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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2023 depositato il 08/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17000658 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 impugnava -chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 e, dopo aver evidenziato la propria qualità di fondazione di natura pubblicistica senza finalità di lucro, eccepiva la decadenza dalla attività accertativa e deduceva nel merito il proprio diritto alla esenzione ex art. 7 D.lgs. 504/1992, già peraltro riconosciuta da questa AG con sentenze di questa AG;
rilevava che gli immobili in relazione ai quali era stato richiesto il tributo dal Comune di San Severo erano utilizzati per finalità non commerciali (didattiche o assistenziali) in favore di famiglie disagiate e percependo canoni irrisori;
aggiungeva che altri immobili erano invece di interesse storico-artistico o in stato di totale degrado.
Il Comune di San Severo, costituito, contestava le avverse doglianze rilevando che l'esenzione invocata dalla ricorrente avrebbe potuto essere riconosciuta solo nella ipotesi di identità soggettiva tra il possessore
(soggetto passivo di imposta) e l'utilizzatore, presupposto questo insussistente per alcuni degli immobili della fondazione ricorrente, utilizzati da terzi per attività commerciali di ristorazione, didattica di formazione o per esercizi commerciali alimentari;
evidenziava che solo in relazione a tali immobili erano stati richiesti i tributi, anche in ragione della mancata presentazione della dichiarazione preposta al riconoscimento della esenzione entro il termine previsto a pena di decadenza.
Entrambe le parti producevano giurisprudenza varia a sostegno delle proprie tesi e la ricorrente anche memoria integrativa.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, è anzitutto infondata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla ricorrente, in quanto il D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per un lasso di tempo di 85 giorni per gli uffici degli enti impositori, non ha posto alcuna limitazione nei confronti degli enti locali, i quali devono quindi ritenersi annoverati tra i soggetti giuridici legittimati ad avvalersi della sospensione in discorso.
Ne consegue che è stata data la possibilità anche agli enti locali di notificare gli avvisi di accertamento di competenza del 2016 fino al 26 marzo 2022, sicché deve ritenersi tempestivo l'avviso di accertamento spedito in data 20.02.2022 e notificato il 22.02.2022 come da avviso di ricevimento allegato agli atti.
Per il resto, l'Ufficio resistente ha dedotto di aver tassato solo gli immobili non impiegati per compiti istituzionali ma per fini commerciali, in quanto locati a soggetti giuridici che esercitano attività commerciali (pub, pizzeria, drogheria, supermercato).
Ora, costituisce orientamento condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui l'invocata esenzione è
l'articolo 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992, richiamata anche dalla disciplina Imu all'articolo 9, comma 8, D.Lgs.
23/2011, non può trovare riconoscimento nel caso di utilizzo indiretto degli immobili (cfr., tra le altre Cass.
1539/2021).
Avendo quindi il Comune resistente dedotto non solo un utilizzo indiretto degli immobili in relazione ai quali è stato richiesto il tributo, ma anche le attività commerciali ivi svolte da terzi (con specifica indicazione dei vari conduttori con rispettivi canoni di locazione percepiti), sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare i presupposti della esenzione invocata in relazione agli stessi specifici immobili.
Ciò in quanto, essendo le norme agevolatrici derogative di principi generali e, quindi, di stretta interpretazione
(art. 14 preleggi), incombe al contribuente, l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di una attività commerciale (Cass. n. 6711 del 2015; Cass. n. 7415 del 2019).
Va solo aggiunto che condizione necessaria per l'ottenimento di ogni qualsivoglia beneficio fiscale è l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica….”.
Non risultando allora la presentazione della dichiarazione preposta alla esenzione entro il relativo termine di decadenza, la esenzione invocata non può comunque essere riconosciuta.
Va solo aggiunto che appare tardiva la eccezione di violazione di giudicato (peraltro rilevante solo su accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto caratterizzati da stabilità normativa e da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo;
cfr., Cass. Civ. 8607/2025 a proposito di TARI), in quanto formulata solo in memoria integrativa.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali segnalate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2023 depositato il 08/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17000658 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 impugnava -chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 e, dopo aver evidenziato la propria qualità di fondazione di natura pubblicistica senza finalità di lucro, eccepiva la decadenza dalla attività accertativa e deduceva nel merito il proprio diritto alla esenzione ex art. 7 D.lgs. 504/1992, già peraltro riconosciuta da questa AG con sentenze di questa AG;
rilevava che gli immobili in relazione ai quali era stato richiesto il tributo dal Comune di San Severo erano utilizzati per finalità non commerciali (didattiche o assistenziali) in favore di famiglie disagiate e percependo canoni irrisori;
aggiungeva che altri immobili erano invece di interesse storico-artistico o in stato di totale degrado.
Il Comune di San Severo, costituito, contestava le avverse doglianze rilevando che l'esenzione invocata dalla ricorrente avrebbe potuto essere riconosciuta solo nella ipotesi di identità soggettiva tra il possessore
(soggetto passivo di imposta) e l'utilizzatore, presupposto questo insussistente per alcuni degli immobili della fondazione ricorrente, utilizzati da terzi per attività commerciali di ristorazione, didattica di formazione o per esercizi commerciali alimentari;
evidenziava che solo in relazione a tali immobili erano stati richiesti i tributi, anche in ragione della mancata presentazione della dichiarazione preposta al riconoscimento della esenzione entro il termine previsto a pena di decadenza.
Entrambe le parti producevano giurisprudenza varia a sostegno delle proprie tesi e la ricorrente anche memoria integrativa.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, è anzitutto infondata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla ricorrente, in quanto il D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per un lasso di tempo di 85 giorni per gli uffici degli enti impositori, non ha posto alcuna limitazione nei confronti degli enti locali, i quali devono quindi ritenersi annoverati tra i soggetti giuridici legittimati ad avvalersi della sospensione in discorso.
Ne consegue che è stata data la possibilità anche agli enti locali di notificare gli avvisi di accertamento di competenza del 2016 fino al 26 marzo 2022, sicché deve ritenersi tempestivo l'avviso di accertamento spedito in data 20.02.2022 e notificato il 22.02.2022 come da avviso di ricevimento allegato agli atti.
Per il resto, l'Ufficio resistente ha dedotto di aver tassato solo gli immobili non impiegati per compiti istituzionali ma per fini commerciali, in quanto locati a soggetti giuridici che esercitano attività commerciali (pub, pizzeria, drogheria, supermercato).
Ora, costituisce orientamento condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui l'invocata esenzione è
l'articolo 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992, richiamata anche dalla disciplina Imu all'articolo 9, comma 8, D.Lgs.
23/2011, non può trovare riconoscimento nel caso di utilizzo indiretto degli immobili (cfr., tra le altre Cass.
1539/2021).
Avendo quindi il Comune resistente dedotto non solo un utilizzo indiretto degli immobili in relazione ai quali è stato richiesto il tributo, ma anche le attività commerciali ivi svolte da terzi (con specifica indicazione dei vari conduttori con rispettivi canoni di locazione percepiti), sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare i presupposti della esenzione invocata in relazione agli stessi specifici immobili.
Ciò in quanto, essendo le norme agevolatrici derogative di principi generali e, quindi, di stretta interpretazione
(art. 14 preleggi), incombe al contribuente, l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di una attività commerciale (Cass. n. 6711 del 2015; Cass. n. 7415 del 2019).
Va solo aggiunto che condizione necessaria per l'ottenimento di ogni qualsivoglia beneficio fiscale è l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica….”.
Non risultando allora la presentazione della dichiarazione preposta alla esenzione entro il relativo termine di decadenza, la esenzione invocata non può comunque essere riconosciuta.
Va solo aggiunto che appare tardiva la eccezione di violazione di giudicato (peraltro rilevante solo su accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto caratterizzati da stabilità normativa e da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo;
cfr., Cass. Civ. 8607/2025 a proposito di TARI), in quanto formulata solo in memoria integrativa.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali segnalate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.