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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò - Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede - Giudice
Dott. Alessandro Paone - Giudice rel. lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 376/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. proposto, avverso le ordinanze del Giudice dell'Esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022 R.G.E. del 20.12.2024 e del
19.02.2025, da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'avv. Giuseppe Bisantis, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato allegato al reclamo. –RECLAMANTI–
CONTRO quale mandataria della CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Giammaria, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di precetto.
–RESISTENTE–
FATTO E DIRITTO
1. Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 21.02.2025, i debitori esecutati e hanno impugnato le Parte_1 Parte_2
ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 20.12.2024 e in data
19.02.2025, chiedendo la revoca delle stesse e la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022 R.G.E. sino al 04.04.2026, così come
1 originariamente disposto con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. in data 04.04.2024.
A sostegno di tale conclusione, i reclamanti hanno dedotto che: a) con ordinanza del 04.04.2024 l'esecuzione era stata sospesa ex art. 624-bis c.p.c. sino al
04.04.2026; b) la creditrice procedente, con istanza depositata in data
17.12.2024, aveva chiesto la riattivazione dell'esecuzione; c) il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 20.12.2024, aveva fissato l'udienza del
18.02.2025 e, all'esito di tale udienza, con ordinanza del 19.02.2025, aveva disposto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
d) in ossequio all'accordo transattivo raggiunto con la creditrice procedente in data 27.03.2024 era stato versato in favore di quest'ultima l'importo di € 65.000,00; e) il ritardo maturato nell'esecuzione dei restanti pagamenti non giustificherebbe la riattivazione dell'esecuzione sospesa da parte della creditrice procedente, la quale, piuttosto, avrebbe dovuto preliminarmente procedere con la costituzione in mora di essi debitori;
f) sarebbero dunque illegittimi sia il provvedimento del
20.12.2024, con cui era stata fissata per la prosecuzione dell'esecuzione l'udienza del 18.02.2025, sia l'ordinanza di vendita del 19.02.2025.
2. Con memoria difensiva depositata in data 07.04.2025 la CP_1
costituitasi quale mandataria della creditrice procedente ha Controparte_2
chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo, poiché avverso le ordinanze oggetto di impugnazione avrebbe dovuto essere proposta opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., nonché, nel merito, il suo rigetto, poiché infondato.
3. Tanto premesso in fatto, non appare seriamente dubitabile, così come peraltro rilevato dalla società resistente, che, a prescindere dal merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti, il presente reclamo sia palesemente inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione
a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza (co. 1).
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso
2 reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma (co. 2)”.
Il legislatore ha quindi inteso sottoporre a reclamo le sole ordinanze con le quali il Giudice dell'Esecuzione provveda sull'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ricorso in opposizione all'esecuzione o con ricorso in opposizione di terzo all'esecuzione ovvero, ancora, in sede di controversia distributiva.
Depongono in tal senso il collegamento funzionale tra il primo e il secondo comma della norma e la circostanza che la disciplina da essa dettata sia espressamente applicabile alla sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. solo limitatamente alla previsione del terzo comma.
Pur al cospetto di tale quadro normativo, si è tuttavia ritenuto che, in via di interpretazione estensiva o analogica, il reclamo possa essere esperito anche avverso l'ordinanza assunta ex art. 618 c.p.c., con cui venga accolta o rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
A sostegno di ciò si è rilevato, in primo luogo, che l'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia assimilabile, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione di terzo all'esecuzione, sicché sarebbe del tutto ingiustificato riservare a provvedimenti di contenuto analogo un trattamento giuridico differente.
Si è osservato, inoltre, che al provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. è applicabile l'art. 624, co. 3 c.p.c., che, come
è noto, presuppone l'adozione di un'ordinanza sospensiva non reclamata o assunta in sede di reclamo.
E' peraltro evidente che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non sia ammissibile in relazione ai provvedimenti indilazionabili – non assimilabili, da punto di vista funzionale, alle ordinanze con cui il Giudice dell'Esecuzione si pronunci sull'istanza di sospensione dell'esecuzione – i quali sono tuttavia
3 modificabili o revocabili ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ovvero impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ciò posto, al di fuori delle ipotesi innanzi menzionate, non v'è spazio, in generale, per la reclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione, avverso i quali sarà solo possibile avanzare istanza di modifica o di revoca ovvero proporre opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, sono impugnabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. tutti gli atti con i quali il Giudice dell'Esecuzione attui l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del rapporto processuale, vale a dire quelli in cui si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva, che non siano di semplice amministrazione o direzione del processo.
Tra gli atti in questione rientrano senz'altro sia il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione, pronunciandosi sull'istanza avanzata da uno dei creditori muniti di titolo esecutivo, fissi l'udienza per la riattivazione dell'esecuzione sospesa ex art. 624-bis c.p.c. sia l'ordinanza di vendita.
Non v'è dubbio, infatti, che tali provvedimenti, consentendo al creditore di proseguire l'iter espropriativo e di conseguire, in caso di vendita dell'immobile pignorato, il soddisfacimento in via coattiva del proprio credito, siano astrattamente idonei a recare pregiudizio all'interesse del debitore a mantenere la titolarità del bene e, pertanto, siano suscettibili di impugnazione con ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non può dunque che dichiararsi l'inammissibilità del presente reclamo.
4. Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi relativi ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile e di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria, sono poste a carico dei reclamanti soccombenti.
5. Si dà atto, da ultimo, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei
4 reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del co. 1-bis del medesimo articolo.
P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso le ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 20.12.2024 e in data 19.02.2025 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022
R.G.E., così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- condanna i reclamanti e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione, nei confronti della resistente mandataria della CP_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Controparte_2
€ 1.823,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del co. 1 bis del medesimo articolo.
Castrovillari, 11.04.2025
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
5
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò - Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede - Giudice
Dott. Alessandro Paone - Giudice rel. lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 376/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. proposto, avverso le ordinanze del Giudice dell'Esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022 R.G.E. del 20.12.2024 e del
19.02.2025, da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'avv. Giuseppe Bisantis, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato allegato al reclamo. –RECLAMANTI–
CONTRO quale mandataria della CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Giammaria, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di precetto.
–RESISTENTE–
FATTO E DIRITTO
1. Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositato in data 21.02.2025, i debitori esecutati e hanno impugnato le Parte_1 Parte_2
ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 20.12.2024 e in data
19.02.2025, chiedendo la revoca delle stesse e la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022 R.G.E. sino al 04.04.2026, così come
1 originariamente disposto con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. in data 04.04.2024.
A sostegno di tale conclusione, i reclamanti hanno dedotto che: a) con ordinanza del 04.04.2024 l'esecuzione era stata sospesa ex art. 624-bis c.p.c. sino al
04.04.2026; b) la creditrice procedente, con istanza depositata in data
17.12.2024, aveva chiesto la riattivazione dell'esecuzione; c) il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 20.12.2024, aveva fissato l'udienza del
18.02.2025 e, all'esito di tale udienza, con ordinanza del 19.02.2025, aveva disposto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
d) in ossequio all'accordo transattivo raggiunto con la creditrice procedente in data 27.03.2024 era stato versato in favore di quest'ultima l'importo di € 65.000,00; e) il ritardo maturato nell'esecuzione dei restanti pagamenti non giustificherebbe la riattivazione dell'esecuzione sospesa da parte della creditrice procedente, la quale, piuttosto, avrebbe dovuto preliminarmente procedere con la costituzione in mora di essi debitori;
f) sarebbero dunque illegittimi sia il provvedimento del
20.12.2024, con cui era stata fissata per la prosecuzione dell'esecuzione l'udienza del 18.02.2025, sia l'ordinanza di vendita del 19.02.2025.
