Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7109 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/10/1974, residente in [...]16149 GENOVA [GE]
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CASTAGNETTA
SABINA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2
atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
30/04/1975, residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
BERENGAN LUCA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05.03.2025
Visto il ricorso proposto dalla SI al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale dal marito, signor alle condizioni ivi Controparte_1
indicate;
Rilevato che nelle more del procedimento, con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte,
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/08/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
dall'unione è nato il figlio R_
, in data 07.09.2005;
[...]
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: la casa coniugale sita in GENOVA via S. Bartolomeo del Fossato n. 95/25 di proprietà comune ai coniugi al 50% ciascuno, resterà nella disponibilità del signor
[...]
mentre la SI , in accordo con il marito, ha già CP_1 Parte_1
provveduto a trasferirsi con il figlio in una nuova abitazione di cui è proprietaria al 100% in
Genova via S. Bartolomeo del Fossato n. 6/11;
il signor si farà carico del pagamento integrale della rata mensile del mutuo CP_1
fondiario erogato per l'acquisto della casa familiare fino a completa estinzione dello stesso e di tutte le spese relative alla gestione dell'immobile, a titolo esemplificativo: spese di amministrazione ordinaria e straordinaria, tari..;
il signor verserà alla SI , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale R_
ISTAT come di legge, da versarsi entro il giorno sette di ogni mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla SI (IBAN: Pt_1
[...]); le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno a R_
carico di ciascun coniuge nella misura del 50% secondo quanto stabilito nel Verbale adottato dalla Sezione Famiglia di questo Tribunale del 15.09.2016, già noto alle parti;
l'AU universale sarà percepito interamente dalla SI e di conseguenza il Pt_1
signor rinuncerà alla sua quota del 50%; CP_1
le parti si impegnano a procedere alla chiusura del C/C bancario cointestato entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi separativi;
l'auto intestata alla SI Peugeot 3008 targata FC446MD continuerà ad Pt_1
essere nella diponibilità di signor il quale si farà interamene carico di ogni CP_1
spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre al bollo e all'assicurazione intestata alla SI , impegnandosi a manere la SI indenne da ogni Pt_1 Pt_1
spesa o vertenza relativa al mezzo stesso;
le parti dichiarano di essere, rebus sic stantibus, economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa a titolo di mantenimento personale ed a qualunque altra eventuale pretesa derivante dal loro coniugio, dandosi reciprocamente atto di nulla ad avere o a che pretendere, l'uno nei confronti dell'altro, ad alcun titolo o ragione. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2003, Numero 281, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni