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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 14004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14004 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57060 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 09.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Selene Sabellico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Riccardo Balsamo Crivelli n. 50, per procura allegata Pt_1
all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria Albo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Regina Margherita n. 192, per procura allegata alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate per l'udienza e la causa era trattenuta in
1 decisione con ordinanza resa nella medesima data ma comunicata dalla cancelleria in data 12.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13340/2021 (R.G.
[...]
36220/2021), emesso in data 15/20.07.2021, dal Tribunale di Roma, che ingiungeva il pagamento di € 51.014,23, oltre interessi e spese di procedura, in favore di a saldo dei lavori edili e di manutenzione straordinaria Controparte_1
risultanti dalla fattura n. 24 del 06.04.2021, non pagata.
Eccepiva l'opponente la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge, in ragione dell'assoluta incertezza delle somme domandate, in quanto:
• vi era discordanza tra l'importo totale dei lavori indicato nel ricorso monitorio, pari ad € 187.603,64 (comprendente, oltre le opere previste nel capitolato, anche le opere aggiuntive, le opere in variante, le opere private ai condomini ed il noleggio dei ponteggi) e l'importo complessivo dei lavori di € 164.872,22 quantificato dal Direttore dei lavori nel quadro economico redatto a chiusura dei lavori ed accettato dalla ditta appaltatrice;
• il corrispettivo previsto in contratto di € 112.301,00 doveva essere ridotto di €
12.353,11, in quanto parte dei lavori non era stata eseguita, tanto che il
Direttore dei Lavori aveva quantificato i lavori eseguiti, nel quadro economico, in complessivi € 101.070,90 oltre iva;
• non erano dovuti gli importi richiesti per noleggio dei ponteggi, riportati sia nella fattura n. 39/19 non indicata nel ricorso monitorio, sia nella fattura n.
24/21, oggetto di decreto ingiuntivo;
• vi erano stati ripetuti errori nella quantificazione delle somme richieste, come evincibile dall'emissione della fattura n. 22/2021 successivamente stornata con nota di credito n. 3/2021.
2 Ritenendo quindi il credito non provato, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo e/o inefficace, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. n. 13340/2021 (R.G. 36220/2021) emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 20/07/2021 e notificato in pari data, per carenza dei presupposti di legge e per quanto meglio dedotto in narrativa;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per erroneità, inesattezza e contraddittorietà degli importi indicati, oltreché per inesistenza, illegittimità e carenza di prova di qualsivoglia credito della Controparte_1
nei confronti del Condominio . Con il favore delle spese del
[...] Pt_2 Parte_1
presente giudizio”.
Si costituiva l'opposta, deducendo che l'opponente aveva Controparte_1
accettato le opere senza riserve, non aveva contestato le fatture emesse e aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale e la debenza quanto meno della minor somma di € 38.662,12.
Deduceva, quindi: a) l'infondatezza dell'opposizione essendo contrattualmente previsto l'obbligo del Condominio di pagare le fatture entro 5 giorni dall'emissione;
b) la previsione in contratto del corrispettivo a corpo e non a misura, con conseguente diritto dell'impresa al pagamento dell'intero, nonostante la rinuncia da parte del condominio ad una parte esigua delle lavorazioni pari a circa l'8%; c) il mancato pagamento, alla chiusura dei lavori, delle opere aggiuntive per € 23.315,26, delle opere in variante per € 6.340,00 e delle opere eseguite in favore dei condomini per €
19.045,10.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) Preliminarmente nel merito, per tutti i motivi spiegati e non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto n. 13340/2021 (N.r.g. 36220/2021); 3) In subordine, ancora nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concedere la
3 provvisoria esecuzione parziale del decreto n. 13340/2021 (N.r.g. 36220/2021) per le somme riconosciute di cui alla pagina 5 dell'atto di opposizione e pari ad Euro
38.662,12.=; 4) Nel merito, per tutti i motivi spiegati, accertare e dichiarare la sussistenza del credito così come azionato dalla creditrice Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione così come proposta dal
, confermando quindi il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2
5) In via alternativa e gradata condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto in misura non inferiore alla somma dedotta in sede monitoria ovvero quella diversa somma ritenuta congrua da liquidare, in via di esclusivo subordine, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, con quantificazione anche in via equitativa;
6) Per tutti i motivi dedotti condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la Controparte_2
temerarietà ed infondatezza dell'opposizione, al risarcimento ex art 96 c.p.c. in favore della nella misura che verrà determinata in corso Controparte_1
di causa e/o dal prudente apprezzamento del Giudice;
7) Condannare in ogni caso il
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze anche del giudizio di opposizione in favore della Controparte_1
Con Ordinanza del 07.06.2022, il decreto ingiuntivo opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 38.662,12.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c.; respinte le istanze istruttorie;
respinta altresì la richiesta, depositata dal in data 5.6.2025, di rimessione in CP_2
termini per il deposito di ulteriore documentazione;
riservata infine alla decisione l'esame dell'ammissibilità del giuramento decisorio richiesto dal condominio opposto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.6.2025, svoltasi a trattazione scritta, la causa era rimessa in decisione alla detta udienza, con provvedimento resa in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 12.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 1.10.2025.
4 *********
Non vi è contestazione tra le parti con riguardo al rapporto contrattuale instauratosi tra loro ed in merito alla avvenuta esecuzione dei lavori concordati e di quelli aggiuntivi, specificamente indicati dal Direttore dei Lavori nel “Quadro economico riassuntivo” (all. 2 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposto).
Non è contestato inoltre: 1) che una parte dei lavori previsti nel capitolato non sia stata eseguita, evidentemente su accordo di entrambe le parti, in difetto di allegazione contraria;
2) che siano stati commissionati dal condominio opere aggiuntive e in varianti e opere in favore di singoli condomini.
Infine non vi è contestazione in merito alla quantificazione dei lavori eseguiti e non eseguiti, effettuata dal Direttore dei lavori nel richiamato quadro economico finale.
In particolare, nel detto quadro economico, che le parti neppure deducono aver contestato prima del giudizio né contestano in questa sede, emergono i seguenti valori:
• opere realizzate € 101.183,48 + IVA (a fronte di un importo pattuito in contratto di € 112.301 + IVA);
• opere aggiuntive €. 23.315,26 + IVA;
• opere in variante €. 6.340,00 + IVA;
• opere private ai condomini €. 19.045,10 + IVA;
per un totale €. 149.883,84+iva (TOTALE €. 164.872,22)
Dal richiamato quadro economico, dalla documentazione prodotta e dalle rispettive deduzioni difensive, emergono altresì i seguenti pagamenti già effettuati dal
, su cui entrambe le parti concordano: CP_2
• € 122.456,89 comprensivi di IVA pagati dal Condominio alla data del
16.3.2020 di redazione del quadro economico;
• € 10.439,66 pagati tra aprile e dicembre 2020 (dopo la redazione del quadro economico e prima del deposito del ricorso monitorio, come da bonifici allegati dal condominio quale doc. 1 alla memoria del 7.9.2022, riconosciuti dalla controparte nei propri scritti difensivi;
5 • € 16.000,00 in corso di causa, dopo la dichiarazione di provvisoria esecuzione, analogamente documentato dall'opponente e riconosciuto dall'opposta;
• € 4.703,00 assegnati in sede di esecuzione in corso di causa (documentato e riconosciuto da entrambe le parti);
• € 2.400,00 da detrarre dal dovuto, per rettifica conteggio del quadro economico in relazione ad una erronea duplicazione di costi, su cui entrambe le parti concordano.
Dai riportati conteggi, residuerebbe ad oggi un credito di € 8.872,67.
Le questioni controverse tra le parti sono le seguenti:
1) Richiesta dell'opposta di pagamento dell'intero corrispettivo previsto a corpo in contratto a prescindere dalla non esecuzione di una parte esigua delle opere.
E' circostanza incontroversa che una esigua parte delle opere indicate in contratto non sia stata eseguita, così come non è oggetto di contestazione la quantificazione, effettuata dal Direttore dei lavori, di quelli fatti e, quindi, di quelli non eseguiti, con una differenza di € 12.117,52.
Considerato come neppure sia dedotto un eventuale inadempimento dell'una o dell'altra parte con riguardo alla suindicata riduzione, deve ritenersi che la stessa sia frutto di un implicito accordo tra le parti per la parziale modifica dell'oggetto del contratto, con esclusione di quelle lavorazioni inizialmente previste e poi non eseguite. Non risulta quindi condivisibile la deduzione di parte opposta secondo cui, trattandosi di appalto a corpo, l'importo pattuito sia comunque dovuto nella sua interezza. In realtà, la previsione dell'appalto a corpo o a misura attiene solo ad una modalità di determinazione del corrispettivo, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo corrispondente alla parte di prestazione in concreto eseguita.
Non può invece ricavarsi, dalle pronunce richiamate dall'opposto e dalla previsione di cui all'art. 1661 c.c., che il prezzo pattuito a corpo sia immodificabile e dovuto nella sua interessa nonostante l'eventuale aggiunta o scorporo di parte delle opere;
bensì al contrario, la possibilità di apportare
6 variazioni nella misura indicata e la previsione, nell'ultima parte del primo comma, del diritto dell'appaltatore al pagamento delle opere aggiunte, conferma come il corrispettivo non possa che essere commisurato all'oggetto del contratto per come eventualmente modificato in corso di rapporto, con aggiunta o riduzione di lavori.
E dunque, come per le opere aggiuntive, anche la riduzione dell'oggetto del contratto integra un accordo modificativo, con necessità di adeguate il corrispettivo pattuito a corpo. Può porsi, eventualmente, un problema di come quantificare le opere non eseguite (in questo caso peraltro neppure prospettato) e se, dunque, la detrazione vada fatta percentualmente o in base al valore delle opere non eseguite, ma non può escludersi che, se una certa lavorazione prevista in contratto non sia stata eseguita in virtù di un successivo accordo modificativo, seppure implicito, tra appaltatrice e committente, anche la prestazione di pagamento vada ridotta.
In questo caso, la quantificazione delle opere non realizzate è stata effettuata dal
Direttore dei lavori e non è contestata da nessuna delle due parti contrattuali, così da dover essere qui recepita, determinandosi in pari misura il corrispettivo da detrarre da quanto originariamente pattuito a corpo per opere pacificamente non eseguite.
Il corrispettivo finale dovuto per le opere oggetto del contratto iniziale è dunque pari ad € 101.183,48 + IVA per come quantificato nel richiamato quadro economico
2) Richiesta dell'opposta di pagamento di € 9.547,50 + IVA a titolo di noleggio ponteggi per i mesi successivi al primo.
Al punto 2 del documento denominato “Richiesta di offerta”, (pag. 18 del contratto e parte integrante dello stesso in base all'art. 3) è previsto il noleggio dei ponteggi per i primi 30 giorni o frazioni. Parte opposta ha chiesto, quale corrispettivo aggiuntivo, il pagamento del noleggio per i 10 mesi successivi in cui evidentemente si sono protratti i lavori.
7 Trattandosi tuttavia di appalto a corpo e non essendo previsto in contratto, né allegato, alcun accordo aggiuntivo per il pagamento dei ponteggi anche per mesi successivi al primo, l'importo non può ritenersi dovuto. Al riguardo va anche rilevato che, essendo in contratto previsto un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei lavori, la previsione del costo dei ponteggi per i soli primi 30 giorni non può che evidenziare l'intento delle parti di ritenere il costo successivo già compreso nel prezzo a corpo.
Nulla, quindi, può essere riconosciuto quale costo aggiuntivo per i ponteggi (pari ad € 10.502,25 comprensivo di IVA), difettando la prova della fonte contrattuale che legittimi la richiesta.
3) Richiesta dell'opponente di imputare al debito scaturente dal contratto gli importi versati dal condomino pari ad € 17.080,00. CP_3
Seppure il richiamato pagamento sia riconosciuto dalla opposta, difetta tuttavia la prova che il condomino estranea all'odierno rapporto contrattuale, CP_4
con il detto pagamento abbia inteso estinguere il debito del condominio.
Peraltro, nel conteggio dei lavori riportato nella comunicazione inviata dalla opposta al condominio (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) vengono specificamente indicate e quantificate le opere eseguite in favore di singoli condomini (compresi quelli a favore di ma detratta la spesa relativa a CP_3
questi ultimi, dandosi atto del pagamento eseguito dalla deve quindi CP_3
presumersi che la sola abbia inteso commissionare e pagare direttamente CP_3
i lavori eseguiti in proprio favore, mentre i lavori in favore degli altri condomini sono stati inglobati nel contratto stipulato dal Condominio. La conferma la si rinviene dal quadro economico riassuntivo del Direttore dei lavori, in cui vengono indicate le opere eseguite a favore dei privati condomini, quantificate € 19.045,10, senza indicazione di quelle eseguite in favore di evidentemente già CP_3
scorporate proprio in quanto pagate separatamente. Appare peraltro improbabile oltre che non risultante dal detto rendiconto, che versando € 17.000,00, CP_3
abbia in sostanza saldato la quasi totalità del corrispettivo quantificato nel quadro
8 economico per le opere eseguite in favore di tutti i privati (tra cui lo si ribadisce neanche è indicata . CP_3
Sul punto neanche può ritenersi ammissibile il giuramento decisorio che parte opponente ha chiesto di deferire alla controparte, con istanza depositata in data
5.6.2025, unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto relativo all'imputabilità del pagamento effettuato dalla terza al debito del condominio tardivamente allegata, non avendo il CP_3
neanche indicato e documentato, con l'atto di opposizione e con le CP_2
memorie 183 6° comma, il detto pagamento.
A ciò si aggiunga che la circostanza risulta contrastare con quanto già emerge dal rendiconto e non oggetto di contestazione, laddove le opere eseguite in favore della in proprio neppure sono indicate nell'elenco dei lavori eseguiti a CP_3
favore dei privati, a dimostrazione quindi che dette opere sono state del tutto scorporate dal contratto in essere con il condominio e dal conteggio dei lavori e dei corrispettivi rientranti in detto contratto.
Deve quindi ritenersi inammissibile sia la documentazione relativa al pagamento
(tardivamente depositata in data 18.9.2023, ben oltre la scadenza dei termini 183), sia la richiesta di giuramento decisorio, mentre deve respingersi l'eccezione di pagamento tardivamente sollevata dal Condominio con riguardo alle somme versate da CP_3
4) Eccezione dell'opposta di non imputare il pagamento di € 1.087,00 al credito per cui è causa.
Assume parte opposta che il pagamento relativo sia da imputare ad altri lavori e produce a riprova due fatture allegate quale doc. 12. Omette tuttavia di provare l'eventuale ulteriore accordo contrattuale cui imputare il pagamento, diverso da quello per cui è causa ed avendo peraltro il direttore dei lavori considerato, nel richiamato quadro economico, sia i lavori oggetto del contratto iniziale, sia quelli realizzati in aggiunti e in variante. Il pagamento, quindi, non può che essere
9 imputato all'appalto per cui è causa, in difetto di prova di ulteriori e diversi rapporti contrattuali tra le parti.
5) Contestazione sui lavori
Parte opponente, negli scritti successivi all'atto introduttivo, ha sollevato generiche contestazioni in merito alla corretta esecuzione delle opere, senza peraltro articolare specifiche eccezioni o domande in merito, così da risultare le stesse inammissibile.
Conclusioni
Risultando infondate le reciproche domande e confermandosi il conteggio riportato nella parte iniziale, tenuto conto del valore complessivo delle opere come sopra riepilogato e dei pagamenti effettuati sia prima che dopo l'inizio del giudizio, deve riconoscersi un residuo credito della opposta di € 8.872,67 già comprensivo di IVA.
Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi il al pagamento CP_2
del residuo importo di € 8.872,67 oltre interessi dalla messa in mora (8.4.2021) al saldo.
Quanto alle spese, la parziale fondatezza dell'opposizione con riguardo ad una parte del credito azionato e, tuttavia, l'esistenza di un residuo credito dell'opposta, pari a circa € 30.000,00 al deposito del ricorso monitorio (ridottosi in corso di causa per effetto dei pagamenti intervenuti dopo la provvisoria esecuzione del decreto, di €
16.000,00 + € 4.703,00 assegnati in sede esecutiva), integra una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese nella misura di un mezzo, con condanna del (ad oggi ancora debitore di un residuo importo) al CP_2
pagamento del restante 50%, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dal fascicolo della fase monitoria, del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
10 • In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_2
, revoca il decreto ingiuntivo n. 13340/2021 (R.G.
[...]
36220/2021), emesso dal Tribunale di Roma;
• Accerta il credito di alla data del deposito del Controparte_1
ricorso monitorio, in € 29.575,67, iva compresa;
• Dà atto del pagamento in corso di causa di € 20.703,00;
• Accerta un residuo credito di e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, al pagamento in favore di di residui € Controparte_1
8.872,67 oltre interessi dalla messa in mora (8.4.2021) al saldo.
