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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 1465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01.03.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEBIASI GIUSEPPINA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv. PICHIRI SABRINA e BUFI AMEDEO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 03.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Bari (BA) in data
30.09.1999, risultano separati in forza di sentenza di separazione consensuale n. 1448/2024, pubblicata in data 19.6.2024, del Tribunale di Verona.
La predetta sentenza, n. 1448/2024 del 19.6.2024, con cui è stata dichiarata la separazione tra le parti, è passata in giudicato e sono decorsi i termini di legge tra la comparizione delle parti in sede di separazione e il deposito delle memorie per il divorzio.
Non è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice, apparendo rispondente all'interesse del figlio, ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
30.09.1999 in BARI (BA) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARI (BA) nell'anno
[...]
1999, Numero 1253, Parte II, Serie A.
2 2. Dispone l'affido condiviso del minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Valeggio sul Mincio (VR), Via
Teresio Olivelli n. 3, alla madre.
4. Pone in capo al genitore non collocatario il diritto di visita nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e per un pomeriggio infrasettimanale con pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il
30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 del mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BARI (BA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 1999, Numero 1253, Parte II, Serie A).
7. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01.03.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEBIASI GIUSEPPINA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv. PICHIRI SABRINA e BUFI AMEDEO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 03.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Bari (BA) in data
30.09.1999, risultano separati in forza di sentenza di separazione consensuale n. 1448/2024, pubblicata in data 19.6.2024, del Tribunale di Verona.
La predetta sentenza, n. 1448/2024 del 19.6.2024, con cui è stata dichiarata la separazione tra le parti, è passata in giudicato e sono decorsi i termini di legge tra la comparizione delle parti in sede di separazione e il deposito delle memorie per il divorzio.
Non è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice, apparendo rispondente all'interesse del figlio, ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
30.09.1999 in BARI (BA) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARI (BA) nell'anno
[...]
1999, Numero 1253, Parte II, Serie A.
2 2. Dispone l'affido condiviso del minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Valeggio sul Mincio (VR), Via
Teresio Olivelli n. 3, alla madre.
4. Pone in capo al genitore non collocatario il diritto di visita nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e per un pomeriggio infrasettimanale con pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il
30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 del mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BARI (BA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 1999, Numero 1253, Parte II, Serie A).
7. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3