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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/03/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
RG 18/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, e, per l'avv. CP_1
Cosentini, in sostituzione dell'avv. Fuso. Per nessuno compare. CP_2
Il Giudice Dà atto che ha correttamente instaurato il contraddittorio CP_1 nei confronti di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Organizzazione_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 22.08.20216 al 12.09.2022 e di CP_2 essere stato adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente fino al 30.05.2022, ha convenuto in giudizio CP_1 queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di queste società al pagamento della somma di euro 14.762,81, dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2022, 13ma e 14ma mensilità per l'anno 2022 e t.f.r..
2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_2 contumace.
3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso e, in caso di suo accoglimento, la condanna di a tenerla CP_2 indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. Notificata questa domanda alla datrice di lavoro, questa non ha formulato alcuna difesa.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e , la sua articolazione temporale e la sua cessazione CP_2 per dimissioni [cfr. docc. 1, 2 e 3 ricorrente]. È altresì documentale la collocazione della sede di lavoro presso il cantiere navale di a Monfalcone [cfr. doc. 1 e 3 ricorrente]. CP_1
È altresì documentale il credito retributivo per la mensilità di aprile 2022, come risulta dal relativo prospetto paga ove è indicata la somma di euro 1.627,48 [cfr. doc.2 ricorrente]. In mancanza d'indici che depongano in senso differente, è da ritenere che il ricorrente abbia prestato la propria opera anche per il successivo mese di maggio 2022. Gli spettano senz'altro anche la 13ma e la 14ma mensilità, previste dal Ccnl applicabile [cfr. doc. 4 ricorrente]. La cessazione del rapporto determina infine l'esigibilità del t.f.r.. Quanto all'ammontare richiesto, al di là del credito retributivo di aprile 2022, che è documentato, gli ulteriori crediti sono stati correttamente calcolati dal ricorrente. In merito a maggio 2022, egli ha infatti tenuto conto della paga base indicata in busta paga e dei giorni lavorativi del mese, giungendo così alla coerente quantificazione di euro 1.459,08. Ha calcolato inoltre correttamente i ratei di 13ma dovuti da gennaio a maggio 2022, dividendo la paga base per 12 mensilità e moltiplicando il risultato per il numero di ratei spettanti. Il risultato di euro 723,8 è corretto. Con lo stesso metodo ha calcolato la 14ma maturata da luglio 2021 a maggio 2022, giungendo all'importo di euro 1.592,36. In ordine al t.f.r., ha tenuto conto della somma documentata dal prospetto paga di aprile, pari ad euro 9.080,45, cui ha aggiunto la quota maturata a maggio (euro 108,08) e l'incidenza di 13ma e 14ma (euro 171,65). La rilevanza di queste voci ai fini del calcolo del t.f.r. risulta non solo dal fatto che esse sono comprese nel trattamento retributivo in base al Ccnl, ma anche considerando che il relativo art. 54, dedicato proprio al trattamento di fine rapporto, contempla espressamente la 13ma e altre mensilità corrisposte aziendalmente. A fronte di questi fatti, sarebbe stato onere di dimostrare il CP_2 pagamento del dovuto. La società, rimasta contumace, non ha assolto quest'onere e va perciò condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 14.762,81.
* 6. Quanto alla posizione di non è controverso che CP_1 CP_2 abbia operato in forza d'un appalto con quest'ultima: è la stessa
[...] committente, del resto, a darne atto.
6.1. L'adibizione del ricorrente a quell'appalto è stata posta in discussione da secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito CP_1 prova d'aver lavorato costantemente presso i suoi cantieri. Ha aggiunto di non essere in grado di conoscere alcunché del rapporto tra il ricorrente e la datrice di lavoro. Orbene, la difesa della resistente va disattesa tanto perché, come detto, l'indicazione delle sede di lavoro presso la committente, contenuta nell e nel modulo di dimissioni, inducono a Org_2 presumere la costante adibizione del ricorrente all'appalto, con onere di di superare la presunzione in questione, quanto perché, in CP_1 termini assorbenti, le condizioni generali d'appalto applicate a quello concluso tra ed smentiscono l'assunto per cui CP_1 CP_2 sarebbe all'oscuro d'ogni profilo relativo al rapporto dedotto CP_1 in giudizio. L'art.
7.6 delle Condizioni prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 1 . CP_1
Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_1 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di CP_2
-, è stata senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o
[...] meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata.
6.2. A fronte di ciò, ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003. Le voci pretese dal ricorrente hanno tutte natura strettamente retributiva e pertanto la committente è solidalmente responsabile per l'intera somma rivendicata.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di . CP_1 CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( ), sia del committente ( , è CP_2 CP_1 unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quelle relative al ricorrente vengono liquidate tenuto conto dell'aumento del 15% per la redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
condanna , e in solido con questa a pagare in
CP_2 CP_1 favore di parte ricorrente la somma di euro 14.762,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare
CP_2 Organizzazione_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna e in solido fra loro, a rifondere a
CP_2 CP_1 parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del giudizio,
CP_2 CP_1 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 11 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/03/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, e, per l'avv. CP_1
Cosentini, in sostituzione dell'avv. Fuso. Per nessuno compare. CP_2
Il Giudice Dà atto che ha correttamente instaurato il contraddittorio CP_1 nei confronti di . CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Organizzazione_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 22.08.20216 al 12.09.2022 e di CP_2 essere stato adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente fino al 30.05.2022, ha convenuto in giudizio CP_1 queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di queste società al pagamento della somma di euro 14.762,81, dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2022, 13ma e 14ma mensilità per l'anno 2022 e t.f.r..
2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_2 contumace.
3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso e, in caso di suo accoglimento, la condanna di a tenerla CP_2 indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. Notificata questa domanda alla datrice di lavoro, questa non ha formulato alcuna difesa.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e , la sua articolazione temporale e la sua cessazione CP_2 per dimissioni [cfr. docc. 1, 2 e 3 ricorrente]. È altresì documentale la collocazione della sede di lavoro presso il cantiere navale di a Monfalcone [cfr. doc. 1 e 3 ricorrente]. CP_1
È altresì documentale il credito retributivo per la mensilità di aprile 2022, come risulta dal relativo prospetto paga ove è indicata la somma di euro 1.627,48 [cfr. doc.2 ricorrente]. In mancanza d'indici che depongano in senso differente, è da ritenere che il ricorrente abbia prestato la propria opera anche per il successivo mese di maggio 2022. Gli spettano senz'altro anche la 13ma e la 14ma mensilità, previste dal Ccnl applicabile [cfr. doc. 4 ricorrente]. La cessazione del rapporto determina infine l'esigibilità del t.f.r.. Quanto all'ammontare richiesto, al di là del credito retributivo di aprile 2022, che è documentato, gli ulteriori crediti sono stati correttamente calcolati dal ricorrente. In merito a maggio 2022, egli ha infatti tenuto conto della paga base indicata in busta paga e dei giorni lavorativi del mese, giungendo così alla coerente quantificazione di euro 1.459,08. Ha calcolato inoltre correttamente i ratei di 13ma dovuti da gennaio a maggio 2022, dividendo la paga base per 12 mensilità e moltiplicando il risultato per il numero di ratei spettanti. Il risultato di euro 723,8 è corretto. Con lo stesso metodo ha calcolato la 14ma maturata da luglio 2021 a maggio 2022, giungendo all'importo di euro 1.592,36. In ordine al t.f.r., ha tenuto conto della somma documentata dal prospetto paga di aprile, pari ad euro 9.080,45, cui ha aggiunto la quota maturata a maggio (euro 108,08) e l'incidenza di 13ma e 14ma (euro 171,65). La rilevanza di queste voci ai fini del calcolo del t.f.r. risulta non solo dal fatto che esse sono comprese nel trattamento retributivo in base al Ccnl, ma anche considerando che il relativo art. 54, dedicato proprio al trattamento di fine rapporto, contempla espressamente la 13ma e altre mensilità corrisposte aziendalmente. A fronte di questi fatti, sarebbe stato onere di dimostrare il CP_2 pagamento del dovuto. La società, rimasta contumace, non ha assolto quest'onere e va perciò condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 14.762,81.
* 6. Quanto alla posizione di non è controverso che CP_1 CP_2 abbia operato in forza d'un appalto con quest'ultima: è la stessa
[...] committente, del resto, a darne atto.
6.1. L'adibizione del ricorrente a quell'appalto è stata posta in discussione da secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito CP_1 prova d'aver lavorato costantemente presso i suoi cantieri. Ha aggiunto di non essere in grado di conoscere alcunché del rapporto tra il ricorrente e la datrice di lavoro. Orbene, la difesa della resistente va disattesa tanto perché, come detto, l'indicazione delle sede di lavoro presso la committente, contenuta nell e nel modulo di dimissioni, inducono a Org_2 presumere la costante adibizione del ricorrente all'appalto, con onere di di superare la presunzione in questione, quanto perché, in CP_1 termini assorbenti, le condizioni generali d'appalto applicate a quello concluso tra ed smentiscono l'assunto per cui CP_1 CP_2 sarebbe all'oscuro d'ogni profilo relativo al rapporto dedotto CP_1 in giudizio. L'art.
7.6 delle Condizioni prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 1 . CP_1
Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_1 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di CP_2
-, è stata senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o
[...] meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata.
6.2. A fronte di ciò, ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003. Le voci pretese dal ricorrente hanno tutte natura strettamente retributiva e pertanto la committente è solidalmente responsabile per l'intera somma rivendicata.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di . CP_1 CP_2
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( ), sia del committente ( , è CP_2 CP_1 unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quelle relative al ricorrente vengono liquidate tenuto conto dell'aumento del 15% per la redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
condanna , e in solido con questa a pagare in
CP_2 CP_1 favore di parte ricorrente la somma di euro 14.762,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare
CP_2 Organizzazione_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna e in solido fra loro, a rifondere a
CP_2 CP_1 parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del giudizio,
CP_2 CP_1 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 11 marzo 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri