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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', RE
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200013709368000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200013709368000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 681/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il
24/11/2022, inerente IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 (valore controversia euro 11.956,00).
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, la convenuta risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il 24/11/2022, inerente IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso in quanto, nel caso di tributi locali, come nella fattispecie di cui trattasi,
l'avviso di accertamento, così l'atto presupposto, avrebbe dovuto essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Invero, nel caso che ci occupa entro il 31.12.2019 (per imu 2014) e 31.12.2020 (per imu 2015).
Ora di eventuali avvisi di accertamento notificati entro i termini non v'è alcuna produzione in giudizio, onere che spetta alla convenuta dinanzi all'eccezione del ricorrente, mentre la notifica della cartella oggi impugnata
è solamente del 24.11.2022.
Quindi risulta evidente la prescrizione intervenuta per la pretesa IMU del 2014 e del 2015.
Appare così illegittimo l'operato della convenuta e fondate invero le tesi del ricorrente.
Va così annullato l'atto impugnato (cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il 24/11/2022), stante l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi avanzata.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e condanna l'Agenzia resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti del ricorrente da liquidarsi in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il RE
Il Pres.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', RE
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200013709368000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200013709368000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 681/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il
24/11/2022, inerente IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 (valore controversia euro 11.956,00).
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, la convenuta risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il 24/11/2022, inerente IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso in quanto, nel caso di tributi locali, come nella fattispecie di cui trattasi,
l'avviso di accertamento, così l'atto presupposto, avrebbe dovuto essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Invero, nel caso che ci occupa entro il 31.12.2019 (per imu 2014) e 31.12.2020 (per imu 2015).
Ora di eventuali avvisi di accertamento notificati entro i termini non v'è alcuna produzione in giudizio, onere che spetta alla convenuta dinanzi all'eccezione del ricorrente, mentre la notifica della cartella oggi impugnata
è solamente del 24.11.2022.
Quindi risulta evidente la prescrizione intervenuta per la pretesa IMU del 2014 e del 2015.
Appare così illegittimo l'operato della convenuta e fondate invero le tesi del ricorrente.
Va così annullato l'atto impugnato (cartella di pagamento n. 29920200013709368000 notificata il 24/11/2022), stante l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi avanzata.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e condanna l'Agenzia resistente a rifondere le spese di giudizio nei confronti del ricorrente da liquidarsi in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il RE
Il Pres.