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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. 4349/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. fino alla data odierna.
Nessuna delle parti depositava note nel concesso termine.
La Corte, visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4349/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore signor , (C.F. Parte_2 , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi C.F._1
Giacobbe (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore avvocato Luigi Carbone, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Andrea Morielli (C.F. e C.F._3
Giampaolo Balas (C.F. ) in virtù di procura in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 837/2022 emessa il 7.04.2022 dal
Tribunale di Benevento, a conclusione del procedimento iscritto al R.G.
5315/2020 ad oggetto: “opposizione a precetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non avendo le parti provveduto al deposito di note né nel termine assegnato con provvedimento del
10.03.2023, né nel termine assegnato con provvedimento del 7.04.2025, entrambi regolarmente comunicati.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 4 co. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il disposto di cui all'art. 35 d. lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 197/22, art. 1, comma 380, <Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina
pag. 2/3 che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>>.
Occorre, pertanto, ai sensi del detto disposto normativo, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307
c. p.c., con sentenza, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, le quali, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
letti gli artt. 359, 127 ter e 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 9.05.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
pag. 3/3