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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/03/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 378/2024
Il giudice, dott.ssa Paola Beatrice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.2024, esaminati gli atti, considerato che all'udienza del 26.02.2024, fissata per la convalida dello sfratto, la parte intimata non è comparsa e il difensore della parte intimante ha attestato mediante dichiarazione scritta la persistenza della morosità ai sensi dell'art. 663 comma 3 cpc;
verificata la regolarità delle notifiche, letti l'art. 663 c.p.c. e l'art. 56, comma 1, della legge 392/1978;
P.Q.M.
convalida lo sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in San Michele di Serino (Av) alla via
Taverna Ferriera, n. 46, ubicato al piano terra e primo, procedendo alla liquidazione delle spese del presente procedimento con separato e contestuale decreto di ingiunzione;
fissa per l'esecuzione la data del 29.04.2024
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
29.02.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
R.G. n. 378/2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice, letta l'intimazione di sfratto per morosità presentata nell'interesse di CP_1 viste le precisazioni di cui al verbale del 26.02.2024, esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza e ritenuto il credito relativo ai canoni scaduti e non corrisposti giustificato dai documenti prodotti;
vista l'ordinanza di convalida emessa in data odierna;
letti gli artt. 658 e 664 c.p.c.; considerato che con il presente decreto deve procedersi alla liquidazione delle spese relative al procedimento di convalida ai sensi dell'art. 664 c.p.c.;
INGIUNGE
a nato a [...] il [...], C.F. di pagare, Controparte_2 C.F._1
immediatamente e senza dilazione, all'intimante la somma di € 1.080 per la causale di CP_1
cui all'atto introduttivo nonché le somme dovute per gli altri canoni scaduti ed a scadere fino all'esecuzione dello sfratto oltre agli interessi legali, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano tenuto conto del D.M. 2022 n.147 in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A come per legge, e euro per spese vive ed in € 48,50
AUTORIZZA la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo e fissa il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente provvedimento ai soli fini dell'opposizione;
AVVERTE il debitore ingiunto del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che tuttavia l'eventuale opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
29.02.2024
Il giudice
2
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 378/2024
Il giudice, dott.ssa Paola Beatrice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.2024, esaminati gli atti, considerato che all'udienza del 26.02.2024, fissata per la convalida dello sfratto, la parte intimata non è comparsa e il difensore della parte intimante ha attestato mediante dichiarazione scritta la persistenza della morosità ai sensi dell'art. 663 comma 3 cpc;
verificata la regolarità delle notifiche, letti l'art. 663 c.p.c. e l'art. 56, comma 1, della legge 392/1978;
P.Q.M.
convalida lo sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in San Michele di Serino (Av) alla via
Taverna Ferriera, n. 46, ubicato al piano terra e primo, procedendo alla liquidazione delle spese del presente procedimento con separato e contestuale decreto di ingiunzione;
fissa per l'esecuzione la data del 29.04.2024
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
29.02.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
R.G. n. 378/2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice, letta l'intimazione di sfratto per morosità presentata nell'interesse di CP_1 viste le precisazioni di cui al verbale del 26.02.2024, esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza e ritenuto il credito relativo ai canoni scaduti e non corrisposti giustificato dai documenti prodotti;
vista l'ordinanza di convalida emessa in data odierna;
letti gli artt. 658 e 664 c.p.c.; considerato che con il presente decreto deve procedersi alla liquidazione delle spese relative al procedimento di convalida ai sensi dell'art. 664 c.p.c.;
INGIUNGE
a nato a [...] il [...], C.F. di pagare, Controparte_2 C.F._1
immediatamente e senza dilazione, all'intimante la somma di € 1.080 per la causale di CP_1
cui all'atto introduttivo nonché le somme dovute per gli altri canoni scaduti ed a scadere fino all'esecuzione dello sfratto oltre agli interessi legali, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano tenuto conto del D.M. 2022 n.147 in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A come per legge, e euro per spese vive ed in € 48,50
AUTORIZZA la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo e fissa il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente provvedimento ai soli fini dell'opposizione;
AVVERTE il debitore ingiunto del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che tuttavia l'eventuale opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
29.02.2024
Il giudice
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