• Compensa le spese processuali nella misura del 50%;
• Condanna il in persona Parte_2
dell'amministratore pro tempore, al pagamento del restante ½ delle spese processuali che liquida in € 143,00 per spese della fase monitoria e in €
5.000,00 per complessivi compensi sia relativi alla fase monitoria che alla presente opposizione, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57060 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 09.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Selene Sabellico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Riccardo Balsamo Crivelli n. 50, per procura allegata Pt_1
all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria Albo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Regina Margherita n. 192, per procura allegata alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate per l'udienza e la causa era trattenuta in
1 decisione con ordinanza resa nella medesima data ma comunicata dalla cancelleria in data 12.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13340/2021 (R.G.
[...]
36220/2021), emesso in data 15/20.07.2021, dal Tribunale di Roma, che ingiungeva il pagamento di € 51.014,23, oltre interessi e spese di procedura, in favore di a saldo dei lavori edili e di manutenzione straordinaria Controparte_1
risultanti dalla fattura n. 24 del 06.04.2021, non pagata.
Eccepiva l'opponente la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge, in ragione dell'assoluta incertezza delle somme domandate, in quanto:
• vi era discordanza tra l'importo totale dei lavori indicato nel ricorso monitorio, pari ad € 187.603,64 (comprendente, oltre le opere previste nel capitolato, anche le opere aggiuntive, le opere in variante, le opere private ai condomini ed il noleggio dei ponteggi) e l'importo complessivo dei lavori di € 164.872,22 quantificato dal Direttore dei lavori nel quadro economico redatto a chiusura dei lavori ed accettato dalla ditta appaltatrice;
• il corrispettivo previsto in contratto di € 112.301,00 doveva essere ridotto di €
12.353,11, in quanto parte dei lavori non era stata eseguita, tanto che il
Direttore dei Lavori aveva quantificato i lavori eseguiti, nel quadro economico, in complessivi € 101.070,90 oltre iva;
• non erano dovuti gli importi richiesti per noleggio dei ponteggi, riportati sia nella fattura n. 39/19 non indicata nel ricorso monitorio, sia nella fattura n.
24/21, oggetto di decreto ingiuntivo;
• vi erano stati ripetuti errori nella quantificazione delle somme richieste, come evincibile dall'emissione della fattura n. 22/2021 successivamente stornata con nota di credito n. 3/2021.
2 Ritenendo quindi il credito non provato, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo e/o inefficace, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. n. 13340/2021 (R.G. 36220/2021) emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 20/07/2021 e notificato in pari data, per carenza dei presupposti di legge e per quanto meglio dedotto in narrativa;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per erroneità, inesattezza e contraddittorietà degli importi indicati, oltreché per inesistenza, illegittimità e carenza di prova di qualsivoglia credito della Controparte_1
nei confronti del Condominio . Con il favore delle spese del
[...] Pt_2 Parte_1
presente giudizio”.
Si costituiva l'opposta, deducendo che l'opponente aveva Controparte_1
accettato le opere senza riserve, non aveva contestato le fatture emesse e aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale e la debenza quanto meno della minor somma di € 38.662,12.
Deduceva, quindi: a) l'infondatezza dell'opposizione essendo contrattualmente previsto l'obbligo del Condominio di pagare le fatture entro 5 giorni dall'emissione;
b) la previsione in contratto del corrispettivo a corpo e non a misura, con conseguente diritto dell'impresa al pagamento dell'intero, nonostante la rinuncia da parte del condominio ad una parte esigua delle lavorazioni pari a circa l'8%; c) il mancato pagamento, alla chiusura dei lavori, delle opere aggiuntive per € 23.315,26, delle opere in variante per € 6.340,00 e delle opere eseguite in favore dei condomini per €
19.045,10.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) Preliminarmente nel merito, per tutti i motivi spiegati e non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto n. 13340/2021 (N.r.g. 36220/2021); 3) In subordine, ancora nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concedere la
3 provvisoria esecuzione parziale del decreto n. 13340/2021 (N.r.g. 36220/2021) per le somme riconosciute di cui alla pagina 5 dell'atto di opposizione e pari ad Euro
38.662,12.=; 4) Nel merito, per tutti i motivi spiegati, accertare e dichiarare la sussistenza del credito così come azionato dalla creditrice Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione così come proposta dal
, confermando quindi il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2
5) In via alternativa e gradata condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto in misura non inferiore alla somma dedotta in sede monitoria ovvero quella diversa somma ritenuta congrua da liquidare, in via di esclusivo subordine, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, con quantificazione anche in via equitativa;
6) Per tutti i motivi dedotti condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la Controparte_2
temerarietà ed infondatezza dell'opposizione, al risarcimento ex art 96 c.p.c. in favore della nella misura che verrà determinata in corso Controparte_1
di causa e/o dal prudente apprezzamento del Giudice;
7) Condannare in ogni caso il
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze anche del giudizio di opposizione in favore della Controparte_1
Con Ordinanza del 07.06.2022, il decreto ingiuntivo opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 38.662,12.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c.; respinte le istanze istruttorie;
respinta altresì la richiesta, depositata dal in data 5.6.2025, di rimessione in CP_2
termini per il deposito di ulteriore documentazione;
riservata infine alla decisione l'esame dell'ammissibilità del giuramento decisorio richiesto dal condominio opposto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.6.2025, svoltasi a trattazione scritta, la causa era rimessa in decisione alla detta udienza, con provvedimento resa in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 12.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 1.10.2025.
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Non vi è contestazione tra le parti con riguardo al rapporto contrattuale instauratosi tra loro ed in merito alla avvenuta esecuzione dei lavori concordati e di quelli aggiuntivi, specificamente indicati dal Direttore dei Lavori nel “Quadro economico riassuntivo” (all. 2 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposto).
Non è contestato inoltre: 1) che una parte dei lavori previsti nel capitolato non sia stata eseguita, evidentemente su accordo di entrambe le parti, in difetto di allegazione contraria;
2) che siano stati commissionati dal condominio opere aggiuntive e in varianti e opere in favore di singoli condomini.
Infine non vi è contestazione in merito alla quantificazione dei lavori eseguiti e non eseguiti, effettuata dal Direttore dei lavori nel richiamato quadro economico finale.
In particolare, nel detto quadro economico, che le parti neppure deducono aver contestato prima del giudizio né contestano in questa sede, emergono i seguenti valori:
• opere realizzate € 101.183,48 + IVA (a fronte di un importo pattuito in contratto di € 112.301 + IVA);
• opere aggiuntive €. 23.315,26 + IVA;
• opere in variante €. 6.340,00 + IVA;
• opere private ai condomini €. 19.045,10 + IVA;
per un totale €. 149.883,84+iva (TOTALE €. 164.872,22)
Dal richiamato quadro economico, dalla documentazione prodotta e dalle rispettive deduzioni difensive, emergono altresì i seguenti pagamenti già effettuati dal
, su cui entrambe le parti concordano: CP_2
• € 122.456,89 comprensivi di IVA pagati dal Condominio alla data del
16.3.2020 di redazione del quadro economico;
• € 10.439,66 pagati tra aprile e dicembre 2020 (dopo la redazione del quadro economico e prima del deposito del ricorso monitorio, come da bonifici allegati dal condominio quale doc. 1 alla memoria del 7.9.2022, riconosciuti dalla controparte nei propri scritti difensivi;
5 • € 16.000,00 in corso di causa, dopo la dichiarazione di provvisoria esecuzione, analogamente documentato dall'opponente e riconosciuto dall'opposta;
• € 4.703,00 assegnati in sede di esecuzione in corso di causa (documentato e riconosciuto da entrambe le parti);
• € 2.400,00 da detrarre dal dovuto, per rettifica conteggio del quadro economico in relazione ad una erronea duplicazione di costi, su cui entrambe le parti concordano.
Dai riportati conteggi, residuerebbe ad oggi un credito di € 8.872,67.
Le questioni controverse tra le parti sono le seguenti:
1) Richiesta dell'opposta di pagamento dell'intero corrispettivo previsto a corpo in contratto a prescindere dalla non esecuzione di una parte esigua delle opere.
E' circostanza incontroversa che una esigua parte delle opere indicate in contratto non sia stata eseguita, così come non è oggetto di contestazione la quantificazione, effettuata dal Direttore dei lavori, di quelli fatti e, quindi, di quelli non eseguiti, con una differenza di € 12.117,52.
Considerato come neppure sia dedotto un eventuale inadempimento dell'una o dell'altra parte con riguardo alla suindicata riduzione, deve ritenersi che la stessa sia frutto di un implicito accordo tra le parti per la parziale modifica dell'oggetto del contratto, con esclusione di quelle lavorazioni inizialmente previste e poi non eseguite. Non risulta quindi condivisibile la deduzione di parte opposta secondo cui, trattandosi di appalto a corpo, l'importo pattuito sia comunque dovuto nella sua interezza. In realtà, la previsione dell'appalto a corpo o a misura attiene solo ad una modalità di determinazione del corrispettivo, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo corrispondente alla parte di prestazione in concreto eseguita.
Non può invece ricavarsi, dalle pronunce richiamate dall'opposto e dalla previsione di cui all'art. 1661 c.c., che il prezzo pattuito a corpo sia immodificabile e dovuto nella sua interessa nonostante l'eventuale aggiunta o scorporo di parte delle opere;
bensì al contrario, la possibilità di apportare
6 variazioni nella misura indicata e la previsione, nell'ultima parte del primo comma, del diritto dell'appaltatore al pagamento delle opere aggiunte, conferma come il corrispettivo non possa che essere commisurato all'oggetto del contratto per come eventualmente modificato in corso di rapporto, con aggiunta o riduzione di lavori.
E dunque, come per le opere aggiuntive, anche la riduzione dell'oggetto del contratto integra un accordo modificativo, con necessità di adeguate il corrispettivo pattuito a corpo. Può porsi, eventualmente, un problema di come quantificare le opere non eseguite (in questo caso peraltro neppure prospettato) e se, dunque, la detrazione vada fatta percentualmente o in base al valore delle opere non eseguite, ma non può escludersi che, se una certa lavorazione prevista in contratto non sia stata eseguita in virtù di un successivo accordo modificativo, seppure implicito, tra appaltatrice e committente, anche la prestazione di pagamento vada ridotta.
In questo caso, la quantificazione delle opere non realizzate è stata effettuata dal
Direttore dei lavori e non è contestata da nessuna delle due parti contrattuali, così da dover essere qui recepita, determinandosi in pari misura il corrispettivo da detrarre da quanto originariamente pattuito a corpo per opere pacificamente non eseguite.
Il corrispettivo finale dovuto per le opere oggetto del contratto iniziale è dunque pari ad € 101.183,48 + IVA per come quantificato nel richiamato quadro economico
2) Richiesta dell'opposta di pagamento di € 9.547,50 + IVA a titolo di noleggio ponteggi per i mesi successivi al primo.
Al punto 2 del documento denominato “Richiesta di offerta”, (pag. 18 del contratto e parte integrante dello stesso in base all'art. 3) è previsto il noleggio dei ponteggi per i primi 30 giorni o frazioni. Parte opposta ha chiesto, quale corrispettivo aggiuntivo, il pagamento del noleggio per i 10 mesi successivi in cui evidentemente si sono protratti i lavori.
7 Trattandosi tuttavia di appalto a corpo e non essendo previsto in contratto, né allegato, alcun accordo aggiuntivo per il pagamento dei ponteggi anche per mesi successivi al primo, l'importo non può ritenersi dovuto. Al riguardo va anche rilevato che, essendo in contratto previsto un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei lavori, la previsione del costo dei ponteggi per i soli primi 30 giorni non può che evidenziare l'intento delle parti di ritenere il costo successivo già compreso nel prezzo a corpo.
Nulla, quindi, può essere riconosciuto quale costo aggiuntivo per i ponteggi (pari ad € 10.502,25 comprensivo di IVA), difettando la prova della fonte contrattuale che legittimi la richiesta.
3) Richiesta dell'opponente di imputare al debito scaturente dal contratto gli importi versati dal condomino pari ad € 17.080,00. CP_3
Seppure il richiamato pagamento sia riconosciuto dalla opposta, difetta tuttavia la prova che il condomino estranea all'odierno rapporto contrattuale, CP_4
con il detto pagamento abbia inteso estinguere il debito del condominio.
Peraltro, nel conteggio dei lavori riportato nella comunicazione inviata dalla opposta al condominio (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) vengono specificamente indicate e quantificate le opere eseguite in favore di singoli condomini (compresi quelli a favore di ma detratta la spesa relativa a CP_3
questi ultimi, dandosi atto del pagamento eseguito dalla deve quindi CP_3
presumersi che la sola abbia inteso commissionare e pagare direttamente CP_3
i lavori eseguiti in proprio favore, mentre i lavori in favore degli altri condomini sono stati inglobati nel contratto stipulato dal Condominio. La conferma la si rinviene dal quadro economico riassuntivo del Direttore dei lavori, in cui vengono indicate le opere eseguite a favore dei privati condomini, quantificate € 19.045,10, senza indicazione di quelle eseguite in favore di evidentemente già CP_3
scorporate proprio in quanto pagate separatamente. Appare peraltro improbabile oltre che non risultante dal detto rendiconto, che versando € 17.000,00, CP_3
abbia in sostanza saldato la quasi totalità del corrispettivo quantificato nel quadro
8 economico per le opere eseguite in favore di tutti i privati (tra cui lo si ribadisce neanche è indicata . CP_3
Sul punto neanche può ritenersi ammissibile il giuramento decisorio che parte opponente ha chiesto di deferire alla controparte, con istanza depositata in data
5.6.2025, unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto relativo all'imputabilità del pagamento effettuato dalla terza al debito del condominio tardivamente allegata, non avendo il CP_3
neanche indicato e documentato, con l'atto di opposizione e con le CP_2
memorie 183 6° comma, il detto pagamento.
