TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Erika Beretta Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Viola Nazareno Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Ordinare al Comune di AN ANRO le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali.
- OMOLOGARE la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Disposizioni generali
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 celebrato AN ANRO (BG), regolarmente registrato nel Registro dello Stato Civile di quel
Comune, al n. 27, P. 2, S. C, anno 2020;
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
I coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e / o di mantenimento;
3) La casa coniugale sarà messa in vendita ed il ricavato sarà ripartito tra i coniugi in modo da sistemare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti. Il ricavato della vendita sarà infatti utilizzato dai coniugi nelle seguenti modalità: estinzione del mutuo;
pagamento delle competenze dell'agenzia immobiliare;
restituzione Co della somma di euro 125.000,00= al IG. ed il rimanente sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
4) Le somme presenti sul conto corrente comune acceso preso la banca BPM di Imbersago, al momento della sottoscrizione, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
i coniugi lasceranno una giacenza di euro Co 500,00=. Dal momento della separazione ovvero dal trasferimento della signora se successivo il sig. avrà cura di volturare le utenze della casa coniugale a proprio nome e di spostare sul suo conto personale l'addebito delle stesse.
5) Ciascun coniuge, fino al momento della vendita della casa coniugale, continuerà a versare sul predetto conto l'importo del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
6) La IG.ra trasferirà la propria residenza a Robbiate, via Papa Giovanni XXIII al momento della Pt_1 separazione;
Co 7) Qualora il IG. continuasse ad abitare la casa coniugale successivamente al giorno della separazione, che per accordo delle parti dovrà intendersi il giorno del deposito della Sentenza, si farà carico delle spese ordinarie;
Co 8) Il IG. al momento della vendita dell'immobile oppure al momento del proprio trasferimento presso altra residenza, provvederà a comunicare alla IG.ra il nuovo indirizzo di residenza. 9) I coniugi, Pt_1 salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo;
Disposizioni relativi alla prole
10) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i coniugi si impegnano a prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, avendo a riferimento essenziale l'interesse di quest' ultima, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
11) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì sera ore 18,00 circa ovvero dall'uscita della scuola materna (a seconda dei turni di lavoro del padre) alla domenica sera ore 20,00. I Co genitori si accordano che il sig. si recherà il venerdì a prendere la minore mentre la domenica sera alle ore 20,00 sarà cura della sig.ra andare a ritirare la minore presso l'abitazione paterna. Il fine Pt_1 settimana di competenza paterno dovrà coincidere con il fine settimana in cui è presente il figlio che il IG. Co ha avuto da una precedente relazione, in modo da mantenere unita la fratria.
12) Il padre potrà altresì vedere la figlia un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il week end è di competenza paterno e due giorni infrasettimanali anche non consecutivi allorquando il fine settimana è di competenza materno con le seguenti modalità: dall'uscita della scuola materna fino alle ore 20,00 nei giorni Co Co in cui il IG. svolge il primo turno;
dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni in cui il IG. svolge attività lavorativa a giornata.
Co 13) I genitori si accordano che il sig. si recherà a prendere la minore presso la casa materna, mentre la sera alle ore 20,00 sarà cura della sig.ra andare a ritirare la minore presso l'abitazione paterna Pt_1
14) Resta altresì inteso che qualora il padre dovesse reperire un'attività lavorativa più vicina a casa ovvero cambiare orario di lavoro ovvero contare sulla presenza dei propri genitori la mattina presto che gli consenta di accompagnare la minore presso la scuola materna ovvero la scuola primaria nei giorni infrasettimanali di competenza paterna e in occasione della domenica di competenza paterna sarà previsto automaticamente il pernottamento, al momento calendarizzato solo nel fine settimana (venerdì e sabato) in ragione del fatto che il padre esce di casa molto presto la mattina per raggiungere il posto di lavoro.
15) I coniugi si divideranno equamente gli spostamenti per andare a prendere e/o portare la minore dai genitori.
2 16) Entrambi i genitori, quando hanno con sé la bambina, si dedicheranno alla stessa e, qualora non abbiano tale possibilità e non possano contare sull'aiuto dei nonni e/o familiari, ne daranno avviso all'altro genitore che se ne prenderà cura personalmente;
17) Entrambi i genitori si asterranno dall'assunzione di bevande alcoliche quando hanno con sé la minore;
18) Entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo di sospensione scolastica. Qualora per il mese di agosto le ferie dei genitori dovessero coincidere gli stessi divideranno equamente il periodo comune per non pregiudicare le rispettive vacanze con la minore. I genitori dovranno comunicarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il rispettivo periodo di ferie e le proprie richieste rispetto la permanenza della minore con ciascuno di loro.
19) Sarà cura del genitore che trascorre le vacanze con la figlia prelevare e riportare la minore presso l'abitazione dell'altro genitore all'inizio ed al termine delle vacanze.
20) Per quanto concerne le Festività natalizie e pasquali, come prassi, ad anni alterni per pari tempo con ciascun genitore. In particolare, per le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre indicativamente ore 20,00 e dal 30 dicembre indicativamente ore 20,00 al 6 gennaio ore 20,00 ad anni alterni con ciascun genitore. Per le festività pasquali 3 giorni consecutivi presso ciascun genitore ad anni alterni. 21) Di anno in anno i genitori potranno anche valutare e decidere concordemente di trascorrere alternativamente la Vigilia e/o il giorno di
Natale con la minore e anche così per il 31 dicembre ed il primo gennaio.
Co 22) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 l'importo mensile di euro 200,00= rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT a far data dalla separazione o dal trasferimento della IG.ra presso l'immobile in Robbiate, via Papa Giovanni Pt_1 XXIII se successivo alla separazione;
23) Le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia saranno suddivise tra i coniugi nella Per_1 misura del 50% ciascuno;
tali spese sono da intendersi quelle individuate dal Protocollo del Tribunale di
Lecco per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli (Doc. 6). 24) L'assegno unico sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1
19/09/2020 a AN ANRO (BG) e dalla loro unione è nata la figlia (nata il Per_1
20/07/2019 a Merate).
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/01/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile a AN ANRO (BG) il 19/09/2020, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2020, parte II, serie C, numero
27;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ANRO (BG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
4