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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2277/2024 e promossa da:
(C.F. ) con l'avv. DAVIDE FAZZI Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. e per questa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) con l'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 171 ter1 n. 1 c.p.c.:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Voglia
Ecc.mo Tribunale
In Via Preliminare: respingere la richiesta di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito:
- accertare la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
1 di 4 - accertare la presenza di clausole abusive nel contratto intercorso e la conseguente nullità delle
medesime e del contratto stesso;
- accertare l'insussistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito azionata dalla convenuta e mandare Pt_ assolta la signora;
- per l'effetto, dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. n. 477/2024 D.I., n.
1128/2024 R.G., emesso in data 6/3/2024 dal Tribunale di Modena e, conseguentemente, revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società ora in persona del rappresentante pro Controparte_3 Controparte_2
tempore, nei confronti della sig.ra . Parte_1
In via subordinata: in sede subordinata, determinare le effettive residue somme dovute dall'opponente, al netto di interessi determinati dalla convenuta, in dispregio alla normativa vigente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE – NEL MERITO
1) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del Tribunale di
Modena.
IN VIA PRINCIPALE
2) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del Tribunale di
Modena.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
25.893,53 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
4) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 25.893,53, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.4.2024 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 477/2024 emesso per il credito di € 25.893,53, cedutole Controparte_1
pro soluto da Findomestic Banca s.p.a. il 21.3.2023 (doc.
4-5 mon.) e avente titolo nel prestito al consumo 20.4.2011 n. 20076211162715 di € 22.000,00 da rimborsare in centoventi ratei di € 300,70 ciascuno (doc. 2 mon.).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'insufficienza dell'estratto contabile a comprovare il credito, l'usurarietà del saggio di interessi e l'abusività degli artt. 12 e 17 del contratto, che prevedono rispettivamente lo jus variandi della mutuante e un'indennità di mora.
Costituitasi in giudizio, la convenuta deduce l'infondatezza dell'opposizione.
Espletata negativamente la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è documentato dai contratti di prestito e di cessione del credito nonché dagli allegati del secondo, che riportano il nominativo dell'opponente, il codice contrattuale ed il credito ceduto alla convenuta (cfr. doc. 2, 4-5 mon.).
In sede di comparsa di costituzione e risposta, inoltre, documenta l'andamento Controparte_1
del mutuo dalla sua costituzione fino al suo passaggio a rapporto di credito deteriorato (doc. 8 conv.), mentre contesta il dato contabile in forma radicalmente e insanabilmente generica, senza Parte_1 dolersi di specifici addebiti, ma lamentando la formazione unilaterale dell'estratto.
2.
L'asserita usurarietà degli interessi corrispettivi è assiomatica e si esaurisce in un'allegazione tautologica e carente degli elementi comparativi, ossia il tasso effettivo globale (TEg) ed il tasso effettivo globale medio (cd. TEgm: art. 2 l.
7.3.1996 n. 108) vigente per la tipologia di credito in esame al momento della conclusione del contratto (cfr. CC I 22.6.2016 n. 12965; conf. CC SU 20.6.2018 n.
16303; CC SU 18.9.2020 n. 19597).
3.
Le ulteriori difese sono irrilevanti e/o infondate.
Non è eccepito che Findomestic Banca s.p.a. abbia variato le condizioni economiche del prestito e l'estratto contabile consente di escluderlo, quindi l'asserita abusività dell'art. 12 del contratto non inciderebbe sul credito controverso.
3 di 4 Gli interessi di mora, chiesti fino alla domanda al saggio contrattuale del dieci per cento (cfr. doc. 8 conv.) e per il prosieguo al saggio legale, sono lievemente maggiori del tasso annuo nominale (8,95%)
e del tasso annuo effettivo globale (9,33%); quindi, l'irrisorietà dello scarto è incompatibile con la manifesta eccessività richiesta dall'art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206.
Ne discendono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei confronti Parte_1
di avverso il decreto ingiuntivo n. 477/2024: Controparte_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
2- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in €
3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2277/2024 e promossa da:
(C.F. ) con l'avv. DAVIDE FAZZI Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. e per questa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) con l'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 171 ter1 n. 1 c.p.c.:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Voglia
Ecc.mo Tribunale
In Via Preliminare: respingere la richiesta di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito:
- accertare la carenza di legittimazione attiva della convenuta;
1 di 4 - accertare la presenza di clausole abusive nel contratto intercorso e la conseguente nullità delle
medesime e del contratto stesso;
- accertare l'insussistenza di ogni e qualsiasi ragione di credito azionata dalla convenuta e mandare Pt_ assolta la signora;
- per l'effetto, dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. n. 477/2024 D.I., n.
1128/2024 R.G., emesso in data 6/3/2024 dal Tribunale di Modena e, conseguentemente, revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società ora in persona del rappresentante pro Controparte_3 Controparte_2
tempore, nei confronti della sig.ra . Parte_1
In via subordinata: in sede subordinata, determinare le effettive residue somme dovute dall'opponente, al netto di interessi determinati dalla convenuta, in dispregio alla normativa vigente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE – NEL MERITO
1) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del Tribunale di
Modena.
IN VIA PRINCIPALE
2) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2024 del Tribunale di
Modena.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
25.893,53 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
4) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 25.893,53, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.4.2024 propone opposizione nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 477/2024 emesso per il credito di € 25.893,53, cedutole Controparte_1
pro soluto da Findomestic Banca s.p.a. il 21.3.2023 (doc.
4-5 mon.) e avente titolo nel prestito al consumo 20.4.2011 n. 20076211162715 di € 22.000,00 da rimborsare in centoventi ratei di € 300,70 ciascuno (doc. 2 mon.).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'insufficienza dell'estratto contabile a comprovare il credito, l'usurarietà del saggio di interessi e l'abusività degli artt. 12 e 17 del contratto, che prevedono rispettivamente lo jus variandi della mutuante e un'indennità di mora.
Costituitasi in giudizio, la convenuta deduce l'infondatezza dell'opposizione.
Espletata negativamente la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è documentato dai contratti di prestito e di cessione del credito nonché dagli allegati del secondo, che riportano il nominativo dell'opponente, il codice contrattuale ed il credito ceduto alla convenuta (cfr. doc. 2, 4-5 mon.).
In sede di comparsa di costituzione e risposta, inoltre, documenta l'andamento Controparte_1
del mutuo dalla sua costituzione fino al suo passaggio a rapporto di credito deteriorato (doc. 8 conv.), mentre contesta il dato contabile in forma radicalmente e insanabilmente generica, senza Parte_1 dolersi di specifici addebiti, ma lamentando la formazione unilaterale dell'estratto.
2.
L'asserita usurarietà degli interessi corrispettivi è assiomatica e si esaurisce in un'allegazione tautologica e carente degli elementi comparativi, ossia il tasso effettivo globale (TEg) ed il tasso effettivo globale medio (cd. TEgm: art. 2 l.
7.3.1996 n. 108) vigente per la tipologia di credito in esame al momento della conclusione del contratto (cfr. CC I 22.6.2016 n. 12965; conf. CC SU 20.6.2018 n.
16303; CC SU 18.9.2020 n. 19597).
3.
Le ulteriori difese sono irrilevanti e/o infondate.
Non è eccepito che Findomestic Banca s.p.a. abbia variato le condizioni economiche del prestito e l'estratto contabile consente di escluderlo, quindi l'asserita abusività dell'art. 12 del contratto non inciderebbe sul credito controverso.
3 di 4 Gli interessi di mora, chiesti fino alla domanda al saggio contrattuale del dieci per cento (cfr. doc. 8 conv.) e per il prosieguo al saggio legale, sono lievemente maggiori del tasso annuo nominale (8,95%)
e del tasso annuo effettivo globale (9,33%); quindi, l'irrisorietà dello scarto è incompatibile con la manifesta eccessività richiesta dall'art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206.
Ne discendono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei confronti Parte_1
di avverso il decreto ingiuntivo n. 477/2024: Controparte_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
2- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in €
3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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