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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 27.3.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Carola Salvagnin e Alessandro Villa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Vimercate, via Torri Bianche n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2. fermo quanto previsto al punto 1, si ritengono revocate tutte le misure limitative ex art. 333 c.c. alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita della signora , previste dal provvedimento n. Pt_1
3084/2023 pubblicato in data 28 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza;
3. il minore rimane collocato nell'immobile sito in Cologno Monzese (MI), via Cadore n. 24, ove il padre ha la propria residenza;
4. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, il sabato e la domenica accompagnando il minore presso l'istituto scolastico frequentato il lunedì mattina. Durante la settimana, la madre provvederà a prelevare il minore dall'uscita da scuola il mercoledì, riaccompagnandolo presso la residenza paterna il venerdì sera –nelle settimane ove non è prevista la frequentazione nel week end -;
5. con riferimento alle ricorrenze delle festività natalizie i genitori concordano che il figlio trascorrerà la metà del periodo con l'uno o con l'altro genitore, periodo che sarà alternato di anno in anno, specificamente dal giorno 25 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio, con la previsione che la serata del 24 dicembre sarà trascorsa con il genitore che starà con il minore per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. La madre potrà tenere con sé il figlio per le vacanze estive almeno per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o agosto, compatibilmente con il proprio periodo feriale, da comunicare al padre entro il 30 del mese di giugno. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori;
6. in ogni caso resta salva la possibilità per le parti di procedere diversamente a quanto sopra indicato, previo accordo, nell'esclusivo interesse del figlio;
7. come già previsto nel provvedimento n. 3084/2023 pubblicato in data 28 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza i ricorrenti concordano nel ritenere che nessun assegno di mantenimento mensile è dovuto per il figlio minorenne;
in ogni caso, si impegnano a contribuire tra loro reciprocamente nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio riportandosi in toto a quanto Persona_1 previsto nel Protocollo di Monza per le spese straordinarie;
8. i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo da parte delle competenti autorità del passaporto del figlio Persona_1
9. spese e competenze di lite compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 27.5.2011 in Cologno Monzese;
- dall'unione è nato in data [...]; Persona_1
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
20.5.2021;
- il Tribunale di Monza pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 536/2023 e pubblicata in data 7.3.2023 resa su conclusioni congiunte;
- il Tribunale di Monza pronunciava la modifica delle condizioni di divorzio con sentenza n. 3084/2023
e pubblicata in data 28.12.2023 resa su conclusioni congiunte;
- alla udienza del 27.3.2025 il legale delle parti evidenzia che la signora oggi ha una capacità molto buona di gestione dello stress sì da non da essere più necessarie le limitazioni che erano state precedentemente previste;
il minore vuole in ogni caso vivere pienamente la madre ed anche vuole poter condividere la genitorialità con È un'ottima coppia Pt_2 Pt_1 genitoriale.
LA dichiara: il legale ha riassunto bene la situazione. Siamo ad un punto di equilibrio ottimale.
AM: condivido. mi chiedeva quando avremmo potuto stare lui ed io da soli, è contento, siamo tutti tranquilli. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 3084/2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Persona_1
18.9.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione della professionista che ha in cura emerge che ella sino al 2020 non ha Pt_1 manifestato episodi psicopatologici degni di nota, ad eccezione di un breve percorso psicoterapico durante il periodo scolastico;
nel 2020 si presenta la necessità di una presa in carico anche farmacologica, in concomitanza con la separazione dal marito;
il percorso di sostegno è stato interrotto dopo circa un anno;
nel 2023 si è registrato un episodio anticonservativo, mediante assunzione di farmaci;
Pt_1 rifiutava il ricovero presso SPDC e rientrava nella abitazione dei di lei genitori;
a marzo 2024 ella effettuava sue accessi al CPS, che certificava un periodo di relativo benessere anche per riduzione delle quote stressogene;
ella è stata sottoposta ad approfondimenti psicodiagnostici che non accertavano la presenza di disturbi psichiatrici maggiori;
nel periodo di osservazione con la professionista (nel corso del
2024) non si registravano episodi di acuzie di natura psichiatrica;
il tono dell'umore non ha presentato oscillazioni patologiche e non si sono registrati sintomi rilevanti della sfera ansiosa;
ella si è mostrata critica rispetto all'agito autoconservativo, ricondotto ad una richiesta di aiuto;
ella è stata sempre compilante rispetto alla terapia farmacologica ed in generale molto impegnata nel percorso di consapevolezza e crescita personale, ha saputo attuare strategie volte al suo benessere e la professionista evidenzia che allo stato non emergono elementi di pericolo per sé o per gli altri;
la terapia farmacologica
è stata ridotta;
prosegue il percorso di sostegno psicologico, con controlli trimestrali.
