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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1598/2025 R.G.
Il Tribunale, nel Collegio così composto: dott.ssa Silvia Bianchi Presidente dott. Paolo Filippone Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta in data 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1598/2025 R.G., promosso con reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. depositato in data 14.1.2025
(p. iva – c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in San Donà di Piave (VE), Galleria Vidussi n. 10, presso lo studio dell'avv. Barbara Rossetto e dell'avv. Cristina Merlo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-reclamante- contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di CP_1 C.F._1 posta elettronica certificata dell'avv. Leonardo Torsani ( , che la Email_1 rappresenta e difende, assieme all'avv. Antonio Belloni, giusta procura in atti;
-reclamato - in punto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza di inammissibilità ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c.;
MOTIVI
Con ricorso ritualmente depositato, la proponeva nei Pt_1 Parte_1 Pt_2 confronti di avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 7.01.2025, nel CP_1 procedimento n. 16329/2024 R.G., con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. dall'odierna reclamante, con conseguente condanna della medesima a rifondere al convenuto le spese di lite.
La reclamante chiedeva nello specifico, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà dell'ordinanza reclamata (ovvero previa subordinazione dell'esecutorietà della medesima alla prestazione di congrua cauzione), la revoca di quest'ultima e, conseguentemente, l'adozione dei provvedimenti opportuni nonché, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso proposto ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., ossia la declaratoria dell'illegittimità dello spoglio asseritamente posto in essere da l'ordine al medesimo di reintegrarla nel possesso dell'immobile CP_1 oggetto di causa e la condanna del reclamato al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno delle proprie richieste, parte reclamante deduceva in particolare:
- di aver promosso ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. contro con il quale: a) CP_1 aveva allegato di essere proprietaria di un immobile sito in San Donà di Piave (VE), via Tredici
Martiri n. 135 (in virtù di atto di compravendita con la società lussemburghese Byrdie
Estabilishment datato 3.08.2023, con cui era stata stabilita tra le parti la contestuale immediata immissione dell'acquirente nel possesso del bene); b) aveva affermato che, in data 14.09.2023,
– ritenendosi erroneamente proprietario dell'immobile in questione – aveva CP_1 tagliato i due lucchetti installati sui cancelli di ingresso, sostituendoli con altri, nonché forzato la porta d'ingresso dell'abitazione e sostituito la serratura della stessa;
c) aveva, di conseguenza, chiesto dichiararsi l'illegittimità dello spoglio posto in essere da ex art. 1168 c.c., CP_1 nonché ordinarsi a quest'ultimo di reintegrarla nel possesso dell'immobile in questione con consegna delle chiavi e con ordine di ripristino dello status quo ante, nonché condannarsi il resistente al risarcimento di tutti i danni patiti;
- che, prima del deposito del suddetto ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., ma dopo il compimento del citato atto di spoglio, in data 19.01.2024, aveva adito sempre il CP_1 presente Tribunale al fine di veder accertata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile in questione (procedimento n. 1227/2024 R.G., g.i. dott.ssa Alice Zorzi);
- che, nell'ambito del suddetto procedimento, era stato chiamato in causa anche il precedente proprietario del bene, dante causa della ossia la società Parte_1 lussemburghese Byrdie Estabilishment;
- che il giudice di prima fase, ritenuto trattarsi di ricorso cautelare in corso di causa, in data
4.10.2024 aveva rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione per la riassegnazione al g.i. già competente a decidere della causa di merito;
- che il Presidente, con decreto del 7.10.2024, aveva ritenuto che il ricorso proposto ex art. 1168
c.c. non potesse essere qualificato quale ricorso cautelare in corso di causa e, dunque, aveva rimesso il fascicolo al primo giudice, il quale aveva, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso possessorio promosso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che i fatti allegati come lesivi del possesso e posti a fondamento della domanda possessoria fossero gli stessi già dedotti nel giudizio petitorio anteriormente instaurato (ossia l'avvenuto esercizio, da parte di di atti corrispondenti al diritto di proprietà sul CP_1 bene) e che, dunque, sussistessero le condizioni di connessione oggettiva e soggettiva richieste dall'art. 704 c.p.c. per derogare al criterio di competenza generale, determinando la vis attractiva del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio, successivamente proposto, da cui l'erronea introduzione di un giudizio cautelare autonomo;
- che la suddetta ordinanza è illegittima, posto che: a) la domanda possessoria è stata correttamente instaurata avanti il Giudice competente ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non applicandosi al caso di specie il disposto dell'art. 704 c.p.c. (che comporterebbe la competenza del giudice del giudizio petitorio anche per la domanda possessoria), difettando un requisito essenziale richiesto da tale norma, ossia che i fatti lesivi del possesso si siano verificati durante la pendenza del giudizio petitorio, essendo tali fatti nel caso di specie, viceversa, pacificamente intervenuti prima dell'instaurazione dell'azione petitoria;
b) in ogni caso, anche ove dovesse ritenersi applicabile l'art. 704 c.p.c., il medesimo non prevede, nel caso di proposizione del giudizio possessorio avanti ad un giudice diverso da quello del petitorio, l'inammissibilità del ricorso, trattandosi piuttosto di un eventuale difetto di competenza del Giudice, da trattarsi secondo le regole del riparto delle controversie tra sezioni del medesimo Tribunale, con necessaria assegnazione alle parti di un termine per riassumere la causa davanti al giudice competente;
- che, nel merito, l'azione di reintegrazione proposta è fondata, in quanto sussistono tutti gli elementi richiesti dall'art. 1168 c.c., ossia: il possesso dell'immobile in questione (acquisito il giorno stesso del rogito, in data 3.08.2023, e poi esercitato concretamente tramite la sostituzione, in data 5.08.2023, dei lucchetti apposti ai cancelli e della serratura della porta di ingresso dell'edificio, nonché tramite la raccolta di ramaglie e rifiuti sparsi nel giardino, nelle giornate del 12-13.8.2023, attività compiute, peraltro, alla presenza di terze persone), lo spoglio violento ad opera di (che, in data 14.09.23, si era recato presso l'immobile con un CP_1 fabbro e altri soggetti per sostituire i lucchetti sui cancelli e per forzare la porta d'ingresso, proclamandosi proprietario dell'immobile) nonché l'animus spoliandi del medesimo.
Si costituiva nella presente fase di reclamo insistendo per il rigetto dell'impugnazione e, CP_1 comunque, della domanda possessoria proposta, in quanto entrambi infondati in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie difese, parte reclamata deduceva in particolare:
- che il possesso non può trovare tutela contro una situazione di diritto, in corso di accertamento in via giurisdizionale, che sia inconciliabile con la prospettazione del ricorrente in sede possessoria, motivo per cui l'art. 704 c.p.c. attribuisce sempre l'ultima parola sul giudizio possessorio, instaurato in pendenza del giudizio petitorio, al giudice di quest'ultimo (per cui vedasi anche il secondo comma del medesimo articolo);
- che, comunque, non esiste alcuna norma che preveda che il giudice erroneamente adito nella fase sommaria debba rimettere gli atti dinanzi al giudice del petitorio, da cui la correttezza e necessarietà della pronuncia di inammissibilità del ricorso;
- che, nel merito, la reclamante non aveva provato di aver mai avuto il possesso dell'immobile, per tale intendendosi l'esercizio del potere di godere e usare l'immobile, con carattere di durevole e manifesta signoria, in epoca prossima al lamentato spoglio, essendo la sostituzione dei lucchetti dei cancelli peraltro incompatibile sia con lo stato degrado in cui versava l'edifico, sia con il possesso, in capo alla reclamante, delle chiavi dell'edificio;
- di aver, viceversa, provato, di aver esercitato da tempo immemore il possesso dell'immobile in questione, come da documentazione dimessa, e di non aver dunque agito, nel caso di specie, con animus spoliadi, bensì solamente con volontà conservativa e di manutenzione del proprio bene, sporgendo denuncia all'Autorità - una volta accortosi della demolizione di parte del muro di confine, della manomissione del cancello e della porta di ingresso all'abitazione e del furto di un vaso antico - nonché rimettendo in sicurezza il proprio immobile, tramite la sostituzione dei lucchetti e delle serrature.
Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza impugnata, la causa veniva trattata all'udienza del 18.02.2025, previa sostituzione della stessa, su richiesta di parte reclamata, dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi;
il Collegio, dunque, riservava la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il reclamo è fondato e deve, dunque, essere accolto nei termini che seguono.
Appare opportuno osservare, in primo luogo, come risulti cogliere nel segno quanto sostenuto da parte reclamante circa l'erroneità, con riferimento alle peculiarità proprie del caso di specie, della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. dalla Parte_1 nei confronti di di cui all'ordinanza oggetto del presente giudizio di
[...] CP_1 reclamo.
Ed infatti, il giudice della prima fase è addivenuto alla suddetta pronuncia di inammissibilità sul presupposto che i fatti allegati come lesivi del possesso e posti a fondamento della domanda possessoria fossero gli stessi già dedotti nel giudizio petitorio anteriormente instaurato, ritenendo pertanto integrata l'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva di cui all'art. 704 c.p.c., da cui la corretta deroga al criterio di competenza generale ex art. 21 c.p.c. (richiamato dall'art. 703 c.p.c.), stante la vis attractiva del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio, successivamente proposto.
Ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 704 c.p.c. sono richieste tuttavia, non solo, la connessione oggettiva tra i fatti oggetto dell'azione petitoria e di quella possessoria e l'identità soggettiva (almeno parziale) delle parti dei due giudizi, ma altresì che i fatti dedotti nel giudizio possessorio si siano verificati “durante la pendenza del giudizio petitorio” (cfr. art. 704 c.p.c.).
Ebbene, solo ove siano presenti congiuntamente tutti i suddetti presupposti si può ritenere operante il disposto dell'art. 704 c.p.c. (e, con esso, la vis attractiva della competenza del giudice del giudizio petitorio anche con riferimento a quello possessorio): la citata disposizione del resto, come a più riprese specificato dalla giurisprudenza anche di legittimità, derogando all'ordinario criterio di competenza di cui all'art. 703 c.p.c., deve essere interpretata in senso restrittivo e non può, dunque, essere considerato operante al di fuori dei casi ivi espressamente considerati (sul punto, Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2014,
n. 810, secondo cui “l'art. 704 cod. proc. civ., devolvendo la competenza per la domanda possessoria al giudice del giudizio petitorio, deroga alla regola generale della competenza in materia possessoria e non è applicabile, quindi, oltre i casi in esso considerati, che presuppongono la connessione oggettiva delle due cause, l'anteriorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso e l'identità soggettiva delle parti, la quale ricorre quando tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti nel giudizio petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino anche altri soggetti”).
Nel caso di specie, a ben vedere, deve ritenersi difettare il requisito dell'anteriorità dell'instaurazione del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso, risalendo la verificazione dei fatti posti a fondamento dell'azione possessoria al 14.09.2023 (circostanza peraltro espressamente confermata da parte reclamata), mentre l'instaurazione del giudizio petitorio è avvenuta in un momento successivo, ossia in data 19.01.2024 (vedasi doc. 16 allegato al reclamo), con la conseguenza che “la proposizione del ricorso possessorio davanti al giudice del procedimento petitorio, disposta dell'art.
704 c.p.c., in deroga agli ordinari principi di competenza, non trova applicazione quando i fatti lesivi del possesso siano stati commessi anteriormente all'instaurazione del giudizio petitorio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 09 giugno 2008, n.
15231).
Come correttamente eccepito da parte reclamante, il giudizio possessorio deve, dunque, ritenersi essere stato correttamente instaurato avanti al giudice indicato dall'art. 703 c.p.c. e l'ordinanza oggetto di reclamo, che ha dichiarato l'inammissibilità del relativo ricorso, deve, dunque, essere riformata per le ragioni indicate.
Ciò posto e tenuto conto del carattere pienamente devolutivo proprio del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord., 19 maggio 2023, n. 13841), occorre passare alla verifica della sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di reintegrazione, proposta ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., dalla Parte_1
[...]
Sul punto giova preliminarmente segnalare come sia del tutto irrilevante, ai fini del giudizio possessorio, che lo spoliator sia, oppure no, il proprietario dell'immobile: la ratio propria della tutela possessoria, infatti, permette di prescindere dall'accertamento circa la legittima titolarità del diritto sul bene – che, viceversa, è oggetto centrale di un eventuale giudizio petitorio – e di dare protezione immediata al possessore, ove ricorrano i requisiti previsti dalle norme che tutelano il possesso (nel caso di specie,
l'art. 1168 c.c.). Ebbene, nel caso in esame risulta, in primo luogo, provato il possesso dell'immobile per cui è causa in capo alla società reclamante anteriormente al 14.09.2023, data dell'asserito spoglio.
Ed infatti, pur non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della prova del concreto esercizio del possesso, la mera produzione da parte del ricorrente in sede possessoria del titolo di acquisto del bene, nel quale pure sia prevista la relativa immediata immissione nel possesso del medesimo (cfr. sul punto Cass. civ.,
Sez. II, 23 marzo 2004, n. 5760, in base alla quale “l'acquirente di bene immobile che […] intende avvalersi della tutela possessoria è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso sul bene medesimo, risultando a tale fine inidonea la mera produzione in giudizio del titolo di acquisto, che vale soltanto a rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa”), occorre, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, l'odierna reclamante risulta aver fornito piena dimostrazione del concreto esercizio del proprio possesso sull'immobile anteriormente alla data dell'asserito spoglio e ciò non tanto tramite la produzione del suddetto contratto d'acquisto, bensì piuttosto mediante la dimostrazione di aver posto in essere condotte tipicamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile, ossia la sostituzione dei lucchetti ai cancelli dell'edificio e della serratura della porta di ingresso all'indomani della stipula del contratto di compravendita per atto notarile, atti che costituiscono chiara estrinsecazione del potere di chiudere il fondo, impendendone l'ingresso ai terzi, spettante al proprietario ex art. 841 c.c. nonché le ordinarie attività di manutenzione del bene.
Tale dato non solo non è stato, difatti, contestato dal reclamato, il quale espressamente ha dato atto di essersi accorto, una volta rientrato dalla villeggiatura il 15.08.2023, che le serrature dell'immobile erano state forzate (pag. 7 della comparsa in sede di reclamo), ma risulta confermato anche da quanto riportato proprio dal medesimo in sede di denuncia-querela in data 19.08.2023 (vedasi, sul punto, doc.
17 allegato alla comparsa, dal quale si evince che: “durante le verifiche abbiamo trovato il lucchetto del cancello
d'ingresso a terra tranciato e abbiamo notato che era stato sostituito con altro lucchetto così come quello del secondo cancello di accesso alla proprietà”), a comprova che il reclamato si era sicuramente avveduto che altro soggetto stava esercitando il possesso sull'immobile in questione, quantomeno alla data del 15.08.2023.
Alla stessa maniera, parte reclamante risulta aver fornito la dimostrazione dello spoglio violento ad opera di CP_1
Secondo la giurisprudenza anche di legittimità, per la configurabilità dello spoglio “non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28 settembre 1994, n. 7887), mentre la violenza, quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. richiede unicamente che “lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2000, n. 11453). Ebbene, è circostanza non contestata, anzi espressamente confermata da parte reclamata, che quest'ultima, accortasi della sostituzione dei lucchetti e delle serrature ad opera della reclamante (cfr. pag. 7 comparsa) - costituente, come si è visto, concreto atto di esercizio del possesso in capo alla stessa
- abbia a sua volta “sostituito i lucchetti e fatto riparare le chiusure della porta di accesso all'abitazione” (cfr. denuncia-querela del 19.08.2023 - doc. 17 allegato alla comparsa;
a maggior comprova depone altresì la relazione di servizio dei Carabinieri di San Donà, ai sensi della quale “il sig. era giunto sul punto CP_1 unitamente ad un fabbro (…). Quest'ultimo, al nostro arrivo, aveva già provveduto a sostituire sia i lucchetti che la serratura” - cfr. doc. 18 allegato alla memoria di costituzione in sede di reclamo): una tale condotta è, del resto, tipicamente qualificata dalla giurisprudenza quale atto di spoglio violento (in tal senso, Cass. civ.,
Sez II, 30 giungo 2014, n. 14819, in base alla quale “in tema di azioni possessorie, configura spoglio la chiusura del cancello di accesso al fondo mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, in quanto tale condotta, se non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al possessore, si qualifica come privazione dell'altrui possesso e, nel contempo, come inequivoco atto d'interversione”).
Infine, risulta comprovata altresì la sussistenza dell'animus spoliandi in capo a CP_1
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che tale elemento risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio e ciò indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 31 gennaio 2011, n.
2316; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957, secondo cui “in tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi - requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato - in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato - il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso”).
Parte reclamata (ben consapevole della sussistenza di un altrui possesso sull'immobile, come risultante dai documenti sopra citati), non ha in alcun modo provato di aver commesso lo spoglio nel suddetto ragionevole convincimento della sussistenza di un consenso del possessore alla relativa privazione, essendosi limitata ad allegare di aver agito nella convinzione di essere il legittimo proprietario dell'immobile – circostanza che, come detto, è ritenuta inidonea della giurisprudenza ad escludere la sussistenza dell'animus spoliandi.
Alla luce di tutto quanto sopra, il reclamo risulta fondato, da cui la conseguente condanna di parte reclamata, in accoglimento del ricorso promosso ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., a reintegrare la società reclamante nel possesso dell'immobile per cui è causa, con relativa consegna delle chiavi e con ordine di ripristino dello status quo ante. Nulla, invece, circa gli asseriti danni patiti, esulando dal presente procedimento cautelare ogni statuizione sul punto in termine sia di an che di quantum.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1598/2025 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere da ordina a quest'ultimo di reintegrare immediatamente CP_1 Parte_1 nel possesso dell'immobile oggetto di causa previo ripristino dello status quo ante;
[...]
- condanna parte reclamata alla rifusione in favore di parte reclamante delle spese di lite per la presente fase di giudizio, che si liquidano in euro 174,00 per anticipazioni ed euro 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, nonché alla rifusione in favore della reclamante delle spese già liquidate con ordinanza del 7.01.2025 per la precedente fase di giudizio previo rimborso di quanto eventualmente nelle more già corrisposto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
La Presidente dott.ssa Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Monica Minotto CP_2