Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, iscritta al n. 536 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via della C.F._1
Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giannini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fabbio che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 dicembre 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bassano Romano (VT), parte II, serie A, n. 14).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
a Viterbo il 10 giugno 2008, e a Viterbo il 20 novembre 2012;
[...] Persona_2
che sono separati per effetto della sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale di
Viterbo e pubblicata in data 31 ottobre 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I ricorrenti dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al trascorso rapporto matrimoniale;
confermano che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2. La casa sita in Soriano nel Cimino alla Via San Giorgio 11/A in piena ed esclusiva proprietà alla signora già casa coniugale, rimane definitivamente Parte_1
assegnata alla stessa, che continuerà ad abitarci insieme alle figlie.
3. Le figli di anni 16, di anni 12, vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e modulando i tempi e le modalità della presenza delle minori presso il padre in modo diversificato in ragione delle differenti esigenze delle stesse, come segue. Quanto a salvo diversi accordi e compatibilmente con le Per_1
condizioni di salute e con gli impegni di studio, il padre potrà vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana, da individuarsi preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, dall'ora del pranzo sino alle 18:30, riaccompagnandola poi
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presso l'abitazione materna. Potrà tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese alternati, continuativamente dal venerdì pomeriggio sino alla domenica, con l'impegno di riaccompagnarla a casa entro le ore 19:00. Il padre inoltre potrà trascorrere con la figli due settimane, anche non consecutive, durante le Per_1
vacanze estive in un periodo da programmare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno nonché una settimana continuativa durante il periodo invernale. Durante
i periodi di festività la figlia trascorrerà alternativamente ora con il padre ora con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo nonché alternando di anno in anno ogni altra festività e compleanni. Quanto alla figlia salvo diverso accordo che sarà preso tra i Per_2
genitori almeno una settimana prima e compatibilmente con le condizioni di salute della stessa, il padre si impegna prenderla e a tenerla con sé nel giorno di martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Il padre si impegna altresì a prendere e tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese, alternati, dal sabato alle ore 15:00 sino alla domenica alle ore 19:00, ovvero alle ore 16:00 in caso di incompatibilità con l'orario di lavoro del signo che Per_1
sarà da lui comunicato alla signora entro il sabato della settimana Pt_1
precedente, orario in cui sarà da lui riaccompagnata presso l'abitazione materna. A decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età di il padre si Per_2
impegna a prenderla e tenerla con sé per due fine settimana al mese, alternati, a partire dal venerdì alle ore 15:00 sino alla domenica alle ore 19:00, ovvero alle ore
16:00 in caso di incompatibilità con l'orario di lavoro del signo che sarà da Per_1
lui comunicato alla signora entro il sabato della settimana precedente, Pt_1
orario in cui sarà da lui riaccompagnata a casa. Inoltre, il padre si impegna a tenere con sé la figlia una settimana durante le vacanze estive in un periodo da Per_2
programmare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e comunque facendo in modo che la settimana ricada tra giugno e agosto. Quanto alle festività, come per la figli ed unitamente a lei, anch trascorrerà alternativamente ora Per_1 Per_2
con il padre ora con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, il giorno
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di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo nonché alternando di anno in anno ogni altra festività e compleanni.
4. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Per_1 Pt_1
mantenimento della figlia l'assegno mensile di euro 304,00 da versare Per_1
entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della figlia.
Quanto alle spese straordinarie, le parti dichiarano di voler applicare, tanto in ordine alla loro esatta individuazione, quanto alle modalità di contribuzione e riparto delle stesse nella misura del 50% ciascuno, il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Viterbo, reso esecutivo con provvedimento del giorno
11.09.2018, che entrambi dichiarano di conoscere e di volere applicare per l'intero nel suo testo originale, ivi da intendersi pertanto integralmente riproposto e trascritto.
5. Quanto al mantenimento ordinario della figlia le parti stabiliscono che Per_2
continuerà ad essere riscossa per intero ed impiegata dalla madre, per le necessità della figlia, l'indennità di accompagnamento ed ogni altra erogazione pubblica comunque riconosciuta a favore della minore affetta da disabilità. Quanto alle spese straordinarie, il signo corrisponderà la quota del 50% di quelle non coperte Per_1
dalle erogazioni pubbliche riconosciute alla figlia, per le quali troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Viterbo richiamato al punto 4.
6. Le parti concordano inoltre che sia attribuito alla signor 'intero importo Pt_1
dell'assegno unico per le figlie e qualunque altra erogazione pubblica, anche una tantum, comunque connessa al rapporto genitoriale.
7. I genitori si rilasciano sin da ora reciproco consenso alla richiesta del passaporto.
8. Le parti concordano che le spese processuali siano interamente compensate tra loro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
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collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bassano
Romano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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