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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
Entrambi con l'assistenza dell'avv. MARCHIONNI GIULIA uniti in matrimonio concordatario in data 18/06/2023 a Fano (PU), hanno depositato ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto in data 24/12/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le domande da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza presidenziale è stata sostituita con il deposito delle note scritte dove le parti hanno confermato richiamato ed integrato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Fano (PU) in data 18/06/2023, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate e integrate con note scritte in sostituzione dell'udienza, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 5° c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ato il 20/11/1990 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 10/01/1993 a FANO (PU) Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come precisate e integrate nella nota con conclusioni congiunte depositata telematicamente il 10.03.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 28/03/2025
Il Presidente est.
Lorena Mussoni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESARO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilevato che i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
Entrambi con l'assistenza dell'avv. MARCHIONNI GIULIA uniti in matrimonio concordatario in data 18/06/2023 a Fano (PU), hanno depositato ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto in data 24/12/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le domande da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza presidenziale è stata sostituita con il deposito delle note scritte dove le parti hanno confermato richiamato ed integrato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Fano (PU) in data 18/06/2023, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate e integrate con note scritte in sostituzione dell'udienza, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia. Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 5° c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: ato il 20/11/1990 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 10/01/1993 a FANO (PU) Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come precisate e integrate nella nota con conclusioni congiunte depositata telematicamente il 10.03.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso il 28/03/2025
Il Presidente est.
Lorena Mussoni