in data 12.07.2023 qui da intendersi integralmente richiamata). Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 l'indennizzo in Pt_1 capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo all'11.04.2023 al soddisfo. In applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'accoglimento parziale del ricorso e il riconoscimento, a decorrere dall'11.04.2023 del diritto del ricorrente all'indennizzo che rivendica induce a compensare le spese di lite, mentre quelle della consulenza tecnica espletata vanno poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'esito Pt_1 del ricorso che è favorevole all'assicurato ancorché con la decorrenza differita anzidetta>>.
§4
Pag. 4 di 7 La sentenza è gravata d'appello dall' che contesta le risultanze della ctu medico Pt_1 legale su cui il Tribunale ha basato la decisione: <<…il CTU ammette il riconoscimento di origine professionale della patologia denunciata ipoacusia da rumore nonostante agli atti vi è documentazione come il Questionario Ditta 2 per ipoacusia da rumore con DVR e visite del medico competente, che il CTU non considera affatto, laddove non solo si evince che la lavorazione svolta dal ricorrente non è tabellata, ma IL DVR(DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)esclude l'utilizzo di strumenti rumorosi. Il rischio specifico non è stato provato secondo criteriologia retrospettiva accreditata : se è vero , come le norme di sicurezza dettano, che sussistano dei requisiti previsti per la sorveglianza sanitaria in ossequio ai dettami del TU 81/2008 e smi , nella fattispecie in esame, aldilà delle prove testimoniali, di un unico testimone ( discrepante la sua dichiarazione rispetto a quella del caposquadra siccome allegata agli atti ) NON esiste un solo documento pubblico che dimostri la sussistenza di esposizione a rumore lavorativo sopra soglia od ai limiti di soglia di legge . Difatti come facilmente può evincersi dai giudizi d'idoneità allegati agli atti, l'assicurato veniva sorvegliato puntualmente, ma per altri e differenti tipologie di rischio lavorativo – Manca completamente la sezione dedicata al rumore. Si conferma utilizzo di strumenti SOLO o prevalentemente manuali (vedi allegati agli atti) Il giudizio d'idoneità, si rammenta, viene controfirmato dal lavoratore. Da questa considerazione e trattandosi di documenti di fede pubblica ( ricordiamo che all'omesso accertamento del rischio specifico in DVR ed omessa sorveglianza sanitaria per rischio normato corrispondano sanzioni non solo di carattere pecuniario) , appare francamente azzardato ritenere che il datore di lavoro., RSPP, Medico Competente DVR , certificati d'idoneità, questionari di rischio storico mansioni ed altra cogente Pt_1 documentazione allegata e pubblica , fosse “ trascurata o addirittura omissiva ,siccome affermato in corso di giudizio nel considerare NON sussistente il rischio fisico da rumore . Appare analogamente azzardato dare unico fondamento al nesso causale rispetto ad unica prova testimoniale senza alcun dettaglio concreto (tipologia, considerando vieppiù che le attività lavorative siano iniziate nel 2014 e la denunciata affezione si sia manifestata SOLO dopo sei anni e poco oltre! La quantificazione del danno in CTU non risponde e non descrive per esteso la perdita uditiva alle singole voci di corrispondente danno per frequenza( normalmente alle alte ) e per via ossea ( si consideri che il calcolo di perdita uditiva siccome derivante dagli accertamento ( accreditati ISO ) del CDPR di , danno una percentuale ( al 2022) di danno biologico per ipoacusia Pt_1 Pt_4 neurosensoriale simmetrica e bil pari a poco più del 2% ( per la precisione 2.85%) secondo tabelle art. 13 del D.lvo 38/2000.Nessuna menzione rispetto all'impedenzometria ( accertamento quanto mai essenziale nel giudizio medico legale di specie) Infine e non certo per importanza, parliamo di un soggetto che, all'epoca della denuncia , avesse un'età di 64 anni e, addirittura alla decorrenza sentenziata del danno 65 anni. Nulla è stato indagato su eventuali patologie sistemiche coesistenti, su uso di farmaci otolesivi (semplicemente gli antipertensivi) , su patologie del sistema nervoso o vascolare…>>.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_2
Pag. 5 di 7 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della ctu medico- legale, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, il consulente medico nominato nel presente grado, dr. , specialista in Per_1 medicina-legale, ha accertato che è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo CP_2 percettivo sulle frequenze medio - acute compatibile con presbiacusia, così escludendo la derivazione professionale della patologia.
In particolare, l'esperto nominato dal Collegio ha escluso il nesso causale, sottolineando le specifiche caratteristiche della lesione uditiva da cui è affetto il sig. tali da CP_2 doverne escludere l'origine professionale - ciò che consente di superare i rilievi critici della difesa dell'appellato, che invece si concentra sui riscontri offerti dalle deposizioni testimoniali (da cui è emerso l'uso costante di motosega e decespugliatore), che diventano irrilevanti una volta emersa la caratteristica genetica della patologia.
Le conclusioni del perito non possono dunque non essere condivise, in quanto immuni da errori e vizi logici.
§6
Conclusivamente, quindi, in accoglimento dell'appello dell' la sentenza di primo Pt_1 grado deve essere riformata, con conseguente rigetto della domanda spiegata da CP_2
con il ricorso depositato il 15 luglio 2022.
[...]
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in difetto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., l'appellante soccombente va condannato alla rifusione di quelle del doppio grado, nella misura indicata in dispositivo, nonché a farsi carico di quelle della di CT (sia con riferimento a quelle liquidate dal Tribunale, che quanto a quelle della CT espletata nel presente grado, liquidate come da separato provvedimento).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 in data 18 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 874/2023, resa in data 22 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
Pag. 6 di 7 2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che CP_2 liquida in complessivi euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti;
3. pone a carico dell'appeellato le spese di CT liquidate dal Tribunale di Crotone, nonché quelle della CTU disposta nel presente grado, quantificate come da separato decreto.
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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