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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2047/2022 R.G.
da con l'avv. MASSARI BARBARA, come da procura in atti Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. VISENTIN CLAUDIA, come da procura in atti CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi prevedendo che gli stessi possano
vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza;
2
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Terrassa Padovana (PD), Via
Roma n. 25, di proprietà del sig. alla signora affinché CP_1 Parte_1
possa risiedervi con il figlio CP_2
3) confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con CP_2
collocamento prevalente presso la madre;
4) disporre che possa frequentare il padre due pomeriggi a settimana, il martedì CP_2
dalle ore 15 sino al mercoledì mattina quando verrà accompagnato a scuola e il venerdì
pomeriggio dalle ore 15 sino al sabato alle ore 19, nonché a fine settimana alternati, dal
venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena, con la precisazione che il bimbo
dovrà essere riportato a casa della madre a cura del padre.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche
non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà la prima settimana (sino al 30 dicembre)
con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con
l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali il figlio rimarrà
con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, in modo alternato.
Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune
accordo. Tutti gli accordi raggiunti potranno venire modificati concordemente dai genitori
in ragione delle esigenze lavorative di entrambi;
5) stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al
mantenimento del figlio corrisponda a mezzo bonifico bancario a CP_2 CP_1
la somma di € 300,00 (diconsi euro trecento), annualmente rivalutabile Parte_1
in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza presidenziale, oltre al 50% delle
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spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova, che si
ritiene integralmente richiamato;
6) stabilire che l'assegno unico venga trattenuto dalla sig.ra Parte_1
In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie richieste e non ammesse;
In ogni caso
si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale
e delle rispettive repliche.
Con vittoria di spese e competenze dell'avvocato, anche del procedimento di modifica delle
condizioni ex art. 709, co.
4. ter, c.p.c. determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e
successive spese occorrende.”
Conclusioni parte resistente:
“1) dichiarare la separazione dei Sigg.ri e CP_1 Parte_1
2) Affidare in via condivisa il figlio con residenza prevalente presso il padre. CP_2
3) Disporre un diritto di visita della madre al figlio secondo il calendario CP_2
attualmente in essere, ovvero un week end alternato tra i genitori, inoltre cesare starà con
il padre il martedì con pernotto sino al mercoledì mattina ed il venerdì con pernotto e sino
al sabato pomeriggio/sera , con facoltà per ciascun genitore di poter sentire il figlio
almeno 1 volta al giorno per qualche minuto e con divisione paritaria dei trasporti tra
ciascun genitore nell'esercizio del diritto di visita. Una settimana ciascun genitore durante
le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali alternando di anno in anno le
maggiori festività, 15 giorni di ferie ciascun genitore anche non consecutivi con impegno
alla comunicazione del relativo periodo entro il 30/04/2025
4) Assegnare la casa familiare sita in Terrassa Padovana (PD), Via Roma, 25, di
proprietà del Sig. allo stesso, in ragione della collocazione prevalente CP_1
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presso quest'ultimo con gli arredi ivi presenti. La Sig.ra provvederà a Parte_1
rilasciare la casa coniugale portando con sé ogni effetto personale;
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il tempo CP_2
di permanenza con esso, mentre le spese straordinarie così come individuate nel
Protocollo del Tribunale di Padova saranno suddivise al 50 % tra i genitori .
In via istruttoria : Si insiste per l'ammissione delle istanze tutte formulate nei propri scritti
difensivi in particolare nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n° 1,2,3 anche con
particolare riguardo alla richiesta di indagini della guardia di finanza sui redditi della
Sig.ra Si chiede inoltre un nuovo monitoraggio dei servizi sociali volto a Parte_1
“fotografare” l'attuale situazione di gestione di con particolare riguardo alle sue CP_2
mutate e rinnovate esigenze rispetto alla precedente osservazione conclusasi ancora
all'inizio del 2023.
Si chiede in ogni caso la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di
comparse conclusionali e di replica.”.
