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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1941/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Teresa D'Asaro, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in corso Umberto e Margherita n. 61, è elettivamente domiciliato e
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.6.1989, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Di Gioia, presso il cui studio, sito a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 28.10.2024, e Parte_1 CP_1 Per_
, premettendo di aver contratto matrimonio civile il 16.5.2019 ad – trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 1, parte I, dell'anno 2019 –, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, prevedendo altresì che la casa coniugale resti in godimento a . Controparte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso. Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 2054/2021 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 8641/2022 depositato il 2.5.2022;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, con la precisazione che le previsioni relative all'assegnazione della casa coniugale (stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) non possono essere oggetto di delibazione del Tribunale che si limita a prenderne atto. La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto Per_ da e ad il 16.5.2019, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 1, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.10.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.