Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1759
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Alberto La Manna del Tribunale Ordinario di Torino, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'attore ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria, l'assenza di documentazione contrattuale e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. La parte convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità del decreto ingiuntivo e la necessità di concedere la provvisoria esecutività.

Il Giudice, dopo aver esaminato le istanze, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di opposizione, in quanto la parte convenuta non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria entro il termine stabilito. Ha richiamato l'art. 5 bis del Dlgs 28/2010, che stabilisce l'onere di avviare la mediazione a carico della parte che ha proposto il decreto ingiuntivo. Pertanto, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la parte convenuta al pagamento delle spese legali, evidenziando l'importanza del rispetto delle procedure di mediazione nel contesto delle controversie civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1759
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1759
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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