A ciò si aggiunga che la circostanza risulta contrastare con quanto già emerge dal rendiconto e non oggetto di contestazione, laddove le opere eseguite in favore della in proprio neppure sono indicate nell'elenco dei lavori eseguiti a CP_3
favore dei privati, a dimostrazione quindi che dette opere sono state del tutto scorporate dal contratto in essere con il condominio e dal conteggio dei lavori e dei corrispettivi rientranti in detto contratto.
Deve quindi ritenersi inammissibile sia la documentazione relativa al pagamento
(tardivamente depositata in data 18.9.2023, ben oltre la scadenza dei termini 183), sia la richiesta di giuramento decisorio, mentre deve respingersi l'eccezione di pagamento tardivamente sollevata dal Condominio con riguardo alle somme versate da CP_3
4) Eccezione dell'opposta di non imputare il pagamento di € 1.087,00 al credito per cui è causa.
Assume parte opposta che il pagamento relativo sia da imputare ad altri lavori e produce a riprova due fatture allegate quale doc. 12. Omette tuttavia di provare l'eventuale ulteriore accordo contrattuale cui imputare il pagamento, diverso da quello per cui è causa ed avendo peraltro il direttore dei lavori considerato, nel richiamato quadro economico, sia i lavori oggetto del contratto iniziale, sia quelli realizzati in aggiunti e in variante. Il pagamento, quindi, non può che essere
9 imputato all'appalto per cui è causa, in difetto di prova di ulteriori e diversi rapporti contrattuali tra le parti.
5) Contestazione sui lavori
Parte opponente, negli scritti successivi all'atto introduttivo, ha sollevato generiche contestazioni in merito alla corretta esecuzione delle opere, senza peraltro articolare specifiche eccezioni o domande in merito, così da risultare le stesse inammissibile.
Conclusioni
Risultando infondate le reciproche domande e confermandosi il conteggio riportato nella parte iniziale, tenuto conto del valore complessivo delle opere come sopra riepilogato e dei pagamenti effettuati sia prima che dopo l'inizio del giudizio, deve riconoscersi un residuo credito della opposta di € 8.872,67 già comprensivo di IVA.
Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi il al pagamento CP_2
del residuo importo di € 8.872,67 oltre interessi dalla messa in mora (8.4.2021) al saldo.
Quanto alle spese, la parziale fondatezza dell'opposizione con riguardo ad una parte del credito azionato e, tuttavia, l'esistenza di un residuo credito dell'opposta, pari a circa € 30.000,00 al deposito del ricorso monitorio (ridottosi in corso di causa per effetto dei pagamenti intervenuti dopo la provvisoria esecuzione del decreto, di €
16.000,00 + € 4.703,00 assegnati in sede esecutiva), integra una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese nella misura di un mezzo, con condanna del (ad oggi ancora debitore di un residuo importo) al CP_2
pagamento del restante 50%, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dal fascicolo della fase monitoria, del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
10 • In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_2
, revoca il decreto ingiuntivo n. 13340/2021 (R.G.
[...]
36220/2021), emesso dal Tribunale di Roma;
• Accerta il credito di alla data del deposito del Controparte_1
ricorso monitorio, in € 29.575,67, iva compresa;
• Dà atto del pagamento in corso di causa di € 20.703,00;
• Accerta un residuo credito di e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, al pagamento in favore di di residui € Controparte_1
8.872,67 oltre interessi dalla messa in mora (8.4.2021) al saldo.
• Compensa le spese processuali nella misura del 50%;
• Condanna il in persona Parte_2
dell'amministratore pro tempore, al pagamento del restante ½ delle spese processuali che liquida in € 143,00 per spese della fase monitoria e in €
5.000,00 per complessivi compensi sia relativi alla fase monitoria che alla presente opposizione, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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