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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5594/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 DE' CARBONESI 5 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SALERNO OTTAVIANO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA DE' CARBONESI 5 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SALERNO
OTTAVIANO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 420/2024 pubblicata il 23/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 04/06/1991, e , nato in [...] Parte_2
il 31/12/1990, celebrato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) il 10/09/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) al n. 36 parte I, anno
2017;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. Conferma dell'assegnazione della dimora coniugale, ubicata nel Comune di San Lazzaro di Savena
(BO) in Via Edera, n. 14, interno 13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi
[...] non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I figli (nata a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'08/03/2012), (nata a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_3 Persona_4
l'11/09/2020), restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli , restano collocati Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) la mattina nel portare uno o più figli a scuola, nonché ogni giorno dopo la scuola e fino al pomeriggio quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 18:00; il fine settimana i figli rimarranno con la madre, stante l'assenza del padre per motivi di lavoro, salvo diversa pattuizione presa di comune accordo tra i due genitori;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli in considerazione degli impegni lavorativi;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
4. Il Sig. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_2 Parte_1
il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro
500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., le spese per logopedia, eventuali spese per apparecchi acustici non coperte dal
S.S.N. e le spese dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludico-sportive, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
pagina 3 di 4 6. L'assegno unico universale erogato dall' nell'interesse dei figli sarà interamente CP_1
trattenuto/versato alla Sig.ra come del resto le eventuali indennità versate Parte_1 dall' nell'interesse del figlio . CP_1 Persona_2
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5594/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 DE' CARBONESI 5 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SALERNO OTTAVIANO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA DE' CARBONESI 5 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SALERNO
OTTAVIANO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 420/2024 pubblicata il 23/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 04/06/1991, e , nato in [...] Parte_2
il 31/12/1990, celebrato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) il 10/09/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) al n. 36 parte I, anno
2017;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. Conferma dell'assegnazione della dimora coniugale, ubicata nel Comune di San Lazzaro di Savena
(BO) in Via Edera, n. 14, interno 13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi
[...] non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I figli (nata a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'08/03/2012), (nata a [...] il [...]), (nato a [...] Persona_3 Persona_4
l'11/09/2020), restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli , restano collocati Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) la mattina nel portare uno o più figli a scuola, nonché ogni giorno dopo la scuola e fino al pomeriggio quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 18:00; il fine settimana i figli rimarranno con la madre, stante l'assenza del padre per motivi di lavoro, salvo diversa pattuizione presa di comune accordo tra i due genitori;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli in considerazione degli impegni lavorativi;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive,
da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
4. Il Sig. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_2 Parte_1
il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro
500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., le spese per logopedia, eventuali spese per apparecchi acustici non coperte dal
S.S.N. e le spese dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludico-sportive, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
pagina 3 di 4 6. L'assegno unico universale erogato dall' nell'interesse dei figli sarà interamente CP_1
trattenuto/versato alla Sig.ra come del resto le eventuali indennità versate Parte_1 dall' nell'interesse del figlio . CP_1 Persona_2
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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