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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n R.G. 2566/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Nadia MANZO (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 presso lo studio legale l'Avv. Alessandro TRONCI (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4 procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
1 Il P.M. ha precisato le seguenti conclusioni in data 13 febbraio 2025: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 21 novembre 2024 ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27 luglio 2018 e pubblicata in data 9 agosto 2018, essendo nelle more intervenuti fatti tali da modificare l'originario quadro familiare.
Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che il figlio (nato a [...] il [...]), divenuto Per_1 maggiorenne, aveva raggiunto una parziale autonomia economica, percependo mensilmente a titolo di retribuzione una somma pari ad € 500,00/600,00 circa a partire dal mese di settembre 2024; ha chiesto, pertanto, la riduzione del contributo al mantenimento in favore di quest'ultimo, quantificandolo nell'importo di euro 100,00, e Per_ la corresponsione del contributo economico in favore della figlia minore – nata a [...] il [...] – in ragione dell'importo di euro 120,00, domandando, altresì, in relazione a quest'ultima, l'ampliamento del regime di visita.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la figlia maggiorenne – nata a [...] il [...] – non Per_3 ancora economicamente indipendente, si era trasferita da oltre un anno presso la casa del padre, pur mantenendo la residenza formale presso la madre, chiedendo, pertanto, che a carico di quest'ultima fosse disposto il contributo al mantenimento della stessa.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata telematicamente in data 13 gennaio 2025, si è costituita in giudizio , la quale nulla ha opposto alle modifiche avanzate dal ricorrente in ordine ai Controparte_1 menzionati contributi al mantenimento dei figli, chiedendo, tuttavia, che tali variazioni avessero efficacia a far tempo dal 1° settembre 2025, ossia dal giorno in cui la resistente avrebbe presumibilmente iniziato a prestare servizio come insegnante. La stessa resistente alcunché ha opposto in ordine alla modifica delle condizioni relative al regime di visita della figlia minore.
All'udienza del 13 febbraio 2024 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di essere d'accordo a sottoscrivere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del ricorrente, con decorrenza – avuto riguardo alle nuove previsioni – a far tempo dalla pubblicazione della sentenza. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 13 febbraio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti.
***
2 Nel merito, ritenuto l'accordo raggiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27 luglio 2018 e pubblicata il 9 agosto 2018, congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo e rispondente alla legge e agli interessi delle parti ed a quelli dei loro figli, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
Visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27/07/2018 e pubblicata il 09/08/2018, e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza: Per_
1) CONFERMA l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente della stessa presso la madre. Per_
2) DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore , e fermo restando Parte_1 la possibilità di ampliare le viste secondo i desideri della stessa:
• Il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con pernottamento;
• A weekend alterni dal sabato all'ora di pranzo sino al lunedì mattina;
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la mamma, il sig. avrà Parte_1 con sé la figlia il venerdì dall'ora di pranzo sino al sabato mattina;
• Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori (da stabilirsi e comunicarsi vicendevolmente entro il 31 maggio di ogni anno); durante le vacanze natalizie, alternativamente la figlia trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, mentre le restanti festività/vacanze scolastiche saranno trascorse con ciascun genitore rispettando il criterio della suddivisione del tempo al 50%
(accorpando Pasqua e Pasquetta).
3) DISPONE che il sig. versi, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, in favore della sig.ra , la somma complessiva mensile di € 220,00 Controparte_1
Per_ quale contributo al mantenimento ordinario di (€ 120,00) di (€ 100,00), fino all'acquisizione Per_1 della completa autonomia economica degli stessi, oltre a rivalutazione secondo gli indici Istat.
4) DISPONE che la sig.ra versi, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di € 120,00 quale contributo al mantenimento ordinario che è
[...] Per_3 maggiorenne ma non autonoma economicamente, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
3 5) DISPONE a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese extrassegno relative ai figli con specifico richiamo, anche in punto concertazione e conguaglio, al protocollo del tribunale di Torino del 15 marzo 2016 ovvero alle linee guida del CNF del 29.11.2027.
