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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 462/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1 PIERANGELA e dell'avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINEpresso il difensore avv. ROMANELLO PIERANGELA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. GABOARDI ELISA ( ) VIA FORO BUONAPARTE 20 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 20 20121 MILANO presso il difensore avv.
CALABRESI ROBERTO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per essa per sentire dichiarare non
[...] Controparte_2 dovute le somme portate nel precetto che ex art. 615 c.p.c. è stato opposto.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda, in particolare s i costituiva in giudizio Controparte_1 tramite la procuratrice quale successore a Controparte_3
Cont titolo particolare nella posizione creditoria di .
II. Quale motivi di opposizione, Il assume che il Pt_1 credito portato nel precetto sarebbe inferiore a quello dovuto.
In particolare, egli assume che la creditrice non avrebbe considerato nella redazione dell'atto di precetto, le rate pagate per ridurre il credito portato dal mutuo ipotecario a ministero notar
. Per_1
In effetti, constano in atti i pagamenti eseguiti.
In particolare, ben 32 quietanze di pagamento, pari ad € 732 cadauna (doc. 3).
In totale i pagamenti eseguiti dal a favore della Pt_1 CP_1 ammontano a complessivi € 25.320.
Non risulta, come eccepito, duplicazione di pagamenti.
Dal complessivamente dovuto, devesi pertanto detrarre questo importo, con conseguente accoglimento dell'opposizione
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito semplificato depositato Parte_1 in data 27 gennaio 2024,
1. dichiara la nullità del precetto quivi opposto;
pagina 3 di 4 2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 8000 (di cui € 600 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 462/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1 PIERANGELA e dell'avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINEpresso il difensore avv. ROMANELLO PIERANGELA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. GABOARDI ELISA ( ) VIA FORO BUONAPARTE 20 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 20 20121 MILANO presso il difensore avv.
CALABRESI ROBERTO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per essa per sentire dichiarare non
[...] Controparte_2 dovute le somme portate nel precetto che ex art. 615 c.p.c. è stato opposto.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda, in particolare s i costituiva in giudizio Controparte_1 tramite la procuratrice quale successore a Controparte_3
Cont titolo particolare nella posizione creditoria di .
II. Quale motivi di opposizione, Il assume che il Pt_1 credito portato nel precetto sarebbe inferiore a quello dovuto.
In particolare, egli assume che la creditrice non avrebbe considerato nella redazione dell'atto di precetto, le rate pagate per ridurre il credito portato dal mutuo ipotecario a ministero notar
. Per_1
In effetti, constano in atti i pagamenti eseguiti.
In particolare, ben 32 quietanze di pagamento, pari ad € 732 cadauna (doc. 3).
In totale i pagamenti eseguiti dal a favore della Pt_1 CP_1 ammontano a complessivi € 25.320.
Non risulta, come eccepito, duplicazione di pagamenti.
Dal complessivamente dovuto, devesi pertanto detrarre questo importo, con conseguente accoglimento dell'opposizione
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito semplificato depositato Parte_1 in data 27 gennaio 2024,
1. dichiara la nullità del precetto quivi opposto;
pagina 3 di 4 2. dichiara tenuta e condanna la convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 8000 (di cui € 600 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4