2. Con memoria difensiva depositata in data 07.04.2025 la CP_1
costituitasi quale mandataria della creditrice procedente ha Controparte_2
chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo, poiché avverso le ordinanze oggetto di impugnazione avrebbe dovuto essere proposta opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., nonché, nel merito, il suo rigetto, poiché infondato.
3. Tanto premesso in fatto, non appare seriamente dubitabile, così come peraltro rilevato dalla società resistente, che, a prescindere dal merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti, il presente reclamo sia palesemente inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione
a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza (co. 1).
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso
2 reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma (co. 2)”.
Il legislatore ha quindi inteso sottoporre a reclamo le sole ordinanze con le quali il Giudice dell'Esecuzione provveda sull'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ricorso in opposizione all'esecuzione o con ricorso in opposizione di terzo all'esecuzione ovvero, ancora, in sede di controversia distributiva.
Depongono in tal senso il collegamento funzionale tra il primo e il secondo comma della norma e la circostanza che la disciplina da essa dettata sia espressamente applicabile alla sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. solo limitatamente alla previsione del terzo comma.
Pur al cospetto di tale quadro normativo, si è tuttavia ritenuto che, in via di interpretazione estensiva o analogica, il reclamo possa essere esperito anche avverso l'ordinanza assunta ex art. 618 c.p.c., con cui venga accolta o rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
A sostegno di ciò si è rilevato, in primo luogo, che l'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia assimilabile, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione di terzo all'esecuzione, sicché sarebbe del tutto ingiustificato riservare a provvedimenti di contenuto analogo un trattamento giuridico differente.
Si è osservato, inoltre, che al provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. è applicabile l'art. 624, co. 3 c.p.c., che, come
è noto, presuppone l'adozione di un'ordinanza sospensiva non reclamata o assunta in sede di reclamo.
E' peraltro evidente che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non sia ammissibile in relazione ai provvedimenti indilazionabili – non assimilabili, da punto di vista funzionale, alle ordinanze con cui il Giudice dell'Esecuzione si pronunci sull'istanza di sospensione dell'esecuzione – i quali sono tuttavia
3 modificabili o revocabili ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ovvero impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ciò posto, al di fuori delle ipotesi innanzi menzionate, non v'è spazio, in generale, per la reclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione, avverso i quali sarà solo possibile avanzare istanza di modifica o di revoca ovvero proporre opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, sono impugnabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. tutti gli atti con i quali il Giudice dell'Esecuzione attui l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del rapporto processuale, vale a dire quelli in cui si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva, che non siano di semplice amministrazione o direzione del processo.
Tra gli atti in questione rientrano senz'altro sia il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione, pronunciandosi sull'istanza avanzata da uno dei creditori muniti di titolo esecutivo, fissi l'udienza per la riattivazione dell'esecuzione sospesa ex art. 624-bis c.p.c. sia l'ordinanza di vendita.
Non v'è dubbio, infatti, che tali provvedimenti, consentendo al creditore di proseguire l'iter espropriativo e di conseguire, in caso di vendita dell'immobile pignorato, il soddisfacimento in via coattiva del proprio credito, siano astrattamente idonei a recare pregiudizio all'interesse del debitore a mantenere la titolarità del bene e, pertanto, siano suscettibili di impugnazione con ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non può dunque che dichiararsi l'inammissibilità del presente reclamo.
4. Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi relativi ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile e di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria, sono poste a carico dei reclamanti soccombenti.
5. Si dà atto, da ultimo, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei
4 reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del co. 1-bis del medesimo articolo.
P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso le ordinanze emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 20.12.2024 e in data 19.02.2025 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022
R.G.E., così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- condanna i reclamanti e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione, nei confronti della resistente mandataria della CP_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Controparte_2
€ 1.823,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del co. 1 bis del medesimo articolo.
Castrovillari, 11.04.2025
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
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