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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 502 /2024 R.G.L. promossa da:
, codice fiscale , sede in Parte_1 C.F._1
AL (TO), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Bianchini del Foro di Roma, con studio in Via Crescenzio n. 20 -
00193 Roma (RM) presso la quale è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- C.F. , con Sede in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Franca Borla e dall'avv. Tommaso Parisi per procura generale alle liti del 22.03.24 a rogito dr. Notaio in Fiumicino Rep. n. 37875 Racc. n. Persona_1
7313, elettivamente domiciliato in Torino - Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 28.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, ha convenuto in Parte_1 giudizio l al fine di chiedere l'annullamento del preavviso di CP_1
fermo amministrativo n. 11080202300003429000 con riferimento all'AVA 41020230000344986000 sostenendo che non gli era mai sato notificato.
L' si è costituito regolarmente in giudizio eccependo la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e la carenza d'interesse della parte ricorrente: nel merito ha contestato la mancata maturazione della prescrizione stante l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento unificato di maggior reddito prodotto nell'anno 2016, notifiche che hanno regolarmente interrotto la prescrizione quinquennale.
Il Giudice di prime cure, all'udienza del 23.10.2024, all'esito della discussione, ha respinto le eccezioni preliminari dell' ma ha CP_1
ritenuto infondata, nel merito, la pretesa di parte ricorrente stante la prova da parte dell dell'avvenuta notifica tramite PEC CP_1 dell'avviso di addebito.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.2682/2024)
, riproponendo i motivi di doglianza già oggetto di Parte_1
esame del Tribunale e chiede la totale riforma della sentenza.
Resiste l , nel costituirsi in giudizio, chiedendo la reiezione del CP_1 gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:
“premesso che:
- il ricorrente si è rivolto al tribunale agendo in opposizione al preavviso di fermo n. 11080 202400004575 000 notificatogli in data 12 febbraio 2024 in relazione ad una pluralità di tributi e contributi per un importo complessivo di euro 71.317,60 (v. doc. 1 ric), limitando le proprie doglianze alle pretese azionate dall con avviso di addebito n. 41020230000344986000 CP_1 riferito al mancato pagamento di contributi sui redditi del 2016 eccedenti il minimale in misura di euro 6.646,74, e chiedendo di dichiarare “nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”;
- il ricorrente ha dedotto “l'inesistenza delle pretese ivi opposti e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi” ed eccepito “l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” considerata
“l'inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali opposti e di atti interruttivi”;
l ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (ai sensi CP_1 degli artt. 50, c. 1, e 86 del d.P.R. n. 602/1973, in virtù dei quali unico legittimato passivo sarebbe il Concessionario), la carenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente ex art. 100 c.p.c. (posto che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. presuppone il compimento diatti dell'esecuzione, nel caso di specie mai posti in essere); nel merito, l CP_1 ha difeso la legittimità della propria pretesa creditoria contestando anche che sia maturata la prescrizione, tenuto conto dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito notificato in data 21.4.2023 a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento unificato di maggior reddito prodotto nell'anno 2016 avvenuta in data 13.9.2021 entro i
3 termini prescrizionali quinquennali previsti dalla vigente normativa
(l'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione è stata oggetto di rinuncia all'odierna udienza);
2.
ritenuto che
non sia meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall posto che il ricorrente ha CP_1 contestato la sussistenza della pretesa contributiva e che il giudizio deve quindi svolgersi nel contraddittorio con l'ente creditore;
3.
ritenuto che
sia infondata anche l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, la quale dopo la notifica del preavviso di fermo non aveva altro modo per paralizzare l'azione volta a riscuotere i crediti dell prima dell'iscrizione del fermo al P.R.A., se non quello CP_1 di agire in giudizio per far valere l'originaria inesistenza o l'intervenuta estinzione delle pretese creditorie indicate nel preavviso di fermo;
4.