6) il resto;
CP_2
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n R.G. 2566/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Nadia MANZO (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 presso lo studio legale l'Avv. Alessandro TRONCI (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4 procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
1 Il P.M. ha precisato le seguenti conclusioni in data 13 febbraio 2025: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 21 novembre 2024 ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27 luglio 2018 e pubblicata in data 9 agosto 2018, essendo nelle more intervenuti fatti tali da modificare l'originario quadro familiare.
Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che il figlio (nato a [...] il [...]), divenuto Per_1 maggiorenne, aveva raggiunto una parziale autonomia economica, percependo mensilmente a titolo di retribuzione una somma pari ad € 500,00/600,00 circa a partire dal mese di settembre 2024; ha chiesto, pertanto, la riduzione del contributo al mantenimento in favore di quest'ultimo, quantificandolo nell'importo di euro 100,00, e Per_ la corresponsione del contributo economico in favore della figlia minore – nata a [...] il [...] – in ragione dell'importo di euro 120,00, domandando, altresì, in relazione a quest'ultima, l'ampliamento del regime di visita.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la figlia maggiorenne – nata a [...] il [...] – non Per_3 ancora economicamente indipendente, si era trasferita da oltre un anno presso la casa del padre, pur mantenendo la residenza formale presso la madre, chiedendo, pertanto, che a carico di quest'ultima fosse disposto il contributo al mantenimento della stessa.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata telematicamente in data 13 gennaio 2025, si è costituita in giudizio , la quale nulla ha opposto alle modifiche avanzate dal ricorrente in ordine ai Controparte_1 menzionati contributi al mantenimento dei figli, chiedendo, tuttavia, che tali variazioni avessero efficacia a far tempo dal 1° settembre 2025, ossia dal giorno in cui la resistente avrebbe presumibilmente iniziato a prestare servizio come insegnante. La stessa resistente alcunché ha opposto in ordine alla modifica delle condizioni relative al regime di visita della figlia minore.
All'udienza del 13 febbraio 2024 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di essere d'accordo a sottoscrivere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del ricorrente, con decorrenza – avuto riguardo alle nuove previsioni – a far tempo dalla pubblicazione della sentenza. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 13 febbraio 2025 nulla opponendo all'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti.
***
2 Nel merito, ritenuto l'accordo raggiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27 luglio 2018 e pubblicata il 9 agosto 2018, congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo e rispondente alla legge e agli interessi delle parti ed a quelli dei loro figli, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
Visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2018 del Tribunale di Cuneo, emessa in data 27/07/2018 e pubblicata il 09/08/2018, e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza: Per_
1) CONFERMA l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente della stessa presso la madre. Per_
2) DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore , e fermo restando Parte_1 la possibilità di ampliare le viste secondo i desideri della stessa:
• Il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con pernottamento;
• A weekend alterni dal sabato all'ora di pranzo sino al lunedì mattina;
• Nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la mamma, il sig. avrà Parte_1 con sé la figlia il venerdì dall'ora di pranzo sino al sabato mattina;
• Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo tra i genitori (da stabilirsi e comunicarsi vicendevolmente entro il 31 maggio di ogni anno); durante le vacanze natalizie, alternativamente la figlia trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, mentre le restanti festività/vacanze scolastiche saranno trascorse con ciascun genitore rispettando il criterio della suddivisione del tempo al 50%
(accorpando Pasqua e Pasquetta).
3) DISPONE che il sig. versi, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, in favore della sig.ra , la somma complessiva mensile di € 220,00 Controparte_1
Per_ quale contributo al mantenimento ordinario di (€ 120,00) di (€ 100,00), fino all'acquisizione Per_1 della completa autonomia economica degli stessi, oltre a rivalutazione secondo gli indici Istat.
4) DISPONE che la sig.ra versi, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di € 120,00 quale contributo al mantenimento ordinario che è
[...] Per_3 maggiorenne ma non autonoma economicamente, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
3 5) DISPONE a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno il pagamento delle spese extrassegno relative ai figli con specifico richiamo, anche in punto concertazione e conguaglio, al protocollo del tribunale di Torino del 15 marzo 2016 ovvero alle linee guida del CNF del 29.11.2027.
6) il resto;
CP_2
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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