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato il 04.04.2022 chiedeva che venisse pronunciata Parte_1
la separazione personale dei coniugi;
- allegava che le parti avevano contratto matrimonio concordatario, optando per il regime della separazione dei beni, in data 18.05.2013, matrimonio trascritto nei registri dello Stato
civile del comune di IC al n. 7, parte II, serie A, anno 2013;
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- riferiva che dall'unione coniugale era nato un figlio: in data 10.08.2014, affetto CP_2
da autismo infantile;
- rappresentava che da tempo era venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis a causa del disturbo del neuro-sviluppo diagnosticato al figlio della coppia, attesa la mancanza di supporto da parte del coniuge;
- riferiva, inoltre, di svolgere l'attività di parrucchiera, in proprio, percependo un reddito medio annuo di circa € 6.000,00; mentre, il resistente era dipendente, a tempo indeterminato, presso la e percepiva un reddito medio annuo di circa Controparte_3
€ 31.000,00;
- allegava, altresì, che il marito negli ultimi anni aveva iniziato a porre in essere, nei suoi confronti, un atteggiamento aggressivo e rancoroso non accettando la fine della relazione coniugale;
- alla luce di quanto sopra chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la separazione tra le parti rassegnando le conclusioni di seguito indicate:
“emettere i seguenti opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare la casa familiare sita in Terrassa Padovana (PD), Via Roma n. 25, di
proprietà del sig. alla signora affinchè possa risiedervi CP_1 Parte_1
con il figlio CP_2
3) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente CP_2
presso la stessa;
4) dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità
che il Giudice riterrà più idonee in relazione ai fatti riportati in narrativa prevedendo che
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le visite tra il padre e il figlio siano disciplinate con la partecipazione di un'altra persona
adulta e/o l'intervento dei servizi sociali;
5) stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al
mantenimento del figlio corrisponderà a mezzo bonifico bancario CP_2 CP_1
a la somma di € 600,00 (diconsi euro seicento), annualmente Parte_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza presidenziale, oltre
al 70% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, che si ritiene integralmente richiamato;
6) stabilire che l'assegno unico, se richiesto dalla sig.ra venga dalla stessa Parte_1
trattenuto;
7) rimettere le parti dinnanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con riserva di meglio precisare articolare ed integrare le domande anche a seguito delle
difese di controparte, si formulano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi prevedendo che gli stessi possano
vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza;
2) assegnare la casa familiare sita in Terrassa Padovana (PD), Via Roma n. 25, di
proprietà del sig. alla signora affinchè possa risiedervi CP_1 Parte_1
con il figlio CP_2
3) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente CP_2
presso la stessa;
4) dichiarare che il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità
che il Giudice riterrà più idonee in relazione ai fatti riportati in narrativa prevedendo che
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le visite tra il padre e il figlio siano disciplinate con la partecipazione di un'altra persona
adulta e/o l'intervento dei servizi sociali;
5) stabilire che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al
mantenimento del figlio corrisponderà a mezzo bonifico bancario CP_2 CP_1
a la somma di € 600,00 (diconsi euro seicento), annualmente Parte_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo all'udienza presidenziale, oltre
al 70% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, che si ritiene integralmente richiamato;
6) stabilire che l'assegno unico, che verrà richiesto dalla sig.ra venga dalla Parte_1
stessa trattenuto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dell'avvocato determinato ai sensi del
D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende.”
- Con memoria difensiva, depositata in data 03.07.2022, si costituiva il resistente, il quale,
contestava quanto asserito e dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
- rappresentava che la crisi coniugale era sopraggiunta qualche anno addietro, quando casualmente il resistente scopriva che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un certo Per_1
- riferiva che tra le parti vi erano state accese discussioni e diverbi, a causa della condotta tenuta dalla ricorrente, ma che lo stesso non aveva mai posto in essere alcuna violenza fisica in danno del coniuge e che si era sempre adoperato per i bisogni della prole,
dimostrandosi un genitore attento e presente;
- riferiva che, compatibilmente ai propri turni di lavoro, lo stesso si era sempre prodigato per accompagnare il figlio a scuola, alle visite mediche e a tutte le attività ludiche dello
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stesso, partecipando attivamente alle spese, sia ordinarie che straordinarie, riferibili al figlio minore della coppia;
- lamentava l'incapacità della ricorrente a gestire, al meglio, i tempi con il figlio in quanto dopo la scuola era solita tenere il minore all'interno del proprio salone di parrucchiera,
senza dedicare allo stesso il tempo e le attenzioni necessarie;
- rappresentava che lo stesso aveva iniziato un percorso di psicoterapia presso un professionista privato attesa la situazione familiare altamente conflittuale;
- lamentava la difficoltà di collaborazione con la ricorrente per la gestione delle necessità
del minore in ordine alla scuola da frequentare ed alle attività ludiche da scegliere;
nonché,
in merito alla scelta dei percorsi di sostegno per il figlio;
- evidenziava che era inverosimile che la ricorrente conseguisse come reddito mensile circa
€ 600,00, a fronte dell'orario pieno di lavoro tenuto, del discreto giro di clientela della stessa, del canone di affitto corrisposto per i locali dell'attività commerciale pari ad €
3.600,00 annui;
nonché, considerati anche gli interventi di miglioria effettuati dalla stessa nel proprio esercizio commerciale;
- alla luce di quanto sopra, rassegnava le conclusioni di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Presidente rigettata ogni contraria istanza di parte avversaria, emettere i
seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati
2) Affidare in via condivisa il figlio con residenza prevalente presso il padre;
CP_2
3) Assegnare la casa familiare sita in Terrassa Padovana (PD), Via Roma, 25, di
proprietà del Sig. allo stesso, in ragione della collocazione prevalente CP_1
presso quest'ultimo con gli arredi ivi presenti. La Sig.ra provvederà a Parte_1
rilasciare la casa coniugale portando con sé ogni effetto personale;
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4) Disporre un diritto di visita della madre al figlio secondo quanto il Giudice CP_2
riterrà più opportuno
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il tempo CP_2
di permanenza con esso, mentre le spese straordinarie così come individuate nel
Protocollo del Tribunale di Padova saranno suddivise al 50 % tra i genitori: Spese e
competenze integralmente rifuse.
In via istruttoria: Riservata sin d'ora ogni utile richiesta sia istruttoria che di merito si
rendesse necessaria da articolarsi più dettagliatamente nella fase di merito. Si chiede sin
d'ora accertamento della Guardia di Finanza sui redditi della Sig.ra ; Parte_1
Riservata ogni ulteriore richiesta.”
- All'udienza presidenziale del 22.07.2022, l'allora Presidente Delegato, dopo aver ascoltato le parti, appurato che il resistente aveva ammesso un episodio di violenza fisica ai danni della ricorrente a seguito di uno scatto d'ira, disponeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente CP_2
presso la madre stessa;
2. assegna la casa familiare sita in Terrassa Padovana, via Roma n. 25/a alla signora
affinché vi abiti con il figlio con termine al signor sino a 60 Parte_1 CP_2 CP_1
giorni per allontanarsi, prelevando i propri effetti personali;
3. potrà frequentare il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 15:00 fino alle CP_2
19:30 e, a fine settimana alternati dal sabato (con orario a seconda del lavoro del signor
) sino alla domenica sera alle 21:00; CP_1
4. il signor contribuirà al mantenimento di versando alla madre, entro il CP_1 CP_2
giorno 10 di ogni mese, un assegno di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat
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oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del
17.1.2017;
5. dispone che i Servizi sociali di Terrassa Padovana, sentite le parti, eseguite visite
domiciliari e/o scolastiche, esaminato e visitato il minore:
- dicano quale sia la attuale e reale condizione psicologica e fisica del minore stesso in
riferimento al precedente vissuto familiare e alla attuale separazione e conflitto fra i genitori;
- esaminino la reazione del minore in riferimento alla necessità di mantenere e consolidare il
rapporto con il padre
- verifichino l'atteggiamento del padre verso il minore anche e soprattutto in riferimento alla
figura materna e, reciprocamente, verifichi quello della madre anche in riferimento alla
figura paterna.
A quest'ultimo proposito i Servizi Sociali accerteranno:
1. quanto alla madre: l'attuale stato psicofisico della stessa e le sue vicende familiari;
2. quanto al padre: l'attuale stato psicofisico dello stesso e le sue vicende familiari;
-
esaminino e verifichino l'attuale rapporto fra le parti e la capacità di ciascuno, nell'ambito
della reciproca relazione, di realizzare, mantenere e consolidare la unità genitoriale nei
riguardi del minore;
- verifichino, ancora, l'atteggiamento dei rispettivi ascendenti paterni e
materni verso il minore e verso i due genitori, nonché di quelle persone che, per vincoli di
parentela e affinità e per la loro intima conoscenza delle parti, siano in grado di fornire ogni
adeguata informazione sulle vicende di causa ivi compresi gli insegnanti;
- indichino la
soluzione migliore per il minore in relazione sia all'affidamento (condiviso o in via
esclusiva), che al collocamento del minore in via preferenziale, che, ancora, alle modalità di
visita del genitore non affidatario o non collocatario, con possibilità di modificare tempi e
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modalità dell'attuale calendario di incontri tra il padre e il minore.” e rinviava all'udienza del 02.02.2023;
- in data 26.01.2023 i Servizi Sociali incaricati, dopo aver effettuato il monitoraggio richiesto,
depositavano la relazione, inerente il nucleo familiare , ove Controparte_4
rappresentavano l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e auspicavano come soluzione migliore per il minore, in punto di affidamento e di collocamento dello stesso, l'affidamento condiviso con mantenimento del collocamento prevalente del minore presso l'ambiente materno e consigliavano, a beneficio del minore, un ampliamento del tempo di permanenza preso il genitore non collocatario (cfr. pagg. 13 e 14 relazione di aggiornamento Servizi
Sociali, depositata in data 26.01.2023);
- all'udienza del 02.02.2023 il giudice relatore, ascoltate le parti e preso atto della relazione dei Servizi Sociali del 26.01.2023, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei,
disponeva;
“1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della CP_2
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone, finché il padre manterrà la residenza ad Albignasego, che stia con il padre CP_2
fino a dopo cena nei due pomeriggi di sua spettanza e, nei fine settimana alternati di
spettanza del padre, starà con lui dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera CP_2
dopo cena;
il sig. , con impegno a comunicare alla madre i propri turni entro il CP_1
lunedì precedente, potrà tenere con sé anche mezza giornata del sabato;
quando il CP_2
sig. si trasferirà in luogo più vicino al figlio, le modalità di visita potranno essere CP_1
modificate e ampliate dai genitori;
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- preso atto della disponibilità delle parti in tal senso, invita i genitori ad intraprendere un
percorso di sostegno alla genitorialità, da attivarsi a cura dei Servizi Sociali” e rinviava all'udienza del 27.04.2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- all'udienza del 27.04.2023, svoltasi in trattazione scritta, il giudice relatore, esaminate le note scritte con relative istanze formulate dalle parti, con ordinanza resa in pari data, ad integrazione dei provvedimenti provvisori vigenti, disponeva:
“- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra
genitori entro il 31.5 di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando
di anno in anno tra genitori il giorno di Natale e di Capodanno;
- tre giorni durante le
vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con
ciascun genitore;
- i genitori potranno concordare diversi o più ampi tempi di frequentazione,
anche con riguardo alle altre festività, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle
esigenze del figlio minore” e rinviava all'udienza del 30.11.2023 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
- in data 08.07.2024 parte resistente depositava un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. adducendo la mancata collaborazione della madre nell'individuazione di percorsi di sostegno per il minore e formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
“1) l'affidamento condiviso del minore al padre, con collocazione Persona_2
prevalente presso di lui;
2) assegnazione della casa familiare sita in Terrassa Padovana, Via Roma, 25/a al Sig.
affinché vi abiti con il figlio con termine alla Sig.ra per CP_1 CP_2 Persona_3
rilasciarla, prelevando i propri effetti personali;
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3) potrà frequentare la madre due pomeriggi a settimana dalle ore 15.00 fino al CP_2
mattino del giorno seguente, a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera alle
21.00; durante i periodi di vacanza il figlio minore potrà trascorrere con ciascun genitore
fino a tre settimane , anche nonuna settimana durante le vacanze natalizie, alternando di
anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze
pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun
genitore ; genitori potranno concordare diversi o più ampi tempi di frequentazione, anche
con riguardo alle altre festività, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle
esigenze del figlio minore consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori
entro il 31.05. di ogni anno;
4) il Sig. si impegna a mantenere integralmente il figlio la Sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
contribuirà unicamente al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo
del Tribunale di Padova non coperte dalla pensione di invalidità liquidata mensilemnte in
favore di CP_2
In vi subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate
in via preliminare a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti attualmente in
essere stabilire:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio CP_2
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) potrà frequentare il padre il martedì dalle ore 15.00 fino alle ore 8.00 del mattino CP_2
seguente con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre nel periodo estivo) , ed il
venerdì pomeriggio sino al sabato sera per consentire al padre di accompagnare il figlio
presso il Centro Polo Blu e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla
domenica sera alle 21.00;
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3) durante i periodi di vacanza il figlio minore potrà trascorrere con il padre: tre settimane,
anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il
31.05. di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in
anno tra i genitori il giorno di Natale e di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze
pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con
ciascun genitore;
i genitori potranno concordare diversi o più ampi tempi di
frequentazione, anche con riguardo alle altre festività, tenendo conto dei rispettivi
impegni lavorativi e delle esigenze del figlio minore;
”
4) Il Sig. verserà un contributo al mantenimento di € 200,00 in favore della CP_1
Sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie non coperte dalla pensione di Parte_1
invalidità percepita da “, Persona_2
-all'udienza del 10.07.2024, il giudice istruttore, vista l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori di parte resistente, depositata in data 08.07.2024, ritenendo necessario instaurare il contraddittorio tra le parti, rinviava il procedimento ad una successiva udienza concedendo termine a parte ricorrente per il deposito di repliche;
- successivamente all'udienza del 24.09.2024, a seguito di breve discussione tra le parti, le stesse raggiungevano un accordo in merito alla gestione delle attività extrascolastiche del figlio minore, che veniva recepito dal giudice il quale, a modifica del regime di visite allora vigente, aggiungeva un pernotto infrasettimanale nella giornata di martedì, ove era già
previsto il pomeriggio di competenza paterna, e rinviava all'udienza del 20.11.2024;
- all'udienza del 20.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, il giudice istruttore, esaminate le note autorizzate depositate dalle parti, rigettava l'istanza ex art. 709-ter, comma 4, c.p.c.,
formulata da parte resistente e le istanze istruttorie di prove orali, chieste da entrambe le parti,
e rinviava all'udienza del 22.01.2025 per l'instaurazione del contradditorio tra le parti in
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merito all'asserito contrasto genitoriale in punto di scelta, per il figlio minore, della scuola secondaria di primo grado;
- all'udienza del 22.01.2025 il giudice istruttore, dopo aver ascoltato le parti, si riservava e con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, valutato l'interesse del minore e preso atto del disaccordo delle parti in punto di scelta della scuola secondaria di primo grado, disponeva l'iscrizione del minore presso l'istituto individuato dalla ricorrente,
situato nel luogo di abituale residenza del minore e, ritenuta la causa non necessitante di ulteriore istruttoria, attesa la superfluità e genericità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.06.2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- all'udienza del 04.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti, a mezzo note autorizzate,
precisavano le conclusioni indicate in epigrafe e il Giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, autorizzando le parti al deposito delle comparse conclusionale ed eventuali repliche.
* * *
1. Sulla determinazione del thema decidendum
Preliminarmente, esaminate le richieste istruttorie reiterate dalle parti, anche in sede di precisazione delle conclusioni, vanno condivise in questa sede le valutazioni già svolte dal Giudice istruttore all'udienza del 20.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Inoltre, attesa la genericità e la natura meramente esplorativa dell'istanza di parte resistente di accertamento, a mezzo della guardia di finanza, dei redditi della ricorrente, la stessa va rigettata insieme all'ulteriore richiesta di rinnovo del monitoraggio da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (cfr. pag. 5 foglio di precisazione delle
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conclusioni di parte resistente, deposito del 03.06.2025), atteso l'esito positivo del precedente intervento dei Servizi e considerato che l'attuale assetto di regolamentazione del diritto di visita è stato definito tenendo in considerazione le esigenze del minore ed in conformità all' accordo raggiunto, nelle more del procedimento, tra le parti in causa.
Infine, va ricordato che l'ultimo momento processuale utile per svolgere produzioni documentali, secondo il rito applicabile ratione temporis al caso in esame, è l'udienza di precisazione delle conclusioni e, di conseguenza, le successive produzioni documentali svolte dalle parti non verranno prese in considerazione in quanto inammissibili poiché
tardive .
* * *
2. Sull'affido, collocamento e determinazione del diritto di visita del genitore non
collocatario.
Passando, quindi, alle domande svolte dalle parti ed afferenti all'affido,
collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario, va rilevato che entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente conformi chiedendo l'affido condiviso del figlio minore con disaccordo in punto di collocamento dello stesso. CP_2
In proposito parte resistente ha reiteratamente chiesto in atti il collocamento del minore presso lo stesso, con l'assegnazione della casa familiare sita in Terrassa Padovana
(PD), di sua proprietà .
Dall'esame della relazione depositata in atti (cfr. pag. 31 relazione dei servizi sociali incaricati, depositata in data 26.01.2023) i servizi sociali incaricati riscontravano in entrambi i genitori buone risorse genitoriali, relazionali ed affettive nei confronti del figlio,
“in grado di garantire un attaccamento il più possibile sicuro”; gli stessi, alla luce degli elementi raccolti, nel valutare l' interesse preminente del minore, auspicavano l'affido
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congiunto, con mantenimento del collocamento prevalente del minore nell'ambiente materno e con ampliamento del diritto di visita e permanenza della prole presso il genitore non collocatario.
