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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3597 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Eugenio Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Spezzano della Sila, alla via Spezzanello, n. 10
- RICORRENTE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Oreste Via ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via
Felice Fiore, n. 5/A
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede. 2
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 dinanzi al giudice relatore, i difensori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale Parte_1
premesso di aver contratto in data 11.08.1996 matrimonio concordatario con
[...]
, chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, sul presupposto CP_1
del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. In punto di statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, la ricorrente, premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_1 Persona_2 chiedeva che fosse posto interamente a carico del resistente l'obbligo di mantenimento della sola figlia essendo il figlio economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente. La chiedeva, altresì, pronuncia di addebito della Pt_1
separazione a carico del marito per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri del matrimonio e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Si costituiva il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma chiedendo: riconoscersi la responsabilità della stessa in capo alla ricorrente;
disporsi l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
porsi a carico della un obbligo di concorso al mantenimento della figlia in misura da Pt_1 Per_2
determinarsi.
Con ordinanza del 5.3.2025, fallita la possibilità di una conciliazione, il relatore adottava provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
e a titolo di mantenimento di quest'ultima la somma di euro Parte_1
150,00 mensile, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio ai fini dell'emissione di pronuncia sullo status, con fissazione di udienza in prosieguo. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi proposta dalla prima e a cui il secondo non si è opposta, va senza Parte_2
dubbio accolta, in quanto le deduzioni della ricorrente e il fatto che ormai da tempo i coniugi vivano separati, dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. È il solo il caso di osservare, con riferimento alle dichiarazioni rese dal resistente, che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere anche meramente soggettiva, sussistendo un vero e proprio diritto potestativo di ognuno dei coniugi a ottenere la pronuncia di separazione personale dall'altro.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nata il Parte_1
14.08.1971) e (nato il [...]); Controparte_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma