Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2022 Cont.
EPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
composta dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott. Roberto Rivello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
C.F. 1 ), nato a [...] il [...] residente in ' (C.F. Parte 1
Avigliana (TO), Lungo Naviglia dei Mareschi n. 5, rappresento e difeso dall'Avv. Emanuele Labis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, (P.E.C.: Email_1
in Torino Corso Matteotti n. 51
APPELLANTE
contro
Controparte_1 P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante
CP 2 con sede legale in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, rappresentata e pro tempore,
difesa dell'avv. Andrea DE PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II n. 108
APPELLATA
E nei confronti di
), CP_4 (C.F. (C.F. CP_3 C.F. 2
(C.F. C.F. 3 C.F. 4 CP 5
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2349/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27.05.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°2349/2022 emessa in data 27.05.2022 dal Tribunale di Torino, Sezione 2° civile,
pubblicata in data 30.05.2022, notificata a mezzo pec in data 06.06.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"Accertare e dichiarare che sigg. Parte 1 CP 3 CP 4 e CP_5 hanno posseduto ed utilizzato, come tutt'ora possiedono ed utilizzano, animo domini ed in modo esclusivo, permanente e duraturo da oltre vent'anni le qui di seguito descritte unità immobiliari (ad eccezione di una porzione del subalterno n.1):
1) "Fabbricato 1" censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio18, numero 169 sub. 1,2,3,4,5,6.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto della domanda svolta in via principale,
CP 3 CP 4 e CP 5 aAccertare e dichiarare che i sigg. Parte 1 partire dall'anno 1990 sino ai giorni nostri hanno attuato numerosi interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria relativamente sia ai fabbricati, sia ai terreni circostanti sostenendo notevoli spese per la messa in sicurezza del tetto, per ottenere l'abitabilità degli alloggi, per il rispristino delle parti idrauliche ed elettriche e per il ripristino della pavimentazione e dei serramenti;
e, per l'effetto,
Condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino Galleria Enzo Tortora n. 21, a rimborsare ai sigg. Parte 1 [...]
,
CP 3, CP 5 tutti i costi sostenuti a partire dall'anno 1990 sino ai giorni CP 4 e nostri per i numerosi interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria da loro realizzati relativamente sia ai fabbricati, sia ai terreni circostanti e facenti parte della vasta proprietà immobiliare oggetto di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimb.forf., iva e c.p.a." e, conseguentemente,
Disattendere e respingere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata innanzi al
Tribunale di Torino per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio". IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado ed in particolare si chiede che venga disposta idonea CTU tecnica al fine di:
a) individuare e descrivere sotto il profilo catastale la vasta proprietà immobiliare oggetto di domanda di usucapione da parte dell'appellante;
b) descrivere ed indicare i numerosi interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte dell'appellante e dei suoi familiari, a partire dall'anno 1990 sino alla data odierna, in relazione a tutti i fabbricati ed a tutti i terreni oggetto di domanda di usucapione da parte dell'appellante;
c) quantificare il costo dei suddetti interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte dell'appellante e dei suoi familiari, a partire dall'anno 1990 sino alla data odierna, in relazione a tutti i fabbricati ed a tutti i terreni oggetto di domanda di usucapione da parte dell'appellante
Per parte appellata piaccia all' CP_6 CORTE D'APPELLO DI TORINO;
contrariis rejectis;
così decidere:
NEL RITO dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi in atti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
NEL MERITO:
rigettare integralmente l'avverso appello e per l'effetto, - confermare in toto la sentenza di primo grado.
Con il favore delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese a forfait 15% e successive occorrende.
Con reiezione di ogni altra istanza, anche istruttoria, ex adverso.
MOTIVI
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 CP_3Con atto di citazione del 29.05.2019 i sigg. CP 4 e [...]
evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la societàCP_5 Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per far accertare l'intervenuta
[...]
usucapione a proprio favore di diversi fabbricati e terreni siti in località Avigliana (TO) Via Frera
n°31, sostenendo di aver utilizzato in modo esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni i suddetti beni immobili formalmente intestati all'odierna appellata, comportandosi animo domini nei confronti di dette proprietà ed escludendo chiunque altro dalla possibilità di utilizzare i suddetti beni;
in via subordinata, gli attori chiedevano il rimborso di tutti i costi sostenuti a partire dall'anno 1990 per i numerosi interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria realizzati sui fabbricati e sui terreni circostanti.
Secondo i predetti la vicenda possessoria aveva origine negli anni '80, quando CP 3 prese in locazione uno degli appartamenti ricompresi nel fabbricato in questione e negli anni successivi, a seguito dell'allargamento del nucleo familiare e dell'abbandono delle altre unità abitative da parte dei vari locatari, riceveva in consegna le chiavi da questi ultimi, prendendo possesso degli appartamenti nell'affermato disinteresse della proprietà, sino ad occupare l'intero stabile. La famiglia CP 3 affermava altresì di avere eseguito opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili occupati e di avere coltivato e utilizzato il terreno circostante, recintato, per l'allevamento dei propri animali, escludendo dal possesso terzi che, negli anni, tentavano di introdursi all'interno del lotto.
Controparte 1 contestavaCostituendosi in giudizio con comparsa del 18.12.2019, la società integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, per carenza dei presupposti necessari per legge al perfezionamento dell'usucapione, adducendo, in particolare, a) il riconoscimento della titolarità altrui del compendio immobiliare tramite la proposta d'acquisto dello stesso con lettera del
15.12.2014; b) l'esclusione del possesso in саро CP_3 per trasferimento a Caprie (TO) dal
2003 al 2007; c) la reintegrazione nel possesso disposta con ordinanza del 21.02.2017 dal Tribunale di Torino (RG 30388/2016), con annesso ordine di rimozione e smaltimento della recinzione descritta in CTU, nonché della catena con lucchetto e ogni altro ostacolo all'apertura del cancello;
d) l'interesse sotteso costante della convenuta all'esercizio del diritto di proprietà, provvedendo ad affittarla e a mantenerla in buono stato (incarichi per il taglio della legna, pulizia delle strade) e presentando proposte progettuali ad enti e istituzioni.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie, veniva disposto l'interrogatorio formale delle parti e venivano assunte le testimonianze sui capitoli di prova ammessi.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.02.2022, la causa approdava a decisione.
Con sentenza del 27.05.2022 il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree e condannava [...]
CP_3 CP 4 e CP 5 in solido tra loro, a rimborsare alla
,Pt 1 , convenuta le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, notificata a mezzo pec in data 06.06.2022, Parte 1 ha proposto appello, al fine di ottenerne l'integrale riforma, accertando e dichiarando il possesso esclusivo, permanente e duraturo da oltre vent'anni del compendio immobiliare de quo, ovvero condannando al rimborso, in via subordinata, dei costi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e dei terreni, a partire dal 1990 ad oggi, da individuarsi e quantificarsi tramite idonea CTU tecnica, oltre all'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si costituiva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 1.02.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
CP 3 all'udienza del 28.06.2023 ne veniva dichiarata laCP 4 e CP 5
contumacia; precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto non provati né il corpus né l'animus possidendi, necessari a fornire adeguata prova del possesso ad usucapionem.
In particolare, dall'istruzione probatoria non sarebbero emersi elementi sufficienti a dimostrare il possesso ultraventennale, continuativo, pacifico e pubblico dei beni immobili in questione: il teste
TE 1 di parte attrice avrebbe infatti dichiarato di conoscere Parte 1 solo dal 2000, il teste
TE 2 dal 1997 e la teste TE 3 vrebbe riportato eventi riferibili al 2007; l'unica teste ad avere una frequentazione con la famiglia CP_3 risalente agli anni ottanta sarebbe Persona 1 la quale ha però precisato di avere visto con certezza gli attori utilizzare tutti gli appartamenti dal 2000, e in particolare nel 2006, senza nulla sapere in merito alla disponibilità o meno delle chiavi del cancello, mentre la partecipazione alla festa di battesimo di Parte_1 nel 1981, non avrebbe rilevanza, avendo CP 3 al tempo, un regolare contratto di locazione.
Il decorso dei termini sarebbe stato inoltre interrotto dall'instaurazione della controversia rubricata al n. RG 8547/2016 dinanzi al Tribunale di Torino, promossa dalla società convenuta proprio per ottenere il rilascio dei beni occupati dai Sigg.ri CP 3 e, a prescindere dall'esito della medesima, ne sarebbe scaturita la necessità di dimostrare un possesso qualificato quantomeno nell'arco temporale dal 1996 al 2016. Tale prova non sarebbe stata raggiunta neppure in relazione al possesso esclusivo delle chiavi di ingresso nel terreno in questione, giacché il teste TE 4 avrebbe sul punto dichiarato di avere avuto la chiave di apertura del cancello almeno fino al 2016. A ciò si aggiungerebbe la proposta di acquisto del complesso immobiliare del 2014 da parte di Parte 1
,ammessa e descritta dal teste TE 5, con notevole rilevanza ai fini del riconoscimento della proprietà in capo alla società CP_1 Controparte 1 compromettendo definitivamente la prova del possesso uti
,
dominus.
Nessuna allegazione, infine, sarebbe pervenuta da parte attrice in ordine alle spese sostenute e ai lavori effettuati, attesa, altresì, la genericità delle dichiarazioni testimoniali in proposito.
2) I motivi di appello proposti da Parte 1
articola sei motivi di impugnazione che si sostanziano nel ripercorrere L'appellante Parte 1
il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, dalle quali evincere singoli archi temporali di possesso continuativo e pubblico del compendio immobiliare in oggetto, al fine di ottenere, dal cumulo dei medesimi, la maturazione del periodo di 20 anni, richiesto per il perfezionamento dell'acquisto per usucapione.
,In particolare, il primo motivo è incentrato sulla deposizione del teste la cui TEtimone 6
frequentazione della famiglia CP 3 risale al 2000, avente ad oggetto la conferma di lavori eseguiti dall'appellante, quali la manutenzione dell'impianto elettrico, la coltivazione dell'orto, il taglio della legna, la raccolta dell'immondizia, oltre all'abitazione degli alloggi e all'allevamento degli animali.
Il secondo motivo sviluppa considerazioni sui testi riferendo TEtimone 7 e TE 8
il primo l'occupazione, da parte dei CP_3 delle case e dei terreni nel periodo 1997-2015, la seconda la manutenzione dei fabbricati a decorrere dal 2007, oltre alla recinzione e chiusura con lucchetti dell'area.
,che conosce la famiglia Il terzo motivo si sofferma sulla testimonianza di Persona 1
CP 3 dagli anni 80 e conferma l'utilizzo degli alloggi, coltivazione dei campi, allevamento di bestiame e l'effettuazione di lavori di ristrutturazione degli immobili dal 1990.
Il quarto motivo si limita a cumulare i suddetti periodi portati dalle testimonianze Per_1 Tes_2,
TE 1 e TE_3 così delineando un acquisto a titolo originario per possesso qualificato e pacifico, quantomeno nell'arco temporale 1996 – 2016, periodo individuato da valutare ai fini dell'usucapione dal giudice di primo grado.
Nel quinto motivo di impugnazione l'appellante si sofferma sulla deposizione resa dal teste di parte
Tes 4 il quale non avrebbe smentito l'esistenza dell'area recintata all'interno dellaconvenuta و
quale i Sigg.ri CP 3 abitavano stabilmente, esercitandone il possesso uti dominus.
Nel sesto e ultimo motivo viene ulteriormente contestata la testimonianza del Sig. TE_4 ritenuto
,
non indifferente per il contratto di affitto agrario che lo lega alla società CP_1 Le dichiarazioni del teste di parte convenuta sarebbero invece irrilevanti in quanto circoscritte TE_9
all'anno 2019.
L'appellante giunge altresì, argomentando tale motivo di impugnazione, a determinare il dies a quo per il computo del termine ventennale nel 1982, allorquando la famiglia CP_3 si era insediata nei fabbricati, così contraddicendo le stesse premesse in fatto della citazione di primo grado, da cui risulta la presa di possesso del proprio e degli altri alloggi uti domini in un tempo successivo, ossia a decorrere dal 1990, a seguito della vendita del compendio da parte di Pt 2 a Controparte_1 [...] nel presunto disinteresse della nuova proprietà.
La deposizione del teste avversario TE 5 , riguardante la proposta d'acquisto formulata nel 2014 da Parte 1 viene interpretata quale tentativo bonario di definire la vicenda in via amichevole.
3)Motivi della decisione
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello con riferimento alle domande che [...]
Pt 1 propone a favore di e CP 4 nonché di CP 3 CP 5 chiedendo che la
Corte dichiari l'usucapione anche a favore di questi soggetti non appellanti.
Infatti, mentre il giudizio di primo grado è stato proposto da Parte 1 insieme a CP 3
Parte 1 con la conseguenza che la e CP 4 e CP_5 l'appello è proposto dal solo sentenza di primo grado è passata in giudicato con riferimento ai non appellanti.
E' altresì inammissibile la domanda di condanna al rimborso dei costi di ristrutturazione proposta dall'appellante nelle conclusioni, in quanto non oggetto di specifico motivo di appello.
Parte 1 è in ogni caso privo di legittimazione attiva a proporre domande dirette a ottenere una pronuncia a favore di dei predetti soggetti, potendo ciascuno solo far valere diritti propri.
L'appello deve essere rigettato anche nel merito.
In ragione di quanto sopra indicato, occorre riqualificare la domanda proposta dall'appellante come domanda di acquisto per usucapione per la quota indivisa di un quarto.
Non ci sono i presupposti per l'accoglimento di questa domanda.
Nell'atto di citazione infatti il possesso sui beni è indicato come indistintamente esercitato da tutti gli attori, e di conseguenza non è possibile, all'esito del mancato appello da parte degli altri tre soggetti indicati e della proposizione da parte dell'appellante delle medesime argomentazioni proposte in primo grado, conoscere in che modo e su quali beni sarebbe stato esercitato il possesso quale singolo da parte di Parte 1
L'appellante non può avvalersi né in fatto né in diritto delle motivazioni dei propri familiari non appellanti e come tali non facenti parte del processo.
Inoltre egli non può unire il proprio possesso a quello degli altri familiari, applicandosi l'istituto della accessio possessionis solo quando il possesso continua in un successore a titolo universale o particolare.
Il signor CP 3 non è successore, né afferma di esserlo, a nessun titolo nell'asserito possesso di
CP 3 e CP 4 nonché di CP 5
Ora l'asserita errata valutazione delle prove orali raccolte nell'istruttoria di primo grado lamentata dall'appellante riguarda una ricostruzione di fatti per alcune parti anteriori all'epoca in cui Pt 1
[...] ha acquisito la capacità di agire.
Se si agisce a ritroso per 20 anni dall'inizio del 2016, momento in cui la società CP_1 ha proposto l'azione possessoria, la richiesta usucapione deve decorrere, come affermato nella sentenza, dal 1996.
Ora nel 1996 il signor Parte 1 aveva 16 anni, essendo nato il [...].
Egli può certamente avere esercitato il possesso sui beni dal compimento del 18° anno nel 1998.
Per quanto riguarda il periodo 1996-1998, come affermato dall'appellato, occorre che, antecedentemente al raggiungimento della maggiore età, il signor Parte_1 avesse idonea capacità naturale per comprendere pienamente il significato del possesso utile all'usucapione e che abbia esercitato detto possesso manifestando, attraverso comportamenti obiettivamente percepibili,
l'animus rem sibi habendi.
Era onere dell'appellante dare prova degli elementi sopra indicati, e tale prova è completamente mancata, in quanto non è stato dedotto nulla in merito. Lo stesso Parte 1 deduce al capo 35) della propria memoria 183 n. 2 c.p.c. che egli si trasferì nell'anno 1998 ad abitare in due degli alloggi siti al piano rialzato, divenendo gli stessi la sua esclusiva abitazione, ristrutturati da lui nel corso degli anni (rifacimento dell'impianto elettrico e rivestimento cucina).
Conseguentemente il signor CP_3 non ha dimostrato il possesso ad usucapionem per 20 anni.
A ciò si deve aggiungere che la teste Per_1 considerata fondamentale dall'appellante per provare la propria tesi, così come affermato dalla sentenza, riferisce di avere visto gli immobili occupati da Parte 1 dall'interno solo a decorrere dal 2000 (risposta della teste al capo 34).
Deve poi ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha dato notevole rilevanza alla circostanza riferita dal teste TE_5, riconosciuta anche dal teste TE 3 secondo cui nel 2014 [...]
Pt 1 gli aveva proposto di acquistare il complesso immobiliare.
Deve infatti applicarsi al caso de quo il principio affermato infatti sul punto dalla Cassazione n.
17858/2008 che riporta "la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le trattative dirette all'acquisto di un bene, tra il proprietario dello stesso e chi materialmente lo possiede, comportano da parte di quest'ultimo un implicito riconoscimento dell'altruità del diritto, incompatibile con la volontà di ulteriore godimento uti dominus, con conseguente interruzione del possesso ai sensi dell'art. 1165 c.c. in rel. all'art. 2944 c.c. (v., in particolare, Cass. n. 25250/06 e, più in generale, per tutti quegli atti o comportamenti inequivocamente implicanti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare, Cass. n. 14654/06, 18207/04, 2590/97, 2520/93)."
Prova ulteriore della mancanza dell'animus possidendi in capo al CP_3 è costituita dal fatto che, come afferma la teste TE_3 Pt 1 "contatto Persona 2 è vero che gli disse di aver ricevuto
,
la bolletta di euro 5.000,00 da parte di MA e chiese a “i tigli” di pagare la loro parte.”
Lo stesso dicasi per la circostanza, riferita dal teste TE 5, secondo cui Pt 1 gli chiese di essere autorizzato dalla proprietà CP_1 a tagliare l'erba sulla sponda del lago. Trattasi di comportamenti incompatibili con la volontà di ritenersi titolare di ius possidendi finalizzato all'usucapione.
Va ancora osservato che le testimonianze sull'ampiezza del terreno asseritamente occupato, utilizzato e coltivato dai CP_3 sono contraddittorie e quindi non idonee a costituire la prova delle affermazioni in merito di parte appellante.
Mentre infatti i testi di parte attrice affermano la sussistenza di una recinzione interna chiusa all'esterno, il teste TE 4 fa affermazioni in senso contrario, affermando di avere coltivato i campi rivendicati dall'appellante e di avere chiamato i Carabinieri per far aprire il cancello a cui i CP_3 avevano cambiato il lucchetto di ingresso al fine di poter coltivare i propri campi.
La testimonianza di tale teste è pienamente ammissibile, non avendo parte attrice nelle proprie conclusioni di primo grado reiterato l'eccezione di incapacità del predetto teste.
Le spese legali seguono la soccombenza, e sono calcolate secondo lo scaglione con cui sono state liquidate in primo grado, ossia quello compreso tra 52.000,01 e 260.000, valore medio, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Al rigetto dell'appello segue l'obbligo previsto dall'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2349 del 2022 emessa dal
Tribunale di Torino;
dichiara l'inammissibilità dell'appello con riferimento alle domande che Parte 1 propone a favore di CP_3 e CP 4 nonché di e con riferimento alla domanda di CP 5
condanna al rimborso delle spese di ristrutturazione;
rigetta per il resto l'appello; condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla 1. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 5.02.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Marino