Art. 228. Scuole carabinieri 1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. 2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Venezia, sentenza 15/12/2021, n. 752Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nelle controversie riunite iscritte ai nn° 1076 e 1086 Reg. Gen. 2020 e promosse con ricorsi depositati in Cancelleria in data 15.6.2020 da - Parte_1 e Parte_2 (avv. SPATA EMANUELE) contro - CP_1 (avv. CASTIGLIONE FRANCESCO) Oggetto: categoria e qualifica Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO I ricorrenti espongono nell'atto introduttivo di essere stati assunti da CP_1 come …Leggi di più...
- clausola 4 Accordo Quadro lavoro a tempo determinato·
- principio di non discriminazione·
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