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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4115/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4115/2024
Il Giudice dr. La Manna,
Viste le note scritte depositate, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4115/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRETTI GABRIELE e dell'avv. Parte_1
INVINCIBILE FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA CAMANDONA, 1 10143 TORINO, presso il difensore avv. FERRETTI GABRIELE
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVANO 170, LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI
ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Rejectis adversis, Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione
In limine litis
Atteso il grave pericolo relativo ad una richiesta di pagamento di somme ingenti e non dovute
Non concedere l'eventuale richiedenda immediata esecutività
In via preliminare
pagina 2 di 5 Ordinare quale condizione di procedibilità della fase monitoria la procedura di mediazione a carico della parte convenuta in opposizione, disponendo la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito della mediazione stessa
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via principale
Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e condannare la parte attrice in opposizione al pagamento di quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia
Spese e competenze come per legge
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 71/2024, R.G. n. 22253/2023, del 04/01/2024 emesso dal Tribunale di Torino, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2024, R.G. n. 22253/2023, del 04/01/2024 emesso dal Tribunale di Torino.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Prendendo atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
pagina 3 di 5 il decreto ingiuntivo 71/2024 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 15.075,43, oltre interessi e spese.
Eccepiva la mancata verifica del carattere abusivo delle clausole contrattuali da parte del giudice del monitorio che si sarebbe limitato ad una frase di stile, la carenza di documentazione contrattuale a supporto della pretesa azionata, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Contestava la mancanza di dettaglio degli importi oggetto di ingiunzione.
Si costitutiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 7.11.2024, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva assegnato termine per intraprendere il procedimento di mediazione e fissata nuova udienza al 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con le note scritte del 18 febbraio 2025 la parte convenuta dichiarava che per mero errore non era stata avviata la procedura di mediazione.
La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
Afferma l'art. 5 bis Dlgs 28/2010, introdotto dal Dlgs 149/22, in vigore dall'1.1.2023, che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Tale disposizione legislativa prende di fatto atto della giurisprudenza precedente che si era formata sul tema, laddove era stato affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione che “nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
pagina 4 di 5 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SU 18.9.2020 n. 19596, Cass.
8.1.2021 n. 159).
Alla luce di tali principi essendo pacifico che entro l'udienza fissata del 4 marzo 2024 la parte convenuta opposta non ha dato avvio alla procedura di mediazione che, pertanto, non è stata effettuata, deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto,
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2950,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 950,00 per fase istruttoria ed € 900,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4115/2024
Il Giudice dr. La Manna,
Viste le note scritte depositate, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4115/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRETTI GABRIELE e dell'avv. Parte_1
INVINCIBILE FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA CAMANDONA, 1 10143 TORINO, presso il difensore avv. FERRETTI GABRIELE
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVANO 170, LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI
ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Rejectis adversis, Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione
In limine litis
Atteso il grave pericolo relativo ad una richiesta di pagamento di somme ingenti e non dovute
Non concedere l'eventuale richiedenda immediata esecutività
In via preliminare
pagina 2 di 5 Ordinare quale condizione di procedibilità della fase monitoria la procedura di mediazione a carico della parte convenuta in opposizione, disponendo la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito della mediazione stessa
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via principale
Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e condannare la parte attrice in opposizione al pagamento di quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia
Spese e competenze come per legge
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 71/2024, R.G. n. 22253/2023, del 04/01/2024 emesso dal Tribunale di Torino, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2024, R.G. n. 22253/2023, del 04/01/2024 emesso dal Tribunale di Torino.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Prendendo atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
pagina 3 di 5 il decreto ingiuntivo 71/2024 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 15.075,43, oltre interessi e spese.
Eccepiva la mancata verifica del carattere abusivo delle clausole contrattuali da parte del giudice del monitorio che si sarebbe limitato ad una frase di stile, la carenza di documentazione contrattuale a supporto della pretesa azionata, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Contestava la mancanza di dettaglio degli importi oggetto di ingiunzione.
Si costitutiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 7.11.2024, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva assegnato termine per intraprendere il procedimento di mediazione e fissata nuova udienza al 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con le note scritte del 18 febbraio 2025 la parte convenuta dichiarava che per mero errore non era stata avviata la procedura di mediazione.
La domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
Afferma l'art. 5 bis Dlgs 28/2010, introdotto dal Dlgs 149/22, in vigore dall'1.1.2023, che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Tale disposizione legislativa prende di fatto atto della giurisprudenza precedente che si era formata sul tema, laddove era stato affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione che “nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
pagina 4 di 5 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SU 18.9.2020 n. 19596, Cass.
8.1.2021 n. 159).
Alla luce di tali principi essendo pacifico che entro l'udienza fissata del 4 marzo 2024 la parte convenuta opposta non ha dato avvio alla procedura di mediazione che, pertanto, non è stata effettuata, deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto,
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2950,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 950,00 per fase istruttoria ed € 900,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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