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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N.1310 /2021 R.G lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Casamicciola Terme (NA) alla via Elena, n. 24, C.F.: , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato e comunque depositata nel fascicolo informatico del presente giudizio, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso in riassunzione ex art. 392 C.p.c., dall'avv. Salvatore Crisci, C.F.: , indicando il seguente domicilio digitale C.F._2
.salerno.it ed il numero di telefax: Email_1 CP_1
089.241346
- Ricorrente in riassunzione – già Appellato
E
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
d'Ischia alla via Ritola n. 1, CF. , elett.te dom.to in Ischia alla C.F._3 via Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca ( ), che C.F._4 lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato, (comunicazioni a mezzo fax 081.3331902, pec: Email_2
- Resistente in riassunzione- già Appellante
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 228/2010 del Tribunale di NAPOLI- Sez. Ischia, in funzione di Giudice del lavoro, accertato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.9.1994 al 30.6.2005, la ditta resistente era stata condannata a pagare, in favore del la somma di euro 98.512,66 oltre accessori e spese di lite, previa Pt_1 compensazione per un terzo. Con sentenza n.849/2017 pubbl. il 21 febbraio 2017 questa Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ditta avverso la sentenza n. 228/2010 del Tribunale di NAPOLI- Sez. Ischia in funzione di Giudice del lavoro, condannò – all'esito di CTU contabile - il al pagamento Controparte_2 della minor somma di € 17.999,93 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo, compensando per due terzi le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con Ordinanza n. 3544 del 2021 pubblicata l'11.2.2021 la Corte di Cassazione ha accolto il terzo e quarto motivo, con i quali il ricorrente veva dedotto la Pt_1 violazione degli artt. 195, terzo comma c.p.c., 16bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, per nullità della C.t.u.; quindi dichiarati inammissibili i primi due, aveva ritenuto assorbiti il quinto e il sesto (con i quali era stato eccepito: l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo - per l'indicazione nella prima dell'importo spettante al lavoratore in € 17.999,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 9 novembre 2014 al soddisfo, mentre nel secondo dello stesso importo, ma oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo (quinto motivo); la violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., per erronea attribuzione della somma di € 17.999,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 9 novembre al soddisfo, anziché la liquidazione della somma in linea capitale, poi incrementata con rivalutazione e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al momento dell'effettivo pagamento (sesto motivo). Cassata la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti la Suprema Corte ha rinviato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. Con ricorso depositato presso questa Corte il 4.5.2021 il ricorrente in epigrafe ha riassunto tempestivamente il giudizio, chiedendo, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente: a) condannare il , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_2
Impresa Individuale, al pagamento in favore del sig. dell'importo di Parte_1
€ 22.370,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al momento dell'effettivo soddisfo;
b) condannare il , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_2
Impresa Individuale, al pagamento del contributo unificato del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, nonché del precedente grado di appello, del giudizio di legittimità, da liquidarsi in conformità del D.M. n. 55/2014, con attribuzione al difensore antistatario. Notificato l'atto, si è costituito il resistendo al ricorso di cui ha chiesto CP_2 il rigetto. La causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione.
2 La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, ha invitato il CTU già designato in primo grado a completare gli adempimenti propri dell'incarico espletato (v. ordinanze istruttorie del 2.5 e del 19.9.2024) alla luce delle irregolarità accertate dalla Suprema Corte;
successivamente, ha fissato la trattazione della causa in presenza. All'udienza del 7.11.2024 è stato svolto un tentativo di conciliazione, con verbalizzazione della proposta del Collegio e con rinvio all'udienza del 16.1.2025 per la comunicazione dell'esito dello stesso. A tale ultima udienza le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo e quindi la Corte – stante l'incompletezza delle integrazioni eseguite dall'originario perito - ha designato un nuovo consulente cui ha conferito incarico contabile, con ordinanza in pari data. Depositato l'elaborato peritale, sulla scorta delle note delle parti, è stata disposta un'ulteriore integrazione;
all'esito, acquisita la nuova relazione, la causa – all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
1.Il merito della vicenda, con riguardo all'accertamento del rapporto di lavoro, è ormai coperto dal giudicato.
2.Devono esaminarsi in questa sede di rinvio, i vizi di nullità della consulenza con la quale sono state quantificate le differenze retributive (determinando quindi la somma da corrispondersi all'originario ricorrente) e la discrasia tra motivazione e dispositivo con riguardo agli accessori del credito.
3.Sotto il primo profilo, con il ricorso per Cassazione, era stata eccepita la violazione degli artt. 195, terzo comma c.p.c., 16 bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, per nullità della C.t.u., a causa della comunicazione alle parti il 23 febbraio 2016 mediante posta elettronica certificata dell'elaborato peritale da cui risultavano differenze retributive e T.f.r. per l'importo di euro 17.999,93, al lordo di rivalutazione ed interessi, diverso da quello depositato telematicamente nel fascicolo elettronico il 12 marzo 2016, corrispondente alla prima bozza del 6 marzo 2015, dalla quale risultava invece, per i medesimi titoli, l'importo di euro 26.259,96, oggetto di osservazioni dal lavoratore (terzo motivo); con il quarto motivo era stato denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in riferimento all'eccepita nullità della C.t.u. per le circostanze indicate. Nell'esaminare congiuntamente, per ragioni di stretta connessione, i suddetti motivi, la Suprema Corte li ha giudicati fondati, rilevando che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23793; Cass. 11 settembre 2018, n. 21984);
6.1. ebbene, nel caso di specie, il lavoratore odierno ricorrente ha tempestivamente eccepito la nullità di una bozza, già in precedenza trasmessa e sulla quale egli aveva svolto osservazioni critiche, che tuttavia è stata poi depositata telematicamente, come è previsto soltanto per l'elaborato finale, a norma dell'art. 16 bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in I. 221/2012; alle parti è stato invece comunicato per posta elettronica certificata l'elaborato peritale (di importo inferiore alla bozza depositata
3 telematicamente), che è stato assunto dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), senza alcuna giustificazione né spiegazione, nonostante l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dal difensore del lavoratore (come da verbale di udienza 15 marzo 2016, prima successiva al detto deposito, nella trascrizione al p.to 20 di pg. 12 del ricorso)”.
4.La Corte ha ritenuto la procedura viziata, in quanto lesiva del regolare contraddittorio tra le parti né sanata in alcun modo, accogliendo la relativa eccezione. Questo Collegio, con ordinanza del 2 maggio 2024, ha ritenuto la necessità di rinnovare il segmento delle operazioni peritali della precedente fase di gravame, dal momento in cui si era verificata la dichiarata nullità, e cioè dall'invio della bozza dell'elaborato alle parti in vista delle osservazioni di rito;
il consulente ha provveduto agli adempimenti e, dopo aver redatto la bozza, ne ha inviato copia alle parti e, all'esito delle osservazioni, ha depositato l'elaborato finale. Essendo risultato non risolutivo, nel merito, il richiamo del CTU di prime cure con riguardo alla determinazione delle spettanze controverse, la Corte ha disposto la trattazione della causa in presenza per valutare le condizioni per una definizione transattiva.
5.Controvertendosi della sola quantificazione delle spettanze ed essendo fallito ogni tentativo di conciliazione, anche all'esito della comparizione davanti a questa Corte, è stato nominato un nuovo consulente tecnico per determinare l'importo ancora dovuto al Pt_1
Sono stati posti i quesiti per la determinazione: della retribuzione dovuta sulla base del II livello di inquadramento del CCNL di settore, indicato in atti, per il periodo dal 5.4.1994 al 30.6.2005; di un orario giornaliero di 3 ore (settimanale di 15 ore), procedendo ad un'applicazione diretta del CCNL con riguardo a tutte le voci indicate nell'ordinanza del 30.9.2014 (di conferimento di precedente incarico nel corso dell'originario giudizio di appello), con aggiornamento del calcolo comprensivo di interessi e rivalutazione fino al 9.11.2014; della somma eventualmente ancora dovuta, previa detrazione di quanto già pagato in corso di causa all'esito della precedente consulenza;
degli accessori dovuti: dalla data del 9.11.2014 fino alla data del pagamento per la quota già pagata;
fino all'attualità per il residuo, qualora risultasse dovuta ancora una differenza retributiva. 6.In riscontro il perito ha depositato ampia relazione, poi integrata con l'elaborato del 15.9.2025 per la revisione del calcolo degli accessori. Il CTU ha eseguito - per il Periodo: dal 05.04.1994 al 30.06.2005 - i conteggi (v. tab. 6) della retribuzione mensile spettante TENENDO CONTO DELLE PRESENZE LAVORATIVE INDICATE IN BUSTA PAGA SOLO SE MAGGIORE ALLE N. 15 ORE SETTIMANALI determinando un totale di euro 64.635,68; quindi nella tabella 7 ha esposto il Calcolo Differenza Retribuzione mensile dovuta, risultata pari ad euro 6.698,34 oltre euro 615,80 per 13^ mensilità (tab.8) ed euro 565,68 per 14^ mensilità (tab.9), euro 1.842,68 per Indennità di Mancato Preavviso La differenza a titolo di TFR è stata determinata in € 5.582,45. Il totale ancora dovuto è risultato pari ad euro 11.619,55. Quindi si è proceduto al calcolo degli importi dovuti a titolo di differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi legali DALLE SINGOLE DATE MENSILI DI MATURAZIONE DELLE SOMME AL 30 GIUGNO 2005 per un totale di euro 13.995,52; infine al Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
4 dal 30.06.2005 al 18.03.2021 giungendo alla complessiva determinazione del Capitale Rivalutato + Interessi pari ad € 20.488,77. Detratte le somme percepite a seguito di sentenza di questa Corte di Appello n. 849/2017 pari ad euro 18.000,00, al petterebbero ulteriori euro 1.499,33. Pt_1
Infine il CTU ha eseguito il Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente di euro 1.499,33 DAL 18.03.2021 AL 12.09.2025. L'importo finale del Capitale Rivalutato + Interessi all'attualità è pari ad € 1.939,90. A tali conclusioni, sorrette da ampia illustrazione ed elaborate dall'esito di dettagliati conteggi esposti negli appositi prospetti, il collegio intende aderire: non si evincono infatti elementi di criticità ed evidenti errori metodologici o di calcolo, avendo il consulente espletato l'incarico in coerenza con i quesiti posti dal collegio, da ultimo con riguardo agli accessori correttamente determinati con l'applicazione degli interessi sulle somme via via rivalutate. Inoltre il consulente ha dato anche riscontro alle osservazioni formulate dalle difese delle parti in seguito all'invio delle bozze. Entro tali limiti, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello del , CP_2 va ridimensionata l'azionata pretesa creditoria del he resta contenuta nei Pt_1 limiti della complessiva somma – accertata dal perito – di euro 20.488,77, così riformandosi parzialmente la gravata sentenza di primo grado. All'esito di tale conclusioni, considerati i pagamenti parziali eseguiti in corso di causa, va disposta la condanna a carico del al pagamento dell'importo CP_2 residuo di ulteriori euro 1.939,90 (rivalutato con interessi all'attualità), oltre accessori dalla presente sentenza al soddisfo. 7.Le spese di lite del doppio grado di merito possono regolarsi come già disposto nella sentenza impugnata per Cassazione, con compensazione di due terzi, posto che all'esito della nuova perizia lo scaglione di riferimento resta il medesimo ed anche l'assetto delle posizioni delle parti sostanzialmente sovrapponibile. Il residuo è liquidato come da dispositivo a carico della parte appellante. Per il giudizio di Cassazione le spese seguono il medesimo criterio, secondo soccombenza, previa compensazione solo di un terzo, avuto riguardo all'esito di quel grado. Per il presente grado di rinvio, per le medesime motivazioni esposte con riguardo alle pregresse fasi di merito, le spese sono compensate per un terzo, tenendo conto della maturazione dei diritti ed onorari ratione temporis, della intervenuta regolamentazione dei parametri in sede giudiziale dei compensi ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 ed infine delle tabelle di cui al D.M. n° 55/2014 entrato in vigore il 3.4.2014 e DM 147/2022. La quantificazione è operata con riferimento al valore della controversia (nella quale è stata espletata istruttoria anche nel presente giudizio di rinvio), all'attività legale svolta ed alle problematiche affrontate;
ad essi va aggiunto, ex art.2 D.M. citato, il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del totale.
P.Q.M.
la Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta a la somma complessiva Parte_1 di euro 20.488,77 a titolo di differenze retributive;
5 condanna la ditta previa detrazione della somma già Controparte_2 corrisposta in corso di causa, al pagamento della residua differenza di € 1.939,90 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla presente sentenza fino al soddisfo;
condanna la ditta al pagamento delle spese legali: Controparte_2
– previa compensazione per due terzi, liquidando il residuo in complessivi € 1.000,00 per il primo grado, € 700,00 per l'appello, € 968,00 per il presente giudizio di rinvio;
-previa compensazione per un terzo, liquidando il residuo in euro 1.027,00 per il giudizio di Cassazione;
il tutto oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Salvatore Crisci;
liquida le spese della CTU espletata dalla Dr.ssa in questa fase di rinvio come Per_1 da separato decreto a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N.1310 /2021 R.G lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Casamicciola Terme (NA) alla via Elena, n. 24, C.F.: , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato e comunque depositata nel fascicolo informatico del presente giudizio, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso in riassunzione ex art. 392 C.p.c., dall'avv. Salvatore Crisci, C.F.: , indicando il seguente domicilio digitale C.F._2
.salerno.it ed il numero di telefax: Email_1 CP_1
089.241346
- Ricorrente in riassunzione – già Appellato
E
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
d'Ischia alla via Ritola n. 1, CF. , elett.te dom.to in Ischia alla C.F._3 via Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca ( ), che C.F._4 lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato, (comunicazioni a mezzo fax 081.3331902, pec: Email_2
- Resistente in riassunzione- già Appellante
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 228/2010 del Tribunale di NAPOLI- Sez. Ischia, in funzione di Giudice del lavoro, accertato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.9.1994 al 30.6.2005, la ditta resistente era stata condannata a pagare, in favore del la somma di euro 98.512,66 oltre accessori e spese di lite, previa Pt_1 compensazione per un terzo. Con sentenza n.849/2017 pubbl. il 21 febbraio 2017 questa Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ditta avverso la sentenza n. 228/2010 del Tribunale di NAPOLI- Sez. Ischia in funzione di Giudice del lavoro, condannò – all'esito di CTU contabile - il al pagamento Controparte_2 della minor somma di € 17.999,93 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo, compensando per due terzi le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con Ordinanza n. 3544 del 2021 pubblicata l'11.2.2021 la Corte di Cassazione ha accolto il terzo e quarto motivo, con i quali il ricorrente veva dedotto la Pt_1 violazione degli artt. 195, terzo comma c.p.c., 16bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, per nullità della C.t.u.; quindi dichiarati inammissibili i primi due, aveva ritenuto assorbiti il quinto e il sesto (con i quali era stato eccepito: l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo - per l'indicazione nella prima dell'importo spettante al lavoratore in € 17.999,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 9 novembre 2014 al soddisfo, mentre nel secondo dello stesso importo, ma oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo (quinto motivo); la violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., per erronea attribuzione della somma di € 17.999,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 9 novembre al soddisfo, anziché la liquidazione della somma in linea capitale, poi incrementata con rivalutazione e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al momento dell'effettivo pagamento (sesto motivo). Cassata la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti la Suprema Corte ha rinviato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. Con ricorso depositato presso questa Corte il 4.5.2021 il ricorrente in epigrafe ha riassunto tempestivamente il giudizio, chiedendo, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente: a) condannare il , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_2
Impresa Individuale, al pagamento in favore del sig. dell'importo di Parte_1
€ 22.370,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al momento dell'effettivo soddisfo;
b) condannare il , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_2
Impresa Individuale, al pagamento del contributo unificato del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, nonché del precedente grado di appello, del giudizio di legittimità, da liquidarsi in conformità del D.M. n. 55/2014, con attribuzione al difensore antistatario. Notificato l'atto, si è costituito il resistendo al ricorso di cui ha chiesto CP_2 il rigetto. La causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione.
2 La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, ha invitato il CTU già designato in primo grado a completare gli adempimenti propri dell'incarico espletato (v. ordinanze istruttorie del 2.5 e del 19.9.2024) alla luce delle irregolarità accertate dalla Suprema Corte;
successivamente, ha fissato la trattazione della causa in presenza. All'udienza del 7.11.2024 è stato svolto un tentativo di conciliazione, con verbalizzazione della proposta del Collegio e con rinvio all'udienza del 16.1.2025 per la comunicazione dell'esito dello stesso. A tale ultima udienza le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo e quindi la Corte – stante l'incompletezza delle integrazioni eseguite dall'originario perito - ha designato un nuovo consulente cui ha conferito incarico contabile, con ordinanza in pari data. Depositato l'elaborato peritale, sulla scorta delle note delle parti, è stata disposta un'ulteriore integrazione;
all'esito, acquisita la nuova relazione, la causa – all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
1.Il merito della vicenda, con riguardo all'accertamento del rapporto di lavoro, è ormai coperto dal giudicato.
2.Devono esaminarsi in questa sede di rinvio, i vizi di nullità della consulenza con la quale sono state quantificate le differenze retributive (determinando quindi la somma da corrispondersi all'originario ricorrente) e la discrasia tra motivazione e dispositivo con riguardo agli accessori del credito.
3.Sotto il primo profilo, con il ricorso per Cassazione, era stata eccepita la violazione degli artt. 195, terzo comma c.p.c., 16 bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, per nullità della C.t.u., a causa della comunicazione alle parti il 23 febbraio 2016 mediante posta elettronica certificata dell'elaborato peritale da cui risultavano differenze retributive e T.f.r. per l'importo di euro 17.999,93, al lordo di rivalutazione ed interessi, diverso da quello depositato telematicamente nel fascicolo elettronico il 12 marzo 2016, corrispondente alla prima bozza del 6 marzo 2015, dalla quale risultava invece, per i medesimi titoli, l'importo di euro 26.259,96, oggetto di osservazioni dal lavoratore (terzo motivo); con il quarto motivo era stato denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in riferimento all'eccepita nullità della C.t.u. per le circostanze indicate. Nell'esaminare congiuntamente, per ragioni di stretta connessione, i suddetti motivi, la Suprema Corte li ha giudicati fondati, rilevando che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23793; Cass. 11 settembre 2018, n. 21984);
6.1. ebbene, nel caso di specie, il lavoratore odierno ricorrente ha tempestivamente eccepito la nullità di una bozza, già in precedenza trasmessa e sulla quale egli aveva svolto osservazioni critiche, che tuttavia è stata poi depositata telematicamente, come è previsto soltanto per l'elaborato finale, a norma dell'art. 16 bis, primo comma d.l. 179/2012 conv. in I. 221/2012; alle parti è stato invece comunicato per posta elettronica certificata l'elaborato peritale (di importo inferiore alla bozza depositata
3 telematicamente), che è stato assunto dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), senza alcuna giustificazione né spiegazione, nonostante l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dal difensore del lavoratore (come da verbale di udienza 15 marzo 2016, prima successiva al detto deposito, nella trascrizione al p.to 20 di pg. 12 del ricorso)”.
4.La Corte ha ritenuto la procedura viziata, in quanto lesiva del regolare contraddittorio tra le parti né sanata in alcun modo, accogliendo la relativa eccezione. Questo Collegio, con ordinanza del 2 maggio 2024, ha ritenuto la necessità di rinnovare il segmento delle operazioni peritali della precedente fase di gravame, dal momento in cui si era verificata la dichiarata nullità, e cioè dall'invio della bozza dell'elaborato alle parti in vista delle osservazioni di rito;
il consulente ha provveduto agli adempimenti e, dopo aver redatto la bozza, ne ha inviato copia alle parti e, all'esito delle osservazioni, ha depositato l'elaborato finale. Essendo risultato non risolutivo, nel merito, il richiamo del CTU di prime cure con riguardo alla determinazione delle spettanze controverse, la Corte ha disposto la trattazione della causa in presenza per valutare le condizioni per una definizione transattiva.
5.Controvertendosi della sola quantificazione delle spettanze ed essendo fallito ogni tentativo di conciliazione, anche all'esito della comparizione davanti a questa Corte, è stato nominato un nuovo consulente tecnico per determinare l'importo ancora dovuto al Pt_1
Sono stati posti i quesiti per la determinazione: della retribuzione dovuta sulla base del II livello di inquadramento del CCNL di settore, indicato in atti, per il periodo dal 5.4.1994 al 30.6.2005; di un orario giornaliero di 3 ore (settimanale di 15 ore), procedendo ad un'applicazione diretta del CCNL con riguardo a tutte le voci indicate nell'ordinanza del 30.9.2014 (di conferimento di precedente incarico nel corso dell'originario giudizio di appello), con aggiornamento del calcolo comprensivo di interessi e rivalutazione fino al 9.11.2014; della somma eventualmente ancora dovuta, previa detrazione di quanto già pagato in corso di causa all'esito della precedente consulenza;
degli accessori dovuti: dalla data del 9.11.2014 fino alla data del pagamento per la quota già pagata;
fino all'attualità per il residuo, qualora risultasse dovuta ancora una differenza retributiva. 6.In riscontro il perito ha depositato ampia relazione, poi integrata con l'elaborato del 15.9.2025 per la revisione del calcolo degli accessori. Il CTU ha eseguito - per il Periodo: dal 05.04.1994 al 30.06.2005 - i conteggi (v. tab. 6) della retribuzione mensile spettante TENENDO CONTO DELLE PRESENZE LAVORATIVE INDICATE IN BUSTA PAGA SOLO SE MAGGIORE ALLE N. 15 ORE SETTIMANALI determinando un totale di euro 64.635,68; quindi nella tabella 7 ha esposto il Calcolo Differenza Retribuzione mensile dovuta, risultata pari ad euro 6.698,34 oltre euro 615,80 per 13^ mensilità (tab.8) ed euro 565,68 per 14^ mensilità (tab.9), euro 1.842,68 per Indennità di Mancato Preavviso La differenza a titolo di TFR è stata determinata in € 5.582,45. Il totale ancora dovuto è risultato pari ad euro 11.619,55. Quindi si è proceduto al calcolo degli importi dovuti a titolo di differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi legali DALLE SINGOLE DATE MENSILI DI MATURAZIONE DELLE SOMME AL 30 GIUGNO 2005 per un totale di euro 13.995,52; infine al Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
4 dal 30.06.2005 al 18.03.2021 giungendo alla complessiva determinazione del Capitale Rivalutato + Interessi pari ad € 20.488,77. Detratte le somme percepite a seguito di sentenza di questa Corte di Appello n. 849/2017 pari ad euro 18.000,00, al petterebbero ulteriori euro 1.499,33. Pt_1
Infine il CTU ha eseguito il Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente di euro 1.499,33 DAL 18.03.2021 AL 12.09.2025. L'importo finale del Capitale Rivalutato + Interessi all'attualità è pari ad € 1.939,90. A tali conclusioni, sorrette da ampia illustrazione ed elaborate dall'esito di dettagliati conteggi esposti negli appositi prospetti, il collegio intende aderire: non si evincono infatti elementi di criticità ed evidenti errori metodologici o di calcolo, avendo il consulente espletato l'incarico in coerenza con i quesiti posti dal collegio, da ultimo con riguardo agli accessori correttamente determinati con l'applicazione degli interessi sulle somme via via rivalutate. Inoltre il consulente ha dato anche riscontro alle osservazioni formulate dalle difese delle parti in seguito all'invio delle bozze. Entro tali limiti, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello del , CP_2 va ridimensionata l'azionata pretesa creditoria del he resta contenuta nei Pt_1 limiti della complessiva somma – accertata dal perito – di euro 20.488,77, così riformandosi parzialmente la gravata sentenza di primo grado. All'esito di tale conclusioni, considerati i pagamenti parziali eseguiti in corso di causa, va disposta la condanna a carico del al pagamento dell'importo CP_2 residuo di ulteriori euro 1.939,90 (rivalutato con interessi all'attualità), oltre accessori dalla presente sentenza al soddisfo. 7.Le spese di lite del doppio grado di merito possono regolarsi come già disposto nella sentenza impugnata per Cassazione, con compensazione di due terzi, posto che all'esito della nuova perizia lo scaglione di riferimento resta il medesimo ed anche l'assetto delle posizioni delle parti sostanzialmente sovrapponibile. Il residuo è liquidato come da dispositivo a carico della parte appellante. Per il giudizio di Cassazione le spese seguono il medesimo criterio, secondo soccombenza, previa compensazione solo di un terzo, avuto riguardo all'esito di quel grado. Per il presente grado di rinvio, per le medesime motivazioni esposte con riguardo alle pregresse fasi di merito, le spese sono compensate per un terzo, tenendo conto della maturazione dei diritti ed onorari ratione temporis, della intervenuta regolamentazione dei parametri in sede giudiziale dei compensi ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 ed infine delle tabelle di cui al D.M. n° 55/2014 entrato in vigore il 3.4.2014 e DM 147/2022. La quantificazione è operata con riferimento al valore della controversia (nella quale è stata espletata istruttoria anche nel presente giudizio di rinvio), all'attività legale svolta ed alle problematiche affrontate;
ad essi va aggiunto, ex art.2 D.M. citato, il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del totale.
P.Q.M.
la Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta a la somma complessiva Parte_1 di euro 20.488,77 a titolo di differenze retributive;
5 condanna la ditta previa detrazione della somma già Controparte_2 corrisposta in corso di causa, al pagamento della residua differenza di € 1.939,90 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla presente sentenza fino al soddisfo;
condanna la ditta al pagamento delle spese legali: Controparte_2
– previa compensazione per due terzi, liquidando il residuo in complessivi € 1.000,00 per il primo grado, € 700,00 per l'appello, € 968,00 per il presente giudizio di rinvio;
-previa compensazione per un terzo, liquidando il residuo in euro 1.027,00 per il giudizio di Cassazione;
il tutto oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Salvatore Crisci;
liquida le spese della CTU espletata dalla Dr.ssa in questa fase di rinvio come Per_1 da separato decreto a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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