Articolo 29 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
Articolo 28Articolo 30
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21 giugno 2022
Art. 29. Regolamento generale 1. All' articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7 ) e' sostituito dal seguente:
«7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne' da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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