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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. AN FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8428 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Parte_1 C.F._1
Salento, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 23/06/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Alliste (LE) il 17/06/2006; che dalla loro unione sono Controparte_1 nati due figli: , l'11/01/2008 e il 18/10/2012; che i coniugi si sono separati, Per_1 Per_2 secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n. 2846/2023, emessa dal Tribunale di
Lecce in data 10/09/2023; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
1 All'udienza del 23/06/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. ha, inoltre, precisato: relativamente agli aspetti Parte_1 economici, di percepire il mantenimento e corrispondere la metà dell'AUU all'ex coniuge;
per quanto concerne il rapporto con il figlio , collocato prevalentemente presso il Per_1 padre, ha dichiarato di non vederlo da circa due anni.
Il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica, nonché la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, anche avuto riguardo alla contumacia di , ritiene il Tribunale che le condizioni richieste dalla ricorrente, non Controparte_1 risultino in contrasto con i criteri di legge e risultino adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Stante la contumacia del resistente, nonché la natura del giudizio, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alliste (LE) il
17/06/2006 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 di quel Comune al n. 8, Parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
a) confermare l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre della figlia e presso il Per_2 padre del figlio;
Per_1
b) confermare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia secondo gli Per_2 accordi di separazione;
c) confermare il diritto di visita della Sig.ra nei confronti del figlio Pt_1 Per_1 secondo gli accordi di separazione;
il diritto di visita sarà, pertanto, così esercitato:
i minori staranno con il padre nei giorni di mercoledì e venerdì e con la madre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
I genitori, compatibilmente con i desideri, le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori terranno con sé i figli e Per_1 Per_2 il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica.
Per cinque giorni in occasione delle festività natalizie alternando con l'altro genitore ogni anno i periodi dal 24 al 28 dicembre e per sei dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Per le festività pasquali i figli trascorreranno tre giorni con uno e tre giorni con l'altro genitore.
Per due settimane, durante le vacanze estive, eventualmente anche non consecutive, accordandosi entro il 30 aprile con l'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno ove intendono trascorrere le vacanze estive con i figli.
I figli trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore i ponti festivi/scolastici (vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e
8 dicembre). e trascorreranno, in ogni caso, la festa del papà e il Per_1 Per_2 compleanno del padre con il papà anche qualora detto giorno dovesse ricadere in un giorno in cui i minori dovrebbero stare con la madre. Allo stesso modo, i figli trascorreranno, in ogni caso, con la madre la festa della mamma e il compleanno della stessa. Per il giorno del compleanno di e il genitore che sulla base del Per_1 Per_2
3 calendario di visite non è con loro potrà fare visita ai figli per consegnargli il proprio regalo, previa comunicazione dell'orario all'altro genitore.
Durante il periodo in cui il figlio si troverà presso un genitore, all'altro sarà consentito un contatto telefonico quotidiano;
d) stabilire l'assegno di mantenimento a carico del Sig. nei confronti della figlia CP_1 di euro 250,00 oltre l'intero importo dell'assegno unico;
Per_2
e) stabilire l'intero importo dell'assegno unico in favore del Sig. per il Controparte_1 figlio;
Per_1
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Presidente rel.
AN FI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. AN FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8428 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Parte_1 C.F._1
Salento, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 23/06/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Alliste (LE) il 17/06/2006; che dalla loro unione sono Controparte_1 nati due figli: , l'11/01/2008 e il 18/10/2012; che i coniugi si sono separati, Per_1 Per_2 secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n. 2846/2023, emessa dal Tribunale di
Lecce in data 10/09/2023; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
1 All'udienza del 23/06/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. ha, inoltre, precisato: relativamente agli aspetti Parte_1 economici, di percepire il mantenimento e corrispondere la metà dell'AUU all'ex coniuge;
per quanto concerne il rapporto con il figlio , collocato prevalentemente presso il Per_1 padre, ha dichiarato di non vederlo da circa due anni.
Il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica, nonché la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, anche avuto riguardo alla contumacia di , ritiene il Tribunale che le condizioni richieste dalla ricorrente, non Controparte_1 risultino in contrasto con i criteri di legge e risultino adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Stante la contumacia del resistente, nonché la natura del giudizio, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alliste (LE) il
17/06/2006 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 di quel Comune al n. 8, Parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
a) confermare l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre della figlia e presso il Per_2 padre del figlio;
Per_1
b) confermare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia secondo gli Per_2 accordi di separazione;
c) confermare il diritto di visita della Sig.ra nei confronti del figlio Pt_1 Per_1 secondo gli accordi di separazione;
il diritto di visita sarà, pertanto, così esercitato:
i minori staranno con il padre nei giorni di mercoledì e venerdì e con la madre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
I genitori, compatibilmente con i desideri, le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori terranno con sé i figli e Per_1 Per_2 il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica.
Per cinque giorni in occasione delle festività natalizie alternando con l'altro genitore ogni anno i periodi dal 24 al 28 dicembre e per sei dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Per le festività pasquali i figli trascorreranno tre giorni con uno e tre giorni con l'altro genitore.
Per due settimane, durante le vacanze estive, eventualmente anche non consecutive, accordandosi entro il 30 aprile con l'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno ove intendono trascorrere le vacanze estive con i figli.
I figli trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore i ponti festivi/scolastici (vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e
8 dicembre). e trascorreranno, in ogni caso, la festa del papà e il Per_1 Per_2 compleanno del padre con il papà anche qualora detto giorno dovesse ricadere in un giorno in cui i minori dovrebbero stare con la madre. Allo stesso modo, i figli trascorreranno, in ogni caso, con la madre la festa della mamma e il compleanno della stessa. Per il giorno del compleanno di e il genitore che sulla base del Per_1 Per_2
3 calendario di visite non è con loro potrà fare visita ai figli per consegnargli il proprio regalo, previa comunicazione dell'orario all'altro genitore.
Durante il periodo in cui il figlio si troverà presso un genitore, all'altro sarà consentito un contatto telefonico quotidiano;
d) stabilire l'assegno di mantenimento a carico del Sig. nei confronti della figlia CP_1 di euro 250,00 oltre l'intero importo dell'assegno unico;
Per_2
e) stabilire l'intero importo dell'assegno unico in favore del Sig. per il Controparte_1 figlio;
Per_1
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Presidente rel.
AN FI
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