Alla luce di quanto precede, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti appaiono conformi all'interesse morale e materiale di e possono essere recepite. Per_1
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 27.3.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Carola Salvagnin e Alessandro Villa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Vimercate, via Torri Bianche n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2. fermo quanto previsto al punto 1, si ritengono revocate tutte le misure limitative ex art. 333 c.c. alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita della signora , previste dal provvedimento n. Pt_1
3084/2023 pubblicato in data 28 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza;
3. il minore rimane collocato nell'immobile sito in Cologno Monzese (MI), via Cadore n. 24, ove il padre ha la propria residenza;
4. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, il sabato e la domenica accompagnando il minore presso l'istituto scolastico frequentato il lunedì mattina. Durante la settimana, la madre provvederà a prelevare il minore dall'uscita da scuola il mercoledì, riaccompagnandolo presso la residenza paterna il venerdì sera –nelle settimane ove non è prevista la frequentazione nel week end -;
5. con riferimento alle ricorrenze delle festività natalizie i genitori concordano che il figlio trascorrerà la metà del periodo con l'uno o con l'altro genitore, periodo che sarà alternato di anno in anno, specificamente dal giorno 25 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio, con la previsione che la serata del 24 dicembre sarà trascorsa con il genitore che starà con il minore per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. La madre potrà tenere con sé il figlio per le vacanze estive almeno per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o agosto, compatibilmente con il proprio periodo feriale, da comunicare al padre entro il 30 del mese di giugno. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori;
6. in ogni caso resta salva la possibilità per le parti di procedere diversamente a quanto sopra indicato, previo accordo, nell'esclusivo interesse del figlio;
7. come già previsto nel provvedimento n. 3084/2023 pubblicato in data 28 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza i ricorrenti concordano nel ritenere che nessun assegno di mantenimento mensile è dovuto per il figlio minorenne;
in ogni caso, si impegnano a contribuire tra loro reciprocamente nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio riportandosi in toto a quanto Persona_1 previsto nel Protocollo di Monza per le spese straordinarie;
8. i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo da parte delle competenti autorità del passaporto del figlio Persona_1
9. spese e competenze di lite compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 27.5.2011 in Cologno Monzese;
- dall'unione è nato in data [...]; Persona_1
- la coppia si separava consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Monza in data
20.5.2021;
- il Tribunale di Monza pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 536/2023 e pubblicata in data 7.3.2023 resa su conclusioni congiunte;
- il Tribunale di Monza pronunciava la modifica delle condizioni di divorzio con sentenza n. 3084/2023
e pubblicata in data 28.12.2023 resa su conclusioni congiunte;
- alla udienza del 27.3.2025 il legale delle parti evidenzia che la signora oggi ha una capacità molto buona di gestione dello stress sì da non da essere più necessarie le limitazioni che erano state precedentemente previste;
il minore vuole in ogni caso vivere pienamente la madre ed anche vuole poter condividere la genitorialità con È un'ottima coppia Pt_2 Pt_1 genitoriale.
LA dichiara: il legale ha riassunto bene la situazione. Siamo ad un punto di equilibrio ottimale.
AM: condivido. mi chiedeva quando avremmo potuto stare lui ed io da soli, è contento, siamo tutti tranquilli. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n° 3084/2023 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Persona_1
18.9.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione della professionista che ha in cura emerge che ella sino al 2020 non ha Pt_1 manifestato episodi psicopatologici degni di nota, ad eccezione di un breve percorso psicoterapico durante il periodo scolastico;
nel 2020 si presenta la necessità di una presa in carico anche farmacologica, in concomitanza con la separazione dal marito;
il percorso di sostegno è stato interrotto dopo circa un anno;
nel 2023 si è registrato un episodio anticonservativo, mediante assunzione di farmaci;
Pt_1 rifiutava il ricovero presso SPDC e rientrava nella abitazione dei di lei genitori;
a marzo 2024 ella effettuava sue accessi al CPS, che certificava un periodo di relativo benessere anche per riduzione delle quote stressogene;
ella è stata sottoposta ad approfondimenti psicodiagnostici che non accertavano la presenza di disturbi psichiatrici maggiori;
nel periodo di osservazione con la professionista (nel corso del
2024) non si registravano episodi di acuzie di natura psichiatrica;
il tono dell'umore non ha presentato oscillazioni patologiche e non si sono registrati sintomi rilevanti della sfera ansiosa;
ella si è mostrata critica rispetto all'agito autoconservativo, ricondotto ad una richiesta di aiuto;
ella è stata sempre compilante rispetto alla terapia farmacologica ed in generale molto impegnata nel percorso di consapevolezza e crescita personale, ha saputo attuare strategie volte al suo benessere e la professionista evidenzia che allo stato non emergono elementi di pericolo per sé o per gli altri;
la terapia farmacologica
è stata ridotta;
prosegue il percorso di sostegno psicologico, con controlli trimestrali.
Alla luce di quanto precede, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti appaiono conformi all'interesse morale e materiale di e possono essere recepite. Per_1
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi