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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1016/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.11.1993 ed ivi residente al Largo Donnaregina n. 4, rappresentata e difesa, dall'avv. Edoardo Tramma, (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
Giuseppe Orsi n. 15
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore p.t.; P.IVA_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...] [...]
, sito in Controparte_3 CP_3
, via G. Mazzini 6
[...]
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì
l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 2 di 9 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato a pezzo PEC in data 01.10.2024 e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 07.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 9 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente in quanto alla data di proposi zione del ricorso giudiziario (21.10.2024) la stessa aveva prestato appena
43 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio , con vittoria di spese.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 30.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la
Pag. 4 di 9 pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 9 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 6 di 9 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratt o fino al termine delle
Pag. 7 di 9 attività didattiche nell'a.s. 2024/2025, decorrente dal
09.09.2024 fino al 30.06.2025, così come si evince anche dallo
“Stato matricolare completo” prodotto dal resistente. CP_1
Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha maturato per l'a.s.
2024/2025, tuttora in corso, il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
Tuttavia, con deposito del 27.05.2025, parte ricorrente ha prodotto i cedolini paga relativi all'anno scolastico in oggetto, documentando l'effettivo svolgimento dell'attività di docenza per più di 180 giorni. Inoltre, la docente deduce di non aver ancora ricevuto il beneficio di cui trattasi, nonostante l'anno scolastico sia quasi giunto a termine, perdurando quindi l'inadempienza del convenuto. CP_1
Il resistente non ha fornito prova di aver effettivamente riconosciuto il beneficio di cui alla “Carta docente” all'odierna Contro ricorrente, di conseguenza l'eccezione del va rigettata e la domanda della ricorrente va accolta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
Pag. 8 di 9 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1016/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento all'anno scolastico
2024/2025, per un importo di € 500,00 a favore di PT
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro a rifondere alla ricorrente, CP_10 CP_11
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 5/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1016/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.11.1993 ed ivi residente al Largo Donnaregina n. 4, rappresentata e difesa, dall'avv. Edoardo Tramma, (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
Giuseppe Orsi n. 15
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore p.t.; P.IVA_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...] [...]
, sito in Controparte_3 CP_3
, via G. Mazzini 6
[...]
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì
l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 2 di 9 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato a pezzo PEC in data 01.10.2024 e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 07.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 9 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente in quanto alla data di proposi zione del ricorso giudiziario (21.10.2024) la stessa aveva prestato appena
43 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio , con vittoria di spese.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 30.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la
Pag. 4 di 9 pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 9 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 6 di 9 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratt o fino al termine delle
Pag. 7 di 9 attività didattiche nell'a.s. 2024/2025, decorrente dal
09.09.2024 fino al 30.06.2025, così come si evince anche dallo
“Stato matricolare completo” prodotto dal resistente. CP_1
Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha maturato per l'a.s.
2024/2025, tuttora in corso, il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
Tuttavia, con deposito del 27.05.2025, parte ricorrente ha prodotto i cedolini paga relativi all'anno scolastico in oggetto, documentando l'effettivo svolgimento dell'attività di docenza per più di 180 giorni. Inoltre, la docente deduce di non aver ancora ricevuto il beneficio di cui trattasi, nonostante l'anno scolastico sia quasi giunto a termine, perdurando quindi l'inadempienza del convenuto. CP_1
Il resistente non ha fornito prova di aver effettivamente riconosciuto il beneficio di cui alla “Carta docente” all'odierna Contro ricorrente, di conseguenza l'eccezione del va rigettata e la domanda della ricorrente va accolta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
Pag. 8 di 9 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1016/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento all'anno scolastico
2024/2025, per un importo di € 500,00 a favore di PT
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro a rifondere alla ricorrente, CP_10 CP_11
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 5/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 9 di 9