ritenuto che
nel merito l'opposizione sia infondata, considerato che:
- l ha documentato di aver correttamente notificato l'avviso di CP_1 addebito in data 21.4.2023 a mezzo p.e.c. presso l'indirizzo
(cfr. doc. 3 res.), lo stesso presso cui è Email_1 stato notificato il preavviso di fermo impugnato nel presente giudizio (cfr. doc. 2 ric.) ed il ricorrente né alla prima udienza né in sede di discussione ha mai contestato che tale indirizzo sia a lui riferibile;
- risulta, pertanto, palesemente smentita l'allegazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza delle pretese creditorie dell previdenziale solo in data 12.4.2024, dopo aver ricevuto la CP_1 comunicazione del preavviso di fermo amministrativo (cfr. doc. 1 ric.);
- a fronte della rituale notifica dell'avviso di addebito non possono essere esaminate tutte le doglianze che avrebbero dovuto esser fatte valere, a pena di decadenza, nel termine previsto per l'opposizione avverso tale atto dall'art. 24, co. 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, quali sono quelle riferite alla pretesa insussistenza della pretesa creditoria dell'ente e alla sua estinzione per prescrizione prima della notifica dell'avviso di addebito;
- considerato che l'avviso di addebito è stato notificato il 21.4.2023, alla data della notifica del preavviso di fermo e ad oggi non risulta maturata
l'eccepita prescrizione quinquennale;
4 5. ritenuto, pertanto, che le domande debbano essere respinte e che le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal
d.m. 55/2014, debbano seguire la soccombenza”.
2.
2.1
L'appellante ripropone le stesse argomentazioni già svolte con il ricorso introduttivo del giudizio proponendo motivi di impugnazione che si riferiscono per la maggior parte alle pretese tributarie.
Questo in relazione alle contestazioni in ordine: alla decadenza dei termini di riscossione, alla formazione del ruolo, alla incompetenza territoriale, al silenzio assenso (motivi 1-2-4).
Richiama normativa (e relativa giurisprudenza) inconferente in quanto non inerente ai contributi previdenziali e, pertanto, gli stessi devono essere disattesi.
2.2
Con il terzo motivo ribadisce l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame ex art 2948 cc e anche ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. con la conseguente impossibilità per l'Agente della Riscossione e per l'Ente impositore di richiedere le somme.
3.
Il motivo è infondato posto che, come rilevato dal primo Giudice,
l ha provato di avere regolarmente notificato l'avviso di CP_1
addebito (nel merito a quanto osservato in sentenza è stato oggetto di contestazione).
In relazione alla notifica degli avvisi di addebito la norma generale di riferimento è l'art. 30 comma 4 DL 78/2010 il quale dispone che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai CP_1
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica
5 puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
Come bene ha evidenziato il Giudice di prime cure, l ha CP_1 documentato di avere correttamente notificato l'avviso di addebito in data 21.4.2023 a mezzo PEC presso l'indirizzo presso cui era stato notificato anche il preavviso di fermo di cui oggi è causa e il sig.
mai ha contestato che tale indirizzo non fosse a lui riferibile: Pt_1
di conseguenza la notifica è regolare e nessuna prescrizione neppure quinquennale si è verificata.
Infatti, l'avviso di addebito n. 41020230000344986000 è stato notificato in data 21/04/2023 per un importo debitorio iscritto di €
6.566,98 a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento unificato di maggior reddito prodotto nell'anno 2016, matricola richiesta n. T7E010700445, notificato in data 13/09/2021 entro i termini prescrizionali quinquennali previsti dalla vigente normativa.
Si deve in proposito evidenziare che la scadenza ultima di pagamento per il contributo dovuto sul reddito eccedente il minimale
è fissata al 16 giugno dell'anno successivo (fatte salve le eventuali proroghe stabilite anno per anno dal legislatore); pertanto la notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 13/09/2021 rispetta i termini di prescrizione che per il 2016 (considerata la scadenza del saldo al 16/06/2017), scadevano al 16/06/2022.
L'accertamento è stato comunicato poi all' nel 2022 e l'Istituto CP_1
ha proceduto alla cessione del credito in data 27/03/2023, generando l'avviso di addebito n. 41020230000344986000 notificato il
21/04/2023 mediante PEC, nel rispetto dei termini prescrizionali, considerando atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'accertamento unificato da parte di . CP_2
L'appello deve, quindi, essere respinto.
6 4.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo (applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 -scaglione fino a 26.000,00).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 3.966,00, oltre oneri accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.3.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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