Articolo 228 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 227Articolo 229
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9 ottobre 2010
Art. 228. Scuole carabinieri 1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. 2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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