In linea con quanto allegato dai servizi incaricati, nelle more del procedimento, si è
disposto un ampliamento della permanenza del minore presso la figura paterna con risultati positivi. Va, quindi, rilevato che il minore ha sempre vissuto nella casa coniugale insieme alla madre e non appaiono essere emerse circostanze nuove tali da giustificare un mutamento del regime vigente e ciò nel preminente interesse del minore volto a mantenere l'attuale equilibrio . Va, infatti, ricordato che lo stesso soffre di autismo e che è circostanza notoria che detta patologia comporti, in linea generale, la necessità di mantenere il più
possibile le relative abitudini. Va, quindi, confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore di parte ricorrente con collocamento del minore presso la stessa.
Passando, quindi, alla determinazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore, della tipologia di lavoro svolto dalle parti con disponibilità per entrambi di tempo libero pomeridiano, considerata la prioritaria esigenza di mantenere l'equilibrio raggiunto dal minore, parimenti va confermato l'attuale regime vigente ed attuato dalle parti come stabilito con provvedimento del 24.09.24 da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
* * *
3. Sul mantenimento in favore del minore.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi dall'anno 2019 all'anno
2021, ove risulta per l'anno 2019 (periodo d'imposta 2018) un reddito complessivo lordo
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annuo di € 3.244 con un totale di componenti positivi del reddito d'impresa pari ad €
16.363,00, e un totale di componenti negativi pari ad € 13.176,00; per l'anno 2020
(periodo d'imposta 2019) un reddito complessivo lordo annuo di € 6.030,00 con un totale di componenti positivi del reddito d'impresa pari ad € 18.482,00, e un totale di componenti negativi pari ad € 12.474,00; per l'anno 2021 (periodo d'imposta 2020) un reddito complessivo lordo annuo di € 5.648,00 con un totale di componenti positivi del reddito d'impresa pari ad € 15.628,00, e un totale di componenti negativi pari ad € 10.002,00.
Parte resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi dall'anno 2020 al 2022, ove risulta per l'anno 2020 (periodo d'imposta 2019) un reddito complessivo lordo annuo di €
31.528,00 e un reddito mensile pari ad € 2.045,50; per l'anno 2021 (periodo d'imposta
2020) un reddito complessivo lordo annuo di € 29.607,00 e un reddito mensile pari ad €
2.021,50; per l'anno 2022 (periodo d'imposta 2021) un reddito complessivo lordo annuo di
€ 29.997,00 e un reddito mensile pari ad € 2.060,17. Lo stesso risulta gravato da un canone di locazione mensile pari ad € 400,00 (cfr. doc. 36 fascicolo parte resistente, deposito del
03.06.2025).
Dovendo procedersi a determinare la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, attese, da un lato, le attuali esigenze dello stesso connesse sia all'aumentare dell'età sia alla patologia di cui è affetto, dall'altro, il diritto di visita paterno che prevede il pernottamento per due notti infrasettimanali, oltre weekend alternati dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera;
valutate, inoltre, le disponibilità economiche delle parti, le capacità lavorative delle stesse, il fatto che la madre vive con il minore nella casa coniugale di proprietà del resistente e le spese gravanti su parte resistente per l'alloggio oltre che la circostanza sopravvenuta che il minore percepisce una pensione di invalidità
pari alla somma mensile di € 527,26 (cfr. doc. 19: fascicolo parte resistente), appare
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congruo ridurre l'onere di mantenimento del figlio a carico di parte resistente ad € 250,00
mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017 con decorrenza dal mese successivo e pubblicazione del presente provvedimento .
* * *
4. Sulle spese legali
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio a IC (PD) in data 18.05.2013 CP_1
(matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di IC al n. 7,
parte II, serie A, anno 2013);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IC di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
3) Conferma l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Terrassa Padovana (PD), in via
Roma n. 25, alla ricorrente affinché vi abiti con il figlio;
5) Conferma il regime di diritto di visita e permanenza presso il genitore non collocatario
(padre) attualmente vigente come stabilito con provvedimento del 24.09.24 da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
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6) Pone a carico del resistente il pagamento a parte ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma complessiva di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minore, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017 con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
7) Spese di causa interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 4.11.25
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari
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